Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01461/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00733/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 733 del 2023, proposto da
NT VE, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Cotani, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via California n. 23;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del Decreto di revoca licenza di porto di fucile uso caccia n. 189698-P, rilasciata dal Commissariato di P.S. "Porta Genova" di Milano in data 15.06.2018, decreto notificato in data 4.02.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LB Di RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il Decreto di revoca licenza di porto di fucile uso caccia n. 189698-P, rilasciata dal Commissariato di P.S. "Porta Genova" di Milano in data 15.06.2018, decreto notificato in data 4.02.2023, sollevando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
In data 18/12/2025 il ricorrente ha depositato dichiarazione di difetto di interesse alla decisione del ricorso a spese compensate.
All’udienza del 18 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere dichiarata dalla ricorrente.
3. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT RR, Presidente
LB Di RI, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB Di RI | NT RR |
IL SEGRETARIO