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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/12/2025, n. 9628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9628 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40140/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40140/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.f: Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Milano, Viale Regina Margherita n. 1, presso C.F._1 lo Studio degli Avv.ti Massimo Zanetti ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 LUCIANO MARIANNA e dell'avv. GRECO MARCO domiciliato in presso il difensore avv. LUCIANO MARIANNA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe.
1.0. In particolare parte ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto di vendita concluso con la società avente ad oggetto l'autovettura DR 5 targata GL847CD, per la presenza Controparte_1 di vizi che la rendono inidonea all'uso per la quale è destinata e per non aver il venditore provveduto alla riparazione del bene in un termine congruo ai sensi del D.Lgs. 206/2005; per l'effetto ha chiesto la condanna di alla restituzione degli importi versati nonché di quelli finanziati, Controparte_1 oltre interessi, e alla restituzione delle spese sostenute oltre che al risarcimento dei danni, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento delle sue domande il ricorrente deduce che con contratto CVN 23/6.56, sottoscritto in data 28 febbraio 2023, ha acquistato la suddetta autovettura presso il concessionario e CP_1 che il veicolo è stato ritirato il successivo 24 marzo 2023.
pagina 1 di 4 Il 5 aprile 2023 si sono manifestati rumori al cambio, tanto da costringerlo a portare il veicolo presso il venditore per la verifica e la riparazione. Preso atto della necessità di provvedere alla sostituzione del cambio, l'odierna resistente gli ha messo a disposizione una vettura sostitutiva per soli sette giorni;
successivamente per svariati giorni non aveva ricevuto nessuna informativa sui tempi e sui modi di riconsegna dell'autovettura.
Per tali ragioni ha ravvisato l'inadempimento della venditrice che ha posto a base della richiesta di risoluzione del contratto.
1.1. Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto, e in Controparte_1 particolare evidenziando che nonostante l'automobile fosse pronta per il ritiro sin dal 22 maggio 2023, la stessa non è stata ancora ritirata. Ha eccepito l'infondatezza della domanda non essendosi verificata alcuna delle condizioni previste dall'art. 135-bis del codice del consumo giacchè, pur rilevando che il veicolo era risultato affetto da un difetto tecnico imprevedibile che aveva richiesto un intervento risolutivo, il veicolo è stato completamente ripristinato entro un termine congruo.
2.0. La domanda è infondata.
Nel caso di specie, preso atto del fatto che il possesso della qualità di consumatore da parte del ricorrente e la natura di bene di consumo dell'autovettura di cui alla presente causa - requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 128 del Codice del Consumo ai fini dell'applicabilità della normativa specialistica - non sono stati oggetto di contestazione ad opera delle altre parti costituite, con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., trova applicazione la speciale normativa di protezione prevista a tutela del consumatore, anche in forza del disposto di cui all'art. 1469 bis c.c., a mente del quale le disposizioni del codice civile contenute nel titolo "Dei contratti in generale" "si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore".
Così individuata la normativa di riferimento, si rileva che dal combinato disposto degli artt. 129 e segg. del Codice del Consumo si desume che il venditore è responsabile nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati dalla normativa, i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: ex art. 135-bis egli potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 4, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
2.1. Nella disciplina consumeristica esiste, pertanto, una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinti tra rimedi primari e rimedi secondari, ed è imposto al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, pur essendo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva.
Nel caso in esame, parte ricorrente, in prima battuta, si è avvalsa del rimedio della riparazione e poi, nelle more, ha chiesto la risoluzione del contratto.
Ebbene si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-bis comma 4, il consumatore può far valere il diritto alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto qualora ricorrano le seguenti condizioni: pagina 2 di 4 - se il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione del bene;
- se si manifesta un difetto di conformità nonostante il tentativo di ripristino del bene;
- se il difetto di conformità è così grave da giustificare la riduzione del prezzo o la risoluzione;
- se il venditore ha dichiarato o risulta dalle circostanze che non procederà al ripristino della conformità entro un termine ragionevole.
Nessuna delle condizioni richiamate si è verificata nella fattispecie in oggetto.
2.2. L'applicazione dei predetti principi al caso di specie comporta il rigetto della domanda del ricorrente.
Ed invero, il veicolo, consegnato al cliente il 24 marzo 2023, è stato portato per la prima volta in officina in data 5 aprile 2023 per un'avaria al cambio manuale.
Il vizio contestato dal resistente deve intendersi validamente provato poiché pacificamente riconosciuto/non contestato da parte resistente.
2.3. Accertata la presenza del dedotto vizio, come già sopra meglio evidenziato, il D.Lgs. 206/2005 attribuisce in primis al consumatore il diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.
Nel caso di specie, la riparazione era all'evidenza possibile, atteso che proprio ha CP_1 provveduto alla sostituzione del blocco del cambio manuale, rivolgendosi, senza ritardo alcuno, direttamente al produttore, ovvero a quel soggetto della catena distributiva a cui sono imputabili i difetti di produzione/fabbricazione del bene oggetto di causa.
Ed invero, come risulta dalla documentazione in atti, ha dapprima verificato il guasto presso CP_1 la propria officina e quindi il 7 aprile 2023 (cfr. doc. 5), ovvero dopo soli due giorni dalla presa in carico del veicolo, ha attivato la garanzia del produttore. Par Ricevuta la richiesta, ha autorizzato lo smontaggio del pezzo con conseguente invio dello stesso a Isernia, presso la sede centrale, per i relativi controlli, riservandosi di decidere sulla sua sostituzione o sulla sua riparazione. Par Seppur sollecitata dalla concessionaria con mail del 13 aprile, ha provveduto a ritirare il pezzo il 21 aprile per poi riconsegnarlo alla resistente il successivo 22 maggio.
Ricevuto il pezzo, poi, ha provveduto al suo immediato montaggio e con mail in pari data ha CP_1 avvisato il ricorrente che il mezzo era pronto per il ritiro (di fatto mai avvenuto).
2.4. Emerge per tabulas, dunque, che ha provveduto alla riparazione dell'automobile CP_1 DR 5 acquistato dal ricorrente e il 22 maggio 2023 ha avvisato quest'ultimo che il veicolo era pronto per il ritiro.
Dunque, non si possono ritenere soddisfatte le condizioni di cui all'art. 135-bis comma 4 Cod. del Consumo per richiedere la risoluzione del contratto di compravendita formulata dal signor Pt_1
Dal che il rigetto della domanda.
3.0. Tanto basta per ritenere superate e quindi prive di pregio le eccezioni della difesa di parte pagina 3 di 4 ricorrente sulla congruità del termine per la riparazione.
Ad ogni buon conto, sul punto, si richiama l'art. 135-ter del Codice del Consumo, secondo cui le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Dunque, ai sensi dell'articolo appena citato, la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Il legislatore, tuttavia, non specifica quando un termine deve intendersi congruo, lasciando quindi al Giudice la valutazione in concreto.
Tale determinazione deve essere compiuta con riferimento al settore merceologico cui appartiene il bene, nonché alle circostanze e al periodo in cui i rimedi sono richiesti.
Nella fattispecie in esame, deve evidenziarsi che il tempo impiegato per l'intervento, rapportato all'importanza dello stesso, risulta assolutamente congruo, a maggior ragione tenuto conto delle difficoltà connesse al reperimento del pezzo e al periodo di festività del periodo.
Né l'attrice ha provato, di aver subito particolari inconvenienti ulteriori rispetto all'ordinario disagio legato alla mancata disponibilità del veicolo (fermo restando che non vi è agli atti alcuna richiesta del ricorrente di poter utilizzare l'autovettura sostitutiva per un termine maggiore di quello originariamente previsto e garantito).
3.0. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dal DM 146/22 avuto riguardo allo scaglione valoriale di riferimento entro cui è ricompresa la domanda e in applicazione dei valori minimi ivi previsti per ciascuna fase tenuto conto della semplicità della controversia e della assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione quarta civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte ricorrente;
- condanna il signor a pagare le spese di lite in favore di parte resistente, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Milano, 13 dicembre 2025
l Giudice dott. Valentina Boroni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40140/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.f: Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Milano, Viale Regina Margherita n. 1, presso C.F._1 lo Studio degli Avv.ti Massimo Zanetti ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 LUCIANO MARIANNA e dell'avv. GRECO MARCO domiciliato in presso il difensore avv. LUCIANO MARIANNA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe.
1.0. In particolare parte ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto di vendita concluso con la società avente ad oggetto l'autovettura DR 5 targata GL847CD, per la presenza Controparte_1 di vizi che la rendono inidonea all'uso per la quale è destinata e per non aver il venditore provveduto alla riparazione del bene in un termine congruo ai sensi del D.Lgs. 206/2005; per l'effetto ha chiesto la condanna di alla restituzione degli importi versati nonché di quelli finanziati, Controparte_1 oltre interessi, e alla restituzione delle spese sostenute oltre che al risarcimento dei danni, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento delle sue domande il ricorrente deduce che con contratto CVN 23/6.56, sottoscritto in data 28 febbraio 2023, ha acquistato la suddetta autovettura presso il concessionario e CP_1 che il veicolo è stato ritirato il successivo 24 marzo 2023.
pagina 1 di 4 Il 5 aprile 2023 si sono manifestati rumori al cambio, tanto da costringerlo a portare il veicolo presso il venditore per la verifica e la riparazione. Preso atto della necessità di provvedere alla sostituzione del cambio, l'odierna resistente gli ha messo a disposizione una vettura sostitutiva per soli sette giorni;
successivamente per svariati giorni non aveva ricevuto nessuna informativa sui tempi e sui modi di riconsegna dell'autovettura.
Per tali ragioni ha ravvisato l'inadempimento della venditrice che ha posto a base della richiesta di risoluzione del contratto.
1.1. Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto, e in Controparte_1 particolare evidenziando che nonostante l'automobile fosse pronta per il ritiro sin dal 22 maggio 2023, la stessa non è stata ancora ritirata. Ha eccepito l'infondatezza della domanda non essendosi verificata alcuna delle condizioni previste dall'art. 135-bis del codice del consumo giacchè, pur rilevando che il veicolo era risultato affetto da un difetto tecnico imprevedibile che aveva richiesto un intervento risolutivo, il veicolo è stato completamente ripristinato entro un termine congruo.
2.0. La domanda è infondata.
Nel caso di specie, preso atto del fatto che il possesso della qualità di consumatore da parte del ricorrente e la natura di bene di consumo dell'autovettura di cui alla presente causa - requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 128 del Codice del Consumo ai fini dell'applicabilità della normativa specialistica - non sono stati oggetto di contestazione ad opera delle altre parti costituite, con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., trova applicazione la speciale normativa di protezione prevista a tutela del consumatore, anche in forza del disposto di cui all'art. 1469 bis c.c., a mente del quale le disposizioni del codice civile contenute nel titolo "Dei contratti in generale" "si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore".
Così individuata la normativa di riferimento, si rileva che dal combinato disposto degli artt. 129 e segg. del Codice del Consumo si desume che il venditore è responsabile nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati dalla normativa, i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: ex art. 135-bis egli potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 4, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
2.1. Nella disciplina consumeristica esiste, pertanto, una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinti tra rimedi primari e rimedi secondari, ed è imposto al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, pur essendo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva.
Nel caso in esame, parte ricorrente, in prima battuta, si è avvalsa del rimedio della riparazione e poi, nelle more, ha chiesto la risoluzione del contratto.
Ebbene si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-bis comma 4, il consumatore può far valere il diritto alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto qualora ricorrano le seguenti condizioni: pagina 2 di 4 - se il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione del bene;
- se si manifesta un difetto di conformità nonostante il tentativo di ripristino del bene;
- se il difetto di conformità è così grave da giustificare la riduzione del prezzo o la risoluzione;
- se il venditore ha dichiarato o risulta dalle circostanze che non procederà al ripristino della conformità entro un termine ragionevole.
Nessuna delle condizioni richiamate si è verificata nella fattispecie in oggetto.
2.2. L'applicazione dei predetti principi al caso di specie comporta il rigetto della domanda del ricorrente.
Ed invero, il veicolo, consegnato al cliente il 24 marzo 2023, è stato portato per la prima volta in officina in data 5 aprile 2023 per un'avaria al cambio manuale.
Il vizio contestato dal resistente deve intendersi validamente provato poiché pacificamente riconosciuto/non contestato da parte resistente.
2.3. Accertata la presenza del dedotto vizio, come già sopra meglio evidenziato, il D.Lgs. 206/2005 attribuisce in primis al consumatore il diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.
Nel caso di specie, la riparazione era all'evidenza possibile, atteso che proprio ha CP_1 provveduto alla sostituzione del blocco del cambio manuale, rivolgendosi, senza ritardo alcuno, direttamente al produttore, ovvero a quel soggetto della catena distributiva a cui sono imputabili i difetti di produzione/fabbricazione del bene oggetto di causa.
Ed invero, come risulta dalla documentazione in atti, ha dapprima verificato il guasto presso CP_1 la propria officina e quindi il 7 aprile 2023 (cfr. doc. 5), ovvero dopo soli due giorni dalla presa in carico del veicolo, ha attivato la garanzia del produttore. Par Ricevuta la richiesta, ha autorizzato lo smontaggio del pezzo con conseguente invio dello stesso a Isernia, presso la sede centrale, per i relativi controlli, riservandosi di decidere sulla sua sostituzione o sulla sua riparazione. Par Seppur sollecitata dalla concessionaria con mail del 13 aprile, ha provveduto a ritirare il pezzo il 21 aprile per poi riconsegnarlo alla resistente il successivo 22 maggio.
Ricevuto il pezzo, poi, ha provveduto al suo immediato montaggio e con mail in pari data ha CP_1 avvisato il ricorrente che il mezzo era pronto per il ritiro (di fatto mai avvenuto).
2.4. Emerge per tabulas, dunque, che ha provveduto alla riparazione dell'automobile CP_1 DR 5 acquistato dal ricorrente e il 22 maggio 2023 ha avvisato quest'ultimo che il veicolo era pronto per il ritiro.
Dunque, non si possono ritenere soddisfatte le condizioni di cui all'art. 135-bis comma 4 Cod. del Consumo per richiedere la risoluzione del contratto di compravendita formulata dal signor Pt_1
Dal che il rigetto della domanda.
3.0. Tanto basta per ritenere superate e quindi prive di pregio le eccezioni della difesa di parte pagina 3 di 4 ricorrente sulla congruità del termine per la riparazione.
Ad ogni buon conto, sul punto, si richiama l'art. 135-ter del Codice del Consumo, secondo cui le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Dunque, ai sensi dell'articolo appena citato, la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Il legislatore, tuttavia, non specifica quando un termine deve intendersi congruo, lasciando quindi al Giudice la valutazione in concreto.
Tale determinazione deve essere compiuta con riferimento al settore merceologico cui appartiene il bene, nonché alle circostanze e al periodo in cui i rimedi sono richiesti.
Nella fattispecie in esame, deve evidenziarsi che il tempo impiegato per l'intervento, rapportato all'importanza dello stesso, risulta assolutamente congruo, a maggior ragione tenuto conto delle difficoltà connesse al reperimento del pezzo e al periodo di festività del periodo.
Né l'attrice ha provato, di aver subito particolari inconvenienti ulteriori rispetto all'ordinario disagio legato alla mancata disponibilità del veicolo (fermo restando che non vi è agli atti alcuna richiesta del ricorrente di poter utilizzare l'autovettura sostitutiva per un termine maggiore di quello originariamente previsto e garantito).
3.0. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dal DM 146/22 avuto riguardo allo scaglione valoriale di riferimento entro cui è ricompresa la domanda e in applicazione dei valori minimi ivi previsti per ciascuna fase tenuto conto della semplicità della controversia e della assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione quarta civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte ricorrente;
- condanna il signor a pagare le spese di lite in favore di parte resistente, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Milano, 13 dicembre 2025
l Giudice dott. Valentina Boroni
pagina 4 di 4