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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17924 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13506 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(NAPOLI (NA), 28/04/1972), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SILVESTRI NICOLO' giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(NAPOLI (NA), 23/04/1972), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. SANTINO ILARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 15/07/2004 contraeva matrimonio civile con e che dall'unione nascevano i figli Controparte_1 Per_1
(26/08/2005), maggiorenne non economicamente autosufficiente, Per_2
(18/11/2008) e (30/10/2012), esponeva che nel tempo la Per_3
convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa pronuncia, lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di separazione e scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza dell'11711/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status di separazione.
Con ordinanza del 13/11/2024 il g.d. ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. e con sentenza non definitiva n. 18156/2024 il collegio ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e all'udienza del 09/12/2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: 3
• dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del
matrimonio tra di loro contratto in data 15 luglio 2004 trascritto nel
registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n. 1521, parte I,
serie 01, anno 2004;
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a
margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni di divorzio:
a. I coniugi acconsentono allo scioglimento del matrimonio in via
consensuale.
b. rinuncerà alla domanda di addebito avanzata Controparte_1
nei confronti di Parte_1
c. Ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio
mantenimento.
d. Verrà confermato l'assegno di mantenimento stabilito in favore dei
3 figli nella misura di 1.067,85 (millesessantasette/85) mensili oltre
rivalutazione Istat annuale nel mese di aprile.
e. Le spese straordinarie per i figli verranno divise nella misura del
60% a carico del Sig. e del 40% (quaranta percento) a Controparte_1
carico della signora Pt_1
f. Affidamento condiviso delle figlie minori (Roma, 18/11/2008) Per_2
e (Roma, 30/10/2012) ad entrambi i genitori con residenza presso Per_3
la madre, con cui abita anche il primogenito (Roma, 26/8/2005), Per_1
maggiorenne e non economicamente autonomo.
g. Esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti 4 all'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle
decisioni di maggio interesse afferenti all'educazione, l'istruzione, la salute
e la scelta della residenza abituale.
h. Il padre vedrà e terrà con sé le figlie: a) a finesettimana alternati
dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b) un pomeriggio a settimana
con relativo pernottamento;
c) per metà della durata delle vacanze
scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali
festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche
pasquali, nonché in coincidenza con le festività nazionali e locali
infrasettimanali e il compleanno delle minori;
e) per trenta giorni durante
le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di
aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità, con la precisazione che
in difetto di accordo tra le parti il padre vedrà e terrà con sé le figlie dal 1°
al 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal 16 al 31 dei mesi di
luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa.
i. Le condizioni rappresentate sono valide nel momento in cui
entrambi i coniugi rispetteranno le condizioni del diritto di visita sopra
indicate.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 15/07/2004,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio. 5
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti,
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13506/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
15/07/2004 tra (NAPOLI (NA), 28/04/1972) e Parte_1
(NAPOLI (NA), 23/04/1972) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 1521, Parte I,
Serie 01, Anno 2004, alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 09/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13506 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(NAPOLI (NA), 28/04/1972), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SILVESTRI NICOLO' giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(NAPOLI (NA), 23/04/1972), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. SANTINO ILARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 15/07/2004 contraeva matrimonio civile con e che dall'unione nascevano i figli Controparte_1 Per_1
(26/08/2005), maggiorenne non economicamente autosufficiente, Per_2
(18/11/2008) e (30/10/2012), esponeva che nel tempo la Per_3
convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa pronuncia, lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di separazione e scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza dell'11711/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status di separazione.
Con ordinanza del 13/11/2024 il g.d. ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. e con sentenza non definitiva n. 18156/2024 il collegio ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e all'udienza del 09/12/2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: 3
• dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del
matrimonio tra di loro contratto in data 15 luglio 2004 trascritto nel
registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n. 1521, parte I,
serie 01, anno 2004;
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a
margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni di divorzio:
a. I coniugi acconsentono allo scioglimento del matrimonio in via
consensuale.
b. rinuncerà alla domanda di addebito avanzata Controparte_1
nei confronti di Parte_1
c. Ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio
mantenimento.
d. Verrà confermato l'assegno di mantenimento stabilito in favore dei
3 figli nella misura di 1.067,85 (millesessantasette/85) mensili oltre
rivalutazione Istat annuale nel mese di aprile.
e. Le spese straordinarie per i figli verranno divise nella misura del
60% a carico del Sig. e del 40% (quaranta percento) a Controparte_1
carico della signora Pt_1
f. Affidamento condiviso delle figlie minori (Roma, 18/11/2008) Per_2
e (Roma, 30/10/2012) ad entrambi i genitori con residenza presso Per_3
la madre, con cui abita anche il primogenito (Roma, 26/8/2005), Per_1
maggiorenne e non economicamente autonomo.
g. Esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti 4 all'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle
decisioni di maggio interesse afferenti all'educazione, l'istruzione, la salute
e la scelta della residenza abituale.
h. Il padre vedrà e terrà con sé le figlie: a) a finesettimana alternati
dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b) un pomeriggio a settimana
con relativo pernottamento;
c) per metà della durata delle vacanze
scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali
festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche
pasquali, nonché in coincidenza con le festività nazionali e locali
infrasettimanali e il compleanno delle minori;
e) per trenta giorni durante
le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di
aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità, con la precisazione che
in difetto di accordo tra le parti il padre vedrà e terrà con sé le figlie dal 1°
al 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal 16 al 31 dei mesi di
luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa.
i. Le condizioni rappresentate sono valide nel momento in cui
entrambi i coniugi rispetteranno le condizioni del diritto di visita sopra
indicate.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 15/07/2004,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio. 5
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti,
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13506/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
15/07/2004 tra (NAPOLI (NA), 28/04/1972) e Parte_1
(NAPOLI (NA), 23/04/1972) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 1521, Parte I,
Serie 01, Anno 2004, alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 09/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi