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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione seconda civile
in persona del Giudice unico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
nella causa di primo grado, iscritta al n. 3224/2022 del r.g.a.c., decisa all'esito della discussione orale dell'udienza del 20.02.2025 e vertente tra
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Latina, alla Via Eroi del Lavoro n. 12 presso lo studio dell'Avv. Fabio Rossi che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Latina, alla Piazza Bruno
Buozzi 9/A, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Zaralli che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
convenuto
OGGETTO: (impugnazione di delibera assembleare). CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 per chiedere l'annullamento e/o l'accertamento Controparte_1 della nullità della delibera adottata dall'assemblea condominiale in data 05.05.2022, previa istanza di sospensione della sua efficacia esecutiva.
A tal fine, la ricorrente deduceva l'illegittimità della predetta delibera in quanto assunta in violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., e nel merito ne deduceva la illiceità nella parte in cui autorizzava l'amministratore a sottoscrivere un contratto di incarico professionale per la progettazione e l'esecuzione degli interventi del superbonus 110% senza un previo studio di fattibilità ovvero un sopralluogo sugli immobili che consentisse di svolgere accertamenti sulla sicurezza degli interventi, sul rispetto della normativa di settore o sull'eventuale incidenza degli stessi sul decoro architettonico dell'edificio ai sensi dell'art. 1120 c.c.
Concludeva, pertanto, eccependo la nullità o l'annullabilità della suddetta delibera per mancanza degli elementi essenziali e di indicazioni specifiche sulla tipologia degli interventi.
Costituitosi in giudizio, il contestava le pretese Controparte_1
attoree eccependo, in rito, la nullità del ricorso introduttivo per decorso del termine di cui all'art. 1137 c.c. nonché, nel merito, l'intervenuta cessazione della materia del contendere per essere stata la delibera assembleare impugnata sostituita da una successiva delibera alla cui statuizione aveva partecipato anche la ricorrente.
Entrambe le parti chiedevano dunque al Giudice di pronunciarsi sulle spese di giudizio.
Esperito il prescritto tentativo di mediazione con esito negativo e rigettata la richiesta di sospensione del giudizio, la causa è stata istruita con produzioni documentali e decisa all'esito della discussione orale dell'udienza del 20.02.2025.
2. Preliminarmente, in rito, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per decadenza del termine per l'impugnazione della delibera ex art. 1137 c.c.
Sul punto, giova considerare l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo il quale: «in tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell'assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 cod. proc. civ., vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 cod. civ. la forma di tali impugnazioni;
possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l'atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 citato» (cfr. Sez. Un. Sent. n. 8491/2011).
Dunque, per ciò che concerne l'impugnativa di delibera, le Sezioni Unite hanno statuito che l'adozione della forma del ricorso, in luogo di quella dell'atto di citazione, non esclude l'idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria del ricorso stesso. In questo caso è sufficiente il deposito del ricorso (l'iscrizione a ruolo) entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c., non essendo necessario che entro detto termine avvenga anche la notifica del ricorso e della fissazione dell'udienza alla controparte.
Alla luce di tali rilievi, appare evidente la tempestività del ricorso: l'opponente ha infatti avuto conoscenza della delibera assembleare in data 18.05.2022, mentre il deposito del ricorso è avvenuto in data 17.06.2022 (dunque, nell'ultimo termine disponibile per l'iscrizione al ruolo).
3. Venendo al merito della controversia, occorre considerare che la sostituzione della delibera assembleare impugnata – e la conseguente cessazione della materia del contendere
– non esimono il Giudice dal valutare la soccombenza virtuale delle parti qualora le stesse abbiano insistito sulla pronuncia in ordine alle spese di lite.
Tanto premesso, deve darsi atto che la delibera impugnata (cfr. verbale assemblea del
05.05.2022 allegato al ricorso) reca i seguenti punti all'ordine del giorno: “1) Interventi
Superbonus 110% - presentazione da parte del tecnico relativamente agli interventi di efficientamento energetico delle parti comuni dell'intero complesso ed autorizzazione dell'assemblea all'Amministratore a firmare il contratto di incarico Professionale ai
Professionisti per affidare loro la progettazione per l'esecuzione degli interventi
SUPERBONUS 110% di efficientamento energetico di cui alla relazione di fattibilità. 2)
Autorizzazione dell'assemblea all'Amministratore per quanto occorre a compiere tutti gli atti necessari e/o opportuni per permettere ai Condomini, che hanno optato per la cessione del diritto di detrazione 110% a favore del general Contractor di finanziare tale cessione ai sensi di legge. 3) Autorizzazione all'Amministratore a sottoscrivere il Contratto di
Appalto con il General Contractor per la realizzazione delle intere opere SUPER BONUS
110%, sulle parti comuni. 4) Approvazione rendiconto anno 2021 e relativo 4 stato di riparto … 5) Conferma o nomina nuovo amministratore e relativo compenso. 8)
Approvazione bilancio preventivo anno 2022 e relativo stato di riparto … 7) Presentazione preventivi ditte di pulizie … 8) Problematiche varie condominiali”.
Analizzando il contenuto di tale delibera, emerge l'insussistenza della annullabilità dedotta in quanto la stessa conferiva all'amministrazione il potere di firma del contratto relativo all'affidamento della sola progettazione esecutiva degli interventi. Si ritiene, cioè, che il semplice incarico di progetto non può ritenersi lesivo dei diritti individuali dei condomini essendo viceversa lo stesso proprio finalizzato alla verifica pratica degli interventi e della loro incidenza sui diritti dei condomini. Solo ove, poi,
l'assemblea avesse approvato interventi idonei a comprimere le proprietà individuali o al decoro architettonico della cosa comune sarebbe intervenuto il vizio dedotto. Qualsiasi intervento materiale avrebbe, quindi, richiesto la preventiva sottoposizione e valutazione da parte dell'assemblea dei condomini, sempre all'esito, comunque, dell'acquisizione di un parere tecnico progettuale in ordine alla esecuzione degli interventi necessari per l'efficientamento programmato.
Giova rammentare che il sindacato giurisdizionale sul merito delle delibere assembleari non è consentito a meno che sia necessario ad accertare lo scopo dell'atto assembleare al fine di valutarne la invalidità perché tale scopo si pone in contrasto con le finalità consentite dalla legge o dal regolamento condominiale (cd. sindacato sull'eccesso di potere in pregiudizio della cosa comune ex art. 1109 cc o concretante un abuso del diritto per deviazione dell'atto assembleare dalla funzione tipica propria) ( cfr. Cass. civ. 5061/20 – trib. Roma 1-3-2021)
Ai predetti rilievi segue la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite per la insussistenza del vizio di merito lamentato dalla opponente da rapportare tuttavia alla riconosciuta violazione dell'art. 66 disp. att.- c.c. da parte del CP_1
convenuto a proposito della delibera impugnata (cgr. Pag. 6 memoria costituzione
) unitamente al rigetto della eccezione di tardività della domanda CP_1
giurisdizionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese integralmente compensate tra le parti
Così deciso in Latina il 20.2.2025
Il Giudice dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 20.2.2025