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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trento quale giudice monocratico, nella persona della dr.ssa
Adriana De Tommaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1546/2024 r.g. promossa con atto di citazione notificato il 27/6/2024 vertente
TRA
corrente in Trento, in persona del legale Parte_1
rappr. p.t., rappr. e dif. dall'avv. Amedeo Pisanti per delega in atti;
appellante
CONTRO rappr. e dif. dall'avv. Matteo Di Narda per Controparte_1
delega in atti;
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Trento
n. 98/2024. conclusioni:
l'appellante conclude: “Voglia codesto Tribunale, contrariis reiectis, riformando la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 98 pubblicata il 15/04/2024 con la quale è stato definito il giudizio incardinato con r.g. n. 559/2024: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 98/2024 emessa dal Giudice di Pace pagina 1 di 13 di Trento, Sezione Civile, Giudice Dott. Stefano Vendramini Balsamo, nell'ambito del giudizio
n.r.g. 559/24, deposi1tata in cancelleria in data 15/04/2024, mai notificata e accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: a) Sempre in via preliminare ed in rito, dichiarare la non integrità del contraddittorio;
b) Nel merito, addebitare esclusivamente al qualsivoglia esito sfavore1vole della lite, anche quello Controparte_2 relativo alla condanna delle spese processuali, per essere i vizi lamentati dal Sig. , ove CP_1 esistenti, afferenti esclusivamente al merito della pretesa creditizia. 3) Condannare l'appellato al pagamento di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio, nella misura prescritta dal
d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis)”;
l'appellato conclude: “Piaccia all'On.le Tribunale di Trento, in composizione monocratica, rigettata ogni avversaria richiesta, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria: - in via pregiudiziale, nel rito: dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dalla Pt_1 per carenza dei requisiti stabiliti dall'art. 342 cod. proc. civ. per le ragioni Parte_1 esposte sub paragrafo I.; - in via principale, nel merito: respingere integralmente, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, strumentale e pretestuosa, la impugnazione de qua per tutti i motivi in narrativa analiticamente dedotti con conseguente conferma integrale ed in ogni sua parte della decisione emanata dal Giudice di Pace di Trento, nella persona del Dr. Stefano
Vendramini Balsamo il 14 aprile 2024, pubblicata il giorno successivo, n. 98 (R.G. 559/2024), non notificata;
- in via istruttoria: ci si riporta, in via meramente subordinata e gradata, alle istanze formulate nel processo di primo grado per conto e nell'interesse del ricorrente laddove non accolte dal Giudice di prime cure;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre gli accessori di legge”. per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella sentenza gravata il giudice di pace di Trento ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione fiscale Controparte_1
emessa da per l'importo di € 3.539,43 relativa a Parte_1
sanzione per violazione del codice della strada non pagata rilevata l'11/7/2017 con verbale n. 57104037/b/2017, annullando il provvedimento impugnato e condannando al pagamento delle spese Parte_1
processuali.
pagina 2 di 13 In prime cure l'ingiunto aveva dedotto che il verbale predetto non gli era stato ritualmente notificato, mancando l'invio della raccomandata prescritta, previa consegna a mani del padre, e che la nullità della notifica inficiava e travolgeva anche la successiva ingiunzione fiscale di pagamento;
che l'ingiunzione era carente di elementi essenziali per la sua validità, non contenendo riferimento alla notifica del verbale né attestandone la regolarità
e mancando la documentazione attestante l'iter notificativo, la descrizione della sanzione amministrativa e le informazioni su cosa avesse provocato l'innalzamento ad € 3.539,43 dall'iniziale sanzione di € 849,00; che l'applicazione delle maggiorazioni semestrali del 10% ex lege 689/1981, ideate come favorevole alternativa all'applicazione degli interessi, superiori nel 1981 al 20%, era stata giudicata inapplicabile perché determinava il superamento anche degli interessi usurari;
che era maturata la prescrizione quinquennale del diritto di credito sorto con il verbale n. 57104037/b/2017 dell'11/7/2017 in assenza di atti interruttivi prima della notifica dell'ingiunzione del 15/1/2024; che originariamente era stata emessa ingiunzione di pagamento, per quel verbale, n. 007482M120220001915, in data 22/2/2023 e non il 22/12/2023 come nell'ultimo documento notificato, e notificata ad indirizzo inesistente a da cui un'inspiegabile CP_3
duplicazione e falsificazione della data dell'ingiunzione; che si era verificata la decadenza del potere di emettere l'ingiunzione fiscale dato il tempo trascorso dal verbale.
Per tali motivi aveva quindi chiesto Controparte_1
l'annullamento dell'ingiunzione riservandosi la proposizione di querela di falso in presenza di falsificazione per alterazione della data. aveva resistito all'opposizione eccependone Parte_1
l'inammissibilità, in quanto l'opposizione avrebbe dovuto essere presentata a norma dell'art. 3 del R.D. n. 639/1910 ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n.
pagina 3 di 13 150/2011 secondo il rito ordinario di cognizione;
aveva poi eccepito il difetto del contraddittorio necessario in quanto l'opposizione avrebbe dovuto essere notificata anche al quale ente creditore perché avente ad Controparte_2
oggetto una sanzione per violazione del codice della strada;
aveva contestato l'eccezione di invalidità della notifica del verbale, in quanto il ricorrente non aveva mai provato che la notifica fosse avvenuta nei locali comunali e in quanto in virtù del contratto di affidamento del servizio Parte_1
di riscossione, agiva quale mandatario con rappresentanza solo come adiectus solutionis causa, non essendo preposto alla redazione degli atti presupposti dell'ingiunzione, alla loro notifica, all'individuazione del debitore e alla determinazione della posta debitoria, per cui unico legittimato a contraddire su tali aspetti era il . L'opposta aveva inoltre Controparte_2
contestato le censure di invalidità dell'ingiunzione fiscale, la quale recava invece tutti gli elementi richiesti dalla legge per la sua emissione, ovvero :
l'ufficio che ha emesso il provvedimento;
il responsabile del procedimento;
l'importo da corrispondere e le causali con il rispettivo dettaglio delle somme costituenti il totale;
il termine per provvedere al pagamento;
le modalità di corresponsione, le coordinate bancarie ed infine l'avvertimento che l'ingiunzione è esecutiva di diritto e può essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria, mentre non esisteva alcuna norma in base alla quale dovessero essere inseriti a pena di nullità nell'ingiunzione i riferimenti della notifica dell'atto presupposto, l'allegazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada e le modalità di determinazione della somma (eccezioni peraltro da far valere esclusivamente nei confronti del
). La società opposta aveva inoltre contestato la fondatezza Controparte_2
dell'eccezione di prescrizione, in quanto all'ingiunto erano stati precedentemente notificati avvisi bonari negli anni 2018, 2021 e 2022, oltre a dover tenersi conto del differimento dei termini disposta dalla normativa pagina 4 di 13 emergenziale per far fronte all'epidemia di Covid-19 per cui il credito sarebbe caduto in prescrizione l'11/7/2024 e al momento della notifica dell'ingiunzione non era trascorso il quinquennio. Quanto all'eccepita esistenza di altra ingiunzione fiscale, la società aveva precisato che a seguito della notifica errata dell'ingiunzione in data 20/2/2023 aveva solo modificato la data di emissione dell'ingiunzione fiscale provvedendo a notificarla all'indirizzo corretto e le vicende della notificazione non si riverberavano sulla validità dell'atto, senza contare che, trattandosi di atto amministrativo,
l'ingiunzione ben poteva essere riemessa e non ricorreva alcun falso.
Il giudice di pace, disattese le doglianze riferite alla notifica del verbale presupposto e all'integrità del contradditorio, ha accolto l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale affermando che la stessa è invalida perché non indica in modo chiaro ed intellegibile gli estremi del verbale suo presupposto né i conteggi giustificanti la somma ingiunta, carenze che costituiscono un grave vulnus al diritto dell'ingiunto di verificare la correttezza dell'operato della P.A.; ha inoltre evidenziato l'opacità derivante dalla presenza di due diverse ingiunzioni di pagamento con gli stessi identificativi e lo stesso importo, non avendo seguito
[...]
la corretta procedura della reiterazione della notifica ma la Parte_1
modificazione della data dell'ingiunzione, che determinava un disallineamento dei dati identificativi in quanto il numero della cartella non era più riferibile alla data di emissione;
secondo il giudice di pace, infine, stante il decorso del tempo, era sicuramente intervenuta oltre alla prescrizione quinquennale del credito anche la decadenza del potere di emettere l'ingiunzione fiscale di pagamento per il verbale n.
57104037/b/2017 dell'11/7/2017. ha impugnato la sentenza e ne ha chiesto la Parte_1
riforma, con l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
pagina 5 di 13 Ha posto a fondamento dell'appello i seguenti motivi:
1) Error in procedendo, per mancato accertamento della non integrità del contraddittorio nei confronti del , quale ente creditore, al CP CP
quale andavano rivolte molte delle doglianze rivolte dal ricorrente;
2) Erronea valutazione degli elementi essenziali del provvedimento, venendo impugnata la sentenza nella parte in cui sostiene: «Nel caso di specie se si osserva l'ordinanza ingiunzione non si può che rilevare come questa presenti delle carenze laddove a) non indica in modo chiaro e facilmente intelleggibile gli estremi del verbale che ne costituisce il presupposto né lo allega, b) non indica in alcun modo i conteggi che giustificano la somma ingiunta carenze che costituiscono un grave vulnus al diritto dell'ingiunto di verificare la correttezza dell'operato della PA. In particolare, non rispetta l'obbligo di riportare il dettaglio delle violazioni compiute e gli importi scorporati per voce (sanzione principale, maggiorazioni, spese di notifica.» Ha sul punto esposto l'appellante che nell'ingiunzione sono indicati gli estremi del verbale, che non esiste una norma di legge che imponga a
[...]
di inserite, a pena di nullità, nelle proprie ingiunzioni ex Parte_1
art. 2 R.D. n. 639 del 1910 le modalità con cui si è pervenuti a determinare la somma di cui si ingiunge il pagamento, che la maggiorazione è prevista ed imposta dalla legge, che l'ingiunzione dà espressamente conto della normativa applicata ai fini del calcolo delle maggiorazioni (L. 689/1981), alla cui luce, con un semplice calcolo, si è in grado di stabilire la correttezza dell'importo ingiunto e contiene specifica indicazione delle diverse voci: sanzione principale, maggiorazioni, spese.
È stata chiesta la riforma della sentenza anche nella parte in cui è affermato
«è altresì prova di opacità la presenza di due diverse ingiunzioni di pagamento con gli stessi identificativi (numero 007482M120220001915 codice emissione 202201) e lo stesso importo, ma con date diverse e rispettivamente 20.02.2023 e 22.12.2023. Poiché può esistere una sola ingiunzione fiscale di pagamento con lo stesso codice univoco di emissione,
pagina 6 di 13 il quale è univoco proprio perché contrassegna un preciso procedimento di notifica, la condotta di appare scorretta, opaca e Parte_1
apparentemente incomprensibile atteso che la reiterazione della notifica sarebbe stata certamente possibile e consentita, essendo andata a vuoto quella sbagliata, tentata ad un indirizzo inesistente di ma essa CP_3
doveva avvenire nelle modalità consentite. Questa era la corretta procedura cui avrebbe dovuto attenersi Alternativamente si Parte_1
sarebbe dovuto procedere ad annullare la prima ed emettere una seconda e diversa ingiunzione fiscale di pagamento con i propri riferimenti identificativi. Ciò rappresenta tuttavia un'irregolarità in quanto il numero di cartella è un codice dal quale – tra l'altro - è possibile rilevare il numero della concessione, l'anno di emissione ed il progressivo di cartella.» Sul punto ha esposto l'appellante che non è concesso al Giudice di pronunciarsi sulla condotta tenuta dall'agente della riscossione, dovendosi piuttosto attenere al petitum della domanda, relativo alla legittimità e validità dell'atto e che he il rinnovo della notifica di un'ingiunzione di pagamento, come intuitivo, non importa l'emissione di un nuovo provvedimento fiscale.
3) Vizio di motivazione. in iudicando. Sull'erroneo CP_4
accertamento della decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere. L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza ove è scritto “ In ogni caso, occorre pure rilevare che, a causa del decorso dei tempi (anche volendo considerare le sospensioni dei termini periodo Covid, in aggiunta alla maturata prescrizione quinquennale del credito) è certamente anche intervenuta la decadenza del potere di emettere una ingiunzione fiscale di pagamento collegata al verbale n. 57104037/b/2017 del 11/07/2017, e
l'ingiunzione impugnata va quindi considerata insanabilmente decaduta” e si è richiamata alle disposizioni contenute negli articoli 67 e 68 del d.l.
18/2020 (Cura Italia) -completate con il richiamo dell'articolo 12 del d.lgs pagina 7 di 13 159/2015, che hanno disposto meccanismi di proroga tanto dei termini di prescrizione quanto dei termini di decadenza delle attività di accertamento e riscossione.
si è costituito in giudizio e ha resistito all'appello Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza dei requisiti stabiliti dall'art. 342 c.p.c..
Ha contestato la fondatezza della mancata attuazione del contraddittorio nei confronti del , in quanto l'agente della Controparte_2
riscossione è l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione recuperatoria, con l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 112 del
1999.
Ha contestato l'assunto dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe sancito che l'ingiunzione fiscale non conteneva gli estremi del verbale presupposto, avendo invece affermato che non indicava gli stessi “in modo chiaro e facilmente intellegibile”, mentre le note aggiuntive cui aveva fatto riferimento non erano esaustive e chiare quanto al Parte_1
riferimento al verbale ed erano assenti i criteri di specificazione delle somme dovute. Sostiene inoltre che giustamente il giudice di pace ha censurato la duplice emissione di ingiunzione fiscale dal momento che la successiva recava lo stesso numero della precedente e non un numero diverso.
In merito all'asserito vizio di motivazione ed error in iudicando e al presunto erroneo accertamento della decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere, l'appellato ha dedotto che il diritto a riscuotere le sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive, ai sensi dell'art. 209 del pagina 8 di 13 codice della strada e dell'art. 26 l. n. 689/81, nel termine di cinque anni decorrente dalla data di commissione della violazione e che detto termine è interrotto solamente dalla notificazione di atti idonei a costituire in mora il trasgressore mentre nel caso di specie, il primo ed unico atto notificatogli dopo la presunta violazione commessa era stata l'ingiunzione fiscale opposta;
quanto agli interventi normativi del periodo emergenziale, essi avevano prodotto la sospensione della riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, anche delle entrate locali, mentre nel caso in esame l'ingiunzione fiscale era stata emessa e notificata nei suoi confronti nel 2023 non sussistendo i presupposti della sospensione.
Ribadendo tutti i motivi di opposizione svolti in prime cure e ritenuti assorbiti dal primo giudice, l'appellato ha concluso come in epigrafe.
In primo luogo l'appello va ritenuto ammissibile, presentando tutti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., ovvero i capi della sentenza impugnati, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tanto premesso, risulta fondato e decisivo il primo motivo dell'appello, riguardante il mancato accertamento della non integrità del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore, rappresentato dal CP
.
[...]
Come dianzi esposto, invero, nell'opporsi Controparte_1
all'ingiunzione fiscale, aveva in primo luogo lamentato di non aver ricevuto la notifica del verbale di contestazione della violazione del codice della strada, attività di competenza dell'ente creditore, ovvero del CP
, per asserita irregolarità del procedimento notificatorio.
[...]
La S.C. insegna costantemente che in tema di sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada gli enti creditori sono litisconsorti necessari pagina 9 di 13 nei giudizi di opposizione a cartelle di pagamento, ove il destinatario dell'intimazione deduca, a fondamento dell'opposizione, la mancata notifica del verbale (o dei verbali) di accertamento dell'infrazione, così proponendo, in via cd. “recuperatoria”, una opposizione a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011 e non una vera e propria opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e/o 617
c.p.c.; in tal senso espressamente CASS. Ordinanza n. 19132/2024 (la quale richiama le precedenti CASS. Ordinanza n. 11661/2024, CASS. Ordinanza n.
3870/2024, CASS. Ordinanza n. 30777/2023, CASS. Ordinanza n.
15900/2017, CASS. Ordinanza n. 12385/2013, secondo cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale).
Il richiamo alla previsione dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 (il concessionario, nelle liti promosse contro di lui, che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore ed in mancanza risponde delle conseguenze della lite), il quale introduce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, non è pertinente nella fattispecie. La S.C.,
pagina 10 di 13 nell'affrontare il tema della portata applicativa di tale disposizione, ha infatti ben chiarito come tale regola della legittimazione passiva esclusiva dell'agente della riscossione non trova applicazione nelle opposizioni cd.
“recuperatorie”, che hanno lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti (v. CASS.
3870/2024); tale è appunto il caso in esame.
L'insegnamento si adatta pienamente anche alla fattispecie in esame, in cui l'ente creditore, il , per la riscossione delle somme Controparte_2
dovute per la sanzione comminata, ha delegato Parte_1
che procede alla riscossione con lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui all'art. 3 del R.D. n. 639/1910, che assomma in sé la funzione del precetto e del titolo;
per la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti territoriali l'ente territoriale può infatti provvedere avvalendosi degli agenti del servizio nazionale di riscossione, ed in alternativa può attivarsi in proprio, oppure mediante affidamento del servizio a terzi, facendo ricorso agli strumenti della riscossione mediante ruolo o dell'ingiunzione fiscale.
Anche nell'opposizione ad ingiunzione fiscale emessa per il recupero della sanzione pecuniaria comminata per violazione del codice della strada è contraddittore necessario l'ente creditore, oltre al soggetto incaricato della riscossione. Il giudizio deve pertanto svolgersi con la partecipazione necessaria del . Controparte_2
Come insegna la S.C., ove uno dei litisconsorti necessari non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa è inutiliter data e la nullità deve essere pagina 11 di 13 rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado, con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Tale è l'esito del presente giudizio.
Si assegna il termine di gg. 60 per la riassunzione del giudizio dinanzi al primo giudice.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di sia Controparte_1
per il primo che per il secondo grado, essendo responsabilità dell'opponente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del CP
; la S.C. insegna infatti che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa
[...]
al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio ed inoltre, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice (v. CASS n.
14495/2017; CASS. Sez. 2, n. 16765/2010).
Tali spese si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al d.m.
147/2022, esclusa la fase istruttoria, che non vi è stata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da con atto di citazione notificato il 27/6/2024 in Parte_1
appello avverso la sentenza del giudice di pace di Trento n. 98/2024
In accoglimento dell'appello, dichiara nulla la sentenza e dispone la rimessione della causa al giudice di pace;
pagina 12 di 13 Condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio che si liquidano, per il primo grado, in € 1.000,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in € 1.602,00 quale compenso per la difesa ed € 154,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Assegna il termine di giorni 60 per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di pace di Trento.
Trento, 9/1/2025
Il Giudice
Adriana De Tommaso
pagina 13 di 13