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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/10/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2039/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Got Dott.ssa Antonella Soro ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2039 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Emanuele Gianturco 4, presso lo studio dell'Avv. Marco Puliatti e dell'Avv. Micaela Puliatti che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bellaroba CP_1 per procura alle liti e domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 20.9.2024, Pt_1 ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, conclusosi
[...] nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per il beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80; affermando di essere in possesso dei requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' chiedendone l'accertamento, previo rinnovo della consulenza, con CP_1 decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.11.2022 o di giustizia, vinte le spese.
A sostegno della domanda ha dedotto la non corretta valutazione da parte del CTU delle patologie della sig.ra , con particolare riferimento all'encefalopatia multinfartuale, di cui era affetta da molti anni Pt_1 con complicanze per l'equilibrio e l'andatura, e al declino cognitivo;
ha contestato la mancata verifica pagina 1 di 3 analitica delle disabilità in rapporto alle autonomie personali della ricorrente;
in ultimo, ha dedotto un aggravamento delle condizioni cliniche come da videat ortopedico del 12.7.2024. CP_ Si è costituito l' eccependo l'improcedibilità del ricorso per omessa e/o tardiva contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in violazione dell'art. 445 bis, terzo comma, c.p.c e l'inammissibilità per genericità dei motivi di opposizione;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per difetto dei requisiti socio - economici.
La causa, istruita documentalmente e tramite l'espletamento di consulenza tecnica medico legale, è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
Le eccezioni preliminari sono infondate in quanto, dal fascicolo del giudizio di atpo, la contestazione risulta depositata ritualmente il 26.8.2024, entro il termine disposto dal giudice, cui è seguito il giudizio di opposizione nei 30 giorni successivi. Quanto ai motivi di opposizione, il dedotto aggravamento costituisce già di per sé motivo sufficiente per il rinnovo della CTU.
Cio premesso, il ricorso è tuttavia infondato.
Come noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Non è, dunque, sufficiente il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100%, risultando necessario un quid pluris, rappresentato, appunto, dell'impossibilità di deambulazione o dalla necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, occorre verificare l'oggettiva impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di compiere gli atti della vita quotidiana, non risultando sufficiente la mera difficoltà nel realizzare i suddetti atti e con la precisazione che l'accompagnamento presuppone la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi nella giornata ogni qual volta il soggetto debba compiere una determinata attività quotidiana senza la cui assistenza essa non sia materialmente attuabile (così, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 04/06/2021 n. 15620).
Con specifico riferimento alla deambulazione, la S.C. ha precisato che «nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore»
(Cassazione civile sez. lav., 20/08/2018, n. 20819).
Il consulente, anche dalla documentazione successiva alla fase di atpo relativa alla visita ortopedica
(luglio 2024) e neurologica (settembre 2024) non ha ravvisato un aggravamento tale da far ritenere maturato il diritto alla prestazione richiesta. La ricorrente, che al momento della visita non aveva ancora pagina 2 di 3 eseguito l'intervento di artroprotesi al ginocchio destro, consigliato dallo specialista, è apparsa al consulente in buone condizioni all'esito dell'esame obiettivo condotto con scrupolo. In particolare, quanto all'apparato osteoarticolare, l'ausiliario ha rilevato che la deambulazione è autonoma e possibile con un bastone;
i campi di postura sono eseguiti in maniera autonoma;
i movimenti delle spalle e la rotazione del busto, appaiono conservati. Il sistema nervoso non ha mostrato problematiche di rilievo, in quanto la ricorrente è apparsa vigile, orientata e collaborante, con sensorio integro;
le lacune mnesiche sono risultate di scarsa importanza: l'eloquio, pur essendo rallentato, è stato considerato congruo.
Il giudice ritiene di condividere gli esiti dell'indagine medico legale in quanto il CTU è pervenuto alle conclusioni con ragionamento logico e coerente, senza omettere di esaminare la documentazione medica agli atti (sia quella già esaminata nella prima indagine, sia quella formatasi successivamente) e valutando nuovamente, in sede di esame obiettivo, la capacità di deambulazione ed il quadro psichico della ricorrente.
La ricorrente, pur soccombente, è esonerata dal pagamento delle spese processuali in quanto, dalla certificazione reddituale prodotta, sussistono i benefici di cui all'art. 152 disp. Att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone a carico di le spese di CTU che liquida con separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 14 ottobre 2025
Il Giudice
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Got Dott.ssa Antonella Soro ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2039 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Emanuele Gianturco 4, presso lo studio dell'Avv. Marco Puliatti e dell'Avv. Micaela Puliatti che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bellaroba CP_1 per procura alle liti e domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 20.9.2024, Pt_1 ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, conclusosi
[...] nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per il beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80; affermando di essere in possesso dei requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' chiedendone l'accertamento, previo rinnovo della consulenza, con CP_1 decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.11.2022 o di giustizia, vinte le spese.
A sostegno della domanda ha dedotto la non corretta valutazione da parte del CTU delle patologie della sig.ra , con particolare riferimento all'encefalopatia multinfartuale, di cui era affetta da molti anni Pt_1 con complicanze per l'equilibrio e l'andatura, e al declino cognitivo;
ha contestato la mancata verifica pagina 1 di 3 analitica delle disabilità in rapporto alle autonomie personali della ricorrente;
in ultimo, ha dedotto un aggravamento delle condizioni cliniche come da videat ortopedico del 12.7.2024. CP_ Si è costituito l' eccependo l'improcedibilità del ricorso per omessa e/o tardiva contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in violazione dell'art. 445 bis, terzo comma, c.p.c e l'inammissibilità per genericità dei motivi di opposizione;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per difetto dei requisiti socio - economici.
La causa, istruita documentalmente e tramite l'espletamento di consulenza tecnica medico legale, è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
Le eccezioni preliminari sono infondate in quanto, dal fascicolo del giudizio di atpo, la contestazione risulta depositata ritualmente il 26.8.2024, entro il termine disposto dal giudice, cui è seguito il giudizio di opposizione nei 30 giorni successivi. Quanto ai motivi di opposizione, il dedotto aggravamento costituisce già di per sé motivo sufficiente per il rinnovo della CTU.
Cio premesso, il ricorso è tuttavia infondato.
Come noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Non è, dunque, sufficiente il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100%, risultando necessario un quid pluris, rappresentato, appunto, dell'impossibilità di deambulazione o dalla necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, occorre verificare l'oggettiva impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di compiere gli atti della vita quotidiana, non risultando sufficiente la mera difficoltà nel realizzare i suddetti atti e con la precisazione che l'accompagnamento presuppone la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi nella giornata ogni qual volta il soggetto debba compiere una determinata attività quotidiana senza la cui assistenza essa non sia materialmente attuabile (così, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 04/06/2021 n. 15620).
Con specifico riferimento alla deambulazione, la S.C. ha precisato che «nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore»
(Cassazione civile sez. lav., 20/08/2018, n. 20819).
Il consulente, anche dalla documentazione successiva alla fase di atpo relativa alla visita ortopedica
(luglio 2024) e neurologica (settembre 2024) non ha ravvisato un aggravamento tale da far ritenere maturato il diritto alla prestazione richiesta. La ricorrente, che al momento della visita non aveva ancora pagina 2 di 3 eseguito l'intervento di artroprotesi al ginocchio destro, consigliato dallo specialista, è apparsa al consulente in buone condizioni all'esito dell'esame obiettivo condotto con scrupolo. In particolare, quanto all'apparato osteoarticolare, l'ausiliario ha rilevato che la deambulazione è autonoma e possibile con un bastone;
i campi di postura sono eseguiti in maniera autonoma;
i movimenti delle spalle e la rotazione del busto, appaiono conservati. Il sistema nervoso non ha mostrato problematiche di rilievo, in quanto la ricorrente è apparsa vigile, orientata e collaborante, con sensorio integro;
le lacune mnesiche sono risultate di scarsa importanza: l'eloquio, pur essendo rallentato, è stato considerato congruo.
Il giudice ritiene di condividere gli esiti dell'indagine medico legale in quanto il CTU è pervenuto alle conclusioni con ragionamento logico e coerente, senza omettere di esaminare la documentazione medica agli atti (sia quella già esaminata nella prima indagine, sia quella formatasi successivamente) e valutando nuovamente, in sede di esame obiettivo, la capacità di deambulazione ed il quadro psichico della ricorrente.
La ricorrente, pur soccombente, è esonerata dal pagamento delle spese processuali in quanto, dalla certificazione reddituale prodotta, sussistono i benefici di cui all'art. 152 disp. Att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone a carico di le spese di CTU che liquida con separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 14 ottobre 2025
Il Giudice
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