TAR Torino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 110
TAR
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
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Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione art. 208 d.lgs. 152/2006 e principi di efficacia e buon andamento

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che la Provincia si è illegittimamente rimessa al parere comunale, confermando una maggioranza favorevole al rilascio dell'autorizzazione e violando l'obbligo di motivazione nel dare prevalenza alla posizione isolata del Comune.

  • Accolto
    Violazione art. 10-bis L. 241/1990 e principi di lealtà e collaborazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, constatando che le osservazioni del ricorrente non sono state considerate dall'Amministrazione provinciale, la quale ha invece condotto un contraddittorio atipico con il Comune, confermando pedissequamente il diniego comunale.

  • Rigettato
    Tardività del parere scritto comunale

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza, poiché il parere scritto, pur essendo successivo alla seduta, è stato recepito nel provvedimento finale solo nella parte conforme alla posizione espressa oralmente, incentrata sul contrasto con le NTA del PRGC.

  • Rigettato
    Interpretazione dell'art. 35/1, lett. b) delle NTA al PRG

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura, affermando che l'art. 208 d.lgs. 152/2006 prevede un meccanismo per superare la disciplina urbanistica locale e che le scelte urbanistiche sono espressione di potere discrezionale sindacabile solo in casi di abnormità o palese travisamento dei fatti, non ravvisati nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 110
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 110
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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