Sentenza 25 febbraio 2016
Massime • 1
Il decreto con cui il pubblico ministero dispone l'esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante il ricorso ad impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica non è nullo o inesistente se privo della data, quando risulta con certezza quella della sua annotazione nel registro previsto dall'art. 267, comma quinto, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2016, n. 10139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10139 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2016 |
Testo completo
10 1 39 / 1 6 A ICA ITALI N A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 25/02/2016 SENTENZA N. 553/2016 Composta dagli ill.mi sig.ri: Dott. ANTONIO PRESTIPINO Presidente Dott. LUCIANO IMPERIALI Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. MARCO MARIA ALMA Consigliere N.53064/2014 Rel. Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO Dott. GIUSEPPE SGADARI Consigliere SENTENZA Sul ricorso proposto da: IO AR N. IL 29/09/1977 avverso la sentenza n.2910/2010 CORTE DI APPELLO DI MILANO del 05/05/2014 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
Udito il Procuratore Generale dott. Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 5 maggio 2014 la Corte di Appello di Milano, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ed in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio del 29 ottobre 2002, riduceva la pena inflitta a CU IN in ordine ai delitti allo V F stesso contestati in rubrica ai numeri II-148 e II-200 ad anni 5, mesi 6 di reclusione ed € 20.000 di multa e confermava nel resto la pronuncia di primo grado.
1.2 Riteneva la Corte di appello che quanto al motivo del rinvio operato dalla corte di legittimità, e relativo all'omessa motivazione sull'eccezione di ne bis in idem formulata nella memoria difensiva depositata e nei motivi aggiunti depositati nel primo giudizio di secondo grado, non poteva ritenersi operare il vincolo del giudicato ex art. 649 cod. proc. pen. posto che il differente giudizio svolto a carico del medesimo imputato aveva ad oggetto il delitto associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90 mentre, nel presente procedimento, l'imputato veniva chiamato a rispondere di due distinte ipotesi ex art. 73 DPR 309/90. Confermata poi la valutazione di attendibilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e richiamati gli elementi di prova ricavabili da dette conversazioni, analiticamente indicati per ciascun capo di imputazione, la pena veniva poi ridotta in applicazione delle modifiche normative sopravvenute in tema di stupefacenti.
1.3 Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il proprio difensore deducendo: violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per avere la corte di appello illegittimamente disatteso l'eccezione di ne bis in idem formulata dall'imputato in forza della sentenza del G.U.P. di Catanzaro in atti;
- violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 268 e 271 cod. proc. pen. per avere la corte di appello ritenuto utilizzabili le disposte intercettazioni;
al proposito esponeva che le norme violate riguardavano l'utilizzabilità degli impianti esterni a quelli della procura, l'assenza di data nel provvedimento autorizzativo del PM, nonché l'esecuzione di captazioni all'interno dell'autovettura del NO Giovanni sulla base di fonti confidenziali;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per essere stati ritenuti sussistenti adeguati elementi di prova a carico degli imputati con riguardi ad entrambi i capi di imputazione;
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2.1 L'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, formulata con il primo motivo di ricorso, è palesemente infondata perché, come già adeguatamente specificato dalla Corte di appello di Milano, nell'ultimo periodo di pagina 4 della sentenza gravata da ricorso, tra il reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90 ed i reati fine ex artt. 73 DPR 309/90, non può configurarsi l'ipotesi dell'assorbimento ma sempre concorso;
conseguentemente non vi è alcuna identità tra i fatti giudicati dinanzi al G.U.P. di Catanzaro aventi ad oggetto la contestazione di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed i due specifici episodi contestati nel presente giudizio e riguardanti, l'uno il capo II-148 la detenzione e vendita di 12 Kg di marijuana ed il secondo (capo II- 200) la detenzione e vendita di 475 grammi di cocaina. Tali specifici episodi di traffico sono evidentemente differenti dall'accusa dai avere preso parte ad un'associazione che aveva come scopo la consumazione di una serie indeterminata di transazioni illecite in materia di droghe.
2.2 Quanto al secondo motivo, avente ad oggetto l'assenza di valida motivazione sull'utilizzabilità intercettazioni e ciò sia con riguardo alla utilizzazione di impianti esterni che con riferimento alla presenza di elementi differenti dalle fonti confidenziali nel decreto autorizzativo, la questione viene adeguatamente presa in considerazione e risolta dalla Corte di merito la quale sottolinea che il ricorso ad impianti esterni ha trovato fondamento nel necessario carattere urgente delle intercettazioni, idoneo ad assicurare un intervento a sorpresa degli organi di Polizia Giudiziaria tanto più necessario quando si procede per reati di traffico di sostanze stupefacenti. Inoltre, quanto all'utilizzo di fonti confidenziali, la Corte di merito esclude che le autorizzazioni siano state disposte solo ed esclusivamente in forza di tali indicazioni;
a fronte di tale specifiche affermazioni il ricorrente effettua asserzioni meramente generiche che non disarticolano efficacemente le valutazioni del giudice di merito. Peraltro, va ancora osservato che le questioni riguardanti l'utilizzabilità delle conversazioni nel presente procedimento erano già state decise e respinte dalla prima sentenza di questa Corte che ha annullato la posizione del CU respingendo però i ricorsi dei coimputati. Tale decisione affermava, infatti, che il decreto con cui il pubblico ministero dispone l'esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante il ricorso ad impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica non è nullo o inesistente se privo della data, quando risulta con certezza quella della sua annotazione nel registro previsto dall'art. 267, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16672 del 13/04/2010 Ud. (dep. 30/04/2010) Rv. 246919). Inoltre, si specificava ancora, essere consentito il ricorso ad impianti della polizia giudiziaria quando l'indagine come nella vicenda- per la sua complessità ed estensione, richieda in - concreto il coordinamento immediato di molti investigatori sparsi sul territorio, e dunque l'uso contestuale di numerose linee telefoniche e apparecchiature radio;
oppure, il sollecito raffronto tra gli esiti dell'intercettazione e l'oggetto di altre concorrenti indagini di polizia giudiziaria. Conseguentemente anche detto motivo deve essere dichiarato inammissibile.
2.3 Quanto alla ultima doglianza relativa alla contestata sussistenza di un quadro probatorio adeguato, deve ritenersi che il giudizio espresso dalla corte di merito sia frutto di una corretta analisi del materiale probatorio, non illogica ed altresì priva di contraddizioni. Difatti, il giudice di appello, con valutazione conforme a quello di primo grado, ha adeguatamente indicato gli elementi di prova sussistenti a carico del CU specificando, quanto al capo II-148, che da una conversazione tra altri individui veniva indicato il ruolo di trasportatore della grossa partita di marijuana che l'imputato aveva assunto;
e con riguardo al capo II-200 vengono analiticamente indicate le conversazioni tra il CU e tale NO dalle quali, espressamente, risulta il coinvolgimento nella detenzione e cessione di mezzo chilo di cocaina (vedi pagina 6 sentenza di appello). I In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen., per manifesta infondatezza;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Roma, 25 febbraio 2016 IL CONSIGLIERE ES Dott Ignazio Pardo PRESIDENTE Dott. Antonio Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 11 MAR. 2016 "CANCELLIE AU EL D R O C