Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2002, n. 7545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7545 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
E N IO Z A R T IS G E R 07545/02 A RUBBLICA ITALIANA D E T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S E LA CORTE SU Oggetto Risarcimento SEZI TE ZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 5532/99 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron.21023 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 10/01/02Consigliere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'EASS SPA IN LCA in persona del commissario liquidatore Dott. Gabriele Alliata di Villafranca, con sede in Palermo, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE PINTURICCHIO 204, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO MORMINO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LD CI, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE IPPOCRATE 96, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO 2002 CUCCA, che la difende, giusta delega in atti;
27 - resistente -
contro
NT SE, ASSITALIA SPA;
intimati - avverso la sentenza n. 11/99 del Giudice conciliatore di ROMA, emessa il 17/12/98 e depositata il 18/01/99 (R.G. 497/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Antonino MORMINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione in riassunzione 14.6.97/16.6.97 Ri- naldi CI conveniva in giudizio avanti il giudice conciliatore di Roma LE OS, la D'EASS spa in 1. c.a. e le Assicurazioni d'Italia spa, chiedendone la f condanna in solido al risarcimento dei danni riportati Tim a seguito del sinistro verificatosi in Roma 1'8.4.94 la sua autovettura Mercedes 200 tg. Roma F26014 e quella del LE la Visa tg. GO 143248. La D'Eass spa in 1. c.a., costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attrice siccome in- fondata in fatto e in diritto. 2 Con sentenza n. 2 del 17.12.98 il giudice adito ac- coglieva la domanda attrice e condannava le Assicura- zioni d'Italia spa, quale impresa designata, a pagare la somma di L. 900.000 con interessi dall'incidente al saldo, oltre spese e onorari di lite. Per la cassazione della decisione ricorre la D'Eass spa in 1.c.a. esponendo sei motivi. Nessuna difesa è stata svolta dagli intimati resi- stenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1901, CO. 2° C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc e si lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di legittimazione passiva della D'Eass spa in dipendenza del mancato pagamento del premio nei quindici giorni successivi alla scaden- za;
con il secondo motivo si denuncia violazione e fal- sa applicazione degli artt. 2699 e 2700 C.C. in rela- zione all'art. 360 n. 3 e si sostiene che, contraria- mente all'assunto in sentenza, la prova del mancato pa- gamento del premio, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 1901 C.C., era stata data con la documenta- zione depositata nel fascicolo di parte, costituita 14.9.94 e X dalla copia del modula della D'Eass spa del 3 dalla copia della posizione amministrativa sottoscritta dal Commissario liquidatore;
con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cpc e 2697 C.C. in rela- zione all'art. 360 n. 3 cpc e si sostiene che la doman- prova nei da risarcitoria sarebbe rimasta sfornita di costitutivi, mentre il conciliatore suoi elementi avrebbe posto a fondamento della propria decisione fat- ti non solo non provati, ma anche contestati negli scritti difensivi della ricorrente;
con il quarto motivo si deduce omessa, insufficien- e contraddittoria motivazione nel punto in cui il te giudice conciliatore nel rigettare l'eccezione di nul- lità dell'atto di riassunzione per la mancanza di re- quisiti essenziali, ha ritenuto sufficiente per la sua validità il fatto che l'atto stesso 'conteneva gli 13 estremi dell'incidente de quo", anziché fare riferimen- to ai requisiti richiesti dall'art. 164 co. 4° cpc;
con il quinto motivo di ricorso si denuncia omessa motivazione sulla responsabilità del sinistro;
con il sesto motivo si deduce carenza di motivazio- ne sul quantum debeatur. Infondati sono i primi due motivi di ricorso, per- ché, non essendo in discussione che l'auto del convenu- to era assicurata preso la D'Eass spa, bensì la regola- rità ○ meno della posizione assicurativa della stessa autovettura, il relativo onere probatorio era a carico della parte eccipiente e non può dirsi che tale onere sia stato soddisfatto con la acquisizione al fascicolo di parte della documentazione prodotta in copia foto- statica non autenticata. Risulta, infatti, che tale documentazione è stata inserita nel fascicolo di parte dopo l'udienza conclu- sionale e senza che ne sia stata fatta menzione in ver- bale di causa, inoltre, che trattasi di copie fotosta- tiche di moduli riportanti notizie estratte dai regi- stri della compagnia di assicurazione, la cui sotto- scrizione è priva di autenticazione. Parimenti è a dirsi del terzo motivo per ciò che attiene alla prova dei fatti costitutivi della domanda, perché l'onere della prova è connessO alle allegazioni delle parti e la D'Eass spa non ha specificato il con- tenuto delle sue allegazioni. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso in quanto la domanda avanti al conciliatore è semplificata nel suo contenuto, essendo espressamente richiesti qua- li elementi essenziali dell'atto soltanto l'indicazione del giudice adìto e delle parti, la determinazione dell'oggetto e della causa petendi e non anche l'esposizione degli elementi di diritto e l'indicazione 5 dei mezzi di prova. Tali elementi essenziali risultano indicati nell'atto di riassunzione. Fondato è, invece, il quinto motivo di ricorso, ri- sultando l'impugnata sentenza assolutamente carente di motivazione in punto di responsabilità, essendo mancato qualsiasi riferimento alle ragioni di fatto che hanno indotto il conciliatore alla dichiarazione di responsa- bilità esclusiva del conducente dell'auto del convenuto LE OS. Ben vero, l'enunciato in dispositivo della sentenza "accoglie la domanda perché fondata in fatto e dirit- to", in assenza di qualsivoglia motivazione di soste- gno, risulta un'affermazione apodittica che si sottrae ad ogni controllo di legittimità. Resta conseguentemente assorbito il sesto motivo di ricorso. Ne consegue l'accoglimento del ricorso in ragione del quinto motivo e la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza sul punto con rinvio al giudice di pace di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il 5° motivo;
rigetta i primi quattro;
as- sorbito il sesto;
cassa in relazione al motivo accolto 6 e rinvia, anche per le spese del grado, al giudice di pace di Roma. Così deciso in Roma addì 10.1.2002 Il Consigliere est. Il Presidente Molise حمل Dokes As E N O I Z Depositata in Cancelleria A R Oggi,23.05.02 T S I G IL CANCELLIERE C1 E R Dott.ssa Maria Aiello A D E C T N E S E 7