Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2025, n. 37194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37194 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
VA LIBERATI TO DI STASI EN NT BUCCA AL LA RI EA RO ha pronunciato la seguente
- Presidente-
- Relatore -
37194-25
Sent. n. sez. 1242/2025 CC 09/10/2025 R.G.N. 21135/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE SQ nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 24/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di BARI
In caso di diffusione dei presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto chufficio Daichiesta di parte imposto dalla legge FUNZION DIZIARIO
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udita la relazione svolta dal Consigliere RI EA RO;
lette le conclusioni del PG DOTTOR ALDO ESPOSITO che ha chiesto l'inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 24/03/2025, il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari, in riforma del provvedimento della Corte d'appello di Bari del 06/11/2024 - che aveva autorizzato PA PE, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, allo svolgimento di attività di volontariato parrocchiale ha revocato l'anzidetta autorizzazione.
2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione PA PE deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione, in quanto il giudice di merito, in accoglimento dell'appello della Procura che eccepiva la violazione dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., ha accolto una nozione di "indispensabili esigenze di vita" restrittiva, che esclude anche le esigenze di reinserimento nel tessuto sociale e di accesso ad un percorso di crescita interiore al fine di realizzare un processo di prevenzione speciale, considerata peraltro la giovane età dell'imputato e il suo stato di incensuratezza. Evidenzia quindi una lettura costituzionalmente orientata della suddetta norma che prenda in considerazione interessi e esigenze di sviluppo psichico e personale. Allo scopo si richiama l'art. 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
3.Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1.In caso di applicazione della misura degli arresti domiciliari, l'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. prevede che il sottoposto, il quale non possa "altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita" o che versi "in una situazione di assoluta indigenza", può essere autorizzato dal giudice ad assentarsi, nel corso della giornata, dal luogo di arresto, per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare attività lavorativa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione da compiere ai fini della concessione della predetta autorizzazione deve essere improntata a criteri di particolare rigore. Ciò vale, innanzitutto, per la situazione di "assoluta indigenza", la quale non può, nondimeno, identificarsi con una condizione di "totale impossidenza", tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti (ex plurimis Sez. 3, n. 24995 del 13/2/2018, [...], Rv. 273205; n. 53646 del 22/9/2016, Condorelli, Rv. 268852). Allo stesso modo, quanto alla valutazione delle "indispensabili esigenze di vita", essa deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc.
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pen., a criteri di particolare rigore, potendo risultare positiva solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all'esigenza di vita rappresentata (Sez. 2, n. 7673 del 17/01/2025, [...], non massimata;
Sez. 6, n. 24570 del 04/06/2021, [...], non massimata;
Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020, [...], Rv. 279532; Sez. 6, n. 1733 del 27/09/2018, dep. 2019, [...]). Sotto questo profilo, si è escluso che la necessità di intraprendere un percorso rieducativo tramite la partecipazione ad attività di volontariato rientri tra le indispensabili esigenze di vita, che, ai sensi dell'art. 284, comma 3, cit., consentono di ottenere dal giudice l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, attesa la natura eccezionale di tale previsione (Sez. 3, n. 15426 del 08/03/2016, [...]; Sez. 4, n. 38652 del 11/07/2019, [...], Rv. 277611; Sez.5, n. 2797 del 01/07/2020, Rv. 279532; v. anche Sez. 4, n. 32364 del 27/04/2012, [...], Rv. 25313001, in cui si esclude che tra le indispensabili esigenze di vita di cui al citato art. 284 possano rientrare esigenze legate al soddisfacimento dei bisogni spirituali o religiosi dell'indagato).
1.2. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame in sede di appello, in riforma della pronuncia del primo giudice, ha affermato correttamente che l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari al fine di svolgere attività di volontariato presso una parrocchia non è attività inerente all'esercizio delle necessarie attività connesse ad indispensabili esigenze di vita, dovendosi queste essere intese solo in senso economico o materiale, in relazione a bisogni primari dell'individuo e dei suoi familiari a carico, evidenziando altresì che le esigenze di valorizzazione del percorso socio-riabilitativo esulano dalle valutazioni consentite dall'art. 284, comma 3 cod. proc. pen., strettamente legate alla natura cautelare della restrizione della libertà, afferendo al diverso ambito dell'esecuzione della pena. Infatti, quanto al richiamo ai principi costituzionali e ai diritti di recupero personale e di reinserimento sociale invocati dal ricorrente, appare dirimente osservare che l'autorizzazione in questione trova il limite della sua compatibilità con le esigenze cautelari specialpreventive da salvaguardare e che tu esigenze, tutelate dal nostro ordinamento in funzione del pieno sviluppo quelle dei diritti della persona, devono tuttavia essere a loro volta contemperate con esigenze di difesa sociale, aventi pari dignità costituzionale. Pertanto, condivisibilmente, il giudice a quo ha ritenuto che gli aspetti evidenziati dal ricorrente, quali l'incensuratezza, la giovane età, l'aver intrapreso un percorso riabilitativo, possono assumere rilievo nella fase esecutiva della pena e non in sede cautelare.
2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.28 reg. esec. cod. proc. pen.
Cosi deciso il 09/10/2025
Il Consigliere estensore Maria Beatrice Mag Moia Bastrice legro
Il Presidente Giovanni Liberati
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art 52 d. lg. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Depositata in Cancelleria
Oggi.
14 NOV. 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
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