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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1759/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14043/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Libera Guida - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 01220259000268010 TASSA AUTO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1161/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220259000268010/000, notificata il 30/04/2025, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione sottesa alla cartella di pagamento n. 01220140005449733000, indicata come notificata in data 16/07/2014 e recante pretesa per tassa automobilistica – annualità 2009
Il ricorrente ha indicato l'importo complessivo richiesto pari ad € 382,84, così scomposto: € 326,60 a titolo di tassa automobilistica, € 16,44 per interessi di mora, € 33,91 per oneri ed € 5,88 per diritti di notifica.
Il contribuente ha dedotto la nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto prodromico costituito dall'avviso di accertamento regionale, assumendo che il primo atto pervenuto sarebbe l'intimazione del 30/04/2025; conseguentemente, ha eccepito l'intervenuta prescrizione triennale della tassa automobilistica. In via ulteriormente subordinata, la decadenza dall'azione di riscossione, richiamando l'art. 25, comma 1, lett.
c), D.P.R. n. 602/1973 e sostenendo che la cartella sarebbe stata notificata oltre i termini previsti.
Il ricorrente ha concluso per l'annullamento dell'intimazione e della sottesa cartella, con vittoria di spese e competenze, chiedendo altresì la distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, Avv.
Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1). Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure inerenti la fase di accertamento/merito del tributo, attribuendo la titolarità e responsabilità degli atti presupposti alla Regione Campania. Nel merito, AdER ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo l'inammissibilità/infondatezza delle censure in ragione della definitività della cartella prodromica regolarmente notificata e non impugnata a suo tempo, nonché della regolare notificazione degli atti della riscossione (cartella e atti interruttivi), con conseguente conferma dell'intimazione impugnata;
ha altresì chiesto di essere tenuta indenne quanto alle spese di lite, ove le doglianze fossero ritenute riferibili all'ente impositore.
La Regione Campania, pur evocata in giudizio, non risulta costituita.
Il ricorrente ha depositato memoria di udienza insistendo sull'accoglimento del ricorso, valorizzando la contumacia della Regione Campania e ribadendo la dedotta prescrizione/decadenza, con richiesta di condanna alle spese con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'atto direttamente impugnato è un'intimazione di pagamento (atto della riscossione), emessa a valle di una cartella di pagamento riferita a tassa automobilistica 2009. In tale schema, il processo tributario mantiene struttura impugnatoria: il contribuente può far valere i vizi propri dell'atto impugnato e, solo in ipotesi tassative, far valere vizi di atti presupposti quando ciò impedisca la conoscenza legale della pretesa e, quindi, l'esercizio del diritto di difesa nei termini.
Ne consegue che la doglianza principale del ricorrente può rilevare, in questa sede, solo se si dimostri che la pretesa non sia stata portata a conoscenza del contribuente mediante la notifica della cartella prodromica,
o comunque mediante atti idonei a radicare la conoscenza legale.
Dalle controdeduzioni di AdER e dalla documentazione versata in atti, risulta che la cartella di pagamento n. 01220140005449733000 è stata notificata in data 16.07.2014 con consegna “nelle mani proprie del destinatario” inoltre, AdER precisa che, la cartella sarebbe stata poi seguita da ulteriori atti interruttivi ovvero:
1. intimazione n. 01220179001159439000 notificata il 15.06.2017, mediante consegna a persona addetta alla casa e successivo invio dell'avviso ex art. 60 d.P.R. 600/1973;
2. intimazione n. 01220199003411924000 notificata il 09.12.2019, mediante consegna a familiare convivente(moglie Nominativo_1) e successivo invio dell'avviso ex art. 60; 3. intimazione n. 01220239003040454000 notificata il 06.10.2023, mediante consegna a familiare convivente(moglie Nominativo_1) e successivo invio dell'avviso ex art. 60. con conseguente definitività della pretesa.
Pertanto, la cartella è stata ritualmente notificata e non impugnata, e la pretesa è divenuta irretrattabile in sede contenziosa non potendosi trasformare l'impugnativa in un mezzo surrettizio di riapertura di questioni ormai coperte da definitività, salvo vizi propri dell'atto successivo o fatti estintivi sopravvenuti.
Nel caso concreto, il ricorrente non articola censure specifiche di vizi propri dell'intimazione, ma incentra la difesa su notifica dell'atto presupposto e su prescrizione/decadenza, in modo strettamente dipendente dalla ricostruzione secondo cui “il primo atto” sarebbe l'intimazione del 2025.
L'AdER ha documentato la regolare notificazione della cartella e degli atti interruttivi (successivi avvisi/ intimazioni), evidenziando che la prova della notificazione della cartella “solleva l'Agente della riscossione da qualsiasi ulteriore onere probatorio” e rende infondata la ricostruzione attorea.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente in favore della parte costituita,
Agenzia delle Entrate – Riscossione, nella misura liquidata in dispositivo. Nulla si dispone sulle spese nei confronti della Regione Campania, non costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di ADER che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14043/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Libera Guida - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 01220259000268010 TASSA AUTO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1161/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220259000268010/000, notificata il 30/04/2025, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione sottesa alla cartella di pagamento n. 01220140005449733000, indicata come notificata in data 16/07/2014 e recante pretesa per tassa automobilistica – annualità 2009
Il ricorrente ha indicato l'importo complessivo richiesto pari ad € 382,84, così scomposto: € 326,60 a titolo di tassa automobilistica, € 16,44 per interessi di mora, € 33,91 per oneri ed € 5,88 per diritti di notifica.
Il contribuente ha dedotto la nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto prodromico costituito dall'avviso di accertamento regionale, assumendo che il primo atto pervenuto sarebbe l'intimazione del 30/04/2025; conseguentemente, ha eccepito l'intervenuta prescrizione triennale della tassa automobilistica. In via ulteriormente subordinata, la decadenza dall'azione di riscossione, richiamando l'art. 25, comma 1, lett.
c), D.P.R. n. 602/1973 e sostenendo che la cartella sarebbe stata notificata oltre i termini previsti.
Il ricorrente ha concluso per l'annullamento dell'intimazione e della sottesa cartella, con vittoria di spese e competenze, chiedendo altresì la distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, Avv.
Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1). Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure inerenti la fase di accertamento/merito del tributo, attribuendo la titolarità e responsabilità degli atti presupposti alla Regione Campania. Nel merito, AdER ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo l'inammissibilità/infondatezza delle censure in ragione della definitività della cartella prodromica regolarmente notificata e non impugnata a suo tempo, nonché della regolare notificazione degli atti della riscossione (cartella e atti interruttivi), con conseguente conferma dell'intimazione impugnata;
ha altresì chiesto di essere tenuta indenne quanto alle spese di lite, ove le doglianze fossero ritenute riferibili all'ente impositore.
La Regione Campania, pur evocata in giudizio, non risulta costituita.
Il ricorrente ha depositato memoria di udienza insistendo sull'accoglimento del ricorso, valorizzando la contumacia della Regione Campania e ribadendo la dedotta prescrizione/decadenza, con richiesta di condanna alle spese con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'atto direttamente impugnato è un'intimazione di pagamento (atto della riscossione), emessa a valle di una cartella di pagamento riferita a tassa automobilistica 2009. In tale schema, il processo tributario mantiene struttura impugnatoria: il contribuente può far valere i vizi propri dell'atto impugnato e, solo in ipotesi tassative, far valere vizi di atti presupposti quando ciò impedisca la conoscenza legale della pretesa e, quindi, l'esercizio del diritto di difesa nei termini.
Ne consegue che la doglianza principale del ricorrente può rilevare, in questa sede, solo se si dimostri che la pretesa non sia stata portata a conoscenza del contribuente mediante la notifica della cartella prodromica,
o comunque mediante atti idonei a radicare la conoscenza legale.
Dalle controdeduzioni di AdER e dalla documentazione versata in atti, risulta che la cartella di pagamento n. 01220140005449733000 è stata notificata in data 16.07.2014 con consegna “nelle mani proprie del destinatario” inoltre, AdER precisa che, la cartella sarebbe stata poi seguita da ulteriori atti interruttivi ovvero:
1. intimazione n. 01220179001159439000 notificata il 15.06.2017, mediante consegna a persona addetta alla casa e successivo invio dell'avviso ex art. 60 d.P.R. 600/1973;
2. intimazione n. 01220199003411924000 notificata il 09.12.2019, mediante consegna a familiare convivente(moglie Nominativo_1) e successivo invio dell'avviso ex art. 60; 3. intimazione n. 01220239003040454000 notificata il 06.10.2023, mediante consegna a familiare convivente(moglie Nominativo_1) e successivo invio dell'avviso ex art. 60. con conseguente definitività della pretesa.
Pertanto, la cartella è stata ritualmente notificata e non impugnata, e la pretesa è divenuta irretrattabile in sede contenziosa non potendosi trasformare l'impugnativa in un mezzo surrettizio di riapertura di questioni ormai coperte da definitività, salvo vizi propri dell'atto successivo o fatti estintivi sopravvenuti.
Nel caso concreto, il ricorrente non articola censure specifiche di vizi propri dell'intimazione, ma incentra la difesa su notifica dell'atto presupposto e su prescrizione/decadenza, in modo strettamente dipendente dalla ricostruzione secondo cui “il primo atto” sarebbe l'intimazione del 2025.
L'AdER ha documentato la regolare notificazione della cartella e degli atti interruttivi (successivi avvisi/ intimazioni), evidenziando che la prova della notificazione della cartella “solleva l'Agente della riscossione da qualsiasi ulteriore onere probatorio” e rende infondata la ricostruzione attorea.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente in favore della parte costituita,
Agenzia delle Entrate – Riscossione, nella misura liquidata in dispositivo. Nulla si dispone sulle spese nei confronti della Regione Campania, non costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di ADER che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.