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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/12/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 307/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 307/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione con decreto reso in data 27.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/08/1972 e residente in [...]in Corso Vittorio Emanuele n. 635-Piano 1, elettivamente domiciliata in FL, VIALE VITTORIO VENETO N. 20, presso lo studio dell'avv. FORTUNATA GAROFALO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/04/1967;
- convenuto contumace pagina 1 di 9 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 6.5.2021); posta in decisione all'esito dell'udienza del 27.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in data 21/01/2021, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito
, sposato a FL il 05/08/1998 (atto trascritto nei Registri Controparte_1 dello Stato civile del Comune di FL anno1998, n. 43, Parte II, Serie A), dalla cui unione sono nate le figlie (il 22.8.1999) e (il 9.12.2002). A fondamento della Per_1 Per_2 domanda di addebito deduceva che il marito aveva intrattenuto in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale con un'altra donna e che dal mese di maggio 2020 aveva abbandonato la casa coniugale, disinteressandosi totalmente delle necessità primarie della famiglia, cui non aveva fornito alcuna indicazione sulla nuova dimora. Chiedeva, altresì, di assegnare a sé stessa la casa coniugale, sì da continuare ad abitarvi insieme alle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti, e di porre a carico del CP_1
l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 400,00
e di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura mensile di euro 600,00 complessivi, oltre al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le stesse.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo a , all'udienza del Controparte_1
3.5.2021 innanzi al Presidente compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva personalmente. Il Presidente, quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura mensile di € 400,00 complessivi e assegnando la casa familiare alla sig.ra convivente con le figlie maggiorenni e Pt_1 non economicamente indipendenti. Quindi nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza dell'11.1.2022 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
pagina 2 di 9 Con il deposito degli scritti integrativi, parte ricorrenti insisteva nelle domande originarie.
All'udienza dinanzi al Giudice Istruttore constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza ex art. 143 c.p.c. al convenuto non comparso, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita, poi, con l'escussione dei testi IC TA e e all'udienza del 27.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di Testimone_1 cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Istruttore, lette le note scritte con cui parte attrice precisava le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia della parte costituita.
La domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi fosse venuta meno da tempo, attese le allegazioni di parte attrice che ha riferito di non coabitare con il marito sin dal maggio 2020, come emerso in modo inequivocabile sin dagli atti introduttivi del presente giudizio. Non appare, quindi, possibile una riconciliazione tra le parti.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La domanda di addebito della separazione al marito
ha posto a fondamento della domanda di addebito la violazione del dovere Parte_1 di fedeltà e del dovere di assistenza materiale da parte del coniuge, al punto da essere costretta a ricorrere all'aiuto economico dei suoceri.
Ha dedotto, infatti, che il marito, durante la vita matrimoniale, ha intrattenuto una relazione stabile con la RA , circostanza di cui era venuta a conoscenza solo nel Parte_2 maggio 2020, all'esito di un periodo in cui il marito aveva mostrato un comportamento di distacco, assentandosi spesso da casa anche per ragioni non lavorative e mostrando assoluto disinteresse per ciò che concerne la vita familiare.
pagina 3 di 9 Ha aggiunto, inoltre, che dopo aver scoperto della relazione adultera del marito, quest'ultimo aveva abbandonato la casa coniugale, senza fornire alcuna informazione circa la nuova dimora.
Così ricostruita la prospettazione della parte ricorrente, sono necessarie ad avviso del
Collegio alcune premesse in diritto.
E'consolidato orientamento della Suprema Corte che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi esclusivamente sulla violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c. essendo necessario accertare l'esistenza del nesso di causalità tra tale violazione e la crisi matrimoniale. Di conseguenza, solo qualora venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri, che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione con addebito, come ancora da ultimo ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. I
10 maggio 2017 n. 11448).
Tale principio vale anche quanto all'obbligo di fedeltà coniugale, la cui violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. Sez. VI- I 14.8.2015
n. 16859).
Grava poi sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi familiari, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione del dovere derivante dal matrimonio (Cass. sez. VI-I 19.2.2018 n. 3923; Cass. Civ. Sez. I 5
pagina 4 di 9 febbraio 2014 n. 2539, Cass. Civ. sezione I n. 2059 del 14 febbraio 2012).
Applicando al caso di specie i sopra esposti principi, a giudizio del Collegio, ad una valutazione complessiva e logica di tutti gli elementi acquisiti all'esito dell'istruttoria, la domanda di addebito della separazione avanzata da è fondata e, pertanto, Parte_1 meritevole di accoglimento.
Invero, tutti i testi escussi hanno confermato quanto dedotto da parte attrice nel ricorso introduttivo e, poi, dichiarato all'udienza presidenziale del 3.5.2021.
Ed invero, la teste OL TT, sorella del convenuto, ha confermato che il fratello nel maggio 2020 aveva abbandonato la casa coniugale, senza Controparte_1 comunicare alla famiglia dove poterlo rintracciare, lasciando moglie e figlie del tutto prive di qualsivoglia forma di sostentamento, e che intratteneva altra relazione sentimentale, essendo stato ritratto sui social con altra donna subito dopo l'allontanamento da casa e poi in seguito (cfr. verbale del 17.1.2023: “si è vero, ero presente quando lui è andato via, io abito accanto alla casa familiare dei coniugi e mia mamma abita sotto;
ho visto che lui prendeva delle cose e se ne andava via senza dare spiegazioni”; “si è vero, mio fratello era
l'unico che lavorava in famiglia e quando lui se ne è andato è venuto a mancare il reddito della famiglia e per quel che hanno potuto dopo hanno contribuito i miei genitori”; “si è vero, ho visto che andavano a pranzo dai miei genitori e a volte loro facevano la spesa per la e le figlie, oppure la aiutavano con le bollette”; “Si è vero, lo so perché quando Pt_1 se ne è andato c'erano delle foto dei social da cui si vedeva che stava con questa RA, e tutt'ora sui social pubblica le foto con questa RA”).
Anche la teste , figlia delle parti in causa, ha confermato l'assunto di Testimone_1 parte attrice e, in particolare, ha riferito che era presente quando il padre è andato via, senza lasciare alcun recapito, non preoccupandosi nemmeno di contribuire al loro mantenimento nonostante in famiglia fosse stato l'unico ad aver svolto attività lavorativa (cfr. verbale del
17.1.2023:“si è vero, a me non manda nulla e neanche a mia sorella o a mia mamma, io stessa gli ho chiesto 50 euro per delle spese mediche l'anno scorso e lui mi disse che in quella settimana doveva pagare l'affitto della casa e che me li avrebbe mandati la settimana successiva, ma io non li ho mai ricevuti”; “si è vero, ad esempio i nonni
pagina 5 di 9 facevano la spesa, pagavano le bollette e le scuole e poi anche i vestiti per noi e anche per la mamma fin tanto che la mamma ha fatto domanda per il Reddito di Cittadinanza”; “si è vero, lavorava solo mio padre e quando lui ha lasciato la casa non ci ha lasciato nulla”).
Ebbene, alla luce di quanto sopra riportato, possono ritenersi provati sia la violazione del dovere di fedeltà che l'abbandono del tetto coniugale da parte del presumibilmente CP_1 per aver intrapreso tale nuova relazione sentimentale, e che tali condotte abbiano determinato la definitiva disgregazione della vita matrimoniale.
Inoltre risulta accertato che il abbia violato il dovere assistenza morale e materiale, CP_1 avendo i testi confermato che il resistente, unico percettore di reddito da lavoro in costanza di matrimonio, quando è andato via da casa, senza fornire alcuna spiegazione, non ha fornito alcun aiuto economico alla moglie, né ha provveduto al mantenimento delle figlie, per le quali si sono adoperati i nonni paterni.
La casa coniugale
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita Floridia, Corso Vittorio Emanuele
n. 635-Piano 1 (di proprietà del sig. , padre del convenuto), alla Persona_3 RA , in quanto genitore convivente con le figlie maggiorenni ma Parte_1 non ancora economicamente indipendenti.
Il mantenimento per la moglie e per le figlie
Con riguardo alla domanda di mantenimento per sé avanzata da parte attrice, si osserva che in punto di diritto l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
pagina 6 di 9 "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari
a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n. 28938/2017).
Va, inoltre, evidenziato che “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Nel caso di specie, si ritiene insussistente il diritto di a ricevere una somma Parte_1
a titolo di mantenimento da parte del marito.
Invero, sebbene l'attività istruttoria abbia consentito di accertare che, durante il matrimonio, fosse il a provvedere alle esigenze della famiglia, in quanto titolare di CP_1 un'officina meccanica, è altresì emerso che tale attività sia poi cessata e che il si sia Pt_1 trasferito all'estero, senza che ne siano noti i redditi.
Per altro verso, risulta che la ricorrente fosse percettrice di reddito di cittadinanza, pari a circa 800,00, per cui in mancanza di diverse indicazioni in merito, nel prosieguo del giudizio, deve presumersi che la stessa continui a percepire aiuti statali.
Quindi, considerate, da un lato, l'assenza di notizie certe sull'attuale condizione economica del e dall'altro la circostanza che la percepisce aiuti statali e che ha CP_1 Pt_1
pagina 7 di 9 comunque una età ancora adeguata ad un inserimento nel mondo del lavoro, deve escludersi il suo diritto a percepire una somma a titolo di mantenimento da parte del marito.
Per quanto concerne il mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti ( di anni 26 e di anni 23), rileva il Tribunale che Per_1 Per_2 gli importi stabiliti in sede presidenziale appaiono ancora adeguati alle esigenze delle medesime, non essendo, tra l'altro, emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate dal Presidente e considerato che parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria diretta a dimostrare un aumento delle esigenze delle figlie tale da comportare un aumento dell'importo al loro mantenimento stabilito in sede presidenziale.
Deve, pertanto, confermarsi la misura del contributo paterno al mantenimento delle figlie e nella misura mensile di euro 200,00 per ciascuna figlia. Per_1 Per_2
Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio, determinate secondo il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di Siracusa.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, con versamento all'erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
pagina 8 di 9 1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a FL il Parte_1 Controparte_1
05/08/1998 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
FL anno 1998, n. 43, Parte II, Serie A);
2. addebita la separazione al marito;
Controparte_1
3. assegna la casa coniugale sita in Floridia, Corso Vittorio Emanuele n. 635-P. 1, alla sig.ra , per abitarvi insieme alle figlie;
Parte_1
4. pone a carico di l'obbligo di provvedere al Controparte_1 mantenimento delle figlie mediante versando alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia), importo soggetto a rivalutazione annuale Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per le minori, da individuarsi secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra
Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pubblicate il 30.1.2020; con decorrenza dalla domanda.
5. condanna alle spese di lite, liquidate nella somma di €. Controparte_1
3.809,00, da versarsi all'Erario, per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
6. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
7. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FL perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 11.12.2025
Il Giudice Rel. Est Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 307/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione con decreto reso in data 27.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/08/1972 e residente in [...]in Corso Vittorio Emanuele n. 635-Piano 1, elettivamente domiciliata in FL, VIALE VITTORIO VENETO N. 20, presso lo studio dell'avv. FORTUNATA GAROFALO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/04/1967;
- convenuto contumace pagina 1 di 9 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 6.5.2021); posta in decisione all'esito dell'udienza del 27.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in data 21/01/2021, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito
, sposato a FL il 05/08/1998 (atto trascritto nei Registri Controparte_1 dello Stato civile del Comune di FL anno1998, n. 43, Parte II, Serie A), dalla cui unione sono nate le figlie (il 22.8.1999) e (il 9.12.2002). A fondamento della Per_1 Per_2 domanda di addebito deduceva che il marito aveva intrattenuto in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale con un'altra donna e che dal mese di maggio 2020 aveva abbandonato la casa coniugale, disinteressandosi totalmente delle necessità primarie della famiglia, cui non aveva fornito alcuna indicazione sulla nuova dimora. Chiedeva, altresì, di assegnare a sé stessa la casa coniugale, sì da continuare ad abitarvi insieme alle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti, e di porre a carico del CP_1
l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 400,00
e di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura mensile di euro 600,00 complessivi, oltre al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le stesse.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo a , all'udienza del Controparte_1
3.5.2021 innanzi al Presidente compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva personalmente. Il Presidente, quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura mensile di € 400,00 complessivi e assegnando la casa familiare alla sig.ra convivente con le figlie maggiorenni e Pt_1 non economicamente indipendenti. Quindi nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza dell'11.1.2022 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
pagina 2 di 9 Con il deposito degli scritti integrativi, parte ricorrenti insisteva nelle domande originarie.
All'udienza dinanzi al Giudice Istruttore constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza ex art. 143 c.p.c. al convenuto non comparso, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita, poi, con l'escussione dei testi IC TA e e all'udienza del 27.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di Testimone_1 cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Istruttore, lette le note scritte con cui parte attrice precisava le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia della parte costituita.
La domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi fosse venuta meno da tempo, attese le allegazioni di parte attrice che ha riferito di non coabitare con il marito sin dal maggio 2020, come emerso in modo inequivocabile sin dagli atti introduttivi del presente giudizio. Non appare, quindi, possibile una riconciliazione tra le parti.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La domanda di addebito della separazione al marito
ha posto a fondamento della domanda di addebito la violazione del dovere Parte_1 di fedeltà e del dovere di assistenza materiale da parte del coniuge, al punto da essere costretta a ricorrere all'aiuto economico dei suoceri.
Ha dedotto, infatti, che il marito, durante la vita matrimoniale, ha intrattenuto una relazione stabile con la RA , circostanza di cui era venuta a conoscenza solo nel Parte_2 maggio 2020, all'esito di un periodo in cui il marito aveva mostrato un comportamento di distacco, assentandosi spesso da casa anche per ragioni non lavorative e mostrando assoluto disinteresse per ciò che concerne la vita familiare.
pagina 3 di 9 Ha aggiunto, inoltre, che dopo aver scoperto della relazione adultera del marito, quest'ultimo aveva abbandonato la casa coniugale, senza fornire alcuna informazione circa la nuova dimora.
Così ricostruita la prospettazione della parte ricorrente, sono necessarie ad avviso del
Collegio alcune premesse in diritto.
E'consolidato orientamento della Suprema Corte che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi esclusivamente sulla violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c. essendo necessario accertare l'esistenza del nesso di causalità tra tale violazione e la crisi matrimoniale. Di conseguenza, solo qualora venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri, che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione con addebito, come ancora da ultimo ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. I
10 maggio 2017 n. 11448).
Tale principio vale anche quanto all'obbligo di fedeltà coniugale, la cui violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. Sez. VI- I 14.8.2015
n. 16859).
Grava poi sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi familiari, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione del dovere derivante dal matrimonio (Cass. sez. VI-I 19.2.2018 n. 3923; Cass. Civ. Sez. I 5
pagina 4 di 9 febbraio 2014 n. 2539, Cass. Civ. sezione I n. 2059 del 14 febbraio 2012).
Applicando al caso di specie i sopra esposti principi, a giudizio del Collegio, ad una valutazione complessiva e logica di tutti gli elementi acquisiti all'esito dell'istruttoria, la domanda di addebito della separazione avanzata da è fondata e, pertanto, Parte_1 meritevole di accoglimento.
Invero, tutti i testi escussi hanno confermato quanto dedotto da parte attrice nel ricorso introduttivo e, poi, dichiarato all'udienza presidenziale del 3.5.2021.
Ed invero, la teste OL TT, sorella del convenuto, ha confermato che il fratello nel maggio 2020 aveva abbandonato la casa coniugale, senza Controparte_1 comunicare alla famiglia dove poterlo rintracciare, lasciando moglie e figlie del tutto prive di qualsivoglia forma di sostentamento, e che intratteneva altra relazione sentimentale, essendo stato ritratto sui social con altra donna subito dopo l'allontanamento da casa e poi in seguito (cfr. verbale del 17.1.2023: “si è vero, ero presente quando lui è andato via, io abito accanto alla casa familiare dei coniugi e mia mamma abita sotto;
ho visto che lui prendeva delle cose e se ne andava via senza dare spiegazioni”; “si è vero, mio fratello era
l'unico che lavorava in famiglia e quando lui se ne è andato è venuto a mancare il reddito della famiglia e per quel che hanno potuto dopo hanno contribuito i miei genitori”; “si è vero, ho visto che andavano a pranzo dai miei genitori e a volte loro facevano la spesa per la e le figlie, oppure la aiutavano con le bollette”; “Si è vero, lo so perché quando Pt_1 se ne è andato c'erano delle foto dei social da cui si vedeva che stava con questa RA, e tutt'ora sui social pubblica le foto con questa RA”).
Anche la teste , figlia delle parti in causa, ha confermato l'assunto di Testimone_1 parte attrice e, in particolare, ha riferito che era presente quando il padre è andato via, senza lasciare alcun recapito, non preoccupandosi nemmeno di contribuire al loro mantenimento nonostante in famiglia fosse stato l'unico ad aver svolto attività lavorativa (cfr. verbale del
17.1.2023:“si è vero, a me non manda nulla e neanche a mia sorella o a mia mamma, io stessa gli ho chiesto 50 euro per delle spese mediche l'anno scorso e lui mi disse che in quella settimana doveva pagare l'affitto della casa e che me li avrebbe mandati la settimana successiva, ma io non li ho mai ricevuti”; “si è vero, ad esempio i nonni
pagina 5 di 9 facevano la spesa, pagavano le bollette e le scuole e poi anche i vestiti per noi e anche per la mamma fin tanto che la mamma ha fatto domanda per il Reddito di Cittadinanza”; “si è vero, lavorava solo mio padre e quando lui ha lasciato la casa non ci ha lasciato nulla”).
Ebbene, alla luce di quanto sopra riportato, possono ritenersi provati sia la violazione del dovere di fedeltà che l'abbandono del tetto coniugale da parte del presumibilmente CP_1 per aver intrapreso tale nuova relazione sentimentale, e che tali condotte abbiano determinato la definitiva disgregazione della vita matrimoniale.
Inoltre risulta accertato che il abbia violato il dovere assistenza morale e materiale, CP_1 avendo i testi confermato che il resistente, unico percettore di reddito da lavoro in costanza di matrimonio, quando è andato via da casa, senza fornire alcuna spiegazione, non ha fornito alcun aiuto economico alla moglie, né ha provveduto al mantenimento delle figlie, per le quali si sono adoperati i nonni paterni.
La casa coniugale
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita Floridia, Corso Vittorio Emanuele
n. 635-Piano 1 (di proprietà del sig. , padre del convenuto), alla Persona_3 RA , in quanto genitore convivente con le figlie maggiorenni ma Parte_1 non ancora economicamente indipendenti.
Il mantenimento per la moglie e per le figlie
Con riguardo alla domanda di mantenimento per sé avanzata da parte attrice, si osserva che in punto di diritto l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
pagina 6 di 9 "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari
a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n. 28938/2017).
Va, inoltre, evidenziato che “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Nel caso di specie, si ritiene insussistente il diritto di a ricevere una somma Parte_1
a titolo di mantenimento da parte del marito.
Invero, sebbene l'attività istruttoria abbia consentito di accertare che, durante il matrimonio, fosse il a provvedere alle esigenze della famiglia, in quanto titolare di CP_1 un'officina meccanica, è altresì emerso che tale attività sia poi cessata e che il si sia Pt_1 trasferito all'estero, senza che ne siano noti i redditi.
Per altro verso, risulta che la ricorrente fosse percettrice di reddito di cittadinanza, pari a circa 800,00, per cui in mancanza di diverse indicazioni in merito, nel prosieguo del giudizio, deve presumersi che la stessa continui a percepire aiuti statali.
Quindi, considerate, da un lato, l'assenza di notizie certe sull'attuale condizione economica del e dall'altro la circostanza che la percepisce aiuti statali e che ha CP_1 Pt_1
pagina 7 di 9 comunque una età ancora adeguata ad un inserimento nel mondo del lavoro, deve escludersi il suo diritto a percepire una somma a titolo di mantenimento da parte del marito.
Per quanto concerne il mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti ( di anni 26 e di anni 23), rileva il Tribunale che Per_1 Per_2 gli importi stabiliti in sede presidenziale appaiono ancora adeguati alle esigenze delle medesime, non essendo, tra l'altro, emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate dal Presidente e considerato che parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria diretta a dimostrare un aumento delle esigenze delle figlie tale da comportare un aumento dell'importo al loro mantenimento stabilito in sede presidenziale.
Deve, pertanto, confermarsi la misura del contributo paterno al mantenimento delle figlie e nella misura mensile di euro 200,00 per ciascuna figlia. Per_1 Per_2
Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio, determinate secondo il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di Siracusa.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, con versamento all'erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
pagina 8 di 9 1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a FL il Parte_1 Controparte_1
05/08/1998 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
FL anno 1998, n. 43, Parte II, Serie A);
2. addebita la separazione al marito;
Controparte_1
3. assegna la casa coniugale sita in Floridia, Corso Vittorio Emanuele n. 635-P. 1, alla sig.ra , per abitarvi insieme alle figlie;
Parte_1
4. pone a carico di l'obbligo di provvedere al Controparte_1 mantenimento delle figlie mediante versando alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia), importo soggetto a rivalutazione annuale Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per le minori, da individuarsi secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra
Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pubblicate il 30.1.2020; con decorrenza dalla domanda.
5. condanna alle spese di lite, liquidate nella somma di €. Controparte_1
3.809,00, da versarsi all'Erario, per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
6. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
7. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FL perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 11.12.2025
Il Giudice Rel. Est Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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