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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1837/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via Juvara, 34 presso lo studio dell'Avv. Caterina Gatto che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Antonello Monoriti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Messina, via Armeria, 1 resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16 gennaio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 settembre 2023 formulava opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento esclusivamente dell'indennità di accompagnamento laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento dell'invalidità civile (100%) con diritto all'indennità di accompagnamento, così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso è infondato. Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha Persona_1 accertato che la ricorrente è affetta da “Esiti di intervento chirurgico di duplice bypass AO-CO e di sostituzione della valvola aortica. Cardiopatia ipertensiva in classe NYHA. Artrosi polidistrettuale ad incidenza funzionale. Diplopia”.
Il consulente ha, quindi, concluso che la ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetta può essere considerata invalida civile al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento, e persona con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma
3 Legge n. 104/1992 con decorrenza dal gennaio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Va precisato che il ricorrente ha instaurato giudizio di merito al solo fine del riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Pertanto, non può tenersi conto delle conclusioni espresse limitatamente al riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato con decorrenza dal mese di gennaio 2024, tenuto conto che non era stato costituito mandato sull'accertamento di tale prestazione.
Ne discende che in capo a parte ricorrente non può essere riconosciuto lo status di persona con necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. n. 104/92, e va dichiarata l'insussistenza dello stato invalidante necessario per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad atp va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. Persona_1
depositata nel presente giudizio di opposizione ad atp ex art. 445 bis c.p.c.
[...] iscritto al n. 1837/2023 R.G.
Parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso in opposizione ad atp e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. , depositata nel presente Persona_1 giudizio di opposizione iscritto al N. R.G. 1837/2023; dichiara l'insussistenza in capo a del requisito sanitario utile al Parte_1 conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 17 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Rossella Raimondo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.