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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4082 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...], Parte_1
[...
[...]
, nato a [...] in data [...], CP_1
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n.15, presso lo studio dell'avv. Bacchi Ilenia che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 05 settembre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 02 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Le parti sono obbligate al reciproco rispetto e ciascuno resta libero di vivere per proprio conto indipendentemente e separatamente l'uno dall'altro, nel luogo che riterranno opportuno, con l'obbligo di comunicare all'altro l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio entro il termine perentorio di giorni trenta, ai sensi dell'art.337 sexies c.c.
2. Il figlio , da poco maggiorenne, frequenta l'ultimo anno del liceo scientifico “Benedetto Per_1 Croce” e in questi giorni sta affrontando la maturità. È sua intenzione iscriversi all'università alla facoltà di ingegneria e non è indipendente economicamente. Il figlio vivrà con la madre nell'abitazion familiare sita in Palermo, Via Pino Mercanti n° Per_1 15, che viene pertanto assegnata alla IG.ra che continuerà ad abitarla unitamente al figlio. Pt_1 La IG.ra provvedrà a volturare le utenze a suo nome, mentre il mutuo rimane a carico del Pt_1 OR , che pagherà alla banca lee rate mensili. CP_1
3. Essendo il figlio maggiorenne non vengono previsti diritti di visita e ovviamente padre e Per_1 figlio si incontreranno liberamente ogni qaul volta lo vorranno.
4. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito. Tenuto conto delle attuali esigenze di i ricorrenti convengono che il OR Per_1 CP_1 corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00
[...] Parte_1 quale contributo al mantenimento del figlio, somma che verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT e che sarà versata in unica soluzione mensilmente mediante bonifico bancario su carta “poste pay evolution” intestata alla signora le cui coordinate sono Parte_1 già a conoscenza del OR . CP_1
5. L'assegno unico per i figli, gli assegni familiari o altri contributi previsti dallo Stato, comunque denominati, saranno percepiti al 100% dalla IG.ra . Parte_1
6. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio verranno ripartite tra i Per_1 genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le indicazioni previste in seno al vigente protocollo in uso presso il Tribunale Civile di Palermo ed al quale ci si riporta.
Ritenuto che
appare opportuno disciplinare le modalità di partecipazione alle spese di carattere straordinario nell'interesse del figlio, le parti convengono che tutte le spese di carattere straordinario saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, e saranno rimborsate alla fine di ogni mese nel quale è avvenuto l'esborso al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. In particolare, rientrano tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate per il 50% al coniuge che le abbia integralmente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo: A) spese mediche relative a: - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche;
- trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.; - tickets sanitari. B) – spese scolastiche relative a: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- mensa. C) spese extrascolastiche relative a: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; - centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Rientrano, invece, tra le spese straordinarie il cui rimborso è condizionato al preventivo accordo tra i coniugi:
A) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati dal S.S.N.; - farmaci particolari. Relativamente a dette spese mediche, si prevede che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro coniuge con un preavviso di almeno dieci giorni e che detto ultimo coniuge abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa;
in difetto di riscontro alla prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata per l'aliquota di sua pertinenza;
in caso di proposta di una soluzione alternativa meno onerosa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo. B) spese scolastiche relative a: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento.
7. Le parti con la sottoscrizione del presente ricorso si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
8. Nessun assegno viene stabilito per i coniugi, essendo gli stessi autosufficienti.
9. Dichiarano i coniugi che salvo quanto con la presente previsto e disciplinato, null'altro hanno reciprocamente a pretendere, avendo regolato ogni reciproco pregresso rapporto di attribuzione di mobili, arredi, valori, regali personali e di nozze.”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 05/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 24/09/1997 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 79 - P. II – Serie A - Anno 1997 ).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4082 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...], Parte_1
[...
[...]
, nato a [...] in data [...], CP_1
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n.15, presso lo studio dell'avv. Bacchi Ilenia che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 05 settembre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 02 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Le parti sono obbligate al reciproco rispetto e ciascuno resta libero di vivere per proprio conto indipendentemente e separatamente l'uno dall'altro, nel luogo che riterranno opportuno, con l'obbligo di comunicare all'altro l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio entro il termine perentorio di giorni trenta, ai sensi dell'art.337 sexies c.c.
2. Il figlio , da poco maggiorenne, frequenta l'ultimo anno del liceo scientifico “Benedetto Per_1 Croce” e in questi giorni sta affrontando la maturità. È sua intenzione iscriversi all'università alla facoltà di ingegneria e non è indipendente economicamente. Il figlio vivrà con la madre nell'abitazion familiare sita in Palermo, Via Pino Mercanti n° Per_1 15, che viene pertanto assegnata alla IG.ra che continuerà ad abitarla unitamente al figlio. Pt_1 La IG.ra provvedrà a volturare le utenze a suo nome, mentre il mutuo rimane a carico del Pt_1 OR , che pagherà alla banca lee rate mensili. CP_1
3. Essendo il figlio maggiorenne non vengono previsti diritti di visita e ovviamente padre e Per_1 figlio si incontreranno liberamente ogni qaul volta lo vorranno.
4. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito. Tenuto conto delle attuali esigenze di i ricorrenti convengono che il OR Per_1 CP_1 corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00
[...] Parte_1 quale contributo al mantenimento del figlio, somma che verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT e che sarà versata in unica soluzione mensilmente mediante bonifico bancario su carta “poste pay evolution” intestata alla signora le cui coordinate sono Parte_1 già a conoscenza del OR . CP_1
5. L'assegno unico per i figli, gli assegni familiari o altri contributi previsti dallo Stato, comunque denominati, saranno percepiti al 100% dalla IG.ra . Parte_1
6. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio verranno ripartite tra i Per_1 genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le indicazioni previste in seno al vigente protocollo in uso presso il Tribunale Civile di Palermo ed al quale ci si riporta.
Ritenuto che
appare opportuno disciplinare le modalità di partecipazione alle spese di carattere straordinario nell'interesse del figlio, le parti convengono che tutte le spese di carattere straordinario saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, e saranno rimborsate alla fine di ogni mese nel quale è avvenuto l'esborso al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. In particolare, rientrano tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate per il 50% al coniuge che le abbia integralmente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo: A) spese mediche relative a: - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche;
- trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.; - tickets sanitari. B) – spese scolastiche relative a: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- mensa. C) spese extrascolastiche relative a: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; - centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Rientrano, invece, tra le spese straordinarie il cui rimborso è condizionato al preventivo accordo tra i coniugi:
A) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati dal S.S.N.; - farmaci particolari. Relativamente a dette spese mediche, si prevede che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro coniuge con un preavviso di almeno dieci giorni e che detto ultimo coniuge abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa;
in difetto di riscontro alla prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata per l'aliquota di sua pertinenza;
in caso di proposta di una soluzione alternativa meno onerosa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo. B) spese scolastiche relative a: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento.
7. Le parti con la sottoscrizione del presente ricorso si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
8. Nessun assegno viene stabilito per i coniugi, essendo gli stessi autosufficienti.
9. Dichiarano i coniugi che salvo quanto con la presente previsto e disciplinato, null'altro hanno reciprocamente a pretendere, avendo regolato ogni reciproco pregresso rapporto di attribuzione di mobili, arredi, valori, regali personali e di nozze.”
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 05/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 24/09/1997 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 79 - P. II – Serie A - Anno 1997 ).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.