TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/09/2025, n. 8664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8664 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della scadenza dei termini fissati al 01.02.2024 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G. 5346 /2024
VERTENTE TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. FACHILE SALVATORE ed Pt_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore.
- convenuto – ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 09/02/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo di “a) In via preliminare CP_1 rinviare la causa all'esito del procedimento di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Costituzionale entrambi vertenti sulla legittimità del requisito della residenza decennale b) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente - nell'aver disposto, con CP_1 circolare 43 del 20.3.2019 che il Rdc può essere ottenuto solo da coloro che possono far valere 10 anni di residenza in Italia;
- nell'aver sospeso l'erogazione al ricorrente del Rdc a causa della asserita mancanza del requisito dei dieci anni di pregressa residenza in Italia - e conseguentemente, ai fini della cessazione della discriminazione e della rimozione degli effetti, anche quale piano di rimozione ex art. 28, c. 5 Dlgs 150/11 c) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_1 pagare al ricorrente l'importo spettante a titolo di RDC nella medesima misura riconosciuta sino al momento della sospensione ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal DL 4/19 diversi dalla residenza decennale ordinando all' di cessare CP_1 qualsiasi procedura di riscossione attivata”.
Deduceva il ricorrente di essere cittadino maliano titolare dello status di protezione sussidiaria. Arrivato in Italia nel 2016 presentava domanda di riconoscimento della protezione internazionale, a seguito della quale otteneva il riconoscimento della protezione. Di conseguenza gli veniva rilasciato un permesso di soggiorno per
“protezione sussidiaria” della durata di 5 anni, recentemente rinnovato con scadenza al 11.01.2028.
In ordine alla situazione patrimoniale e reddituale, deduceva di aver avuto sia nel 2021 un indicatore ISEE inferiore a 9.360,00, versando in atti la relativa documentazione. Part Nell'anno 2020 il sig. presentava richiesta di Reddito di Cittadinanza accolta dall' e per la quale veniva erogato il relativo beneficio dal mese di dicembre 2020 CP_1 fino al gennaio 2022; con provvedimento del 16/02/2023, il beneficio veniva revocato con la motivazione “mancanza del requisito di residenza e di cittadinanza (art. 2 c. 1 a), 1), 2) -L. 26/2919 – non rispetta i requisiti di cittadinanza e non ha risieduto in Italia per almeno 10 anni”.
Deduceva il diritto alla parità di trattamento dei titolari dello status di rifugiato di cui all'art. 29 della Direttiva 2011/95/UE e all'art. 27 del d.lgs. n. 251/2007 – violazione dell'art. 25 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 – Violazione dell'art. 2 comma 5 d.lgs. n. 286/98, evidenziando, altresì, che il requisito della residenza protratta costituisce svantaggio ingiustificato in danno dei titolari di protezione internazionale e perciò contrasta con il divieto di discriminazione in ragione della nazionalità.
Produceva diverse pronunce della CGUE la quale aveva evidenziato come il requisito di residenza prolungata in uno Stato fosse più facilmente conseguibile dai cittadini nazionali che dagli stranieri e integrasse pertanto un trattamento sfavorevole in ragione della nazionalità e dunque una discriminazione indiretta (secondo la nozione introdotta, già prima delle direttive del 2000, dalla sentenza 23.5.96 , causa C-237/94). Per_1
L' convenuto si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del ricorso avversario, ex art. 28 d.lgs 150/11 e 281 undecies c.p., altresì evidenziando, sempre in via preliminare, “che in giudizi analoghi, quanto alle questioni di fatto e di diritto sottese, il Tribunale di Bergamo (Ordinanza del 15 Novembre 2022 (R.G. 907-2022), ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Analogamente, con Ordinanza ex art. 23 Legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte di Appello di Milano in data 30 maggio 2022 (causa R.G. 943/2021) ha rimesso la questione dinanzi alla Corte Costituzionale. Alla luce di tali precedenti e della parziale identità delle questioni sottese si ritiene che l'intestato Tribunale debba opportunamente e prudentemente valutare se il presente giudizio debba alternativamente essere rimesso per le medesime ragioni ovvero per le ulteriori ragioni eventualmente individuate con riferimento alla fattispecie, al vaglio di altre Autorità ovvero sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa delle pronunce”.
Nel merito, l' contestava tutto quanto dedotto e argomentato stante la correttezza CP_1 dei provvedimenti emanati, precisando che “In considerazione dell'autodichiarazione resa, l'Ente erogava la prestazione de qua (cfr. all.2, lista erogazioni) che veniva automaticamente sospesa a febbraio 2022 con decadenza automatica nel gennaio 2023, non avendo il ricorrente – pur essendone onerato sia ai fini dell'an che del quantum - presentato la DSU/ISEE per l'anno 2022 (DSU/ISEE anni 2020-2021)” nonché sulla scorta della disciplina nazionale e dei requisiti richiesti, evidenziando l'insussistenza della discriminazione posto che il requisito della residenza è richiesto dal legislatore indistintamente per tutti, sia per i cittadini Italiani sia per i cittadini stranieri.
Concludeva chiedendo la declaratoria di “inammissibilità ed infondatezza dell'azione antidiscriminatoria proposta;
-valutare la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia su analoga questione e sulla medesima norma (art. 2 comma 1 lett.a D.L. 4/19 conv. in L. 26/19); Nel merito, in via principale: Rigettare il ricorso e tutte le domande svolte perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque prive di prova”.
Parte ricorrente, nelle memorie depositate in data 08/04/2025, in merito alla mancata presentazione della DSU/ISEE evidenziava “Per questa ragione il Sig. Pt_1 effettuava domanda di accesso agli atti all per recuperare l'isee del 2022 ma tale CP_1 richiesta riceveva una prima risposta negativa e successivamente alcuna risposta da parte dell'ente convenuto. Si ritiene pertanto necessario poter acquisire tale documento prima della decisione al fine di dimostrare la sussistenza anche successivamente e quindi attendere la reiterazione della domanda di accesso. IN OGNI CASO SI EVIDENZIA COME almeno per i primi due anni di erogazione la prestazione sia stata erogata e la domanda di indebito si fonda solo sul requisito della residenza. Pertanto nella denegata ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere che la sospensione sia legittima successivamente per la presunta non dimostrazione del reddito è evidente che tale decisione potrebbe riguardare solo la fase della sospensione successiva dovendo senza dubbio decidere sulla discriminatoriETà per gli anni precedenti e percepiti per cui la richiesta di indebito riguarda SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IL REQUISITO DELLA RESIDENZA DECENNALE”.
Evidenziava, altresì che in data 20.03.2025 era stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2025, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del requisito di residenza decennale nel territorio dello Stato richiesto ai cittadini comunitari ai fini dell'ammissione al beneficio del reddito di cittadinanza.
L' , nelle note di trattazione scritta depositate il 25/06/2025 evidenziava come la CP_1 sentenza del 29 luglio 2024 della Corte di Giustizia della UE fosse del tutto inconferente e precisava che “per come emerge dallo stesso ricorso, l'istante allega di essere titolare dello status di protezione sussidiaria e di essere giunto in Italia nel 2016, oltre che di aver successivamente ottenuto – senza chiarirne la data- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- Considerata la predetta data, in ogni caso, a quella di presentazione dell'istanza amministrativa, avvenuta il 6.11.2020, non era decorso neanche il termine di cinque anni”.
All'esito della lettura delle note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione preliminare presentata dall' di improponibilità e/o CP_1 improcedibilità della domanda ritiene l'Ufficio detta eccezione non fondata poiché il presente giudizio è volto all'accertamento di condotte discriminatorie rispetto alle quali sussiste il presupposto per l'utilizzo dell'azione prevista dagli articoli 28 d.lgs n. 150/11 e 44 TU immigrazione costituito dall'allegata deduzione di un comportamento discriminatorio "per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi".
L'asserita discriminazione, infatti, consegue alla comunicazione di revoca del reddito di cittadinanza per la mancanza del requisito della residenza e cittadinanza per 10 anni, requisito che, nella prospettazione del ricorrente, costituirebbe uno svantaggio ingiustificato in danno dei rifugiati e dei loro familiari, contrastando con l'obbligo di parità di RGL n. 1565/2022 6 trattamento di cui agli artt. 26 e 29 della Direttiva 2011/95 e costituendo una ipotesi di discriminazione indiretta, tale da rendere maggiormente difficile per gli stranieri conseguire il requisito suddetto rispetto ai cittadini italiani.
L'azione esperita dal ricorrente nelle forme ex art. 28 d.lgs. 150/2011 è un'azione tipica, specificamente prevista per offrire tutela contro “qualunque atto discriminatorio oggettivamente pregiudizievole”, con possibilità per il giudice di adottare, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti dell'atto discriminatorio.
Nel merito, valgono le considerazioni che seguono: il ricorrente, di nazionalità maliana, titolare dello status di rifugiato e del relativo permesso di soggiorno ha dedotto la natura discriminatoria della norma di cui al D.L. n. 4/2019 prevedente il requisito della residenza in Italia per 10 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi. Il reddito di cittadinanza consiste in un beneficio economico che costituisce un'«integrazione del reddito familiare» fino alla soglia di 6.000 euro annui (incrementata a seconda dei componenti del nucleo familiare), alla quale si può aggiungere un'integrazione del reddito dei nuclei familiari locatari di un'abitazione, fino ad un massimo di 3360 euro annui (art. 3, comma 1). Il beneficio è riconosciuto «per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi» e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese prima di ciascun rinnovo (art. 3, comma 6). La sua erogazione «è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, [...] nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale» (art. 4, comma 1).
La Corte di Giustizia UE grande sezione, 29/07/2024, n.112, ha statuito che “L'art. 11, par. 1, lett. d), direttiva 2003/109/Ce del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto RGL n. 1565/2022 8 alla luce dell'art. 34 Cdf Ue, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza”.
[…] “la direttiva 2003/109 prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro affinché il cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale Stato membro. Dalla suddetta disposizione, letta congiuntamente al considerando 6 di tale direttiva, risulta che il legislatore dell'Unione ha considerato che tale periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni testimoni il «radicamento del richiedente nel paese in questione», e debba quindi essere considerato sufficiente affinché quest'ultimo abbia diritto, dopo l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva”.
Continua la Corte precisando che “50. A tale proposito occorre rilevare che un tale requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, incide principalmente sui cittadini stranieri, tra i quali figurano, in particolare, i cittadini di paesi terzi. 51. Il giudice del rinvio rileva, peraltro, che il requisito della residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, incide anche sugli interessi dei cittadini italiani che ritornano in Italia dopo un periodo di residenza in un altro Stato membro. Tuttavia, è indifferente che la misura di cui trattasi nel procedimento principale sfavorisca, eventualmente, tanto i cittadini nazionali che non possano rispettare un siffatto requisito quanto i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Infatti, una misura può essere considerata una discriminazione indiretta senza che sia necessario che essa abbia l'effetto di favorire tutti i cittadini nazionali o di non sfavorire soltanto i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ad esclusione dei cittadini nazionali (v., per analogia, sentenza del 20 giugno 2013,
e a., C-20/12, EU:C:2013:411, punto 45). 52. Pertanto, la differenza di Per_2 trattamento tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini nazionali, derivante dal fatto che una normativa nazionale prevede un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, costituisce una discriminazione indiretta. 53. Occorre rilevare, sotto un secondo profilo, che, in linea di principio, una tale discriminazione è vietata a meno che non sia obiettivamente giustificata. Orbene, per essere giustificata, essa dev'essere idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. 54. A tale riguardo, nelle sue osservazioni scritte il governo italiano rileva che, poiché il «reddito di cittadinanza» è un beneficio economico la cui erogazione è condizionata all'adesione dei componenti maggiorenni del nucleo familiare interessato a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale sulla base di convenzioni specifiche, la concessione di tale beneficio implica un'operazione di inserimento sociale e professionale molto complessa dal punto di vista amministrativo. Pertanto, secondo tale governo, il legislatore nazionale ha debitamente riservato l'accesso a tale misura ai cittadini di paesi terzi soggiornanti in Italia in modo permanente e ivi ben integrati. 55. Tuttavia, occorre rilevare che l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/109 prevede tassativamente i casi in cui gli Stati membri possono derogare, in termini di residenza, alla parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali. Pertanto, al di fuori di tali casi, una differenza di trattamento tra queste due categorie di cittadini costituisce, di per sé, una violazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestazioni familiari per i soggiornanti di lungo periodo), C-303/19, EU:C:2020:958, punto 23]. 56. In particolare, una disparità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini dello Stato membro interessato non può essere giustificata dal fatto che essi si troverebbero in una situazione diversa a causa dei loro rispettivi legami con tale Stato membro. Una siffatta giustificazione sarebbe contraria all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, che impone una parità di trattamento tra loro nei settori delle prestazioni sociali, dell'assistenza sociale e della protezione sociale [sentenza del 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestazioni familiari per i soggiornanti di lungo periodo), C- 303/19, EU:C:2020:958, punto 34]. 57. Infatti, come rilevato al punto 44 della presente sentenza, la direttiva 2003/109 prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro affinché il cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale Stato membro. Dalla suddetta disposizione, letta congiuntamente al considerando 6 di tale direttiva, risulta che il legislatore dell'Unione ha considerato che tale periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni testimoni il «radicamento del richiedente nel paese in questione», e debba quindi essere considerato sufficiente affinché quest'ultimo abbia diritto, dopo l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva. 58. Pertanto uno Stato membro non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto affinché tale soggiornante di lungo periodo possa godere del diritto garantito dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, senza violare quest'ultima disposizione e l'obiettivo da essa perseguito, consistente, come risulta dal considerando 12 della medesima direttiva, nel garantire che lo status di soggiornante di lungo periodo costituisca «un autentico strumento di integrazione sociale». 59. Ne consegue che un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, è contrario all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109”. Ritiene l'Ufficio che i principi espressi e su richiamati dalla CGUE possano pacificamente applicarsi al caso in esame stante la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 31/25 che dirime ogni dubbio al riguardo.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 31/2025, infatti, chiarisce “8.3.– Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni.
Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il “radicamento del richiedente nel paese in questione”. Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale. Deve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost. 8.4.– In questi termini, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea.
Si evita così, oltretutto, l'insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile, come giustamente rilevato dalla difesa delle parti private, in relazione ai cittadini dell'Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale”.
Per quanto sopra detto, la posizione del ricorrente va dunque esaminata in relazione al requisito quinquennale e non a quello quinquennale.
Deve essere valutata, conseguentemente, la sussistenza del requisito sopra detto, oltre ai requisiti socio economici funzionali al riconoscimento della prestazione assistenziale evocata, stante l'eccezione sollevata dall' per l'omessa trasmissione della CP_1 dichiarazione DSU/ISEE.
Come chiarito dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, lo stesso è presente stabilmente sul territorio nazionale dal 2016, anno in cui ha ottenuto lo status di protezione sussidiaria ed il relativo permesso di soggiorno per “protezione sussidiaria” ed ha presentato domanda per l'ottenimento del reddito di cittadinanza nell'anno 2020 (Protocollo: e pertanto, non risulta decorso il quinquennio CodiceFiscale_1 minimo per l'erogazione del beneficio.
Con riferimento, poi, al presente giudizio di accertamento negativo dell'indebita somma erogata a titolo di reddito di cittadinanza, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistano i presupposti per la ripetibilità delle somme erogate dall' , occorre individuare la disciplina CP_1 applicabile.
In termini generali, giova rammentare che, in materia di indebito previdenziale e assistenziale, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento.
Del resto, la sussistenza di un sottosistema che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c è acclarato dalla Corte Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera “in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”.
Con specifico riferimento all'indebito assistenziale, la Corte Costituzionale evidenzia che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Ciò premesso, occorre rammentare che al sottosistema in oggetto non possono essere applicate neanche le disposizioni relative all'indebito previdenziale, quali gli art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/89.
Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019). Tuttavia, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, l'indebito assistenziale trova una sua disciplina specifica nel combinato disposto dell'art.
3-ter d.l. 850/76 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 29/77 e dell'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 convertito, con modificazioni, dalla l. 291/88. In base a tali disposizioni normative, gli organi preposti al riconoscimento di prestazioni assistenziali hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di accertare la sussistenza delle condizioni prescritte per il loro godimento e disporre l'eventuale revoca o modifica con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte (Cass. 28771/2018; Cass. n. 19638/ 2015; Cass. n. 8970/ 2014; Cass.n. 1446/2008; Cass. n. 7048/2006).
Dall'analisi delle suddette norme, che individuano una disciplina di carattere speciale e, quindi, derogatoria della disposizione di diritto comune sancita dall'art. 2033 c.c., si evince la regola per cui l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
L'eccesiva rigidità di tale regola è mitigata dall'intervento della giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito derivi dalla mancanza dei requisiti reddituali, sanitari, socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o da questioni di altra natura.
L'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 09/11/2018), n.28771.
L'ordinaria disciplina dell'indebito civile si ha pertanto nell'ipotesi in cui sia stata accertata l'insussistenza originaria della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione.
In base al condivisile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di insussistenza originaria della fondamentale condizione di erogabilità del beneficio, non è applicabile la speciale disciplina dell'indebito assistenziale in ragione del riespandersi dell'ordinaria disciplina della ripetibilità, senza limiti, operante in materia di indebito civile ex art. 2033 c.c.
Del resto parte ricorrente nulla allega, deduce o produce nell'ambito delle note di trattazione scritta, successive alla memoria di costituzione dell , per contestare CP_1
e controdedurre sulla carenza del requisito, normativamente prescritto, della residenza quinquennale, limitandosi a riferire, nel ricorso introduttivo, che “Il ricorrente, infatti, è presente in Italia da 7 anni e, pertanto, non integra il requisito della residenza decennale”.
A fronte di tali premesse, il ricorso deve essere rigettato in quanto la carenza originaria di una delle fondamentali condizioni di erogabilità della prestazione, non consente di applicare le disposizioni proprie del sottosistema dell'indebito assistenziale, ma comporta il riespandersi della disciplina generale dell'indebito civile ex art 2033 c.c, con conseguente ripetibilità delle somme richieste nel provvedimento di indebito impugnato.
Per tutto quanto sopra precede, il ricorso va rigettato con le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite vengono compensate, stante la novità e complessità della materia oggetto del giudizio, nonché l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale nazionale e sovranazionale emerso solo in corso di giudizio.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza, richiesta ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
spese compensate.
Roma, 25/07/2025
Il G.L.
P. Farina
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della scadenza dei termini fissati al 01.02.2024 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G. 5346 /2024
VERTENTE TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. FACHILE SALVATORE ed Pt_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore.
- convenuto – ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 09/02/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo di “a) In via preliminare CP_1 rinviare la causa all'esito del procedimento di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Costituzionale entrambi vertenti sulla legittimità del requisito della residenza decennale b) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente - nell'aver disposto, con CP_1 circolare 43 del 20.3.2019 che il Rdc può essere ottenuto solo da coloro che possono far valere 10 anni di residenza in Italia;
- nell'aver sospeso l'erogazione al ricorrente del Rdc a causa della asserita mancanza del requisito dei dieci anni di pregressa residenza in Italia - e conseguentemente, ai fini della cessazione della discriminazione e della rimozione degli effetti, anche quale piano di rimozione ex art. 28, c. 5 Dlgs 150/11 c) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_1 pagare al ricorrente l'importo spettante a titolo di RDC nella medesima misura riconosciuta sino al momento della sospensione ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal DL 4/19 diversi dalla residenza decennale ordinando all' di cessare CP_1 qualsiasi procedura di riscossione attivata”.
Deduceva il ricorrente di essere cittadino maliano titolare dello status di protezione sussidiaria. Arrivato in Italia nel 2016 presentava domanda di riconoscimento della protezione internazionale, a seguito della quale otteneva il riconoscimento della protezione. Di conseguenza gli veniva rilasciato un permesso di soggiorno per
“protezione sussidiaria” della durata di 5 anni, recentemente rinnovato con scadenza al 11.01.2028.
In ordine alla situazione patrimoniale e reddituale, deduceva di aver avuto sia nel 2021 un indicatore ISEE inferiore a 9.360,00, versando in atti la relativa documentazione. Part Nell'anno 2020 il sig. presentava richiesta di Reddito di Cittadinanza accolta dall' e per la quale veniva erogato il relativo beneficio dal mese di dicembre 2020 CP_1 fino al gennaio 2022; con provvedimento del 16/02/2023, il beneficio veniva revocato con la motivazione “mancanza del requisito di residenza e di cittadinanza (art. 2 c. 1 a), 1), 2) -L. 26/2919 – non rispetta i requisiti di cittadinanza e non ha risieduto in Italia per almeno 10 anni”.
Deduceva il diritto alla parità di trattamento dei titolari dello status di rifugiato di cui all'art. 29 della Direttiva 2011/95/UE e all'art. 27 del d.lgs. n. 251/2007 – violazione dell'art. 25 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 – Violazione dell'art. 2 comma 5 d.lgs. n. 286/98, evidenziando, altresì, che il requisito della residenza protratta costituisce svantaggio ingiustificato in danno dei titolari di protezione internazionale e perciò contrasta con il divieto di discriminazione in ragione della nazionalità.
Produceva diverse pronunce della CGUE la quale aveva evidenziato come il requisito di residenza prolungata in uno Stato fosse più facilmente conseguibile dai cittadini nazionali che dagli stranieri e integrasse pertanto un trattamento sfavorevole in ragione della nazionalità e dunque una discriminazione indiretta (secondo la nozione introdotta, già prima delle direttive del 2000, dalla sentenza 23.5.96 , causa C-237/94). Per_1
L' convenuto si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del ricorso avversario, ex art. 28 d.lgs 150/11 e 281 undecies c.p., altresì evidenziando, sempre in via preliminare, “che in giudizi analoghi, quanto alle questioni di fatto e di diritto sottese, il Tribunale di Bergamo (Ordinanza del 15 Novembre 2022 (R.G. 907-2022), ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Analogamente, con Ordinanza ex art. 23 Legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte di Appello di Milano in data 30 maggio 2022 (causa R.G. 943/2021) ha rimesso la questione dinanzi alla Corte Costituzionale. Alla luce di tali precedenti e della parziale identità delle questioni sottese si ritiene che l'intestato Tribunale debba opportunamente e prudentemente valutare se il presente giudizio debba alternativamente essere rimesso per le medesime ragioni ovvero per le ulteriori ragioni eventualmente individuate con riferimento alla fattispecie, al vaglio di altre Autorità ovvero sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa delle pronunce”.
Nel merito, l' contestava tutto quanto dedotto e argomentato stante la correttezza CP_1 dei provvedimenti emanati, precisando che “In considerazione dell'autodichiarazione resa, l'Ente erogava la prestazione de qua (cfr. all.2, lista erogazioni) che veniva automaticamente sospesa a febbraio 2022 con decadenza automatica nel gennaio 2023, non avendo il ricorrente – pur essendone onerato sia ai fini dell'an che del quantum - presentato la DSU/ISEE per l'anno 2022 (DSU/ISEE anni 2020-2021)” nonché sulla scorta della disciplina nazionale e dei requisiti richiesti, evidenziando l'insussistenza della discriminazione posto che il requisito della residenza è richiesto dal legislatore indistintamente per tutti, sia per i cittadini Italiani sia per i cittadini stranieri.
Concludeva chiedendo la declaratoria di “inammissibilità ed infondatezza dell'azione antidiscriminatoria proposta;
-valutare la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia su analoga questione e sulla medesima norma (art. 2 comma 1 lett.a D.L. 4/19 conv. in L. 26/19); Nel merito, in via principale: Rigettare il ricorso e tutte le domande svolte perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque prive di prova”.
Parte ricorrente, nelle memorie depositate in data 08/04/2025, in merito alla mancata presentazione della DSU/ISEE evidenziava “Per questa ragione il Sig. Pt_1 effettuava domanda di accesso agli atti all per recuperare l'isee del 2022 ma tale CP_1 richiesta riceveva una prima risposta negativa e successivamente alcuna risposta da parte dell'ente convenuto. Si ritiene pertanto necessario poter acquisire tale documento prima della decisione al fine di dimostrare la sussistenza anche successivamente e quindi attendere la reiterazione della domanda di accesso. IN OGNI CASO SI EVIDENZIA COME almeno per i primi due anni di erogazione la prestazione sia stata erogata e la domanda di indebito si fonda solo sul requisito della residenza. Pertanto nella denegata ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere che la sospensione sia legittima successivamente per la presunta non dimostrazione del reddito è evidente che tale decisione potrebbe riguardare solo la fase della sospensione successiva dovendo senza dubbio decidere sulla discriminatoriETà per gli anni precedenti e percepiti per cui la richiesta di indebito riguarda SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IL REQUISITO DELLA RESIDENZA DECENNALE”.
Evidenziava, altresì che in data 20.03.2025 era stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2025, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del requisito di residenza decennale nel territorio dello Stato richiesto ai cittadini comunitari ai fini dell'ammissione al beneficio del reddito di cittadinanza.
L' , nelle note di trattazione scritta depositate il 25/06/2025 evidenziava come la CP_1 sentenza del 29 luglio 2024 della Corte di Giustizia della UE fosse del tutto inconferente e precisava che “per come emerge dallo stesso ricorso, l'istante allega di essere titolare dello status di protezione sussidiaria e di essere giunto in Italia nel 2016, oltre che di aver successivamente ottenuto – senza chiarirne la data- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- Considerata la predetta data, in ogni caso, a quella di presentazione dell'istanza amministrativa, avvenuta il 6.11.2020, non era decorso neanche il termine di cinque anni”.
All'esito della lettura delle note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione preliminare presentata dall' di improponibilità e/o CP_1 improcedibilità della domanda ritiene l'Ufficio detta eccezione non fondata poiché il presente giudizio è volto all'accertamento di condotte discriminatorie rispetto alle quali sussiste il presupposto per l'utilizzo dell'azione prevista dagli articoli 28 d.lgs n. 150/11 e 44 TU immigrazione costituito dall'allegata deduzione di un comportamento discriminatorio "per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi".
L'asserita discriminazione, infatti, consegue alla comunicazione di revoca del reddito di cittadinanza per la mancanza del requisito della residenza e cittadinanza per 10 anni, requisito che, nella prospettazione del ricorrente, costituirebbe uno svantaggio ingiustificato in danno dei rifugiati e dei loro familiari, contrastando con l'obbligo di parità di RGL n. 1565/2022 6 trattamento di cui agli artt. 26 e 29 della Direttiva 2011/95 e costituendo una ipotesi di discriminazione indiretta, tale da rendere maggiormente difficile per gli stranieri conseguire il requisito suddetto rispetto ai cittadini italiani.
L'azione esperita dal ricorrente nelle forme ex art. 28 d.lgs. 150/2011 è un'azione tipica, specificamente prevista per offrire tutela contro “qualunque atto discriminatorio oggettivamente pregiudizievole”, con possibilità per il giudice di adottare, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti dell'atto discriminatorio.
Nel merito, valgono le considerazioni che seguono: il ricorrente, di nazionalità maliana, titolare dello status di rifugiato e del relativo permesso di soggiorno ha dedotto la natura discriminatoria della norma di cui al D.L. n. 4/2019 prevedente il requisito della residenza in Italia per 10 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi. Il reddito di cittadinanza consiste in un beneficio economico che costituisce un'«integrazione del reddito familiare» fino alla soglia di 6.000 euro annui (incrementata a seconda dei componenti del nucleo familiare), alla quale si può aggiungere un'integrazione del reddito dei nuclei familiari locatari di un'abitazione, fino ad un massimo di 3360 euro annui (art. 3, comma 1). Il beneficio è riconosciuto «per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi» e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese prima di ciascun rinnovo (art. 3, comma 6). La sua erogazione «è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, [...] nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale» (art. 4, comma 1).
La Corte di Giustizia UE grande sezione, 29/07/2024, n.112, ha statuito che “L'art. 11, par. 1, lett. d), direttiva 2003/109/Ce del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto RGL n. 1565/2022 8 alla luce dell'art. 34 Cdf Ue, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza”.
[…] “la direttiva 2003/109 prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro affinché il cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale Stato membro. Dalla suddetta disposizione, letta congiuntamente al considerando 6 di tale direttiva, risulta che il legislatore dell'Unione ha considerato che tale periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni testimoni il «radicamento del richiedente nel paese in questione», e debba quindi essere considerato sufficiente affinché quest'ultimo abbia diritto, dopo l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva”.
Continua la Corte precisando che “50. A tale proposito occorre rilevare che un tale requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, incide principalmente sui cittadini stranieri, tra i quali figurano, in particolare, i cittadini di paesi terzi. 51. Il giudice del rinvio rileva, peraltro, che il requisito della residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, incide anche sugli interessi dei cittadini italiani che ritornano in Italia dopo un periodo di residenza in un altro Stato membro. Tuttavia, è indifferente che la misura di cui trattasi nel procedimento principale sfavorisca, eventualmente, tanto i cittadini nazionali che non possano rispettare un siffatto requisito quanto i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Infatti, una misura può essere considerata una discriminazione indiretta senza che sia necessario che essa abbia l'effetto di favorire tutti i cittadini nazionali o di non sfavorire soltanto i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ad esclusione dei cittadini nazionali (v., per analogia, sentenza del 20 giugno 2013,
e a., C-20/12, EU:C:2013:411, punto 45). 52. Pertanto, la differenza di Per_2 trattamento tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini nazionali, derivante dal fatto che una normativa nazionale prevede un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, costituisce una discriminazione indiretta. 53. Occorre rilevare, sotto un secondo profilo, che, in linea di principio, una tale discriminazione è vietata a meno che non sia obiettivamente giustificata. Orbene, per essere giustificata, essa dev'essere idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. 54. A tale riguardo, nelle sue osservazioni scritte il governo italiano rileva che, poiché il «reddito di cittadinanza» è un beneficio economico la cui erogazione è condizionata all'adesione dei componenti maggiorenni del nucleo familiare interessato a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale sulla base di convenzioni specifiche, la concessione di tale beneficio implica un'operazione di inserimento sociale e professionale molto complessa dal punto di vista amministrativo. Pertanto, secondo tale governo, il legislatore nazionale ha debitamente riservato l'accesso a tale misura ai cittadini di paesi terzi soggiornanti in Italia in modo permanente e ivi ben integrati. 55. Tuttavia, occorre rilevare che l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/109 prevede tassativamente i casi in cui gli Stati membri possono derogare, in termini di residenza, alla parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali. Pertanto, al di fuori di tali casi, una differenza di trattamento tra queste due categorie di cittadini costituisce, di per sé, una violazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestazioni familiari per i soggiornanti di lungo periodo), C-303/19, EU:C:2020:958, punto 23]. 56. In particolare, una disparità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini dello Stato membro interessato non può essere giustificata dal fatto che essi si troverebbero in una situazione diversa a causa dei loro rispettivi legami con tale Stato membro. Una siffatta giustificazione sarebbe contraria all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, che impone una parità di trattamento tra loro nei settori delle prestazioni sociali, dell'assistenza sociale e della protezione sociale [sentenza del 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestazioni familiari per i soggiornanti di lungo periodo), C- 303/19, EU:C:2020:958, punto 34]. 57. Infatti, come rilevato al punto 44 della presente sentenza, la direttiva 2003/109 prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro affinché il cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale Stato membro. Dalla suddetta disposizione, letta congiuntamente al considerando 6 di tale direttiva, risulta che il legislatore dell'Unione ha considerato che tale periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni testimoni il «radicamento del richiedente nel paese in questione», e debba quindi essere considerato sufficiente affinché quest'ultimo abbia diritto, dopo l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva. 58. Pertanto uno Stato membro non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto affinché tale soggiornante di lungo periodo possa godere del diritto garantito dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, senza violare quest'ultima disposizione e l'obiettivo da essa perseguito, consistente, come risulta dal considerando 12 della medesima direttiva, nel garantire che lo status di soggiornante di lungo periodo costituisca «un autentico strumento di integrazione sociale». 59. Ne consegue che un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, è contrario all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109”. Ritiene l'Ufficio che i principi espressi e su richiamati dalla CGUE possano pacificamente applicarsi al caso in esame stante la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 31/25 che dirime ogni dubbio al riguardo.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 31/2025, infatti, chiarisce “8.3.– Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni.
Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il “radicamento del richiedente nel paese in questione”. Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale. Deve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost. 8.4.– In questi termini, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea.
Si evita così, oltretutto, l'insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile, come giustamente rilevato dalla difesa delle parti private, in relazione ai cittadini dell'Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale”.
Per quanto sopra detto, la posizione del ricorrente va dunque esaminata in relazione al requisito quinquennale e non a quello quinquennale.
Deve essere valutata, conseguentemente, la sussistenza del requisito sopra detto, oltre ai requisiti socio economici funzionali al riconoscimento della prestazione assistenziale evocata, stante l'eccezione sollevata dall' per l'omessa trasmissione della CP_1 dichiarazione DSU/ISEE.
Come chiarito dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, lo stesso è presente stabilmente sul territorio nazionale dal 2016, anno in cui ha ottenuto lo status di protezione sussidiaria ed il relativo permesso di soggiorno per “protezione sussidiaria” ed ha presentato domanda per l'ottenimento del reddito di cittadinanza nell'anno 2020 (Protocollo: e pertanto, non risulta decorso il quinquennio CodiceFiscale_1 minimo per l'erogazione del beneficio.
Con riferimento, poi, al presente giudizio di accertamento negativo dell'indebita somma erogata a titolo di reddito di cittadinanza, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistano i presupposti per la ripetibilità delle somme erogate dall' , occorre individuare la disciplina CP_1 applicabile.
In termini generali, giova rammentare che, in materia di indebito previdenziale e assistenziale, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento.
Del resto, la sussistenza di un sottosistema che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c è acclarato dalla Corte Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera “in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”.
Con specifico riferimento all'indebito assistenziale, la Corte Costituzionale evidenzia che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Ciò premesso, occorre rammentare che al sottosistema in oggetto non possono essere applicate neanche le disposizioni relative all'indebito previdenziale, quali gli art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/89.
Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019). Tuttavia, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, l'indebito assistenziale trova una sua disciplina specifica nel combinato disposto dell'art.
3-ter d.l. 850/76 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 29/77 e dell'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 convertito, con modificazioni, dalla l. 291/88. In base a tali disposizioni normative, gli organi preposti al riconoscimento di prestazioni assistenziali hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di accertare la sussistenza delle condizioni prescritte per il loro godimento e disporre l'eventuale revoca o modifica con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte (Cass. 28771/2018; Cass. n. 19638/ 2015; Cass. n. 8970/ 2014; Cass.n. 1446/2008; Cass. n. 7048/2006).
Dall'analisi delle suddette norme, che individuano una disciplina di carattere speciale e, quindi, derogatoria della disposizione di diritto comune sancita dall'art. 2033 c.c., si evince la regola per cui l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
L'eccesiva rigidità di tale regola è mitigata dall'intervento della giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito derivi dalla mancanza dei requisiti reddituali, sanitari, socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o da questioni di altra natura.
L'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 09/11/2018), n.28771.
L'ordinaria disciplina dell'indebito civile si ha pertanto nell'ipotesi in cui sia stata accertata l'insussistenza originaria della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione.
In base al condivisile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di insussistenza originaria della fondamentale condizione di erogabilità del beneficio, non è applicabile la speciale disciplina dell'indebito assistenziale in ragione del riespandersi dell'ordinaria disciplina della ripetibilità, senza limiti, operante in materia di indebito civile ex art. 2033 c.c.
Del resto parte ricorrente nulla allega, deduce o produce nell'ambito delle note di trattazione scritta, successive alla memoria di costituzione dell , per contestare CP_1
e controdedurre sulla carenza del requisito, normativamente prescritto, della residenza quinquennale, limitandosi a riferire, nel ricorso introduttivo, che “Il ricorrente, infatti, è presente in Italia da 7 anni e, pertanto, non integra il requisito della residenza decennale”.
A fronte di tali premesse, il ricorso deve essere rigettato in quanto la carenza originaria di una delle fondamentali condizioni di erogabilità della prestazione, non consente di applicare le disposizioni proprie del sottosistema dell'indebito assistenziale, ma comporta il riespandersi della disciplina generale dell'indebito civile ex art 2033 c.c, con conseguente ripetibilità delle somme richieste nel provvedimento di indebito impugnato.
Per tutto quanto sopra precede, il ricorso va rigettato con le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite vengono compensate, stante la novità e complessità della materia oggetto del giudizio, nonché l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale nazionale e sovranazionale emerso solo in corso di giudizio.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza, richiesta ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
spese compensate.
Roma, 25/07/2025
Il G.L.
P. Farina