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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/12/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice rel. dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1468 / 2025 promossa congiuntamente da:
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi con l'avv. FACCHINI CLAUDIA, presso il cui Studio hanno eletto C.F._2 domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 29.10.2025, e , Parte_1 Parte_2 sposati con matrimonio celebrato in data 12.06.1983 a Prato (PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato nel Registro atti di matrimonio dell'anno 1983 Parte II, Serie A, atto n.
181- hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio sono nate due figlie ormai adulte;
(2) che i coniugi vivono in un immobile di edilizia popolare in Prato;
(3) che entrambi i coniugi sono economicamente autonomi, percependo uno stipendio o una pensione;
(4) che i coniugi non hanno alcun bene di proprietà cointestato;
(5) che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno da molto tempo per incompatibilità caratteriali.
1 Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“1)I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2 sposati con matrimonio civile in data 12.06.1983 a Prato (PO) - trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Prato nel Registro atti di matrimonio dell'anno 1983 Parte II, Serie
A, atto n. 181;
- Omologa l'accordo raggiunto dalle parti relativamente alle condizioni di seguito trascritte:
1)I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
- Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
2 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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