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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/07/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1746/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1746/2025 promossa congiuntamente da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avvocato MARIA Parte_1 CodiceFiscale_1 ELENA MARCHETTO;
e da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2 PAOLA ANTONIA VERCELLONI;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in AN UL M.se (MI) in data 12.05.2011 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune all'anno 2011, Numero 16 Parte 1), che dall'unione coniugale sono nati i figli (n. il 12.5.2010), ed Per_1
(n. il 28.10.2014), entrambi minorenni, e che il Tribunale di Lodi, con Decreto 7252/2023 Per_2 del 29.05.2023 (n. R.G.: 671/2023), ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Le condizioni di divorzio di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo
– le seguenti:
“1) I figli minori ed entrambi minorenni, vengono affidati in via Per_1 Persona_3 condivisa ad entrambi i genitori che concorderanno e condivideranno qualsiasi scelta relativa i figli, fatte salve le questioni di carattere urgente che potranno essere decise autonomamente da ciascun genitore nel periodo di propria spettanza esclusiva;
2) I figli e verranno collocati presso la madre con la quale già risultano Per_1 Per_2 residenti, nell'appartamento di AN UL M.se (MI), via Bramante 3 che la sig.ra conduce Pt_2 in locazione e dove si è trasferita con i figli, in forza degli accordi di separazione, nel mese di luglio 2023, lasciando la casa familiare;
3) I figli staranno con il padre nei seguenti giorni/orari: fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (indicativamente alle ore 18,30) alla domenica sera (indicativamente ore 20,30)
4) Durante le feste natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della Vigilia e il periodo compreso tra il 26 e il 31 dicembre con un genitore e il giorno di Natale e dal 1° gennaio al 6 gennaio con l'altro (nel 2025 Vigilia con mamma e Natale con papà) salvo diverso accordo tra le parti.
5) I figli trascorreranno la metà delle vacanze pasquali (alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo) in alternanza annuale tra i genitori, così come ogni altra festività nazionale (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre etc..), il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
6) Il sig. informerà tempestivamente la sig.ra in caso di impegni lavorativi, familiari, Pt_1 Pt_2
o motivi di salute che gli impediscano o limitino la possibilità di tenere con sé i figli nel periodo di competenza;
la sig.ra comunicherà tempestivamente al sig. motivi di salute o impegni Pt_2 Pt_1 scolastici/sportivi che impediscano o limitino la possibilità per i ragazzi di stare con il padre nei periodi di sua competenza.
7) Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo da comunicarsi entro la data del 30/04 di ciascun anno, salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro la località di villeggiatura e la struttura in cui starà con i figli.
8) Il sig. verserà alla sig.ra a favore dei figli ed minori, Pt_1 Pt_2 Per_1 Persona_3 un assegno di mantenimento mensile, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario dell'importo pari ad € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
9) Per quanto risguarda l'assegno unico universale il sig. e la sig.ra concordano che Pt_1 Pt_2 la sig.ra continui a percepire nella misura del 100% l'importo spettante ai genitori per i figli Pt_2 minori, fermo il fatto che i ragazzi rimarranno fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
10) Le spese straordinarie, regolate in base al protocollo del Tribunale di Lodi, che qui si intende integralmente richiamato, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In merito alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà esprimere il proprio eventuale motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 8 giorni, salvo motivi di motivata urgenza per cui potrebbe essere richiesta una risposta in tempi più rapidi), in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Tutte le summenzionate spese straordinarie sostenute da uno dei genitori saranno comunicate entro il giorno 5 di ogni mese corredate da apposita documentazione giustificativa e il relativo pagamento dovrà avvenire entro il giorno 15 dello stesso mese insieme al mantenimento.
11) I coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non sussiste alcun diritto a qualsiasi forma di mantenimento e/o di contribuzione a carico oppure a favore della persona dell'altro.
12) Visto l'art. 3 lett. B della Legge 21.11.1967 n. 1185 così come novellato dall'art. 24 L. 372003 i genitori si concedono espressamente reciproco assenzo per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori”. All'udienza cartolare del 23.07.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in AN UL M.se (MI), in data 12.5.2011 (atto trascritto nel registro Parte_2 dello Stato civile del suddetto Comune all'anno 2011, Numero 16 Parte 1);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese della procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN UL M.se (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 23.07.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1746/2025 promossa congiuntamente da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avvocato MARIA Parte_1 CodiceFiscale_1 ELENA MARCHETTO;
e da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2 PAOLA ANTONIA VERCELLONI;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in AN UL M.se (MI) in data 12.05.2011 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune all'anno 2011, Numero 16 Parte 1), che dall'unione coniugale sono nati i figli (n. il 12.5.2010), ed Per_1
(n. il 28.10.2014), entrambi minorenni, e che il Tribunale di Lodi, con Decreto 7252/2023 Per_2 del 29.05.2023 (n. R.G.: 671/2023), ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Le condizioni di divorzio di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo
– le seguenti:
“1) I figli minori ed entrambi minorenni, vengono affidati in via Per_1 Persona_3 condivisa ad entrambi i genitori che concorderanno e condivideranno qualsiasi scelta relativa i figli, fatte salve le questioni di carattere urgente che potranno essere decise autonomamente da ciascun genitore nel periodo di propria spettanza esclusiva;
2) I figli e verranno collocati presso la madre con la quale già risultano Per_1 Per_2 residenti, nell'appartamento di AN UL M.se (MI), via Bramante 3 che la sig.ra conduce Pt_2 in locazione e dove si è trasferita con i figli, in forza degli accordi di separazione, nel mese di luglio 2023, lasciando la casa familiare;
3) I figli staranno con il padre nei seguenti giorni/orari: fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (indicativamente alle ore 18,30) alla domenica sera (indicativamente ore 20,30)
4) Durante le feste natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della Vigilia e il periodo compreso tra il 26 e il 31 dicembre con un genitore e il giorno di Natale e dal 1° gennaio al 6 gennaio con l'altro (nel 2025 Vigilia con mamma e Natale con papà) salvo diverso accordo tra le parti.
5) I figli trascorreranno la metà delle vacanze pasquali (alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo) in alternanza annuale tra i genitori, così come ogni altra festività nazionale (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre etc..), il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
6) Il sig. informerà tempestivamente la sig.ra in caso di impegni lavorativi, familiari, Pt_1 Pt_2
o motivi di salute che gli impediscano o limitino la possibilità di tenere con sé i figli nel periodo di competenza;
la sig.ra comunicherà tempestivamente al sig. motivi di salute o impegni Pt_2 Pt_1 scolastici/sportivi che impediscano o limitino la possibilità per i ragazzi di stare con il padre nei periodi di sua competenza.
7) Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo da comunicarsi entro la data del 30/04 di ciascun anno, salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro la località di villeggiatura e la struttura in cui starà con i figli.
8) Il sig. verserà alla sig.ra a favore dei figli ed minori, Pt_1 Pt_2 Per_1 Persona_3 un assegno di mantenimento mensile, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario dell'importo pari ad € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
9) Per quanto risguarda l'assegno unico universale il sig. e la sig.ra concordano che Pt_1 Pt_2 la sig.ra continui a percepire nella misura del 100% l'importo spettante ai genitori per i figli Pt_2 minori, fermo il fatto che i ragazzi rimarranno fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
10) Le spese straordinarie, regolate in base al protocollo del Tribunale di Lodi, che qui si intende integralmente richiamato, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In merito alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà esprimere il proprio eventuale motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 8 giorni, salvo motivi di motivata urgenza per cui potrebbe essere richiesta una risposta in tempi più rapidi), in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Tutte le summenzionate spese straordinarie sostenute da uno dei genitori saranno comunicate entro il giorno 5 di ogni mese corredate da apposita documentazione giustificativa e il relativo pagamento dovrà avvenire entro il giorno 15 dello stesso mese insieme al mantenimento.
11) I coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non sussiste alcun diritto a qualsiasi forma di mantenimento e/o di contribuzione a carico oppure a favore della persona dell'altro.
12) Visto l'art. 3 lett. B della Legge 21.11.1967 n. 1185 così come novellato dall'art. 24 L. 372003 i genitori si concedono espressamente reciproco assenzo per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori”. All'udienza cartolare del 23.07.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in AN UL M.se (MI), in data 12.5.2011 (atto trascritto nel registro Parte_2 dello Stato civile del suddetto Comune all'anno 2011, Numero 16 Parte 1);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese della procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN UL M.se (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 23.07.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello