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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2561/2024
Udienza “cartolare” del 12.5.2025
Il Giudice, viste le conclusioni delle parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CA, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2561/2024 R.G avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
CA n. 197/2024, depositata in data 12.3.2024, promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore della (P. IVA/C.F.: Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Lorenzo Alfarano (C.F. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in CA, Via A. Passaglia C.F._2
109, giusto mandato rilasciato in calce al ricorso in appello
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (C.F. ) P.IVA_3
e legalmente domiciliata presso gli uffici della stessa in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4
APPELLATA
Conclusioni delle parti: per parte appellante: “Voglia il Tribunale di CA, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma sentenza n. 197/2024 resa inter partes dal Giudice di Pace di CA, in persona del
Giudice Dott. Breschi – R.G. n. 3794/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'appellato/a dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - in via preliminare, disporre la conversione del rito;
- sempre in via preliminare, respingere l'istanza inibitoria in quanto inammissibile e/o infondata;
- nel merito, confermare integralmente la sentenza di primo grado e la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla . Con vittoria di spese e di onorari”. Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di Pace di CA , in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante della proponeva opposizione avverso l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione emessa dalla Prefettura di CA n. M_IT PR_LUUTG 0055985-20231013 del
13.10.2023 con applicazione della sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per mesi 24, per la violazione di cui all'art. 1 della legge n.386 del 1990, cosi come modificato dall'art .28 del d.lgs. n. 507 del 1999, per aver emesso l'assegno n. 00040816016 senza la spendita della ragione sociale e l'assegno n.00040816020 in data posteriore a quella di iscrizione in archivio CAI effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10 bis lett. A) della l.386 del 1990, con la quale è stato ingiunto il pagamento della sanzione di €. 2.064,00, e di €. 31,30 per spese di notifica e di procedimento.
Il ricorrente affermava, in merito all'assegno n. 00040816016 di €. 600,00 emesso in Capannori in data 30.4.2023, che fosse vero che, per una mera svista formale, il legale rappresentante pro tempore della società avesse omesso di indicare, accanto alla sua Controparte_3
sottoscrizione, la ragione sociale di 3 M, ma che, per la banca trattaria, come da corrispondenza e- mail prodotta in primo grado, fosse ben chiara ed univoca l'identificazione del soggetto che si andava ad obbligare.
In merito all'assegno n. 00040816020 di €. 668,32 emesso in data 5.7.2023, reso impagato dalla banca trattaria in quanto emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio CAI, contestava la legittimità stessa dell'iscrizione.
Si costituiva in giudizio la a mezzo funzionario, depositando la Controparte_2
documentazione del procedimento amministrativo, contestando puntualmente i motivi di opposizione e sostenendo la correttezza della propria contestazione.
Con la sentenza n. 197/2024, il Giudice di Pace di CA rigettava il ricorso, confermando l'ordinanza impugnata e disponendo la compensazione delle spese processuali. in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
impugnava la sentenza del Giudice di Pace.
[...]
Con un unico motivo di appello, gli appellanti censuravano la sentenza per errore di diritto.
Chiedevano, altresì, la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo preliminarmente la conversione del rito, erroneamente introdotto con atto di citazione anziché con ricorso, eccependo che nessuna contestazione veniva effettuata con riguardo all'assegno n. 00040816020, contestando quanto affermato dalla controparte in merito all'assegno n. 00040816016 e sostenendo la legittimità del provvedimento emesso.
Contestava, infine, l'istanza di sospensione.
Ritenuti i fatti di causa documentalmente provati, la causa veniva trattenuta in decisione con fissazione dell'udienza di discussione per il 12.5.2025, con modalità “cartolari” con termine per memorie di precisazione delle conclusioni e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, merita condivisione quanto eccepito da parte appellata con riferimento all'assegno n.
00040816020, anch'esso oggetto dell'ordinanza ingiunzione di cui è causa, dal momento che nell'appello non veniva mossa alcuna contestazione in merito.
Pertanto, alla luce del principio del "tantum devolutum quantum appellatum" secondo cui l'appello
è limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, l'odierno giudizio riguarda unicamente l'assegno n. 00040816016.
Con un unico motivo di appello, parte appellante censura l'operato del Giudice di Pace nella misura in cui non ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'assegno fosse stato emesso senza indicazione della ragione sociale della alla luce del fatto che, come emergeva dalla Controparte_1
corrispondenza e-mail intercorsa tra la stessa e la banca trattaria, era chiaro che l'assegno fosse stato emesso di fatto dalla società, ma tale motivo di appello non è fondato.
È pacifico che l'assegno n. 00040816016 veniva sottoscritto dal traente, legale rappresentante, senza l'indicazione della ragione sociale della Controparte_3
In ragione di ciò, veniva contestata la violazione dell'art. 1 della l. 386 del 1990 per non conformità
a quanto prescritto dall'art. 11 del R.D. 1736/1933.
In materia di assegni bancari, il R.D. 1736/1933 indica i requisiti essenziali per l'emissione del titolo da parte di un soggetto in nome e per conto di una società: specifica, all'art. 11 che “Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga”; inoltre, all'art 14 prescrive per il rappresentante la necessità del potere di agire, ai fini dell'imputabilità giuridica del titolo nei confronti del rappresentato;
infine, all'art 15 dispone che la facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni.
Dalle disposizioni sopra richiamate emerge che, per assumere un'obbligazione cartolare in nome e per conto altrui, è necessario apporre la sottoscrizione con l'indicazione della qualità, ancorché in assenza di formule sacramentali e con le modalità idonee a rendere evidente nei confronti dei terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la sottoscrizione dell'assegno o della girata, per rispettare i requisiti previsti dall'art. 11 del R.D. 1736/1933, improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare esigenze di chiarezza, univocità e certezza e deve essere riconoscibile;
deve, cioè, consentire di accertare l'identità del sottoscrittore (Cass. Civ. 23.4.2004 n.
7761; Cass. Civ.
9.6.2016 n. 13463).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che queste prescrizioni valgono anche per il caso in cui l'assegno sia emesso o girato da un ente collettivo, richiedendosi, pure in questo caso, che la dicitura di emissione o di girata, sebbene non debba contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia però tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l'ente, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente.
Sulla base di queste premesse, la Corte ha escluso che, alla circolazione dei titoli di credito, possano applicarsi le norme generali sulla rappresentanza o che sia possibile desumere la provenienza della sottoscrizione da elementi extra-cartolari (Cass. Civ. 14.6.2013 n. 17269).
Dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra richiamata deriva che la formale indicazione nel titolo della ragione sociale è necessaria al fine di stabilire il collegamento funzionale tra chi sottoscrive ed il soggetto giuridico in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione.
Si osserva, peraltro, che a tale conclusione si perviene anche esaminando la giurisprudenza citata da parte appellante in quanto anch'essa si fonda sul rigore formale delle obbligazioni cartolari ed esprime l'esigenza di esplicitare nel titolo la ragione sociale al fine di imputarlo all'ente.
Pertanto, il tentativo di ricavare l'attribuzione dell'assegno alla società sulla base della corrispondenza e-mail con la banca trattaria e del fatto che veniva chiesto di pagare l'assegno per cassa non può essere accolto. Dunque, in assenza di un collegamento “cartolare” tra l'odierno reclamante e l'ente titolare del conto corrente di corrispondenza, l'assegno risulta emesso in modo irregolare, poiché in assenza di autorizzazione.
Alla luce di ciò, non può che ritenersi accertata la legittimità della sanzione irrogata dalla . CP_2
Per quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo tenuto conto dei valori minimi tabellari per lo scaglione di riferimento e del mancato espletamento di attività istruttoria.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame ex art. 13 comma I quinquies DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di CA, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di CA;
per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. M_IT
PR_LUUTG 0055985-20231013 del 13.10.2023 emessa nei confronti di e Parte_1
della Controparte_1
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado, liquidate in €. 852,00 per compenso professionale oltre maggiorazione spese generali e oneri come per legge, in favore dell'appellata . Controparte_2
Condanna parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame ex art. 13 comma I quater DPR 115/2002. il Giudice
Giacomo Lucente