Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00625/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01734/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2024, proposto da
MI EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Paolini, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'accertamento
della non debenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione nell’importo richiesto dal Comune di Firenze pari a complessivi euro 14.838,35, di cui per oneri di urbanizzazione primaria euro 6.156,29, per oneri di urbanizzazione secondaria euro 3.078,14, per costo di costruzione euro 5.603,92;
per la condanna
dell’amministrazione ad effettuare il ricalcolo degli importi dovuti sulla base di quanto dedotto nel presente ricorso;
per l’accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione dell’importo versato in eccesso con condanna dell’amministrazione alla conseguente restituzione dell’importo di euro 14.404,28, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta;
ove occorrer possa, per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 181/2024 dell’08/08/2024, protocollo GP 269432, con cui il Comune ha richiesto la “corretta compilazione del prospetto di autocalcolo dei contributi e invio di attestazione del pagamento a conguaglio del costo di costruzione per l’intervento di demolizione e ricostruzione del totale dovuto di 14.838,35 euro e di seguito suddivisi: Oneri di Urbanizzazione Primaria € 6.156,29; Oneri di Urbanizzazione Secondaria € 3.078,14; Costo di Costruzione € 5.603,92”;
- dell’ordinanza n. 311/2024 del 24/10/2024, protocollo n. 353160, nella parte in cui, in riferimento alla richiesta rimborso oneri, “si conferma l’importo determinato in relazione ai contributi dovuti per l’intervento di demolizione e ricostruzione pari a 14.838,35 euro”;
- della Deliberazione del Consiglio Comunale 2007/C/00073 del 26/11/2007 con cui sono state determinate le tariffe per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione, da ultimo aggiornate ai fini ISTAT con Determina Dirigenziale DD 2024/DD/0074;
- di ogni atto presupposto, connesso o conseguente ancorché allo stato incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. MI EN, premesso: 1) di aver presentato al comune di Firenze in data 2 aprile 2024 una scia avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione di un fabbricato ad uso autorimessa, ripostiglio e cantina all’interno di uno lotto di terreno di sua proprietà ove insiste anche la sua residenza; 2) che il progetto inizialmente prevedeva un aumento del volume interrato ma al fine di superare le obiezioni mosse dal Comune è stato poi emendato prevedendo nella sua versione finale approvata dall’Ente parità di volume, di superficie utile e di superficie coperta rispetto allo stato preesistente; 3) che nondimeno il comune di Firenze, assumendo che ai fini della determinazione degli oneri debba applicarsi una disciplina diversa rispetto a quella che regola l’assentibilità dell’intervento edilizio, ha richiesto il pagamento della somma di Euro 14.838,35 di cui euro 6.156,29 per oneri di urbanizzazione primaria, euro 3.078,14 a titolo di urbanizzazione secondaria ed euro 5.603,92 a titolo di costo di costruzione.
Tutto ciò premesso, il Sig. EN agisce in giudizio per sentir dichiarare la non debenza del contributo richiesto.
Il ricorrente lamenta che la pretesa relativa agli oneri di urbanizzazione non potrebbe avere fondamento alcuno stante la invarianza dei parametri di superficie, volume, numero di unità immobiliari e destinazione d’uso che, ai sensi dell’art. 184 della l.r.t. 65/2014, determinano l’incremento del carico urbanistico soggetto a contributo.
Il Comune nelle sue memorie difensive ha chiarito il fondamento delle proprie ragioni affermando che ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione l’intervento dovrebbe classificarsi nella categoria della sostituzione edilizia perché avrebbe comportato la ricostruzione di un immobile avente diversa destinazione d’uso rispetto a quello demolito.
In particolare l’Ente, prendendo le mosse dalla dichiarazione effettuata dal tecnico incaricato nelle interlocuzioni procedimentali secondo cui l’edificio riedificato avrebbe carattere autonomo e non pertinenziale rispetto alla adiacente costruzione residenziale, considera applicabile alla fattispecie l’art. 19 comma 4.1. del RU secondo il quale costituisce mutamento di destinazione d’uso in senso direzionale l’insediamento di parcheggi in immobili esistenti qualora non siano legati da vincoli di pertinenzialità rispetto ad altri edifici.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato in quanto il Comune non ha dato compiuta dimostrazione degli elementi posti a fondamento della propria pretesa.
In particolare, rimane privo di riscontro è il fatto che la costruzione demolita, contrariamente a quella riedificata, fosse legata da un vincolo pertinenziale rispetto alla limitrofa abitazione.
Tale circostanza, data per scontata dal Comune, non emerge in alcun modo né dalla concessione in sanatoria del 2002 che ha legittimato l’immobile, la quale si limita a dare atto che si tratta di costruzione, catastalmente autonoma (come risulta dalla planimetria allegata alla domanda) adibita a box e ripostiglio sita (al pari di quella poi ricostruita) nel giardino prospiciente la abitazione, e nemmeno nella descrizione dello stato di fatto contenuta nella relazione di accompagnamento alla scia presentata ai fini dell’intervento demoricostruttivo.
Non essendovi prova alcuna del venir meno di un pregresso vincolo di pertinenzialità il mutamento di destinazione d’uso in base al quale il Comune ha fondato la pretesa contributiva non può considerarsi sussistente stante l’invarianza dei parametri che determinano l’incremento del carico urbanistico.
Segnatamente, non appare pertinente il richiamo all’art. 19 del RU in quanto tale norma si riferisce all’ “insediamento” di parcheggi autonomi e cioè all’inserimento ex novo di nuovi ricoveri per autovetture in precedenza non esistenti, oppure al venir meno di precedenti vincoli di natura pertinenziale relativi a parcheggi preesistenti, e non può quindi applicarsi ai casi come quello in esame in cui l’intervento consiste nella semplice riedificazione previa demolizione senza variazione dei parametri urbanistici di un parcheggio autonomo già in essere.
Con riguardo al costo di costruzione il ricorrente afferma che lo stesso dovrebbe essere parametrato in base alla destinazione residenziale.
Tale richiesta è tuttavia in contrasto con la affermata non pertinenzialità del parcheggio rispetto al limitrofo immobile residenziale ed è quindi priva di fondamento.
Le spese seguono la parziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) accerta che nulla è dovuto dal ricorrente per l’intervento di cui alla scia del 2 aprile 2024 a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; 2) condanna il comune di Firenze alla restituzione di quanto pagato a tale titolo; 3) respinge ogni altra domanda; 4) condanna il comune alla parziale refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.000 oltre Iva e c.p.a. e al rimborso del c.u.;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO RI CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | RO RI CH |
IL SEGRETARIO