Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
WALINA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
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Il Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 368/2024 R.G. e pendente
TRA
C.F. 1 ), rappresentato e difeso Parte 1 C.F. dall'Abogado Valentin gemi
Kofler, elettivamente domiciliato presso il loro Studio, sito in ZA, in Via Giannantonio Manci n. 25, giusta procura allegata agli atti
- Ricorrente -
NEI CONFRONTI DEL
(C.F. P.IVA 1 ), in persona del Sindaco e Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bianca Maria Giudiceandrea e Alessandra Merini e con domicilio fisico eletto presso l'Avvocatura Comunale, giuste deliberazioni del Consiglio Comunale n. 104 e 105 del 04.11.2010,
- Resistente -
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a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 Dicembre 2024, ha pronunciato la seguente: ORDINANZA
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto ante causam, il ricorrente ha dedotto: Pt 2 residente in Italia e, nello specifico a ZA, da
- che, è cittadino tolare di regolare permesso di soggiorno lungo oltre dieci anni, soggiornanti, ossia a tempo indeterminato (doc. n. 1); che, a seguito del decorso decennale di residenza in Italia, il ricorrente presentava domanda per ottenere la cittadinanza italiana;
- che, a Febbraio del 2023, controllando lo stato di avanzamento della sua pratica relativa all'ottenimento della cittadinanza italiana, vedeva sul portale un messaggio di impedimento al rilascio della richiesta cittadinanza, in quanto
ZA (doc. n. 2); Controparte 1- che, a seguito di detta comunicazione, si rivolgeva al per chiedere chiarimenti in merito e, non ricevuti
14/03/2024 era inviata istanza di accesso agli atti (doc. 3), la quale era regolarmente riscontrata dal CP 1 olzano con PEC del 18/03/2024
(doc. 4, 5, 6, 7 e 8); che, dalla documentazione risultava che il ricorrente era stato cancellato dall'anagrafe dei residenti in quanto:
a) a seguito della riforma di cui alla Legge 238/2021, in forza della quale è stato previsto che i permessi di soggiorno per lungo soggiornanti, pur rimanendo a tempo indeterminato (doc. 9), scadono passati dieci anni dal rilascio (cfr. art. 15 co. 1 e 2 L. 238/2021); b) non avendo provveduto alla dichiarazione di dimora abituale ai sensi dell'art. 7 co. 3 D.P.R. 223/1989, in data 05/07/2023, il Controparte_1 provvedeva a inviare al ricorrente una comunicazione relativa dichiarazione, comunicazione rimasta inevasa (cfr. doc. 6);
c) a seguito della mancata comunicazione ai sensi dell'art. 11, si provvedeva a cancellare il ricorrente dall'anagrafe dei residenti, giusta comunicazione del
04/01/2024 notificata per irreperibili (cfr. doc. 8);
- che, il ricorrente prima della comunicazione di rinnovo della dichiarazione di residenza abituale aveva provveduto a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno e tanto in data 27/05/2023 (doc. 10);
- che, ai sensi dell'art. 7 co. 3 D.P.R. 223/1989 è previsto che “e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno";
- che, in ogni caso il ricorrente risiede a ZA in via Bari 19, unitamente a sua moglie e ai figli (soggetti ancora iscritti presso la relativa residenza anagrafica), nell'immobile dallo stesso acquistato, nonché sede della sua impresa (doc. 11 e 12); che, è irregolare la notifica della comunicazione di cancellazione della residenza effettuata per irreperibili, nonostante presso l'abitazione del ricorrente, dove risiede con la sua famiglia, erano presenti sul campanello e sulla posta il suo cognome;
- che, vi è urgenza per il ricorrente di riottenere la corretta iscrizione del suo nominativo nell'anagrafe dei residenti senza interruzioni di continuità, in quanto diversamente, oltre ad avere ripercussioni sulla richiesta di cittadinanza e sul rinnovo del permesso di soggiorno lungo soggiornanti posto che con una nuova iscrizione anagrafica equivale a un nuovo ingresso nel territorio italiano, il ricorrente per acquistare il proprio immobile ha richiesto e ottenuto una contribuzione dalla Provincia di ZA, la quale richiede la continuità nella residenza anagrafica presso l'abitazione acquistata con la relativa agevolazione;
- che, in via preliminare, sussiste la giurisdizione dell'A.G.O., atteso che anche la giurisprudenza, anche amministrativa, è pacifica nel ritenere che i provvedimenti amministrativi inerenti alle questioni di iscrizione anagrafica sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di diritti soggettivi (si v. Consiglio di Stato n. 310 del 23 gennaio 2015; Cass. Sez. un., n. 449 del 19 giugno 2000; Cass. Sez Un. 7637/2020);
- che, in ordine alla legittimazione passiva, le funzioni di ufficiale dell'anagrafe sono attribuite al sindaco, quale ufficiale del Governo (art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228). In particolare, l'art. 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; che, a seguito della riforma di cui alla Legge 238/2021 è stato previsto che i permessi di soggiorno lungo soggiornanti (a tempo indeterminato) scadono come documentato trascorsi dieci anni dal rilascio;
- che, il Sindaco che esercita le funzioni di Ufficiale del Governo quando esercita le funzioni di Ufficiale dell'anagrafe, avrebbe dovuto, prima di procedere con l'invio della comunicazione e successiva cancellazione, richiedere al e ai suoi organi territoriali se il ricorrente Controparte_2 ere il rinnovo del permesso di soggiorno, aveva o men tanto anche in un'ottica di legalità e corretto agire della P.A., in considerazione del fatto che le norme espressamente prevedono il divieto di decadenza in fase di rinnovo del permesso;
- che, il ricorrente non ha mai ricevuto l'avviso di giacenza della raccomandata nella propria cassetta postale ed è, altresì invalida la notifica del provvedimento di cancellazione, avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in quanto all'indirizzo indicato la persona risulta irreperibile. Non si trovano né sul campanello che altrove. Non si hanno altreCP 3
- che, invero, sul campanello di casa e sulla cassetta della posta è presente il cognome del ricorrente ( Per_1 unitamente a quello della moglie, PE و
( Per_3 e al nome dell' il periculum in mora, il ricorrente vedrà persa la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana, in quanto la relativa richiesta verrà rigettata per assenza del requisito della residenza;
- che, in assenza della continuità della residenza nel territorio italiano, rischia di vedersi revocato il permesso di soggiorno lungo soggiornanti, con necessità di richiedere un nuovo titolo di soggiorno se viene concesso -,
-
che in ogni caso non avrebbe durata illimitata;
- che, l'assenza della continuità della residenza, è fonte di nocumento anche con riferimento ai diritti acquisiti nella Provincia di ZA, sia sotto l'aspetto delle sovvenzioni ricevute dalla Provincia per l'acquisto della casa, sia per gli altri istituti provinciali, quali assegni alla famiglia, concessi a chi ha la residenza nel territorio alto atesino da più di cinque anni;
- che, si indica quale futura causa di merito la domanda volta ad accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del Comune di ZA del 04/01/2024 prot. N. 39/2024 con cui è stata disposta la cancellazione del ricorrente dall'anagrafe dei residenti nel Comune di ZA e per l'effetto di Controparte_1 di riscrivere il ricorrente nell'anagrafeordinarsi al residenti. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni, di seguito testualmente riportate:
"1. Previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e concesso un termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ordinarsi ex art. 700 c.p.c. di riscrivere il Sig. Parte 1 nell'anagrafe dei residenti del Comune di
ZA con residenza in via Bari 19 – ZA e, tanto, con continuità della residenza accertata l'illegittimità del provvedimento di cancellazione del 04/01/2024 prot n. 39/2024; 2. in subordine emettersi un provvedimento che accerti l'illegittimità del provvedimento del Sindaco del Controparte_1 del 04/01/2024 prot. N. 39/2024 di cancellazione dall'anagrafe dei residenti del Sig. Parte 1 In via istruttoria Si za di indicazioni sul indicano come persone informate dei fatti, sia in or cognome del ricorrente sul campanello e cassetta della posta, sia sulla residenza del ricorrente presso l'abitazione familiare, la moglie dello stesso Persona 4 residente in Bolzano via Bari 19. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
2. Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte 1 il quale ha
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eccepito:
- che, con atto dd. 5/7/2023 (Prot. 19088dd. 5.7.2023), spedito con raccomandata n. 688788888501 tramite posta, tornata per compiuta giacenza il 24.08.2023 (doc. 1), in possesso di permesso di Parte 1
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soggiorno per lungo peri rendere dichiarazione di dimora abituale", espressamente specificando che, essendo entrata in vigore il 1° Febbraio 2022 la L. 238 del 23 dicembre 2021, il permesso di soggiorno dei soggiornanti di lungo periodo UE acquisiva una durata limitata a dieci anni dalla data di rilascio (cfr. art. 15 c. 2 L. 238/211);
- che, il permesso di soggiorno era già scaduto il 20.01.2022 (cfr. data di rilascio 20.1.2012 - doc. 3);
- che, il ricorrente non si presentava, né faceva pervenire alcunché;
- che, in data 04.01.2024, a Pt 1 veniva notificata, tramite messi, la cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale ai sensi dell'art. 7, c. 3, del DPR 233/89 e ss.mm. giusto
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provvedimento prot. n. 0001451/2024 dd. 03.01.2024, tornato però per irreperibilità (doc. 4);
- che, la comunicazione del 4.3.24 non è un diniego della cittadinanza, ma una segnalazione di irregolarità (senza residenza la domanda è irricevibile per mancanza di competenza della Prefettura/Commissariato - giusto art. 1 c.1 DPR 18.04.1994, n. 362 e ss.mm.) con invito regolarizzare (art. 2, comma 2 del DPR 18.04.1994, n. 362 e ss.mm). Si legge infatti nel rifiuto (cfr irricevibilità per incompetenza) che era possibile presentare una nuova domanda, una volta superato l'elemento ostativo;
- che, come chiarito dal Commissariato del Governo (doc. 6), diversamente da come viene prospettato nel ricorso e da come sembra apparire dal documento allegato dal ricorrente, in realtà le domande di cittadinanza risultano essere due: la prima del 2014 n. K10/0484927, veniva respinta dal Controparte_2 con decreto dd. 18.1.17 (doc. 7) e detto decreto veniva poi confermato dal TAR Roma con sentenza n. 1995/23 (doc. 8). La seconda è stata presentata l'1.3.2024, quindi dopo la cancellazione anagrafica, ed è quella rifiutataper mancanza di competenza della Prefettura/Commissariato per assenza di residenza in ZA;
- che, a seguito dell'irregolarità della seconda richiesta di cittadinanza italiana, previa istanza di accesso agli atti, visionata la documentazione, con pec dd. 26.03.2024 il legale del ricorrente chiedeva l'annullamento in via di autotutela, allegando (tra l'altro) il "kit" comprovante la richiesta dd. 27.5.2023 di rinnovo del permesso di soggiorno (doc. 9);
- che, ai sensi dell'art. 7 c. 3 Iscrizioni anagrafiche del DPR 223/1989: “(…) 3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno";
- che, non spettava né spetta al Comune verificare se era o meno incorso la pratica di rinnovo;
- che, per legge, era preciso obbligo di Pt 1 provvedere a rinnovare autonomamente la dichiarazione di dimora abituale, allegando il "kit" comprovante l'istanza di rinnovo, entro il 27 luglio 2023 (cfr. 27.5.23 data domanda di rinnovo di permesso di soggiorno rinnovo + 60 gg), senza necessità di alcun avviso, ed anzi ben prima di ricevere lo stesso, con l'ulteriore precisazione che, in caso di omissione, ex art. 11 della L. 1228/54 (4), è anche prevista una pena pecuniaria da Euro 100 ad Euro 500;
- che, il permesso di soggiorno di Pt 1 era già scaduto il 20.01.2022 (cfr. doc. 3): quindi, ai sensi del sopr ato art. 11 c. 1 lett c) del DPR
223/1989, la cancellazione anagrafica, a rigore, avrebbe dovuto avvenire ex lege già il 20.7.2022 (cfr. • per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui 66
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all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno..."); che, Pt 1 era già stato notiziato nel 2003 sul fatto di dover presentare dichiar dimora abituale e sulle relative modalità (doc. 12) e comunque vi aveva già provveduto una prima volta nel 2008 (doc. 13), previamente depositando il kit postale/il cedolino a comprova della richiesta di rinnovo inoltrata, al fine di evitare la cancellazione nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.
- che, Pt 1 non può assumere l'asserita illegittimità dell'azione amminis a) risultando invero un obbligo, disatteso, in capo allo stesso di provvedere in maniera autonoma, a prescindere da ogni comunicazione a presentare entro termini ben precisi;
b) risultando comunque già decaduto, non avendo provveduto a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale: sia entro 30 gg. dall'avviso;
- che, in ogni caso, non essendo né onere né obbligo del Comune verificare per ciascun interessato l'esistenza o meno in corso una pratica di rinnovo del permesso di soggiorno. Il Comune deve solo ricevere la dichiarazione;
che, ne consegue in ultima analisi, la sostanziale irrilevanza dell'asserita lamentata irregolarità della notifica tramite messi dell'atto di cancellazione anagrafica del Gennaio 2024 per irreperibilità: detto atto, infatti, ha solo valore ricognitivo dell'intervenuta mancata presentazione della dichiarazione di dimora abituale (fatto pacifico), le cui conseguenze sono stabilite dalla legge, senza margine di discrezionalità;
- che, quanto dichiarato dal messo comunale fa piena prova fino a querela di falso, oltre al fatto che non si intuisce alcun motivo perché avrebbe dovuto attestare una circostanza non vera. Interpellato in punto lo stesso ha ribadito di non aver trovato il nome né sul campanello né sulla cassetta postale (doc. 14);
- che, la parte ricorrente risulta decaduta per sua colpa, ed il provvedimento di cancellazione anagrafica è corretto e legittimo e discende da espressa previsione legislativa;
- che, le norme in materia anagrafica e sulla tenuta dei registri anagrafici sono di carattere pubblicistico, ed hanno finalità sia statistiche, ai fini della rilevazione della popolazione residente nel territorio di un dato Comune, sia di carattere politico ed economico, per la determinazione del relativo fabbisogno finanziario, sia infine pubblicitarie, per via dell'attività di trascrizione (iscrizioni, mutazioni e cancellazioni) e di certificazione svolta dagli ufficiali dell'anagrafe;
- che, pertanto, non sussiste il fumus boni iuris della tutela invocata e neppure il periculum in mora, atteso che la situazione lamentata dal ricorrente è dipesa unicamente da fatto e colpa dello stesso e la soluzione a tutte le questioni sarebbe quella di presentare una nuova richiesta di residenza. Il fatto che decorrano nuovamente i termini per la cittadinanza, (avendo presentato domanda dopo la cancellazione - cfr. doc. 8 Comune) non impinge con la fruizione dei relativi diritti, atteso che con la residenza (ed il permesso di soggiorno) sarebbero garantiti alla ricorrente tutti i diritti (es. assistenza sanitaria/contributi pubblici ecc...), tranne quello di voto, ma la parte ricorrente non ha dimostrato il danno che potrebbe derivarle per non poter votare. Inoltre, il possesso di 10 anni di residenza non garantisce affatto l'acquisto automatico della cittadinanza, come dimostrato dalle vicende procedimentali e giudiziarie pregresse, pure avviate con i 10 anni di residenza maturati.
Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte resistente ha rassegnato le conclusioni di seguito testualmente riportate: ""Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le ragioni di cui in narrativa accertare e dichiarare: - in via pregiudiziale/preliminare il difetto di competenza territoriale ex art. 25 cpc;
- in ogni caso l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso sub RG 1353/24 e per l'effetto rigettare lo stesso e le domande tutte ivi contenute, anche in via cautelare ed istruttoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% INPDAP e 0,04% CP_4 )".
- In via istruttoria il procuratore del CP_1
- a) si oppone all'a della moglie del atto che la stessa risulta socia Autotrasporti ricorrente per irrilevanza del quesito. AS SR e l'altra e del marito (cfr, doc. E pertanto la sua testimonianza risulta inammissibile (rectius ndr: nota 6 a pie di pagina) - b) se ammessa, chiede di sentire il a conferma del fatto che sul campanello e sulla cassetta della messo Sig. Testimone 1 posta alla ella cancellazione anagrafica il nome del Sig. Pt 1 non c'era".
3. La causa è stata riassunta innanzi al Tribunale di Trento, a seguito di provvedimento declinatorio della competenza per territorio pronunciato dal Tribunale di ZA, alle cui motivazioni si rimanda per relationem ed allegato al fascicolo di causa.
4. Ciò posto la domanda proposta in via cautelare non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Giova preliminarmente considerare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, le controversie in materia di iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente coinvolgono situazioni di diritto soggettivo e non di mero interesse legittimo, stante la natura vincolata dell'attività posta in essere dall'Ufficiale d'anagrafe, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario
(cfr. Cass., Sez. Un., 19 giugno 2000, n. 449). La qualificazione della posizione soggettiva in esame, in termini di diritto soggettivo deriva, in particolare, dalla qualificazione dell'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e relativo regolamento attuativo di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) come strumento amministrativo di documentazione e conoscenza, posto non solo nell'interesse della Pubblica Amministrazione, ma anche in quello dei privati.
La ratio della normativa, infatti, è individuabile sia nell'interesse della P.A. ad avere una relativa contezza della popolazione residente nel territorio nazionale, sia nell'interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici e, in generale, per provare la residenza e lo stato di famiglia. Proprio la richiamata assenza di discrezionalità dei poteri amministrativi in materia di iscrizioni anagrafiche, nonché l'individuazione dell'interesse della regolamentazione in esame in quello diretto della popolazione residente, confermano ulteriormente che non si è al cospetto di meri interessi legittimi, bensì di norme di relazione che disciplinano rapporti intersoggettivi. La disamina della citata normativa di riferimento, peraltro, permette di osservare come l'iscrizione anagrafica, oltre a rappresentare un diritto per il soggetto che abbia dimora attuale in un comune italiano, configuri un obbligo
(art. 2, legge n. 1228/1954) alla cui violazione è associata la comminazione di sanzione amministrativa (art. 11, legge n. 1228/1954). Simili una considerazioni valgono tanto per i cittadini italiani quanto per gli stranieri che abbiano deciso di dimorare stabilmente in Italia. Ne è riprova tanto l'art. 6, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – secondo cui "le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione". quanto il richiamato d.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, che stabilisce quale presupposto per l'iscrizione anagrafica dello straniero la fissazione della residenza nel Comune (art. 1) ovvero la dimora abituale nel comune stesso (art. 3). Dal regolamento in parola si ricava inoltre che la procedura di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata tramite dichiarazione dell'interessato o accertamento d'ufficio (art. 7, comma 1, lett.
c), modificato dall'art. 1, comma 1, d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126). Gli stranieri iscritti in anagrafe, poi, hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale la dichiarazione di dimora abituale nel Comune di residenza entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso del soggiorno (art. 7, comma 3). L'obbligo di iscrizione anagrafica anche per lo straniero legalmente soggiornante è quindi confermato dal d.P.R. n. 223/1989 che, in ultima battuta, richiede allo straniero di comprovare, all'atto della dichiarazione di trasferimento, la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di documento equipollente (art. 14, comma 1).
Dalle disposizioni richiamate, pertanto, l'iscrizione anagrafica si configura anche per lo straniero come passaggio necessario, tanto al fine di soddisfare un diritto quanto al fine di adempiere ad un obbligo giuridico. Infine, premeribadire che la domanda cautelare ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'iscrizione anagrafica che, di per sé considerata, non rientra nelle ipotesi di cui ai primi due commi dell'art. 3 del d.l. n. 13/17, da ciò ne consegue che non sussiste la competenza per materia della Sezione
Specializzata in materia di immigrazione.
4.2. Affermata la giurisdizione e la competenza dell'autorità giudiziaria adita, occorre primariamente considerare che la tutela cautelare invocata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 700 c.p.c., poggia sulla necessaria coesistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il fumus consiste nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve risultare come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie. Il periculum in mora costituito dal pregiudizio grave ed irreparabile che potrebbe subire il ricorrente nelle more del giudizio.
I due presupposti legittimanti la tutela cautelare richiesta devono essere entrambi esistenti e provati in relazione alla fattispecie in cui si chiede l'emanazione del provvedimento d'urgenza.
Come ogni altra misura cautelare, la tutela ex art. 700 c.p.c. è chiamata a produrre i suoi effetti finché il diritto, a garanzia del quale il provvedimento sia stato emanato, non venga realizzato ossia attuato e soddisfatto, mediante la spontanea cooperazione degli altri soggetti del rapporto giuridico o mediante esecuzione coattiva specifica o per equivalente. È ormai unanime la conclusione secondo cui nessun diritto soggettivo può ritenersi a priori insuscettibile di essere tutelato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. Sono, dunque, tutelabili mediante provvedimento d'urgenza i diritti da far valere in via ordinaria, ovvero tutti i diritti soggettivi sostanziali perfetti. Invero, tra le situazioni tutelabili non figurano solo i diritti assoluti, ma anche quelli relativi ossia diritti a contenuto e funzione non patrimoniale;
diritti a contenuto patrimoniale, ma con funzione patrimoniale;
diritti con contenuto e funzione solo patrimoniale, nonché i diritti di proprietà, gli altri diritti reali e personali di godimento e i diritti di credito.
4.3. Nella vicenda che ci occupa, la parte ricorrente ha invocato il rimedio cautelare, chiedendo che sia ordinato al Controparte_1 di essere reiscritto nell'anagrafe dei residenti, con c za, previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento di cancellazione del 4 Gennaio 2024 ovvero, in subordine, che sia emesso un provvedimento di accertamento dell'illegittimità del provvedimento del Sindaco del Comune di
ZA di cancellazione dall'anagrafe dei residenti.
Risulta dal provvedimento n. 39 del 4 Gennaio 2024 rilasciato dal Comune di ZA, Ufficio Anagrafe, che è stata disposta la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente di Parte 1 poiché, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di sog .2022), senza che questi rispondesse all'invito di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 223 del 1989, notificata con raccomandata A/R,
e non recapitata per compiuta giacenza. Nel censurare la condotta dell'Ente locale, il ricorrente ha lamentato un vizio dell'iter di notifica e una violazione dell'art. 143 c.p.c., nella parte in cui l'Ufficiale giudiziario, nella comunicazione del provvedimento di cancellazione, ha riportato la dicitura: “all'indirizzo indicato la persona risulta irreperibile. Non si trovano COGNOME/NOME né sul campanello che altrove. Non si hanno altre informazioni utili"".
Il ricorrente ha, poi, eccepito che la precedente raccomandata recante l'invito a rendere la dichiarazione di residenza abituale risulta ritornata al mittente per compiuta giacenza.
A dimostrazione dell'erroneità di tale dato, il ricorrente ha allegato in atti la foto che riproduce la cassetta delle lettere e il citofono, siti presso la propria abitazione, dai quali si evincerebbe che vi sono riportati i cognomi del Pt 1 e della moglie PE oltre al nome della Società a lui intestata. Giova, però, precisare che il materiale fotografico non riporta alcuna data dalla quale poter evincere che si tratta dello stato dei luoghi al momento della notifica degli atti da parte del o in un periodo di pocoControparte_1
,
anteriore.
Parimenti, l'aver indicato quale teste in grado di riferire su tale circostanza, la propria moglie, non avrebbe consentito alla parte ricorrente di provare il difetto dell'iter di notifica, atteso il maggior scrutinio in termini di attendibilità di chi è legato alla parte da un vincolo di coniugio rispetto ad un soggetto terzo, estraneo al nucleo familiare.
Inoltre, preme evidenziare che: "In tema di notificazione, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dai vicini, trasferitosi altrove, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa, sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale. Invece, il contenuto intrinseco della notizia appresa dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare, è assistito da presunzione "iuris tantum", che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione"; in sostanza, è assistito da fede privilegiata il contenuto estrinseco della notizia appresa da terzi, in quanto attiene a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (cfr. Cass. Civ., ord. n. 21871/2021; Cass. Civ., SS.UU., 15 giugno 1993, n. 663, Cass., 06/06/2007 n. 13216, Cass., 11/04/ 2000 n. 4590, Cass. 24/09/ 2015 n. 18892, Cass., 29/03/2016 n. 6046 e Cass. Civ., sent.
n. 25860 del 2008).
Le affermazioni dell'agente notificatore contenute nella relata di notifica, per il loro valore estrinseco, fanno fede, dunque, sino a querela di falso, sicché la prova testimoniale offerta dalla parte ricorrente non vale ad inficiare la validità di quanto attestato nella relata.
Ciò posto in termini di validità dell'iter notificatorio degli atti contestati, preme evidenziare che, in materia di iscrizioni anagrafiche, l'attività amministrativa ha natura vincolata, dovendo, il provvedimento, essere fondato su rigidi presupposti legali, sicché non si palesano vizi che possano inficiarne il contenuto in termini di illegittimità, contrariamente a quanto accade in presenza di un agere della P.A. improntato a criteri di discrezionalità.
Occorre, poi, considerare che il Comune di ZA ha fornito adeguata, seppur sintetica, motivazione delle ragioni del diniego, costituite dalla mancata rinnovazione della dichiarazione di dimora abituale di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 223 del 1989, dalla quale è discesa la cancellazione anagrafica.
Il corredo motivazionale fornito non palesa il sussistere dei vizi contemplati dalla legge n. 241 del 1990, in materia di provvedimenti amministrativi, ed elide la possibilità di questo Giudice di disapplicare l'atto amministrativo censurato dal ricorrente, di cui chiede che ne sia accertata l'illegittimità con conseguente reiscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Va, inoltre, considerato che, stante la pretesa cautelare azionata dal ricorrente nei termini sopra esposti ed essendo oggetto di sindacato del giudice ordinario non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante e la dedotta lesione di un diritto, l'oggetto della controversia è costituito, non già dalla legittimità del detto provvedimento adottato dall'Ente locale, quanto piuttosto dall'effettiva sussistenza del diritto del Pt 1 di conseguire la pretesa iscrizione all'anagrafe della popolazione r nel Comune di Bolzano. Nel caso che ci occupa, l'art. 7, c. 3, del d.P.R. n. 223 del 1989, sancisce che:
"Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.
4. Il registro di cui all'articolo 2, comma quinto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero nterno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale regi ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe. (...)". Il successivo art. 11 prevede che: "La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: (..) c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione
è effettuata al questore".
La norma contempla un preciso onere in capo allo straniero iscritto in anagrafe di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno. Non assume valore dirimente ai fini del decidere,
l'assunto difensivo del ricorrente, riguardante l'inciso "e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno". Come evidenziato dal Comune di ZA non spettava né spetta alla P.A. verificare se era o meno in corso la pratica di rinnovo, essendo obbligo gravante sul privato quello di provvedere a rinnovare autonomamente la dichiarazione di dimora abituale, allegando la documentazione necessaria e prevista dalla legge, entro il 27 Luglio 2023, senza necessità di alcun avviso, ed anzi ben prima di ricevere lo stesso. Risulta dagli atti di causa che il permesso di soggiorno del Pt 1 era già scaduto il 20.01.2022 (cfr. doc. 3), sicché, ai sensi del sopra ric art. 11
c. 1 lett c) del d.P.R. n. 223/1989, la cancellazione anagrafica avrebbe dovuto avvenire ex lege il 20.7.2022, "per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno".
Non si palesa, del resto, una situazione di ignoranza incolpevole della norma, atteso che il ricorrente era già stato notiziato nel 2003 sul fatto di dover presentare la dichiarazione di dimora abituale e sulle relative modalità (si v. doc. 12) e vi aveva già provveduto una prima volta nel 2008 (si v. doc. 13), provvedendo agli adempimenti previsti dalla legge, al fine di evitare la cancellazione nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. Le acquisite emergenze istruttorie, valutate nel loro complesso, non consentono, dunque, alla luce di una summaria cognitio, qual è quella che caratterizza i procedimenti cautelari di ritenere fondata la domanda proposta.
Tale carenza di fumus boni iuris, indefettibile presupposto richiesto dall'art. 700 c.p.c. per la concessione della tutela cautelare atipica, determina il rigetto del ricorso e rende superflua ogni statuizione sul diverso profilo del periculum in mora, atteso che i due presupposti devono essere entrambi coesistenti per l'accoglimento della domanda.
5. Le spese di tale procedimento devono essere liquidate in tale fase, trattandosi di procedimento cautelare proposto ante causam, e ammontano ad
Euro 2.007,00, di cui Euro 588,00 per la fase di studio, Euro 426,00 per la fase introduttiva ed Euro 993,00 per la fase di trattazione, previsti per procedimenti di natura cautelare, di valore indeterminabile e di complessità bassa, con esclusione della fase decisoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
VISTI gli artt. 669-sexies, c. 2 e 700 c.p.c., il Tribunale nell'ambito del procedimento pendente tra le parti di cui in epigrafe, avuto riguardo alla domanda proposta in sede cautelare:
1) rigetta il ricorso in ragione di quanto esposto in narrativa;
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte resistente, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro
2.007,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, come per legge. Si comunichi.
Trento, 10 Febbraio 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli