Decreto cautelare 5 novembre 2021
Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
Sentenza 12 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 24 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/10/2022, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2022
N. 01587/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01083/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1083 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
- CI di US CE & C. s.a.s., rappresentata e difesa dall’Avv. Silvestro Lazzari, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, rappresentati e difesi, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
- il Comune di Otranto, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 2922 - P del 10.5.2021, con la quale la Soprintendenza di Lecce ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza di mantenimento ex art. 264 d.l. n. 19.5.2020 n. 34, convertito nella legge 17.7.2020 n. 77, presentata dalla Società ricorrente al Comune di Otranto in data 18.12.2020;
- nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti
- del provvedimento reso con nota prot. n. 19812 del 22.10.2021 con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Otranto: ha chiuso con esito negativo la pratica edilizia attivata con CILA prot. n. 2290/2020 per il mantenimento di alcune strutture dello stabilimento Lido dei Pini di proprietà della ricorrente; ha ordinato lo smontaggio stagionale delle strutture del medesimo stabilimento balneare prive di titolo edilizio al mantenimento entro il 31 ottobre 2021; e ha confermato l’ordine di introito per occupazione abusiva di area demaniale di cui alla nota prot. n. 6912/2021;
- nonché della nota al prot. n. 19802 del 22.10.2021 del Responsabile per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica del Comune di Otranto, che in virtù del parere di improcedibilità dell’istanza ex art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 da parte della Soprintendenza ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della stessa;
- e di ogni atto a questi provvedimenti presupposto, conseguenziale e comunque connesso;
- e per la declaratoria del diritto della Società ricorrente al mantenimento temporaneo sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ex art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 delle strutture precarie autorizzate al mantenimento fino al 31.10.2021 e di quelle oggetto della CILA ex art. 264 d.l. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 5 ottobre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la CI s.a.s. gestisce nel Comune di Otranto, in località Alimini, all’interno di una superficie in concessione demaniale marittima, uno stabilimento balneare con annessa area destinata a discoteca.
- all’interno di questo stabilimento vi sono alcune strutture fisse, oggetto di condono, e altre amovibili e assentite per la sola stagione estiva.
- rispetto a quest’ultime la società chiedeva, sin dal 2014, di essere autorizzata al loro mantenimento annuale.
- a tale istanza seguivano: il diniego di autorizzazione paesaggistica n. 8/2017; la sentenza di questo Tribunale di annullamento di tale diniego ( n. 1412/2107 ); la sentenza del Consiglio di Stato di accoglimento dell’appello proposto dal Ministero delle Attività Culturali e del Turismo ( n. 5922/2018 ); le determinazioni n. 109 del 19 dicembre 2018 e prot. n. 28436 del 20 dicembre 2018 con cui il Comune di Otranto revocava rispettivamente l’autorizzazione paesaggistica n. 15/2018 e il p.d.c. n. 66/2018 rilasciati alla CI per il mantenimento annuale delle strutture de quibus successivamente alla sentenza del T.a.r. n. 1412/2017 e diffidava la società al loro smontaggio entro 30 giorni.
- in data 18 gennaio 2019, quindi, la società rendeva al Comune la seguente dichiarazione: « Oggetto: comunicazione di mantenimento delle strutture a servizio dello stabilimento balneare denominato ‘Lido dei Pini’ - L. 30 dicembre 2018, n. 145. Art. 1 - Comma 246.
In riferimento alla nota Prot. n. 28437 del 20/12/2018 (preceduta dalla Prot. n. 28418 del 19/12/2018) con la quale il comune di Otranto revocava l’autorizzazione paesaggistica e diffidava la società allo smontaggio delle strutture in oggetto; a seguito dell’intervenuta L. 30 dicembre 2018, n. 145, Art. 1 comma 246, che prevede che ‘I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, Comunica che le strutture in essere annesse allo stabilimento balneare denominato ‘Lido dei Pini’ verranno mantenute in loco per l’intero anno solare fino al 31/12/2020. Si precisa che le strutture mantenute in loco senza smontarle, hanno caratteristiche di amovibilità quindi conformi a quanto previsto dalla su menzionata legge ».
- con CILA del 1° agosto 2020, inoltre, la società rappresentava al Comune quanto segue: « Premesso che la società CI (…) gestisce su suolo demaniale marittimo nel Comune di Otranto alla località Alimini uno stabilimento balneare con annessa struttura per attività danzanti (discoteca). L’area è arredata con strutture ombreggianti precarie ed amovibili e di facile rimozione, assentite per la sola stagione estiva e mantenute fino alla data 31/12/2020 in forza della facoltà concessa dalla L. 30/12/2018 n. 145 art. 1 comma 246 ed in virtù della comunicazione al Comune di Otranto prot. n. 1689 del 18/01/2019. Le predette strutture sono state interessate da lavori di manutenzione straordinaria come da CILA del 03/03/2020 e alcune di esse, smontate al fine della manutenzione, a causa dello stato di emergenza da Covid-19 non sono state attualmente reinstallate. Con l’intervento oggetto del progetto allegato alla presente, la committenza intende sistemare gli spazi esterni normalmente adibiti a discoteca al fine da poter garantire il rispetto di tutte le disposizioni previste per assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 nei confronti di tutti i fruitori della struttura balneare soprattutto nel periodo di maggiore affluenza (mese di agosto). Ai sensi quindi di quanto previsto dall’art. 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, conv, nella legge 17 luglio 2020 n. 77, l’intervento è così pianificato:
- nell’area ‘discoteca’ verranno installati ombrelloni e pergo-tende per l’ombreggiamento di sedie e tavoli, collocati ad una distanza minima di mt 2,00 uno dall’altro, tali componenti di arredo funzionale possono essere agevolmente spostati in base alle esigenze;
- verranno adeguati e meglio sistemati inoltre il chiosco-bar ed i servizi igienici al fine di evitare assembramenti pericolosi e di garantire quindi il distanziamento sociale per come prescritto dalla normativa di sicurezza attualmente in vigore;
- i camminamenti in legno costituenti il piano di calpestio dell’area, costituiti da pedane in legno semplicemente posate al suolo, verranno posizionati in modo da costituire un unico piano di calpestio anziché più dislivelli (come fino ad oggi montati), sempre al fine di rispettare le predette misure di sicurezza.
Ad ogni modo, si garantisce che l’intervento, consistente in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, rispetta le norme antisismiche, di antincendio, igienico-sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio ».
- con istanza prot. n. 2290 del 14 dicembre 2020, ancora, la società chiedeva di essere autorizzata al mantenimento di alcune delle opere precarie appunto realizzate in conformità al predetto art. 264 d.l. n. 34/2020, in specie facendo riferimento all’ipotesi prevista dall’ultima parte della disposizione medesima (« L’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all’amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l’acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »).
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ricevuta la pratica dal Comune di Otranto ai fini del parere previsto dal citato art. 264 e dall’art. 167 d.lgs. n. 42/04, si esprimeva tuttavia negativamente nei sensi che seguono: « Con riferimento allo stabilimento balneare in oggetto e alla relativa istanza di sanatoria, visti i precedenti atti di quest’Ufficio relativi allo stabilimento balneare in oggetto, con particolare riferimento ai seguenti più recenti:
- nota prot. n. 5565/B del 04.08.2005 con la quale la VE, nell’ambito dell’allora vigente regime transitorio di cui all’art. 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., non ha rilevato ‘vizi di legittimità tali da dover essere indotta ad annullare il provvedimento’ di Autorizzazione Paesaggistica n. 56 del 31.05.2005 rilasciata da codesto Comune per opere a carattere stagionale ‘destinate ad essere utilizzate per la sola stagione estiva al termine della quale è garantito il ripristino dell’originario stato dei luoghi’;
- nota prot. n. 1056 del 23.01.2015 con la quale la VE … ha espresso parere contrario al progetto ‘per il mantenimento annuale delle strutture a servizio dello stabilimento balneare denominato Lido dei Pini’ intestato a Società CI di US CE & C. s.a.s. (…).
Vista la Sentenza n. 5922 del 15.10.2018 con la quale il Consiglio di Stato, Sez. V, nell’ambito del ricorso NRG 1888/2018, in accoglimento dell’appello della Soprintendenza, ha riformato la sentenza T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I, n. 1412/2017.
Vista la nota prot. n. 22356 del 23.11.2018 trasmessa da quest’Ufficio a codesto Comune, nella quale si evidenziava che, per effetto della citata sentenza, il diniego di questa Soprintendenza al ‘mantenimento annuale delle strutture a servizio dello stabilimento balneare’ risultava pienamente legittimo ed efficace e, pertanto, si ordinava lo smontaggio delle stesse.
Visto il provvedimento n. 109 del 19.12.2018 con il quale codesto Comune ha revocato alla Soc. CI l’Autorizzazione Paesaggistica n. 15 del 05.03.2018 per il mantenimento delle strutture a servizio dello stabilimento balneare (…).
Visto il provvedimento prot. n. 28436 del 20.12.2018 con il quale codesto Comune ha revocato alla società CI il Permesso di Costruire n. 66 del 21.08.2018 per il mantenimento delle strutture a servizio dello stabilimento balneare (…), diffidando il concessionario allo smontaggio entro 30 giorni e ‘provvedendo all’esito dello smontaggio a darne specifica comunicazione allegando rilievo fotografico attestante lo stato dei luoghi’.
Considerato che nella sopra citata nota prot. n. 22356 del 23.11.2018 la VE aveva specificato che all’esito delle operazioni di smontaggio, codesto Comune avrebbe dovuto ‘certificare l’avvenuto smontaggio’ e che qualora lo stesso fosse stato già eseguito doveva essere data a quest’Ufficio ‘formale comunicazione’ con allegata documentazione fotografica comprovante dell’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.
Rilevato che, da una preliminare ricognizione degli atti d’Ufficio, non risulta pervenuta da parte di codesto Comune alcuna certificazione attestante l’avvenuto smontaggio entro i tempi stabiliti nelle note sopra richiamate né formale comunicazione con allegata documentazione fotografica comprovante l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.
Rilevato che, per quanto sopra, non risulta acclarato con atti certi che, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5922 del 15.10.2018, dell’ordine di smontaggio di cui alla nota della VE prot. n. 22356 del 23.11.2018, dei provvedimenti di revoca di codesto Comune dell’Autorizzazione Paesaggistica n. 15 del 05.03.2018 e del Permesso di Costruire n. 66 del 21.08.2018, lo stato dei luoghi sia mai stato legittimato paesaggisticamente smontando le strutture per le quali era stato chiesto il mantenimento annuale.
Vista la nota prot. n. 4677 del 16.04.2021 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto … relativa allo stabilimento balneare in argomento e alla connessa violazione anche di norme paesaggistiche.
Vista la nota indicata a margine, prot. n. 3331 del 12.02.2021 …, con la quale codesto Comune ha trasmesso la richiesta di accertamento di conformità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
Esaminata la documentazione trasmessa.
Vista l’istruttoria del responsabile per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica datata 12.02.2021 nella quale si riporta, tra l’altro, che ‘la compatibilità paesaggistica richiesta si riferisce al mantenimento di opere realizzate ai sensi dell’art. 264 del d.l. 19 maggio 2020 n.34, convertito in legge 17 luglio 2020 n.77, con CILA del 01.08.2020, consistenti in servizi alla balneazione, quali servizi igienici ed pedana in legno, realizzati con strutture amovibili prive di fondazioni contingenti e temporanee’ e che ‘per l’intervento di che trattasi si ritiene possa essere concessa la compatibilità paesaggistica richiesta, riferendosi lo stesso intervento ad opere che non hanno sviluppato nuove superfici utili e volumetrie rispetto a quanto originariamente autorizzato’.
Vista la tavola ‘Relazione tecnica stralci elaborati di progetto’, a firma del tecnico incaricato, nella quale viene riportato: che l’intervento è riferito a CILA del 01.08.2020 ‘ai sensi di quanto previsto dall’art. 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, conv. nella legge 17 luglio 2020 n. 77’ e che con lo stesso ‘la committenza ha sistemato gli spazi esterni adibiti a servizi accessori al fine di assicurare le misure di sicurezza prescritte per far fronte all’emergenza sanitaria da covid-19 per i fruitori della struttura balneare soprattutto nel periodo di maggiore affluenza’; che sono state realizzate le seguenti opere: installazione di ombrelloni e di pergo-tende nell’area discoteca, adeguamento e potenziamento del chiosco-bar e dei servizi igienici, realizzazione di camminamenti di legno poggiati al suolo costituenti un unico piano di calpestio anziché con dislivelli come autorizzati; che ‘la committenza intende di mantenere alcune delle opere realizzate così come dettato dall’art. 264 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, conv. nella legge 17 luglio 2020 n.77, considerato che l’intervento effettuato consiste in opere compatibili con la normativa edilizio-urbanistica, ossia servizi alla balneazione costituiti da strutture di facile rimozione prive di fondazione contingenti e temporanee’.
Rilevato che la documentazione fotografica trasmessa è priva di immagini dello stato dei luoghi ante operam.
Rilevato che dal confronto tra le ortofoto che corredano l’elaborato ‘Relazione paesaggistica datate 2016, le ortofoto datate 2019 disponibili sul Sit Puglia e le ortofoto datate 2020 di google earth, parrebbero emergere differenze dello stato dei luoghi.
Rilevato che gli elaborati grafici allegati alla Relazione Tecnica, per quanto attiene allo stato dei luoghi, riportano ‘stato di fatto oggetto d’intervento’ anziché indicare ‘stato autorizzato’, indicando i relativi estremi dei titoli autorizzativi in materia paesaggistica; sono inoltre privi di indicazione della scala di rappresentazione grafica e di relative legende nonché di sezioni/prospetti quotati.
Rilevato che sia la documentazione istruttoria di competenza di codesto Comune sia la documentazione progettuale sottoscritta dal tecnico incaricato risultano prive di qualunque riferimento ai precedenti amministrativi sopra richiamati, nonché prive di attestazione della legittimità paesaggistica dello stato dei luoghi - a meno delle opere oggetto della presente istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 264 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n.77 - e della ricognizione dei titoli abilitativi in materia paesaggistica che interessano lo stabilimento balneare in argomento.
Evidenziato che già nella citata nota prot. n. 1056 del 23.01.2015 la VE aveva espressamente indicato che codesto Comune, nel rispondere alla richiesta di integrazioni, non aveva dato compiuto riscontro alla stessa in merito alla ‘distinzione tra strutture stagionali e permanenti’ autorizzate paesaggisticamente, rilevando anche la ‘mancata corrispondenza tra gli estremi degli atti riportati in legenda nella Tavola integrativa denominata Autorizzazioni e concessioni demaniali e le copie degli atti trasmessi’.
Evidenziato che, nell’istruttoria del responsabile per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica datata 12.02.2021, non risulta chiaro neppure quale sia lo stato dei luoghi riferibile ‘a quanto originariamente autorizzato’ e rispetto al quale si afferma che le opere da sanare ‘non hanno sviluppato nuove superfici utili e volumetrie’, questa Soprintendenza, in ragione di tutto quanto sopra comunica che, allo stato degli atti, non risulta certa, documentata e formalmente comunicata a quest’Ufficio l’avvenuta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5922 del 15.10.2018 e l’ottemperanza all’obbligo di smontaggio di cui alla nota della VE prot. n. 22356 del 23.11.2018, nonché conseguente ai provvedimenti di revoca dell’autorizzazione paesaggistica 15/2018 e del permesso di costruire 66/2018 di codesto Comune. Non risulta, inoltre, lo stato dei luoghi ‘originariamente autorizzato’ e l’indicazione dei relativi titoli abilitativi in materia paesaggistica.
Pertanto, all’esito dell’istruttoria, non sussistono i presupposti per la procedibilità dell’istanza in oggetto e si invita codesto Comune a verificare la legittimità dello stato dei luoghi con riferimento ai titoli autorizzativi in materia paesaggistica, nonché dalla data di notifica della citata sentenza e fino alla data di realizzazione delle opere ai sensi dell’art. 264 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n.77, dei cui esiti si resta in attesa.
Ad ogni buon conto, nello spirito di leale collaborazione e onde evitare ulteriori aggravi dei procedimenti amministrativi, visto quanto disposto dall’art. 264 della L. 77/2020 e s.m.i., e in particolare dal comma 1, lettera f); richiamato quanto disposto dall’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e in particolare dal comma 4, lettera a), in merito all’ammissibilità alle procedure di accertamento della compatibilità paesaggistica ‘per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati’, si rappresenta a codesto Comune che, dalla celere e sommaria disamina della pur non esaustiva documentazione pervenuta, le opere realizzate ai sensi dell’art. 264 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n.77 oggetto della presente istanza, non rientrano nei casi previsti dall’art. 167 comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per i quali ricorrono i presupposti di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi del comma 5 dello stesso articolo; ciò in quanto le opere di adeguamento, potenziamento e miglior sistemazione del chiosco-bar e dei servizi igienici hanno determinato la creazione di superfici utili e volumi e la realizzazione di ‘camminamenti in legno costituenti il piano di calpestio dell’area, composti da pedane realizzate con doghe in legno a giunto aperto’, ha determinato la creazione di superfici utili.
Si resta pertanto in attesa anche di notizie in merito alle determinazioni che saranno adottate in merito alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi e a quanto ulteriormente prescritto dagli articoli 167 e 181 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. ».
- la determinazione della Soprintendenza, reputata tale da vincolare il Comune a respingere l’istanza della parte, formava dunque oggetto del presente ricorso, per i seguenti motivi di: Violazione e falsa applicazione dell’art. 264 d.l. n. 34/2020 e dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
1.1 Premesso, inoltre, che:
- successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, con nota prot. n. 19802 del 22 ottobre 2021, il Responsabile per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica del Comune di Otranto, in virtù del parere di improcedibilità dell’istanza ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 resa dalla Soprintendenza, comunicava i motivi ostativi all’accoglimento della stessa, e poi, con d.d. in pari data prot. n. 19812, chiudeva con esito negativo la pratica edilizia attivata con la CILA prot. n. 2290/2020 e ordinava « lo smontaggio stagionale delle strutture dello stabilimento balneare » in parola.
2.- Ritenuto che:
- nella motivazione del proprio parere del 10 maggio 2021 la SABAP poneva anzitutto in evidenza come non fosse « acclarato con atti certi che, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5922 del 15.10.2018, dell’ordine di smontaggio di cui alla nota della VE prot. n. 22356 del 23.11.2018, dei provvedimenti di revoca di codesto Comune dell’Autorizzazione Paesaggistica n. 15 del 05.03.2018 e del Permesso di Costruire n. 66 del 21.08.2018, lo stato dei luoghi sia mai stato legittimato paesaggisticamente smontando le strutture per le quali era stato chiesto il mantenimento annuale ».
- anche astrattamente prescindendo dalla circostanza per cui il tema della compatibilità paesaggistica degli interventi in parola poteva e doveva eventualmente essere posto dalla p.A. già con riferimento alla CILA del 1° agosto 2020, sicché, così non essendo stato, deve dedursene che le opere in parola fossero effettivamente e legittimamente necessarie, ex art. 264 d.l. n. 34/2020, « ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da covid-19 », risulta comunque dirimente il rilievo per il quale l’ordine di smontaggio veniva reso dal Comune il 20 dicembre 2018 e prevedeva un termine di 30 giorni, termine entro il quale la società presentava poi, precisamente in data 18 gennaio 2019, la dichiarazione ex lege n. 145 del 2018, così legittimando, sia pur a posteriori , il mantenimento delle strutture.
2.1 Ritenuto inoltre, quanto alle perplessità pure manifestate dalla SABAP in punto di completezza documentale della pratica, che le stesse ben potevano essere affrontate con approfondimenti o richieste di chiarimenti, non costituendo « il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della legge 241/90, in quanto espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo (ex multis Consiglio di Stato, VI, 18 maggio 2020, n. 3148) … una facoltà, ma … un doveroso ‘modus procedendi’ volto a superare inutili formalismi in nome del principio del ‘favor partecipationis’ e della semplificazione, rappresentando quindi un’applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che impone all’Amministrazione di accertare l’esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dal bando di gara e ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento (T.a.r. Puglia Lecce, I, 29 aprile 2014, n. 1116) » (T.a.r. Emilia-Romagna Bologna, I, 10 novembre 2020, n. 709)
2.2 Ritenuto infine, quanto alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 167 D.lgs. n. 42/2004, e in disparte ogni considerazione sull’anomalo richiamo legislativo a una norma dettata in tema di sanatoria di opere abusive laddove la fattispecie dell’art. 264 d.l. n. 34/2020 attiene invece a interventi regolari, che:
- la SABAP sul punto si esprimeva, come riconosciuto nello stesso suo parere, sulla base di una « celere e sommaria disamina della pur non esaustiva documentazione pervenuta », svolgendo dunque una valutazione espressamente indicata quale non compiuta e definitiva.
- ciò è tanto più significativo in quanto i maggiori volumi sarebbero riferibili a non meglio precisati lavori di « adeguamento, potenziamento e miglior sistemazione del chiosco bar e dei servizi igienici » e le maggiori superfici alla realizzazione di « camminamenti in legno costituenti il piano di calpestio dell’area, composti da pedane realizzate con doghe in legno a giunto aperto », opere dunque rispetto alle quali la reputata non riconducibilità ai « casi previsti dall’art. 167, comma 4, del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. » emerge tutt’altro che univocamente.
3.- Ritenuto, in definitiva, che l’impugnato parere della SABAP, e con esso in via derivata i successivi atti comunali gravati con motivi aggiunti, sono viziati da difetto istruttorio e di motivazione e debbono pertanto essere annullati, fermo il potere/dovere della p.A. di rideterminarsi sull’istanza di mantenimento in oggetto.
4.- Ritenuto che nei sensi e con gli effetti fin qui delineati il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, dev’essere accolto, tuttavia eccezionalmente compensandosi le spese di lite per la particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1083 del 2021 indicato in epigrafe, come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO