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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/08/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1827/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1827/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LENZINI ELENA e dell'avv. MIGLIOLI CARLOTTA
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 C.F._2
dell'avv. LENZINI ELENA e dell'avv. MIGLIOLI CARLOTTA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, quest'ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) La premessa è parte integrante del presente accordo.
2) I coniugi vivranno separati, nell'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, con impegno reciproco a comunicarsi previamente ogni eventuale cambio di residenza.
3) Casa familiare
3-a) Assegnazione casa familiare
La casa familiare, sita in Pavullo nel Frignano (MO) alla Via Casa Bellei n. 26, risulta attualmente intestata ad entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni, come risulta dall'atto di compravendita del 14.6.2023, trascritto a Modena il 16.6.2023, Reg. Gen. 17872 – Reg. Part. 12931, a ministero Notaio
Dott. (doc. n. 7). Per l'acquisto di detto immobile, i coniugi, in data 22.10.2024, Persona_1
hanno contratto un mutuo di €. 105.000,00 (doc. n. 8): la rata mensile del mutuo ammonta ad €. 528,00
e l'obbligazione di pagamento terminerà il 15.11.2048. Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento della predetta rata per la quota del 50% ciascuno. Ciò fino a quando le condizioni economiche dei coniugi rimarranno invariate.
Trattandosi di immobile che per conformazione e dimensioni risulta comodamente divisibile, senza snaturare la sua natura e la sua funzione, i coniugi hanno convenuto che lo stesso resterà cointestato ad entrambi e, in sede di accordi di separazione, verrà assegnato in via parziale / frazionata ad entrambi, i quali, a tale fine, hanno concordato di apportare le seguenti modifiche all'immobile:
- verrà creata una parete in cartongesso tra il disimpegno e la cucina al piano terra;
- verrà installata una nuova porta di ingresso al piano primo;
- una delle camere del piano primo verrà suddivisa in un soggiorno e in una cucina. Tramite dette variazioni, il piano terra e il primo piano dell'immobile diventeranno di fatto due appartamenti separati, entrambi dotati di tutti gli spazi necessari per entrambi i coniugi e per il figlio minore. Si allegano come docc. nn.
9-a e 9-b l'attuale planimetria dell'immobile e la bozza di planimetria modificata dal Tecnico al quale i ricorrenti si sono rivolti, indicante le variazioni di cui al progetto di divisione dell'abitazione coniugale: dalle planimetrie allegate si evince che, con l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di cui sopra, l'immobile verrà di fatto suddiviso, seppur non formalmente,
in modo tale che ognuno dei coniugi avrà un proprio ingresso e un proprio appartamento: in particolare, il IG. vivrà nell'appartamento nella parte inferiore Persona_2
dell'abitazione familiare, mentre la IG.ra vivrà nell'appartamento al piano Parte_1
superiore. Detti lavori verranno effettuati nel corso dell'anno 2025.
L'immobile, attraverso le modeste modifiche di cui sopra, potrà essere pertanto utilizzato in modo separato ed autonomo da entrambi i coniugi, in modo che ognuno di essi possa godere di uno spazio consono ai bisogni propri e del figlio minore.
L'assegnazione parziale o frazionata della casa familiare nelle modalità di cui sopra rappresenta attualmente la soluzione abitativa maggiormente conforme all'interesse del figlio minore, che non sarà
costretto a spostarsi da un immobile all'altro. Ciò anche in considerazione del sereno rapporto tra i coniugi, caratterizzato da profondo spirito di collaborazione, avente ad oggetto non solo la cura del figlio ma anche la gestione della casa.
I ricorrenti hanno convenuto che tutte le spese necessarie per la divisione dell'immobile
(ristrutturazione, acquisto cucina e rivestimento, allacciamenti idraulici ed elettrici, cartongesso,
allacciamento lavatrice in cantina) saranno preventivamente concordate nel prezzo e sostenute da entrambi in ragione del 50% ciascuno.
I beni allocati nella casa familiare sono già stati assegnati e divisi tra le Parti.
3-b) Finanziamento lavori di ristrutturazione e impianto fotovoltaico
Per quanto riguarda la rata da €. 478,00 mensili del finanziamento Findomestic ottenuto dalle Parti per la ristrutturazione della casa familiare, questa verrà versata da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. Nello specifico, la predetta rata verrà saldata dal IG e la Persona_2
IG.ra provvederà mensilmente al rimborso della propria quota. Ciò fino a Parte_1
quando le condizioni economiche dei coniugi rimarranno invariate. L'obbligazione di pagamento terminerà il 20.9.2033 (doc. n. 10).
Per quanto riguarda la rata da €. 97,00 mensili per il pagamento dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto della casa familiare, entrambi i ricorrenti provvederanno al pagamento della stessa in ragione del 50% ciascuno. Ciò fino a quando le condizioni economiche dei coniugi rimarranno invariate. L'obbligazione di pagamento terminerà il 28.10.2034 (doc. n. 11).
4) Affidamento figlio minore
Il figlio minor verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_3
con collocamento paritario dello stesso presso i genitori nella casa coniugale assegnata in via parziale /
frazionata ad entrambi i coniugi, e presso la quale il minore manterrà pertanto la propria residenza anagrafica. Ciò al fine di consentire al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi.
La responsabilità genitoriale verrà pertanto esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali,
nell'interesse del figlio stesso, si impegnano ad assumere congiuntamente le decisioni sulle scelte riguardanti la sua istruzione, educazione, salute e residenza abituale, tenendo conto delle sue capacità,
inclinazioni ed aspirazioni, man mano che si manifestano ed evolvono. Per le questioni di ordinaria amministrazione e per la gestione quotidiana in genere, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da ciascuno dei genitori a seconda della permanenza del figlio con ciascuno di essi, senza tuttavia mai discostarsi dalle linee educative e di gestione, che dovranno essere individuate congiuntamente dai genitori nell'interesse del minore.
In merito agli impegni, alle attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, si allega come doc. n. 12 piano genitoriale sottoscritto dalle Parti.
5) Collocamento figlio minore Il figlio minore sarà collocato in modo paritario presso entrambi i genitori, i quali gestiranno la permanenza del figlio presso l'uno o l'altro di essi nella casa familiare così come sopra assegnata in via parziale / frazionata (piano inferiore assegnato al padre e piano superiore alla madre), a seconda dei rispettivi turni lavorativi, che di seguito si riportano:
la madre lavora dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 15:00;
turni lavorativi del padre:
mattino (dal lunedì al venerdì) dalle ore 4:30 alle ore 12:30;
pomeriggio (dal lunedì al venerdì) dalle ore 12:30 alle ore 20:30.
I genitori si impegno a collaborare in modo da accordarsi di settimana in settimana per la gestione del figlio minore a seconda dei turni lavorativi del IG . Ciò Persona_2
salvo diversi accordi via via raggiunti tra le Parti e nel massimo rispetto delle esigenze del figlio, anche in considerazione della sua età e crescita.
6) Vacanze natalizie, pasquali ed estive
Quanto alle Festività natalizie (Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano) e di fine anno, di regola, queste saranno trascorse dal figlio minore ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Ciò salvo diversi accordi tra i coniugi.
Quanto alle Festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo), queste saranno trascorse dal figlio minore ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Ciò salvo diversi accordi tra i coniugi.
Quanto alle vacanze estive, il padre e la madre si accorderanno, di anno in anno, circa i tempi, i luoghi e le modalità di gestione delle stesse, potendo trascorrere con il figlio quindici giorni, anche non consecutivi, nell'arco dei tre mesi estivi. I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente entro il
30 maggio di ogni anno il luogo e il periodo in cui intendono portare in vacanza il minore.
7) Mantenimento del figlio minore
In considerazione di quanto previsto al punto 5) che precede, i coniugi hanno convenuto di provvedere ciascuno in via diretta al mantenimento del figlio minore, senza previsione di un contributo al mantenimento, stante i medesimi tempi di permanenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore. 8) Spese straordinarie
Le Parti hanno convenuto che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo il seguente schema:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche e relativi apparati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze, ad esclusione delle vacanze che il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori, la cui spesa andrà a gravare sul genitore stesso;
c) spese di custodia (baby sitter); d) ogni altra spesa che trascenda la normali e prevedibili esigenze di vita quotidiana. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9) Assegno unico
Le Parti convengono che l'assegno unico previsto dal D.lgs. 29.12.2021 n. 230 per il figlio minore verrà
percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I coniugi si impegnano sin da ora, a semplice richiesta, a rilasciarsi reciprocamente le necessarie autorizzazioni e/o documentazione a tale fine e si impegnano a presentare le relative domande. I coniugi hanno convenuto che gli importi percepiti da entrambi a tale titolo verranno destinati alla spesa alimentare per il figlio minore.
10) Automobili
Quanto alle automobili in uso ai coniugi, si dà atto che l'automobile Fiat Panda targata CK497MW,
attualmente intestata alla IG.ra verrà intestata al IG. Parte_1 Persona_2
, il quale sosterrà tutte le relative spese (passaggio di proprietà, assicurazione, bollo,
[...]
etc.).
L'automobile Seat Ibiza targata EG277WL, resterà invece intestata alla IG.r Parte_1
la quale provvederà al pagamento delle relative spese (assicurazione, bollo, etc.).
11) Le Parti, dando atto della reciproca autonomia economico-patrimoniale, dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento personale.
12) Rapporti bancari
I ricorrenti hanno già provveduto all'accensione dei nuovi rispettivi conti correnti bancari sui quali vengono versati i rispettivi stipendi. I ricorrenti hanno convenuto di mantenere aperto e cointestato ad entrambi il conto corrente bancario n. 4253236 acceso presso BPER Banca – Filiale di Pavullo. Tenuto conto delle modalità di assegnazione della casa familiare e del collocamento del figlio minore, tale conto corrente continuerà
ad essere utilizzato dai ricorrenti per sostenere, per la quota del 50% ciascuno, le seguenti spese:
- rata mensile del mutuo relativo alla casa familiare;
- utenze (luce, acqua e gas) della casa familiare;
- rata mensile del finanziamento relativo all'impianto fotovoltaico installato sul tetto della casa familiare.
I ricorrenti continueranno mensilmente ad alimentare il predetto conto corrente cointestato tramite bonifici bancari effettuati dai rispettivi conti correnti personali affinché entrambi possano provvedere al pagamento del 50% ciascuno delle spese sopra indicate già domiciliate sullo stesso.
13) I IGg.ri e dichiarano e si danno Parte_1 Persona_2
reciprocamente atto di non avere risparmi o altri beni comuni e di avere, ad oggi, definito ogni rapporto economico-patrimoniale tra gli stessi pendente, fatta eccezione per quanto qui espressamente previsto.
14) Le Parti dichiarano di avere definito e/o regolamentato attraverso il contenuto del presente atto ogni questione patrimoniale e non fra loro pendente e, pertanto, di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto, in tale atto, non disciplinato.
Le Parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
15) Le spese legali relative alla presente procedura verranno sostenute da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti al figlio ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , Parte_1 Persona_2
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in Parte_1
VENEZUELA il 23/09/1975 e nato in Persona_2
VENEZUELA il 21/01/1977.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti al figlio ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2009, atto n. 31, Parte II serie C)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data 18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1827/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LENZINI ELENA e dell'avv. MIGLIOLI CARLOTTA
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 C.F._2
dell'avv. LENZINI ELENA e dell'avv. MIGLIOLI CARLOTTA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, quest'ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) La premessa è parte integrante del presente accordo.
2) I coniugi vivranno separati, nell'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, con impegno reciproco a comunicarsi previamente ogni eventuale cambio di residenza.
3) Casa familiare
3-a) Assegnazione casa familiare
La casa familiare, sita in Pavullo nel Frignano (MO) alla Via Casa Bellei n. 26, risulta attualmente intestata ad entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni, come risulta dall'atto di compravendita del 14.6.2023, trascritto a Modena il 16.6.2023, Reg. Gen. 17872 – Reg. Part. 12931, a ministero Notaio
Dott. (doc. n. 7). Per l'acquisto di detto immobile, i coniugi, in data 22.10.2024, Persona_1
hanno contratto un mutuo di €. 105.000,00 (doc. n. 8): la rata mensile del mutuo ammonta ad €. 528,00
e l'obbligazione di pagamento terminerà il 15.11.2048. Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento della predetta rata per la quota del 50% ciascuno. Ciò fino a quando le condizioni economiche dei coniugi rimarranno invariate.
Trattandosi di immobile che per conformazione e dimensioni risulta comodamente divisibile, senza snaturare la sua natura e la sua funzione, i coniugi hanno convenuto che lo stesso resterà cointestato ad entrambi e, in sede di accordi di separazione, verrà assegnato in via parziale / frazionata ad entrambi, i quali, a tale fine, hanno concordato di apportare le seguenti modifiche all'immobile:
- verrà creata una parete in cartongesso tra il disimpegno e la cucina al piano terra;
- verrà installata una nuova porta di ingresso al piano primo;
- una delle camere del piano primo verrà suddivisa in un soggiorno e in una cucina. Tramite dette variazioni, il piano terra e il primo piano dell'immobile diventeranno di fatto due appartamenti separati, entrambi dotati di tutti gli spazi necessari per entrambi i coniugi e per il figlio minore. Si allegano come docc. nn.
9-a e 9-b l'attuale planimetria dell'immobile e la bozza di planimetria modificata dal Tecnico al quale i ricorrenti si sono rivolti, indicante le variazioni di cui al progetto di divisione dell'abitazione coniugale: dalle planimetrie allegate si evince che, con l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di cui sopra, l'immobile verrà di fatto suddiviso, seppur non formalmente,
in modo tale che ognuno dei coniugi avrà un proprio ingresso e un proprio appartamento: in particolare, il IG. vivrà nell'appartamento nella parte inferiore Persona_2
dell'abitazione familiare, mentre la IG.ra vivrà nell'appartamento al piano Parte_1
superiore. Detti lavori verranno effettuati nel corso dell'anno 2025.
L'immobile, attraverso le modeste modifiche di cui sopra, potrà essere pertanto utilizzato in modo separato ed autonomo da entrambi i coniugi, in modo che ognuno di essi possa godere di uno spazio consono ai bisogni propri e del figlio minore.
L'assegnazione parziale o frazionata della casa familiare nelle modalità di cui sopra rappresenta attualmente la soluzione abitativa maggiormente conforme all'interesse del figlio minore, che non sarà
costretto a spostarsi da un immobile all'altro. Ciò anche in considerazione del sereno rapporto tra i coniugi, caratterizzato da profondo spirito di collaborazione, avente ad oggetto non solo la cura del figlio ma anche la gestione della casa.
I ricorrenti hanno convenuto che tutte le spese necessarie per la divisione dell'immobile
(ristrutturazione, acquisto cucina e rivestimento, allacciamenti idraulici ed elettrici, cartongesso,
allacciamento lavatrice in cantina) saranno preventivamente concordate nel prezzo e sostenute da entrambi in ragione del 50% ciascuno.
I beni allocati nella casa familiare sono già stati assegnati e divisi tra le Parti.
3-b) Finanziamento lavori di ristrutturazione e impianto fotovoltaico
Per quanto riguarda la rata da €. 478,00 mensili del finanziamento Findomestic ottenuto dalle Parti per la ristrutturazione della casa familiare, questa verrà versata da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. Nello specifico, la predetta rata verrà saldata dal IG e la Persona_2
IG.ra provvederà mensilmente al rimborso della propria quota. Ciò fino a Parte_1
quando le condizioni economiche dei coniugi rimarranno invariate. L'obbligazione di pagamento terminerà il 20.9.2033 (doc. n. 10).
Per quanto riguarda la rata da €. 97,00 mensili per il pagamento dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto della casa familiare, entrambi i ricorrenti provvederanno al pagamento della stessa in ragione del 50% ciascuno. Ciò fino a quando le condizioni economiche dei coniugi rimarranno invariate. L'obbligazione di pagamento terminerà il 28.10.2034 (doc. n. 11).
4) Affidamento figlio minore
Il figlio minor verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_3
con collocamento paritario dello stesso presso i genitori nella casa coniugale assegnata in via parziale /
frazionata ad entrambi i coniugi, e presso la quale il minore manterrà pertanto la propria residenza anagrafica. Ciò al fine di consentire al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi.
La responsabilità genitoriale verrà pertanto esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali,
nell'interesse del figlio stesso, si impegnano ad assumere congiuntamente le decisioni sulle scelte riguardanti la sua istruzione, educazione, salute e residenza abituale, tenendo conto delle sue capacità,
inclinazioni ed aspirazioni, man mano che si manifestano ed evolvono. Per le questioni di ordinaria amministrazione e per la gestione quotidiana in genere, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da ciascuno dei genitori a seconda della permanenza del figlio con ciascuno di essi, senza tuttavia mai discostarsi dalle linee educative e di gestione, che dovranno essere individuate congiuntamente dai genitori nell'interesse del minore.
In merito agli impegni, alle attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, si allega come doc. n. 12 piano genitoriale sottoscritto dalle Parti.
5) Collocamento figlio minore Il figlio minore sarà collocato in modo paritario presso entrambi i genitori, i quali gestiranno la permanenza del figlio presso l'uno o l'altro di essi nella casa familiare così come sopra assegnata in via parziale / frazionata (piano inferiore assegnato al padre e piano superiore alla madre), a seconda dei rispettivi turni lavorativi, che di seguito si riportano:
la madre lavora dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 15:00;
turni lavorativi del padre:
mattino (dal lunedì al venerdì) dalle ore 4:30 alle ore 12:30;
pomeriggio (dal lunedì al venerdì) dalle ore 12:30 alle ore 20:30.
I genitori si impegno a collaborare in modo da accordarsi di settimana in settimana per la gestione del figlio minore a seconda dei turni lavorativi del IG . Ciò Persona_2
salvo diversi accordi via via raggiunti tra le Parti e nel massimo rispetto delle esigenze del figlio, anche in considerazione della sua età e crescita.
6) Vacanze natalizie, pasquali ed estive
Quanto alle Festività natalizie (Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano) e di fine anno, di regola, queste saranno trascorse dal figlio minore ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Ciò salvo diversi accordi tra i coniugi.
Quanto alle Festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo), queste saranno trascorse dal figlio minore ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Ciò salvo diversi accordi tra i coniugi.
Quanto alle vacanze estive, il padre e la madre si accorderanno, di anno in anno, circa i tempi, i luoghi e le modalità di gestione delle stesse, potendo trascorrere con il figlio quindici giorni, anche non consecutivi, nell'arco dei tre mesi estivi. I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente entro il
30 maggio di ogni anno il luogo e il periodo in cui intendono portare in vacanza il minore.
7) Mantenimento del figlio minore
In considerazione di quanto previsto al punto 5) che precede, i coniugi hanno convenuto di provvedere ciascuno in via diretta al mantenimento del figlio minore, senza previsione di un contributo al mantenimento, stante i medesimi tempi di permanenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore. 8) Spese straordinarie
Le Parti hanno convenuto che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo il seguente schema:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche e relativi apparati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze, ad esclusione delle vacanze che il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori, la cui spesa andrà a gravare sul genitore stesso;
c) spese di custodia (baby sitter); d) ogni altra spesa che trascenda la normali e prevedibili esigenze di vita quotidiana. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9) Assegno unico
Le Parti convengono che l'assegno unico previsto dal D.lgs. 29.12.2021 n. 230 per il figlio minore verrà
percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I coniugi si impegnano sin da ora, a semplice richiesta, a rilasciarsi reciprocamente le necessarie autorizzazioni e/o documentazione a tale fine e si impegnano a presentare le relative domande. I coniugi hanno convenuto che gli importi percepiti da entrambi a tale titolo verranno destinati alla spesa alimentare per il figlio minore.
10) Automobili
Quanto alle automobili in uso ai coniugi, si dà atto che l'automobile Fiat Panda targata CK497MW,
attualmente intestata alla IG.ra verrà intestata al IG. Parte_1 Persona_2
, il quale sosterrà tutte le relative spese (passaggio di proprietà, assicurazione, bollo,
[...]
etc.).
L'automobile Seat Ibiza targata EG277WL, resterà invece intestata alla IG.r Parte_1
la quale provvederà al pagamento delle relative spese (assicurazione, bollo, etc.).
11) Le Parti, dando atto della reciproca autonomia economico-patrimoniale, dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento personale.
12) Rapporti bancari
I ricorrenti hanno già provveduto all'accensione dei nuovi rispettivi conti correnti bancari sui quali vengono versati i rispettivi stipendi. I ricorrenti hanno convenuto di mantenere aperto e cointestato ad entrambi il conto corrente bancario n. 4253236 acceso presso BPER Banca – Filiale di Pavullo. Tenuto conto delle modalità di assegnazione della casa familiare e del collocamento del figlio minore, tale conto corrente continuerà
ad essere utilizzato dai ricorrenti per sostenere, per la quota del 50% ciascuno, le seguenti spese:
- rata mensile del mutuo relativo alla casa familiare;
- utenze (luce, acqua e gas) della casa familiare;
- rata mensile del finanziamento relativo all'impianto fotovoltaico installato sul tetto della casa familiare.
I ricorrenti continueranno mensilmente ad alimentare il predetto conto corrente cointestato tramite bonifici bancari effettuati dai rispettivi conti correnti personali affinché entrambi possano provvedere al pagamento del 50% ciascuno delle spese sopra indicate già domiciliate sullo stesso.
13) I IGg.ri e dichiarano e si danno Parte_1 Persona_2
reciprocamente atto di non avere risparmi o altri beni comuni e di avere, ad oggi, definito ogni rapporto economico-patrimoniale tra gli stessi pendente, fatta eccezione per quanto qui espressamente previsto.
14) Le Parti dichiarano di avere definito e/o regolamentato attraverso il contenuto del presente atto ogni questione patrimoniale e non fra loro pendente e, pertanto, di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto, in tale atto, non disciplinato.
Le Parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
15) Le spese legali relative alla presente procedura verranno sostenute da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti al figlio ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , Parte_1 Persona_2
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in Parte_1
VENEZUELA il 23/09/1975 e nato in Persona_2
VENEZUELA il 21/01/1977.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti al figlio ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2009, atto n. 31, Parte II serie C)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data 18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale