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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 16 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5219/2023 R.G. e vertente tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio legale dell'avv. Francesco Micali, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno ordinario d'invalidità
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 09/10/2023, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 3730/2022, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per l'assegno ordinario d'invalidità, ritenendo che le infermità del paziente non potessero determinare la riduzione a meno di un terzo delle sue capacità lavorative utile al conseguimento della provvidenza economica richiesta. Il ricorrente chiedeva pertanto il riconoscimento dell'invocato diritto a far data dalla domanda amministrativa e/o dalla data di insorgenza dello stato invalidante, oltre interessi legali, riservandosi di chiedere il risarcimento danno per ritardato pagamento per svalutazione monetaria ed a titolo di maggiore danno.
Spese e compensi integralmente rifusi, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Si costituiva l' chiedendo la conferma delle valutazioni già espresse nell'istruttoria CP_2 amministrativa e il rigetto del ricorso, ritenendo che non fosse in possesso dei Pt_1
requisiti costitutivi del diritto preteso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita consulenza medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
1.Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non aveva correttamente valutato le patologie da cui risultava affetto, sottostimandone taluni fattori invalidanti, gli esiti della consulenza apparendo contraddittori anche alla luce dei dati clinici.
A tal fine richiamava i postumi di frattura tibia e perone gamba destra, ipertensione arteriosa, dislipidemia, la sindrome respiratoria ostruttiva, le patologie dell'apparato psichico, che comportano limitazioni funzionali nell'attività svolta di autista nel trasporto merci. Con Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di dal consulente dott. Per_1
, partendo dalle prime indagini strumentali e riscontrando nel periziando “esiti
[...]
chirurgici di frattura alla gamba destra in Paziente dislipidemico con ipertensione”, ritenendo che le suddette malattie non sono tali da ridurre a meno di un terzo le capacità lavorative.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
La dott.ssa – Ctu nominato nel presente giudizio – ha esaminato la Persona_2 documentazione prodotta e visitato il ricorrente in data 09/07/2024, riscontrando in considerazione delle patologie riscontrate, come l'interessato fosse affetto da “ansia depressiva-reattiva di grado severo;
deficit deambulatorio in particolare all'arto inferiore Dx, pregresso intervento chirurgico con chiodo endomidollare a seguito di frattura tibia e perone;
cardiopatia ipertensiva di 2° classe Nyha in terapia medica”.
Il Ctu spiegava come il ricorrente fosse “affetto da cardiopatia ipertensiva di 2° classe
Nhya,in terapia medica, pertanto il cuore è sottoposto ad un sovraccarico di lavoro ed i sintomi più frequenti sono quelli riferiti dal ricorrente, ossia: astenia, gonfiore alle caviglie, insonnia e a volte dolore toracico. L'esame obiettivo eseguito sulla persona del RR evidenzia sotto il profilo Neurologico, un'andatura antalgica incostante per patologia ortopedica e riferita parestesia arti inferiori. Tale quadro clinico determina un deficit deambulatorio. L'anamnesi lavorativa di autista di camion per trasporti e la necessità di svolgere anche lavori suppletivi che richiedono sforzo fisico, sono tali da determinare una permanente impossibilità a svolgere la predetta attività lavorativa ovvero ridurre le attitudini lavorative specifiche. Inoltre il ricorrente soffre di sindrome ansioso-depressiva reattiva, con tendenza ad alterare i rapporti con parenti e amici e tendenza all'isolamento.
Il consulente nominato nel presente giudizio ha riconosciuto non solo la gravità delle riscontrate patologie (confermando in capo al ricorrente l'incapacità di lavorare), ma anche il loro carattere cronico, ritenendo sussistente il requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dal 29/10/2021, ovvero dalla domanda amministrativa.
Discende da quanto precede l'accoglimento del ricorso, possedendo i requisiti Pt_1
medico-legali per permettere l'attribuzione dell'assegno ordinario d'invalidità e ciò alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Riguardo alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza per entrambi i giudizi e vanno poste a carico dell' come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, CP_2
aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura – 26.000-52.000 - della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - accoglie il ricorso e riconosce a la sussistenza dei presupposti sanitari per Parte_1
il diritto all'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa
(29/10/2021);
- condanna l' al pagamento delle spese giudiziali in favore di , che CP_2 Parte_1 liquida in € 1.528 per la fase di a.t.p. ed euro 4.636,50 per compensi professionali della presente fase, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarsi;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2 della dott.ssa Persona_2
Messina, 17/01/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando