Articolo 88 del Codice ambientale
Articolo 74Articolo 89
Versione
29 aprile 2006
Art. 88. (accertamento della qualita' delle acque destinate alla vita dei
molluschi) 1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono rispondere ai requisiti di qualita' di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto. In caso contrario, le regioni stabiliscono programmi per ridurne l'inquinamento.
2. Se da un campionamento risulta che uno o piu' valori dei parametri di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto non sono rispettati, le autorita' competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.
Entrata in vigore il 29 aprile 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente