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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13530 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato ex
art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. R.G. 11760/2025 instaurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
decies c.p.c. e vertente tra in persona legale rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria Parte_1
della rappresentata e difesa dall' avv. Marco Filesi, giusta procura Parte_2
ad lites per notaio da Roma del 12.12.2023 (Rep. n. 79343, Racc. n. Persona_1
29921)
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data 7.3.2025 la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria della
[...]
ha agito in giudizio nei confronti della nelle Parte_2 Controparte_1
forme del procedimento semplificato di cognizione al fine di ottenere la condanna della predetta al rilascio in suo favore dell'unità immobiliare sita in Camisano Vicentino (VI), alla via della Tecnica,
n. 28, oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IF 1641134 del 17.4.2015,
risoltosi di diritto in data 24.2.2025 in ragione del grave inadempimento dell'utilizzatrice (che risultava inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni periodici); nonostante regolare notifica, la non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 26.9.2025, ne veniva CP_1
dichiarata la contumacia.
La causa, rientrante nella competenza del Tribunale in composizione monocratica e sussumibile nelle previsioni di cui all'art. 281 decies c.p.c. in considerazione della sua natura prettamente documentale e della possibilità di decisione immediata sulla base degli atti, è stata decisa nelle forme del rito semplificato per le motivazioni che seguono.
L'azione introdotta dalla nella qualità in atti, con il presente ricorso trae origine Parte_1
dalla vicenda relativa alla stipula del contratto di leasing immobiliare n. IF del 17.4.2015, P.IVA_1
avente ad oggetto la locazione, da parte della resistente, dell'unità immobiliare sita in Camisano
Vicentino (VI), alla via della Tecnica, n. 28 e, sul presupposto del grave inadempimento della utilizzatrice (che ometteva il pagamento dei canoni di locazione) e della conseguente risoluzione di diritto del contratto alla data del 24.2.2025 ai sensi degli artt. 1456 c.c. e 21 CGC, ha ad oggetto la domanda di restituzione dell'immobile sopra descritto.
La domanda proposta dalla società ricorrente attrice risulta fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Le circostanze fattuali su cui trova fondamento la domanda sono documentalmente comprovate,
oltre che avvalorate dal complessivo comportamento processuale della parte convenuta che,
nonostante regolare notifica, non ha inteso costituirsi in giudizio, in tal modo precludendosi ogni possibilità di contestazione della domanda avversa.
A mente dell'art. 21 del contratto di locazione finanziaria in oggetto “…in tutte le ipotesi previste al
precedente art., il Concedente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio e comunque con le
modalità ivi previste, di considerare il contratto risolto di ritto e di intimare all'Utilizzatore
l'immediata restituzione dell'immobile…”
Risulta documentalmente comprovato il grave inadempimento dell'utilizzatrice all'obbligo di corresponsione dei canoni periodici (cfr. l'estratto conto in atti), il che legittima l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in oggetto;
risulta, altresì, provato dalla documentazione in atti l'inadempimento contrattuale dell'utilizzatrice all'obbligo di restituzione del bene scaturente dal contratto di locazione per cui è causa, pur a seguito della risoluzione del contratto;
il contratto in questione risulta essersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e risulta pertanto, dovuta la restituzione del bene immobile in oggetto ai sensi del menzionato art. 21, in ragione dello scioglimento del vincolo negoziale e dell'insussistenza di qualsivoglia titolo giustificativo della perdurante detenzione dell'immobile oggetto di contratto da parte della odierna resistente.
Le spese di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, sono poste a carico di parte resistente, in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in Parte_1
persona legale rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria della
[...]
con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data 7.3.2025 nei Parte_2
confronti della , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, dichiara l'intervenuta risoluzione diritto, alla data del 24.2.2025,
del contratto di locazione finanziaria n. IF del 17.4.2015 e per l'effetto ordina alla P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
il rilascio, in favore della ricorrente, nella qualità in atti, del bene oggetto del predetto contratto
(immobile sito in Camisano Vicentino (VI), alla via della Tecnica, n. 28, e precisamente porzione di fabbricato su tre livelli da cielo a terra ad uso industriale comprensivo di impianto fotovoltaico della potenza di 12 Kw installato sulla copertura dell'edificio, censito in Catasto Fabbricati al foglio 11 M.n. 110088, sub. 77, cat. D/7, con il relativo terreno sottostante e circostante individuato in Catasto terreni dal M.m. 110088 – Ente urbano di are 10.76 del foglio 11), libero da persone e cose entro il termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza;
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2) condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 3.10.2025 Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi