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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13123 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 17809/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. AS PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato in [...] il [...]), Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Giberto 15, presso lo studio dell'avv. Jacopo Baldi che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura generale in atti convenuto all'udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara inammissibile la domanda;
condanna la parte ricorrente a rimborsare in favore dell' i compensi CP_1 legali che si liquidano in € 1.863,50, oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
si è visto recapitare dall' la nota datata Parte_1 Parte_1 CP_1
9.12.2024 con la quale l'Istituto lo sollecitava a pagare la somma di € 10.673,43 poiché, come già in precedenza comunicato, era risultato che aveva indebitamente percepito la prestazione Naspi dal 16.2.2020 al 28.2.2021 (per mancanza dei requisiti di legge).
L' ha impugnato detto sollecito, sostenendo di non Parte_1
essere tenuto a restituire all' quanto richiesto. CP_1 L' si è costituito in giudizio eccependo in primo luogo la CP_1
inammissibilità della domanda.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda dell' va dichiarata inammissibile. Parte_1
Come dedotto e documentato dall' l'odierno ricorrente aveva già CP_1
impugnato in sede giudiziale l'originaria comunicazione di indebito del
4.5.2022, lo stesso indebito di cui al sollecito del 9.12.2024 impugnato in CP_1
questa sede.
All'esito di quel primo giudizio, questo Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo legittima la pretesa dell' (sentenza n. 7472/2024 del 24.6.2024, CP_1
non impugnata).
Che si tratti del medesimo indebito non vi è dubbio alcuno, essendo sufficiente porre a confronto le due comunicazioni (le ragioni dell'indebito CP_1 sono le stesse e la seconda comunicazione parla di “sollecito”).
Non è di conseguenza possibile pronunciarsi giudizialmente una seconda volta sulla fondatezza e sulla legittimità della stessa pretesa restitutoria dell' CP_1
La domanda odierna va pertanto dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte ricorrente.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da € 5.200,01 a € 26.000,00, pari all'ammontare dell'indebito); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) e si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi - ex art. 4, comma
1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 - considerata la semplicità della questione trattata.
Roma, 18.12.2025.
Il giudice
AS IA
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