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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/09/2025, n. 6899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6899 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2976/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2976/2025
All'udienza del 16 settembre 2025 davanti al giudice dott. Patrizio Gattari sono comparsi:
per l'attore opponente l'avv. Marcella Bellotti e per il convenuto opposto Parte_1
il dott. in sostituzione dell'avv. Michela Peronace. Controparte_1 Controparte_2
E' altresì presente di persona l'opponente . Parte_1
I difensori precisano le conclusioni come dai rispettivi fogli depositati in via telematica e discutono la causa.
All'esito della discussione le parti chiedono la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dato atto decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura alle parti del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
Dott. Patrizio Gattari
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 2976/2025 R.G. promossa da
( , elettivamente domiciliato presso il domicilio Parte_1 C.F._1
digitale dell'avv. Marcella Bellotti ( del Foro di Busto Email_1
Arsizio, che lo rappresenta e difende per delega in atti
Attore/opponente contro
( ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano piazza Sant'Ambrogio n. 8, presso lo studio dell'avv.
Michela Peronace ( che lo rappresenta e difende Email_2
per delega in atti unitamente all'avv. Franco Luigi Sabadini
Email_3
Convenuto/opposto
pagina 2 di 5 oggetto: appalto – pagamento prezzo – opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE rilevato che sin dalla citazione introduttiva l'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano - adito da controparte con il ricorso per decreto ingiuntivo da cui scaturisce la presente opposizione - ed ha indicato quale giudice competente il Tribunale di Busto Arsizio in quanto foro del convenuto ex art. 18 c.p.c.; che nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. le parti sono state invitate a dedurre in ordine all'applicabilità nel caso concreto del foro del consumatore, trattandosi di controversia scaturente da un contratto di appalto concluso da un professionista (impresa opposta) con una persona fisica (opponente) ed avente ad oggetto lavori di manutenzione da eseguire su un immobile del committente/opponente; rilevato che nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. l'opponente ha dedotto di aver concluso il contratto di appalto come consumatore ed ha dichiarato di volersi avvalere del foro del consumatore, individuabile nel Tribunale di Busto Arsizio nel cui circondario lo stesso opponente risiede;
che nella medesima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. la società creditrice opposta ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito con il ricorso monitorio;
considerato che
, vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza del giudice dell'opposizione è funzionale, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza,
e, in quanto tale, non derogabile sull'accordo delle parti;
che, pertanto, l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente non consente di ritenere operante il disposto dell'art. 38 comma 2 c.p.c. - applicabile alla competenza per territorio derogabile - giacché alla declaratoria di incompetenza del giudice adito con il ricorso alla procedura monitoria, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, non si verifica la “traslatio iudicii” relativamente al giudizio di pagina 3 di 5 opposizione ex art. 645 c.p.c., il quale termina con la presente pronuncia che dichiara la nullità del provvedimento monitorio emesso dal giudice incompetente;
rilevato che la causa ha ad oggetto un contratto di appalto concluso dalla società appaltatrice/opposta (attore sostanziale) con l'opponente ed avente ad Parte_1
oggetto lavori di manutenzione da eseguire presso l'abitazione dello stesso sig. Pt_1
(committente); ritenuto che alla controversia in esame si applica quindi indubbiamente il foro del consumatore, che va individuato nel Tribunale di Busto Arsizio, nel cui circondario risiede l'opponente (parte committente del contratto di appalto) e davanti al quale le parti potranno eventualmente riassumere la causa - avente ad oggetto i reciproci diritti derivanti dal contratto di appalto concluso - nel termine legale di tre mesi previsto dall'art. 50 c.p.c.; che va dunque dichiarata l'incompetenza del giudice adito con il ricorso alla procedura monitoria e la nullità del decreto opposto;
considerato che
nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano senza invocare l'applicabilità nel caso concreto del foro del consumatore, richiesta soltanto a seguito del rilievo d'ufficio contenuto nel decreto ex art. 171 bis c.p.c.; che, in ragione dell'avvenuto rilievo d'ufficio dell'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del foro del consumatore, le spese del presente giudizio di opposizione vengono compensate ex art. 92 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione del 16/1/2025, da nei confronti di avverso il decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo n. 16504/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 26/11/2024 e notificato il
9/12/2024, nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Busto Arsizio e, per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 4 di 5 2. compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 16/9/2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2976/2025
All'udienza del 16 settembre 2025 davanti al giudice dott. Patrizio Gattari sono comparsi:
per l'attore opponente l'avv. Marcella Bellotti e per il convenuto opposto Parte_1
il dott. in sostituzione dell'avv. Michela Peronace. Controparte_1 Controparte_2
E' altresì presente di persona l'opponente . Parte_1
I difensori precisano le conclusioni come dai rispettivi fogli depositati in via telematica e discutono la causa.
All'esito della discussione le parti chiedono la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dato atto decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura alle parti del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
Dott. Patrizio Gattari
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 2976/2025 R.G. promossa da
( , elettivamente domiciliato presso il domicilio Parte_1 C.F._1
digitale dell'avv. Marcella Bellotti ( del Foro di Busto Email_1
Arsizio, che lo rappresenta e difende per delega in atti
Attore/opponente contro
( ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano piazza Sant'Ambrogio n. 8, presso lo studio dell'avv.
Michela Peronace ( che lo rappresenta e difende Email_2
per delega in atti unitamente all'avv. Franco Luigi Sabadini
Email_3
Convenuto/opposto
pagina 2 di 5 oggetto: appalto – pagamento prezzo – opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE rilevato che sin dalla citazione introduttiva l'opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano - adito da controparte con il ricorso per decreto ingiuntivo da cui scaturisce la presente opposizione - ed ha indicato quale giudice competente il Tribunale di Busto Arsizio in quanto foro del convenuto ex art. 18 c.p.c.; che nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. le parti sono state invitate a dedurre in ordine all'applicabilità nel caso concreto del foro del consumatore, trattandosi di controversia scaturente da un contratto di appalto concluso da un professionista (impresa opposta) con una persona fisica (opponente) ed avente ad oggetto lavori di manutenzione da eseguire su un immobile del committente/opponente; rilevato che nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. l'opponente ha dedotto di aver concluso il contratto di appalto come consumatore ed ha dichiarato di volersi avvalere del foro del consumatore, individuabile nel Tribunale di Busto Arsizio nel cui circondario lo stesso opponente risiede;
che nella medesima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. la società creditrice opposta ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito con il ricorso monitorio;
considerato che
, vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza del giudice dell'opposizione è funzionale, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza,
e, in quanto tale, non derogabile sull'accordo delle parti;
che, pertanto, l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente non consente di ritenere operante il disposto dell'art. 38 comma 2 c.p.c. - applicabile alla competenza per territorio derogabile - giacché alla declaratoria di incompetenza del giudice adito con il ricorso alla procedura monitoria, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, non si verifica la “traslatio iudicii” relativamente al giudizio di pagina 3 di 5 opposizione ex art. 645 c.p.c., il quale termina con la presente pronuncia che dichiara la nullità del provvedimento monitorio emesso dal giudice incompetente;
rilevato che la causa ha ad oggetto un contratto di appalto concluso dalla società appaltatrice/opposta (attore sostanziale) con l'opponente ed avente ad Parte_1
oggetto lavori di manutenzione da eseguire presso l'abitazione dello stesso sig. Pt_1
(committente); ritenuto che alla controversia in esame si applica quindi indubbiamente il foro del consumatore, che va individuato nel Tribunale di Busto Arsizio, nel cui circondario risiede l'opponente (parte committente del contratto di appalto) e davanti al quale le parti potranno eventualmente riassumere la causa - avente ad oggetto i reciproci diritti derivanti dal contratto di appalto concluso - nel termine legale di tre mesi previsto dall'art. 50 c.p.c.; che va dunque dichiarata l'incompetenza del giudice adito con il ricorso alla procedura monitoria e la nullità del decreto opposto;
considerato che
nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano senza invocare l'applicabilità nel caso concreto del foro del consumatore, richiesta soltanto a seguito del rilievo d'ufficio contenuto nel decreto ex art. 171 bis c.p.c.; che, in ragione dell'avvenuto rilievo d'ufficio dell'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del foro del consumatore, le spese del presente giudizio di opposizione vengono compensate ex art. 92 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione del 16/1/2025, da nei confronti di avverso il decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo n. 16504/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 26/11/2024 e notificato il
9/12/2024, nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Busto Arsizio e, per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 4 di 5 2. compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 16/9/2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari
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