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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1435/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FO SC, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 637/2024 depositato il 31/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210064267056000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320210064267056000, relativa all'IMU per l'anno 2014, dell'importo complessivo di € 7.726,76.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito la nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, sostenendo che l'atto impositivo non è mai stato portato a conoscenza della contribuente e che eventuali notifiche tramite posta privata sarebbero comunque inesistenti o nulle, richiamando la giurisprudenza sulla riserva al fornitore del servizio universale.
Con un secondo motivo, ha dedotto la decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento e riscossione, rilevando che l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello d'imposta, termine ampiamente superato nel caso di specie.
Con un terzo motivo, ha lamentato la nullità della cartella per violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, per difetto di motivazione e per omessa allegazione dell'atto prodromico richiamato ma mai notificato, con conseguente lesione del diritto di difesa.
§§§§§
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, rilevando che la cartella impugnata era stata notificata il 18.08.2023 mentre il ricorso è stato notificato il 31.10.2023, oltre il termine di 60 giorni.
Ancora in via preliminare la resistente ha inoltre eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Paternò, unico soggetto legittimato a rispondere sulle doglianze relative alla notifica dell'avviso di accertamento.
Indi ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso sostenendo che la cartella risultava adeguatamente motivata mediante il richiamo agli atti presupposti (notificati al contribuente o da questi conosciuti) ed ha contestato eventuale prescrizione del credito, sostenendo che per l'IMU opera un termine quinquennale non ancora decorso anche in ragione delle sospensioni normative intervenute durante l'emergenza Covid-19.
In via subordinata, la resistente ha chiesto che, qualora fossero emerse irregolarità imputabili al Comune nella fase impositiva, venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, con compensazione delle spese.
§§§§§
All'udienza del 13 febbraio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve esaminarsi preliminarmente la eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.
La cartella impugnata risulta notificata in data 18.08.2023.
Pertanto, tenendo conto della sospensione feriale, il termine di sessanta giorni utile per proporre ricorso aveva scadenza il successivo 30 ottobre 2023 (mercoledì).
Il ricorso risulta notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo pec in data 31.10.2023 ore 12,59.
Pertanto, l'eccezione è fondato ed il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Settima Sezione, DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida i complessivi euro 1.000,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
AN CA SC LU
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FO SC, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 637/2024 depositato il 31/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210064267056000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320210064267056000, relativa all'IMU per l'anno 2014, dell'importo complessivo di € 7.726,76.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito la nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, sostenendo che l'atto impositivo non è mai stato portato a conoscenza della contribuente e che eventuali notifiche tramite posta privata sarebbero comunque inesistenti o nulle, richiamando la giurisprudenza sulla riserva al fornitore del servizio universale.
Con un secondo motivo, ha dedotto la decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento e riscossione, rilevando che l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello d'imposta, termine ampiamente superato nel caso di specie.
Con un terzo motivo, ha lamentato la nullità della cartella per violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, per difetto di motivazione e per omessa allegazione dell'atto prodromico richiamato ma mai notificato, con conseguente lesione del diritto di difesa.
§§§§§
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, rilevando che la cartella impugnata era stata notificata il 18.08.2023 mentre il ricorso è stato notificato il 31.10.2023, oltre il termine di 60 giorni.
Ancora in via preliminare la resistente ha inoltre eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Paternò, unico soggetto legittimato a rispondere sulle doglianze relative alla notifica dell'avviso di accertamento.
Indi ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso sostenendo che la cartella risultava adeguatamente motivata mediante il richiamo agli atti presupposti (notificati al contribuente o da questi conosciuti) ed ha contestato eventuale prescrizione del credito, sostenendo che per l'IMU opera un termine quinquennale non ancora decorso anche in ragione delle sospensioni normative intervenute durante l'emergenza Covid-19.
In via subordinata, la resistente ha chiesto che, qualora fossero emerse irregolarità imputabili al Comune nella fase impositiva, venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, con compensazione delle spese.
§§§§§
All'udienza del 13 febbraio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve esaminarsi preliminarmente la eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.
La cartella impugnata risulta notificata in data 18.08.2023.
Pertanto, tenendo conto della sospensione feriale, il termine di sessanta giorni utile per proporre ricorso aveva scadenza il successivo 30 ottobre 2023 (mercoledì).
Il ricorso risulta notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo pec in data 31.10.2023 ore 12,59.
Pertanto, l'eccezione è fondato ed il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Settima Sezione, DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida i complessivi euro 1.000,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
AN CA SC LU