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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/09/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2356/2024 RG promossa con ricorso da
C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Acerboni C.F. e Rachele Favero C.F C.F._2
entrambi del foro di Venezia, come da procura alle liti in calce al ricorso, con C.F._3 domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia Mestre 30172 Via Torino 125 con indicazione del seguente numero fax e mail ove ricevere comunicazioni: - P.IVA_1
e Email_1 Email_2
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
in persona del Ministro p.t. con sede in Piazza Kennedy, 20 – 00144 Roma, C.F. con P.IVA_2 domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia San Marco 63;
n persona del dirigente p.t. con sede in Via Forte Marghera, Controparte_2
191 30173 Venezia-Mestre- C.F. : PartitaIVA_3 Email_3
in proprio ex art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE in punto: pre-ruolo personale docente – ricostruzione carriera;
decisa il 10.9.2025
FATTO
La controversia, radicata con ricorso depositato il 12.11.2024, riguarda docente immessa in ruolo
- l' 1.9.2001 nella scuola elementare, con pregressa attività lavorativa prestata in forza di una serie di contratti a termine in successione dall'a.s. 1984/1985 (dapprima supplenze brevi e poi annuali);
- l' 1.9.2009 nella scuola secondaria di primo grado, ove tutt'ora lavora. Aziona il diritto al riconoscimento del cd servizio pre-ruolo per l' equiparazione dello stesso, sul piano giuridico ed economico, all' anzianità riconosciuta al personale a tempo indeterminato, con condanna per l'effetto dell' Amministrazione alla c.d. ricostruzione della carriera e al pagamento delle relative differenze retributive.
Sono in particolare fatti valere :
1. la pacifica non prescrittibilità del diritto al riconoscimento dell' anzianità pre ruolo;
2. il principio eurocomunitario di non discriminazione - violazione della clausola 4 della Direttiva comunitaria 1999/70
Sono formulate le seguenti conclusioni: Voglia questo Ecc.mo Giudice: Previo accertamento del diritto della ricorrente di vedersi riconosciuti integralmente ai fini giuridici ed economici tutti i servizi prestati, pre ruolo, in ruolo, nel ruolo della scuola elementare prima del passaggio di ruolo alla scuola secondaria di primo grado, condannare l'amministrazione resistente ad effettuare la corretta ricostruzione sia ai fini giuridici che economici dell'anzianità di servizio della docente alla data di passaggio in ruolo nella scuola elementare (1.9.2001) e alla data di passaggio al ruolo della secondaria di primo grado (1.9.2009) mediante riconoscimento integrale degli anni di servizio svolti sia nel pre ruolo che nel ruolo della scuola elementare prima del passaggio del ruolo nella scuola secondaria di primo grado, sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale con conseguente condanna dello stesso al pagamento in favore della docente delle dovute differenze retributive maturate e maturande fra quanto percepito e quanto le sarebbe spettato e spetterà in futuro per effetto della invocata esatta ricostruzione della carriera, differenze che si quantificano allo stato in una somma non inferiore ad euro 30.000,00, salvo diversa quantificazione in corso di causa, oltre alla maggiore e minore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
condannarsi altresì l'amministrazione resistente al versamento dei contributi previdenziali relative alle eventuali differenze retributive. In ogni caso con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Il convenuto si è difeso nel merito, eccepita in via preliminare la prescrizione decennale del CP_1 diritto e quinquennale quanto alle differenze retributive ed in ogni caso il blocco di anzianità per l'anno 2013, ai sensi del DPR 122 del 4 settembre 2013 art. 1 co. 1 lett. b).
La causa, istruita documentalmente, in data odierna è stata trattenuta in decisione all' esito di udienza da remoto.
MOTIVI
La normativa di riferimento è costituita dagli artt 485 e 489 del TU 297/1994, in forza dei quali:
Art. 485 - Personale docente:
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati al comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
Art. 489 - Periodi di servizio utili al riconoscimento:
1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”.
Ai sensi dell' art 11 comma 14 della legge 124/1999 si considera anno scolastico intero ex art 489 il servizio di almeno 180 gg o servizi continuativo dall' 1 febbraio agli scrutini.
Ciò premesso, il ricorso è fondato
In via preliminare certamente non può dirsi prescritto il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio in sè, che costituisce elemento di fatto non suscettibile di prescrizione, neppure decennale ex art 2946 cc, come da Cass. 4076/2004 e 2232/2020 + Circolare n. 28 del 2.12.2021 del Ministero dell'Economia e della Finanze.
Nel merito (computo dell' intero pre-ruolo), va data continuità all' orientamento dell' Ufficio, che ha trovato conferma in sede di legittimità come da Cass. n. 22558/16, 8945/2017 e 20918/2019, secondo cui il mancato riconoscimento al personale non di ruolo delle progressioni stipendiali invece previste per il personale di ruolo in ragione dell'anzianità di servizio è in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/77/CE, non poggiando la difformità di trattamento ivi prevista su ragioni oggettive, nel senso fatto proprio dalla direttiva, così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Tanto il principio in questione, che le sentenze della Corte di Giustizia, costituiscono nell'ambito del diritto interno fonti dell'ordinamento, cui il giudicante è tenuto ad attenersi se del caso anche disapplicando le norme interne. Se ne deduce che ai docenti precari, nell'ambito delle supplenze via via affidate, dovrebbe essere riconosciuta l'anzianità di servizio via via maturata, non essendo giustificato, attesa l' identità di mansioni e la conseguente esperienza maturata, escluderne e/o limitarne la rilevanza solo perché maturata in forza di rapporti a tempo determinato.
Trattandosi nello specifico di docente immessa in ruolo, tale consolidato orientamento va applicato tenuto conto della nota sentenza CGCE 20.9.2018 in C–466/17 (= sentenza Motter), seguita da Cassazione nn. 31149/2019 e 33138/2019, secondo cui, onde evitare c.d. discriminazioni “alla rovescia”, un problema di trattamento discriminatorio può porsi nelle sole ipotesi in cui l' anzianità di servizio effettiva (e non quella virtuale ex art 489 TU 297/1994), risulti superiore a quella riconoscibile ex art 485 TU 297/1994.
In base a tali nuovi approdi giurisprudenziali, per quanto in particolare statuito ai punti 9 e 10 di Cass. n. 31149/2019 (seguita da conf Cass. 16.12.2019 n. 33138, 7.2.2020 n. 2924, 12.2.2020 n. 3472) :
➢ onde evitare cd discriminazioni “alla rovescia”, un problema di trattamento discriminatorio può porsi nelle sole ipotesi in cui l' anzianità di servizio effettiva (e non quella virtuale ex art 489 TU 297/1994), risulti superiore a quella riconoscibile ex art 485 TU 297/1994;
➢ va considerato l' intero pre-ruolo, anche quello antecedente alla scadenza il 10.7.2001 del termine per il recepimento della Direttiva CE 1999/70;
➢ in particolare il trattamento è discriminatorio - per cui la norma di diritto interno (art 485 TU) va disapplicata e al docente va riconosciuto il medesimo trattamento spettante, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, al docente a tempo indeterminato - solo se l' anzianità maturata con rapporti a tempo determinato, anche antecedenti al 10.7.2001 e anche in ruoli diversi da quello per cui è chiesta la ricostruzione di carriera se ricorrono le condizioni ex art 485 TU, calcolata senza computo dell'anzianità virtuale ex art 489 TU in base ai soli periodi di vigenza dei contratti a termine e maggiorata dei periodi nei quali l' assenza è giustificata anche per l' assunto a tempo indeterminato (congedo ordinario, aspettativa retribuita, maternità ecc), è superiore a quella riconoscibile ex art 485 TU.
Nel caso di specie, tenuto conto dei periodi effettivamente lavorati come da stato matricolare, dal raffronto tra anzianità calcolata ai sensi della norma speciale e anzianità che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l' insegnante comparabile periodi lavorati emerge il riscontro dell' effettiva sussistenza di discriminazione nel senso puntualizzato dalla succitata sentenza Cass. 31149/2019 al paragrafo 9.1 .
E infatti:
1. La ricorrente è docente dal 1984 e inizialmente ha prestato servizio con contratti a termine, con la qualifica di insegnante di scuola elementare svolgendo supplenze brevi e saltuarie e, successivamente, con contratti sino al termine delle attività didattiche.
2. Con decorrenza 1.9.2001, ha ottenuto il passaggio in ruolo nella scuola elementare maturando complessivi 1392 giorni, pari ad un'anzianità di servizio pre-ruol di 3 anni e 8 mesi e on decorrenza 1.9.2009 e, quindi, maturando un'anzianità di ruolo pari ad 8 anni, è poi passata al ruolo della scuola secondaria di primo grado, ove tutt'ora lavora;
quindi all' 01.09.2010 aveva maturato un'anzianità complessiva di pari a 12 anni e 8 mesi, così costituita: 3 anni e 8 mesi di servizio pre-ruolo; 8 anni di servizio di ruolo nella scuola elementare;
1 anno di servizio di ruolo nella scuola secondaria di primo grado.
3. Nei decreti di ricostruzione carriera (nn. 1155 del 7.10.2011, n. 1156 del 7.12.2011 e n. 384 del 12.2.2019 – docc. 2, 3 e 4 ric ) tale anzianità non è stata correttamente computata, segnatamente alla data dell'1.9.2010, ovvero l'anno successivo del passaggio di ruolo dalla scuola elementare alla scuola secondaria, è stata riconosciuta posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 9 di cui alle tabelle contrattuali vigenti considerando un' anzianità utile ai fini giuridici ed economici: anni 9 mesi 8 giorni 0, anzianità utile ai soli fini economici anni 2 mesi 4 giorni 0”; secondo il decreto di ricostruzione carriera, da ultimo approvato, risulta, d' altro canto, riconosciuta la seguente progressione di carriera: Data di maturazione 1.1.2016: Attribuzione incremento tabellare anni 14 mesi 0 giorni 0 => posizione stipendiale anni 9, fascia RPD anni 0 - Data di maturazione 1.1.2017: Attribuzione incremento tabellare anni 15 mesi 0 => posizione stipendiale anni 15 a decorrere dall' 1.1.2017, fascia RPD anni 15”. Infine, , come attestato dai cedolini agli atti, con decorrenza gennaio 2023 è stato riconosciuto il passaggio alla fascia stipendiale 21, ove attualmente si trova.
4. Tale ricostruzione carriera compiuta dal è errata in quanto non sono stati correttamente ed integralmente considerati i 3 anni di servizio pre-ruolo unitamente agli 8 anni di servizio svolti nel ruolo della scuola elementare.
5. In realtà alla data di passaggio del ruolo da scuola elementare a scuola secondaria di primo grado (1.9.2009) la ricorrente aveva già maturato 11 anni di servizio di cui 3 anni e 8 mesi di pre – ruolo e 8 anni di ruolo nella scuola elementare, dunque alla data di passaggio nel nuovo ruolo (scuola secondaria di primo grado) doveva già essere inquadrata nella fascia stipendiale 9-14.
6. La ricostruzione corretta è dunque la seguente:
➢ collocamento nella fascia stipendiale 0-8 contando i servizi del pre ruolo e del ruolo nella scuola primaria sino all'a.s. 2006/2007, RPD 0-14
➢ collocamento fascia stipendiale 9-14 e RPD 0-14 con decorrenza dall' a.s. 2007/2008, anziché novembre 2011;
➢ collocamento fascia stipendiale 15-20 e RPD 15-27 con decorrenza dall' a.s. 2013/2014 anziché luglio 2017;
➢ collocamento fascia stipendiale 21- 27 e RPD 15-27 con decorrenza dall' a.s. 2019/2020 anziché gennaio 2023 .
La possibilità di poter usufruire in futuro del meccanismo di riallineamento ex art. 4, comma 3, del D.P.R. 23.8.1988 n. 399 non esclude, d' altro canto, che il docente abbia subìto una discriminazione nella ricostruzione di carriera in relazione al periodo di pre ruolo, rispetto a coloro che sono stati assunti sin dall'origine a tempo indeterminato: si tratta di ipotesi futura meramente eventuale laddove la discriminazione va valutata con riferimento al momento di ricostruzione della carriera.
Il ricorso è dunque fondato.
Il va determinato in base ai seguenti criteri: CP_4
a) Non spettano né le retribuzioni per i mesi non lavorati, né gli scatti di anzianità per inapplicabilità della norma di cui all'art. 53 L. 312/80: tale norma, infatti, disciplina la retribuzione spettante ai cd. docenti incaricati, venuti meno nel sistema di reclutamento scolastico introdotto dalla normativa successiva. Sul punto si è pronunciata anche la Cassazione (sentenza v. 22558/16 i punti 3.1-3.5 cui si rimanda). b) Va considerato l' intero pre-ruolo, anche quello antecedente alla scadenza il 10.7.2001 del termine per il recepimento della Direttiva CE 1999/70, come da punti n 9 e 10 della surrichiamata sentenza Cass. n. 31149/2019. Ai fini dell'applicazione della direttiva 1999/70/CE e della verifica della sussistenza o meno dell'eventuale discriminazione tra personale precario e di ruolo, non rileva la data di espletamento del servizio, bensì quella di stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato o di adozione del decreto di ricostruzione di carriera (Cass. Civ., Sez. Lav., 16.7.2020 n. 15231 e 15232), risalenti, nel caso di specie, ad una data successiva al 10.7.2001, quando era già scaduto il termine concesso agli stati membri per il recepimento della direttiva europea.
c) E' fondata, sia pure parzialmente, l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. relativamente alla domanda di condanna al pagamento di differenze retributive - derivanti dall'applicazione delle progressioni stipendiali previste per i docenti di ruolo, quanto ai periodi fuori ruolo – mentre, come già detto, non può dirsi prescritto il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio in sè, che costituisce elemento di fatto non suscettibile di prescrizione, neppure decennale (V. Cass. 4076/2004 , 2232/2020).
Il decorso della prescrizione quanto alle differenze retributive non può ritenersi sospeso ovvero interrotto in quanto si tratta di rapporti di lavoro a tempo determinato, posto che nella peculiare fattispecie di cui è causa va esclusa una situazione psicologica di “metus” del lavoratore poiché la proposta relativa all'affidamento di contratti a tempo determinato nell'ambito del settore scolastico avviene secondo procedure rigidamente predeterminate non idonee ad essere influenzate dalla discrezionalità del datore di lavoro.
E' dunque maturata a prescrizione in relazione alle differenze retributive astrattamente dovute al quinquennio precedente la notifica del ricorso-decreto .
d) Dal computo dell'anzianità di servizio AI FINI DELLA PROGRESSIONE STIPENDIALE (non anche, peraltro pacificamente, a fini giuridici – vd Cass n. 13618/2025) va escluso l' anno 2013 in quanto : - ai sensi dell' art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010"Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"; l' art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, ha poi previsto che "le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013"; gli anni dal 2010 al 2012, non anche il 2013, sono stati poi recuperati ex decreto interministeriale n. 3 del 14.1.2011 e Ccnl Comparto Scuola 13.3.2013;
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo
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Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento a fini economici e giuridici dell'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo prestati e condanna il convenuto a riconoscere detta CP_1 anzianità di servizio e a collocare la ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata secondo la seguente progressione di carriera:
➢ collocamento nella fascia stipendiale 0-8 contando i servizi del pre ruolo e del ruolo nella scuola primaria sino all'a.s. 2006/2007, RPD 0-14
➢ collocamento fascia stipendiale 9-14 e RPD 0-14 con decorrenza dall' a.s. 2007/2008, anziché novembre 2011; ➢ collocamento fascia stipendiale 15-20 e RPD 15-27 con decorrenza dall' a.s. 2013/2014 anziché luglio 2017;
➢ collocamento fascia stipendiale 21- 27 e RPD 15-27 con decorrenza dall' a.s. 2019/2020 anziché gennaio 2023;
2. nei limiti di cui in motivazione sub quantum condanna il a corrispondere alla medesima CP_1 ricorrente le conseguenti differenze stipendiali maturate oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
3. condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori e al rimborso del CU versato
Così deciso in Venezia, 10.9.2025
Il Giudice