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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/12/2024, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 28 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi ELl'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 05/12/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Ganzerli per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto ELla dichiarazione di identità dei procuratori ELle parti e ELle parti presenti. I procuratori ELle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito EL giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata ELl'udienza ed a prendere la parola nel rispetto ELle indicazioni EL giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento ELl'udienza. Il giudice avverte che la registrazione ELl'udienza è vietata.
I procuratori ELle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura ELla sentenza.
Il giudice dà lettura EL verbale di udienza
Su invito EL giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto EL contraddittorio e che lo svolgimento ELl'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito ELla Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico EL dispositivo e ELla contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza EL 05/12/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico EL dispositivo e ELla contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 28 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
09/01/2024
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
con il patrocinio ELl'avv. GANZERLI CINZIA e ELl'avv. NASO
DOMENICO ( ; C.F._5
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_2
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. ELl'avv. LO P.IVA_3
GUARRO DARIO
Motivi ELla decisione
1 I ricorrenti in epigrafe, premesso di aver prestato attività in qualità di personale ATA non di ruolo per supplenze brevi e saltuarie in veste di
Collaboratore Scolastico con più contratti a tempo determinato presso vari istituti per supplenze temporanee - con oneri e responsabilità certamente equivalenti e comunque non inferiori a quelli dei colleghi di ruolo e dei colleghi precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31
agosto o al termine ELle attività didattiche -, hanno evidenziato di non aver percepito nel periodo indicato l'indennità di Compenso Individuale
Accessorio (in seguito: IA ) come previsto dai contratti collettivi di settore per il profilo di appartenenza per il servizio prestato nei seguenti periodi:
Quanto a , Collaboratrice Scolastica Parte_1
A.S. 2020/21: dal 09.10.20 al 06.06.21 – IC di IE EL RD (VR)
(241gg-36/36)
A.S. 2021/22: dal 05.10.21 al 11.10.21 – IC di IE EL RD (VR)
(7gg-36/36)
dal 12.10.21 al 08.06.22 – IC di RD (VR) (240gg-36/36)
Quanto a , Collaboratrice Scolastica Parte_2
A.S. 2021/22: dal 14.01.22 al 31.07.22 – IP “G. Negri” di EG (VR)
(199gg-36/36)
Quanto a , Collaboratore Scolastico Parte_3
A.S. 2021/22: dal 18.10.21 al 08.06.22 – IC VR 14 “AN Massimo” di
ER (VR) (234gg-36/36)
Quanto a Collaboratrice Scolastica Parte_4
A.S. 2020/21: dal 15.12.20 al 23.12.20 – IC 02 di AN ON (VR)
(9gg-36/36) dal 14.01.21 al 04.06.21 – IC di SO (VR) (142gg-18/36)
2 Sostengono che il mancato pagamento di tale indennità, negato dal
Ministero in occasione di supplenze per brevi periodi, è frutto di una errata interpretazione/applicazione ELl'articolo 82 EL CCNL Scuola 2007 EL
29/11/2007, CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007,
stabilisce che: "1. Al personale ATA ELle scuole di ogni ordine e grado e
ELle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco
indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le
modali-tà di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua
sussistenza di compensi corrisposti ad personam".
Il giudice di legittimità, nel caso similare ELla RPD, ovvero retribuzione professionale docente - che corrisponde al “IA”, ovvero compenso individuale accessorio per il personale ATA - ha invece espressamente affermato come la retribuzione professionale docente sia certamente dovuta anche in occasione di supplenze brevi poiché il 'rimando' all'art. 7 cit. da parte ELl'art. 25 EL CCNI EL 31.8.1999 “aveva solamente la
finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo EL nuovo
trattamento e non quella di limitare i destinatari ELla retribuzione
professionale docenti che costituisce un compenso fisso e continuativo, corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità”, essendo peraltro inclusa la RPD nella base EL calcolo EL TFR (art. 81 EL CCNL
24.07.2003 e art. 83 EL CCNL EL 29.11.2007).
In applicazione EL principio di non discriminazione posto dalla consolidata interpretazione EL Giudice europeo (clausola 4 ELl'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di diretta applicabilità nei singoli ordinamenti degli stati nazionali) non sussiste difatti incompatibilità tra la natura ELla
RPD (IA per il personale ATA) e la natura “breve e saltuaria” ELle
3 prestazioni EL personale ATA ricorrente, attesa l'identica modalità e natura ELle prestazioni rese in entrambi i casi.
Ciò premesso le parti ricorrenti chiedono – anche alla luce ELl'autorevole avallo ricevuto dalla interpretazione ELla S.C. (Cass. 27.7.18 n.20015; implicitamente richiamata da Cass. 31149/19) – il riconoscimento EL
diritto a percepire la IA anche in relazioni a periodi di supplenze brevi e saltuarie (ed in particolare per i giorni sopra indicati e lavorati nel periodo di supplenza), con condanna ELl'Amministrazione al pagamento ELle
somme maturate a tale titolo come da conclusioni di seguito riportate
Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto,
- Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti dei ricorrenti, la
normativa in tema di IA, nella parte in cui limita il diritto dei ricorrenti a
percepire lo stesso in ragione ELla durata dei contratti stipulati, per
contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4
ELl'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
n. 1999/70/CE EL 28.6.1999;
- Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto dei ricorrenti -
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
– alla corresponsione EL Compenso Individuale Parte_4
Accessorio (C.I.A.);
- Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, ELla complessiva somma di euro 2.209,43 (€
1.075,73 + € 440,25 + € Parte_1 Parte_2
516,35 + € 177,10 , Parte_3 Parte_4
e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi da ogni
maturazione al saldo;
4 - Condannare l'amministrazione al pagamento ELle predette somme a
favore dei ricorrenti al lordo ELle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi ELl'art. 19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione al
pagamento, a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore
dei ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a
favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.
Si costituisce l'Amministrazione scolastica chiedendo rigettarsi il ricorso, ribadendo la correttezza ELla interpretazione ELl'art.25 cit. che limita il compenso individuale accessorio ai soli supplenti assunti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intero anno scolastico o sino al termine ELle attività didattiche – fatta propria dal convenuto, con circolare Ministeriale EL 14 aprile 2000, n. 118 – escludendo dalla RPD il personale con contratti per supplenze brevi e saltuarie ex art.4 comma 3
L.124/99, a pena di stabilire altrimenti, in virtù dei richiamati principi ELla
Corte di Giustizia europea, una equiparazione arbitraria ed irragionevole di situazioni disomogenee.
Evidenzia che alla luce ELle risultanze ELlo stato matricolare, risultano di assenza dei ricorrenti che determinano una riduzione ELla somma richiesta. Osserva che la natura ELla supplenza breve e saltuaria per la sua stessa durata dovrebbe condurre a ritenere esclusa ogni forma di discriminazione rispetto al personale cui tale emolumento viene riconosciuto.
Contesta la quantificazione ELle somme, che andrebbero riconosciute al più nella misura corretta, alla luce dei conteggi esposti alla tabella di pag.
4-5 ELla memoria di costituzione di € 1059,25 per , 408,09 per Pt_1
, 512,90 per e 175,00 per . Pt_2 Parte_3 Pt_4
5 La causa, ritenuta di natura documentale e non richiedente attività istruttoria, all'odierna udienza è stata trattata nelle modalità “da remoto” ex art. 127 bis c.p.c. e le parti hanno concluso come da verbale e la causa è
stata decisa in data odierna mediante lettura EL dispositivo, con motivazione contestuale ELla presente sentenza, essendo state su richiesta esentate le parti dalla presenza in udienza al momento ELla
lettura.
* * *
1.Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza ELla Corte di Cassazione sez. lav. - 27/07/2018 n.20015:
l'art.7 EL CCNL 153/2001 per il personale EL comparto scuola,
interpretato alla luce EL principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 ELl'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 EL CCNI EL 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione EL trattamento accessorio.
2.Detto principio risulta nuovamente e più recentemente affermato dalla
Suprema Corte con l'ordinanza n. 6293 EL 05/03/2020, con la quale è
stato rigettato il ricorso proposto dal (avverso la sentenza ELla CP_1
Corte d'Appello di Milano che, confermando la decisione di primo grado,
riconosceva la RPD ad un docente che aveva prestato attività didattica con una pluralità di supplenze) “…risultando conforme alla clausola 4
ELl'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli
6 assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza EL 27.7.2018 n.
20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto ELl'art. 7 CCNL per il comparto Scuola EL 15.3.2001, che,
relativamente alla spettanza ELla "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato”.
Una siffatta lettura interpretativa risulta fatta propria anche dalla copiosa giurisprudenza di merito (Trib. Agrigento sent. n.372/20, Trib. Trieste
18/20; Trib. Cosenza n.835/20; Trib. Udine n.220/20; Trib. Bologna,
18.3.20, n.134; App. Torino, 11.12.19 n.841/19; Trib. Venezia n.204/2021
pubbl. il 23/03/2021) si attaglia perfettamente anche al caso che ci occupa
EL IA per il personale ATA, facendosi applicazione dei medesimi principi di diritto rispetto alla RPD EL personale docente.
Appare minoritaria la giurisprudenza citata dall'Amministrazione (Trib.
Cuneo (Tribunale Cuneo sez. I, 15/09/2022, n.136) che si fonda su una lettura ELla giurisprudenza ELla Suprema Corte – quella che vedrebbe operare il principio di non discriminazione “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella EL personale stabilmente inserito negli organici” – non risulta comunque applicabile al caso di specie non emergendo nel caso in esame
7 “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non essendo tali quelle relative al numero di mesi per il quale viene prestato il servizio essendo questo un dato che rileva esclusivamente sulla quantificazione ELle somme ma non sull'an ELla spettanza ELle stesse, non mutandosi per ciò solo l'attività degli incaricati a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, come gli odierni ricorrenti.
Simili considerazioni risultano altresì ulteriormente confermate anche dalla più recente giurisprudenza ELla Suprema Corte (Cassazione civile sez.
lav., ord. 05/03/2020, ud. 27/11/2019, dep. 05/03/2020, n.6293).
Deve dunque essere accolta la domanda dei ricorrenti.
3.Nella modalità di computo si seguono i criteri di cui all'art.25 cit.: il compenso in questione spetta al personale in ragione di tante mensilità
per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio;
per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Per i mesi interi, il C.I.A. è sempre, per i dipendenti ELl'area
“collaboratore scolastico” – ai sensi ELle disposizioni contrattuali collettive nazionali vigenti - di € 58,50, fino al mese di febbraio 2018, e di € 66,90 da marzo 2018, mentre solo per i giorni residui di supplenza l'emolumento si calcola moltiplicando i giorni rispettivamente per € 1,95 o per € 2,23.
All'odierna udienza parte ricorrente sul quantum ha prestato acquiescenza ai conteggi predisposti in memoria di costituzione dal CP_1
8 4.Il ricorso deve essere quindi accolto con la lieve rideterminazione ELla somma e l'amministrazione scolastica deve essere condannata a pagare alla ricorrente le somme complessive sopra indicate.
5.Sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì EL dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22, comma 36 ELla legge 23/12/1994 n.
724, non toccato dalla sentenza ELla Corte Costituzionale EL 2 novembre
2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego.
6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi EL D.M. n.
147 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto ELla
tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro),EL valore ELla
controversia, ELle fasi effettivamente espletate, ELla natura seriale EL
contenzioso, applicato l'aumento percentuale EL 30% per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale ex art. 4, 2°comma
D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER in funzione di giudice EL lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
1) In parziale accoglimento EL ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a conseguire il compenso individuale accessorio EL personale ATA per l'attività svolta nei periodi di cui in parte motiva e per l'effetto condanna l'Amministrazione convenuta a corrispondere la somma di euro 1.059,25 ad Parte_1
9 , la somma di € 408,09 a , la somma di € Pt_1 Parte_2
512,90 a , la somma di € 175,06 a Parte_3
, oltre interessi legali o rivalutazione nei sensi Parte_4
di cui in parte motiva;
2) Condanna il convenuto alla rifusione ELle spese di lite CP_1
sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in complessivi € 490,20 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA, oltre ad € 49,00 per contributo unificato con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
ER, 5.12.2024
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
10
SEZIONE LAVORO
Causa n. 28 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi ELl'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 05/12/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Ganzerli per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto ELla dichiarazione di identità dei procuratori ELle parti e ELle parti presenti. I procuratori ELle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito EL giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata ELl'udienza ed a prendere la parola nel rispetto ELle indicazioni EL giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento ELl'udienza. Il giudice avverte che la registrazione ELl'udienza è vietata.
I procuratori ELle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura ELla sentenza.
Il giudice dà lettura EL verbale di udienza
Su invito EL giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto EL contraddittorio e che lo svolgimento ELl'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito ELla Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico EL dispositivo e ELla contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza EL 05/12/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico EL dispositivo e ELla contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 28 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
09/01/2024
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
con il patrocinio ELl'avv. GANZERLI CINZIA e ELl'avv. NASO
DOMENICO ( ; C.F._5
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_2
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. ELl'avv. LO P.IVA_3
GUARRO DARIO
Motivi ELla decisione
1 I ricorrenti in epigrafe, premesso di aver prestato attività in qualità di personale ATA non di ruolo per supplenze brevi e saltuarie in veste di
Collaboratore Scolastico con più contratti a tempo determinato presso vari istituti per supplenze temporanee - con oneri e responsabilità certamente equivalenti e comunque non inferiori a quelli dei colleghi di ruolo e dei colleghi precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31
agosto o al termine ELle attività didattiche -, hanno evidenziato di non aver percepito nel periodo indicato l'indennità di Compenso Individuale
Accessorio (in seguito: IA ) come previsto dai contratti collettivi di settore per il profilo di appartenenza per il servizio prestato nei seguenti periodi:
Quanto a , Collaboratrice Scolastica Parte_1
A.S. 2020/21: dal 09.10.20 al 06.06.21 – IC di IE EL RD (VR)
(241gg-36/36)
A.S. 2021/22: dal 05.10.21 al 11.10.21 – IC di IE EL RD (VR)
(7gg-36/36)
dal 12.10.21 al 08.06.22 – IC di RD (VR) (240gg-36/36)
Quanto a , Collaboratrice Scolastica Parte_2
A.S. 2021/22: dal 14.01.22 al 31.07.22 – IP “G. Negri” di EG (VR)
(199gg-36/36)
Quanto a , Collaboratore Scolastico Parte_3
A.S. 2021/22: dal 18.10.21 al 08.06.22 – IC VR 14 “AN Massimo” di
ER (VR) (234gg-36/36)
Quanto a Collaboratrice Scolastica Parte_4
A.S. 2020/21: dal 15.12.20 al 23.12.20 – IC 02 di AN ON (VR)
(9gg-36/36) dal 14.01.21 al 04.06.21 – IC di SO (VR) (142gg-18/36)
2 Sostengono che il mancato pagamento di tale indennità, negato dal
Ministero in occasione di supplenze per brevi periodi, è frutto di una errata interpretazione/applicazione ELl'articolo 82 EL CCNL Scuola 2007 EL
29/11/2007, CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007,
stabilisce che: "1. Al personale ATA ELle scuole di ogni ordine e grado e
ELle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco
indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le
modali-tà di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua
sussistenza di compensi corrisposti ad personam".
Il giudice di legittimità, nel caso similare ELla RPD, ovvero retribuzione professionale docente - che corrisponde al “IA”, ovvero compenso individuale accessorio per il personale ATA - ha invece espressamente affermato come la retribuzione professionale docente sia certamente dovuta anche in occasione di supplenze brevi poiché il 'rimando' all'art. 7 cit. da parte ELl'art. 25 EL CCNI EL 31.8.1999 “aveva solamente la
finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo EL nuovo
trattamento e non quella di limitare i destinatari ELla retribuzione
professionale docenti che costituisce un compenso fisso e continuativo, corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità”, essendo peraltro inclusa la RPD nella base EL calcolo EL TFR (art. 81 EL CCNL
24.07.2003 e art. 83 EL CCNL EL 29.11.2007).
In applicazione EL principio di non discriminazione posto dalla consolidata interpretazione EL Giudice europeo (clausola 4 ELl'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di diretta applicabilità nei singoli ordinamenti degli stati nazionali) non sussiste difatti incompatibilità tra la natura ELla
RPD (IA per il personale ATA) e la natura “breve e saltuaria” ELle
3 prestazioni EL personale ATA ricorrente, attesa l'identica modalità e natura ELle prestazioni rese in entrambi i casi.
Ciò premesso le parti ricorrenti chiedono – anche alla luce ELl'autorevole avallo ricevuto dalla interpretazione ELla S.C. (Cass. 27.7.18 n.20015; implicitamente richiamata da Cass. 31149/19) – il riconoscimento EL
diritto a percepire la IA anche in relazioni a periodi di supplenze brevi e saltuarie (ed in particolare per i giorni sopra indicati e lavorati nel periodo di supplenza), con condanna ELl'Amministrazione al pagamento ELle
somme maturate a tale titolo come da conclusioni di seguito riportate
Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto,
- Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti dei ricorrenti, la
normativa in tema di IA, nella parte in cui limita il diritto dei ricorrenti a
percepire lo stesso in ragione ELla durata dei contratti stipulati, per
contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4
ELl'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
n. 1999/70/CE EL 28.6.1999;
- Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto dei ricorrenti -
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
– alla corresponsione EL Compenso Individuale Parte_4
Accessorio (C.I.A.);
- Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, ELla complessiva somma di euro 2.209,43 (€
1.075,73 + € 440,25 + € Parte_1 Parte_2
516,35 + € 177,10 , Parte_3 Parte_4
e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi da ogni
maturazione al saldo;
4 - Condannare l'amministrazione al pagamento ELle predette somme a
favore dei ricorrenti al lordo ELle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi ELl'art. 19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione al
pagamento, a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore
dei ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a
favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.
Si costituisce l'Amministrazione scolastica chiedendo rigettarsi il ricorso, ribadendo la correttezza ELla interpretazione ELl'art.25 cit. che limita il compenso individuale accessorio ai soli supplenti assunti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intero anno scolastico o sino al termine ELle attività didattiche – fatta propria dal convenuto, con circolare Ministeriale EL 14 aprile 2000, n. 118 – escludendo dalla RPD il personale con contratti per supplenze brevi e saltuarie ex art.4 comma 3
L.124/99, a pena di stabilire altrimenti, in virtù dei richiamati principi ELla
Corte di Giustizia europea, una equiparazione arbitraria ed irragionevole di situazioni disomogenee.
Evidenzia che alla luce ELle risultanze ELlo stato matricolare, risultano di assenza dei ricorrenti che determinano una riduzione ELla somma richiesta. Osserva che la natura ELla supplenza breve e saltuaria per la sua stessa durata dovrebbe condurre a ritenere esclusa ogni forma di discriminazione rispetto al personale cui tale emolumento viene riconosciuto.
Contesta la quantificazione ELle somme, che andrebbero riconosciute al più nella misura corretta, alla luce dei conteggi esposti alla tabella di pag.
4-5 ELla memoria di costituzione di € 1059,25 per , 408,09 per Pt_1
, 512,90 per e 175,00 per . Pt_2 Parte_3 Pt_4
5 La causa, ritenuta di natura documentale e non richiedente attività istruttoria, all'odierna udienza è stata trattata nelle modalità “da remoto” ex art. 127 bis c.p.c. e le parti hanno concluso come da verbale e la causa è
stata decisa in data odierna mediante lettura EL dispositivo, con motivazione contestuale ELla presente sentenza, essendo state su richiesta esentate le parti dalla presenza in udienza al momento ELla
lettura.
* * *
1.Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza ELla Corte di Cassazione sez. lav. - 27/07/2018 n.20015:
l'art.7 EL CCNL 153/2001 per il personale EL comparto scuola,
interpretato alla luce EL principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 ELl'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 EL CCNI EL 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione EL trattamento accessorio.
2.Detto principio risulta nuovamente e più recentemente affermato dalla
Suprema Corte con l'ordinanza n. 6293 EL 05/03/2020, con la quale è
stato rigettato il ricorso proposto dal (avverso la sentenza ELla CP_1
Corte d'Appello di Milano che, confermando la decisione di primo grado,
riconosceva la RPD ad un docente che aveva prestato attività didattica con una pluralità di supplenze) “…risultando conforme alla clausola 4
ELl'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli
6 assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza EL 27.7.2018 n.
20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto ELl'art. 7 CCNL per il comparto Scuola EL 15.3.2001, che,
relativamente alla spettanza ELla "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato”.
Una siffatta lettura interpretativa risulta fatta propria anche dalla copiosa giurisprudenza di merito (Trib. Agrigento sent. n.372/20, Trib. Trieste
18/20; Trib. Cosenza n.835/20; Trib. Udine n.220/20; Trib. Bologna,
18.3.20, n.134; App. Torino, 11.12.19 n.841/19; Trib. Venezia n.204/2021
pubbl. il 23/03/2021) si attaglia perfettamente anche al caso che ci occupa
EL IA per il personale ATA, facendosi applicazione dei medesimi principi di diritto rispetto alla RPD EL personale docente.
Appare minoritaria la giurisprudenza citata dall'Amministrazione (Trib.
Cuneo (Tribunale Cuneo sez. I, 15/09/2022, n.136) che si fonda su una lettura ELla giurisprudenza ELla Suprema Corte – quella che vedrebbe operare il principio di non discriminazione “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella EL personale stabilmente inserito negli organici” – non risulta comunque applicabile al caso di specie non emergendo nel caso in esame
7 “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non essendo tali quelle relative al numero di mesi per il quale viene prestato il servizio essendo questo un dato che rileva esclusivamente sulla quantificazione ELle somme ma non sull'an ELla spettanza ELle stesse, non mutandosi per ciò solo l'attività degli incaricati a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, come gli odierni ricorrenti.
Simili considerazioni risultano altresì ulteriormente confermate anche dalla più recente giurisprudenza ELla Suprema Corte (Cassazione civile sez.
lav., ord. 05/03/2020, ud. 27/11/2019, dep. 05/03/2020, n.6293).
Deve dunque essere accolta la domanda dei ricorrenti.
3.Nella modalità di computo si seguono i criteri di cui all'art.25 cit.: il compenso in questione spetta al personale in ragione di tante mensilità
per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio;
per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Per i mesi interi, il C.I.A. è sempre, per i dipendenti ELl'area
“collaboratore scolastico” – ai sensi ELle disposizioni contrattuali collettive nazionali vigenti - di € 58,50, fino al mese di febbraio 2018, e di € 66,90 da marzo 2018, mentre solo per i giorni residui di supplenza l'emolumento si calcola moltiplicando i giorni rispettivamente per € 1,95 o per € 2,23.
All'odierna udienza parte ricorrente sul quantum ha prestato acquiescenza ai conteggi predisposti in memoria di costituzione dal CP_1
8 4.Il ricorso deve essere quindi accolto con la lieve rideterminazione ELla somma e l'amministrazione scolastica deve essere condannata a pagare alla ricorrente le somme complessive sopra indicate.
5.Sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì EL dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22, comma 36 ELla legge 23/12/1994 n.
724, non toccato dalla sentenza ELla Corte Costituzionale EL 2 novembre
2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego.
6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi EL D.M. n.
147 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto ELla
tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro),EL valore ELla
controversia, ELle fasi effettivamente espletate, ELla natura seriale EL
contenzioso, applicato l'aumento percentuale EL 30% per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale ex art. 4, 2°comma
D.M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER in funzione di giudice EL lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
1) In parziale accoglimento EL ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a conseguire il compenso individuale accessorio EL personale ATA per l'attività svolta nei periodi di cui in parte motiva e per l'effetto condanna l'Amministrazione convenuta a corrispondere la somma di euro 1.059,25 ad Parte_1
9 , la somma di € 408,09 a , la somma di € Pt_1 Parte_2
512,90 a , la somma di € 175,06 a Parte_3
, oltre interessi legali o rivalutazione nei sensi Parte_4
di cui in parte motiva;
2) Condanna il convenuto alla rifusione ELle spese di lite CP_1
sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in complessivi € 490,20 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA, oltre ad € 49,00 per contributo unificato con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
ER, 5.12.2024
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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