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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5075 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.N. 16048/2025 promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Paola Ferraris del Foro di Milano
RICORRENTE contro
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: locazione di beni strumentali
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
“Accertare e dichiarare: che il contratto di locazione n. 20211213026 si è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del contratto medesimo e dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'apposita p.e.c. del 14 novembre 2022 e a causa della condotta inadempiente posta in essere dalla convenuta e, quindi, per fatto e colpa esclusivi di quest'ultima, ovvero, comunque e in ogni caso e laddove occorrer possa, dichiarare risolto il predetto contratto di locazione per grave inadempimento della Conduttrice, ai sensi e per gli effetti degli artt.1453 segg. c.c. e per l'effetto:
Condannare: la resistente C.F. e P. IV , con sede legale in CP_1 P.IV_1
Castelnuovo Cilento (SA) - 84040 - alla via Pantanelli snc, in persona del legale pagina 1 di 4 rappresentante pro tempore, alla restituzione del bene oggetto del contratto di locazione operativa per cui è causa, come descritto al punto E) del presente ricorso;
Condannare: la resistente C.F. e P. IV , con sede legale in CP_1 P.IV_1
Castelnuovo Cilento (SA) - 84040 - alla via Pantanelli snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del complessivo importo di € 29.021,62 per le imputazioni debitorie come denunciate al punto E) del presente ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato.
In caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1 ha adito questo Tribunale esponendo: di aver sottoscritto con la società il
[...] CP_1 contratto di locazione operativa n. 20211213026, avente durata di 60 mesi e ad oggetto un
“arredamento completo di attrezzature e mobilio per ristorante”; di essere proprietaria dei beni concessi in locazione, per averli acquistati dal fornitore allo scopo di procedere alla stipula del suddetto contratto;
che a seguito del mancato pagamento delle fatture da parte della società conduttrice, aveva comunicato alla medesima, tramite PEC del 23.11.2022, la Pt_1 risoluzione del contratto;
che la conduttrice non aveva provveduto alla riconsegna dei beni locati, né al pagamento delle fatture insolute.
La ricorrente ha dunque agito in giudizio per ottenere l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione ex art. 1456 c.c. e, conseguentemente, la condanna di CP_ alla restituzione dei beni locati e al pagamento della somma di € 29.021.62, comprensiva delle fatture e delle spese di gestione insolute, nonché della penale prevista dal contratto in caso di risoluzione del medesimo.
La convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e all'udienza del 13.11.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Le domande della ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
Secondo il noto principio affermato dalla Suprema Corte, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U.
n. 13533/2001).
pagina 2 di 4 Nel caso di specie, la ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio producendo il contratto di locazione (doc. 2), il documento di trasporto attestante l'avvenuta consegna a dei CP_1 beni locati (docc. 3-4) e le fatture riportanti i canoni di noleggio nonché le spese connesse al rapporto contrattuale (docc. 8-15); la convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha provato il proprio adempimento, né l'esistenza di altri fatti estintivi dell'obbligazione.
La ricorrente ha dunque legittimamente invocato la clausola risolutiva espressa ex art. 1456
c.c., contenuta all'art. 8 del contratto di locazione.
Come noto, la pattuizione di una clausola risolutiva espressa determina, di regola, la predeterminazione ad opera delle parti stesse della gravità dell'inadempimento.
Secondo quanto pacificamente affermato in giurisprudenza, “la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandolo dall'onere di provarne l'importanza. Di talché, in siffatta ipotesi la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte” (cfr. ex multis Cass. n. 29017/2018).
Affinché si determini la risoluzione del contratto è dunque necessario accertare unicamente che l'inadempimento dell'obbligazione sia imputabile.
La ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, con comunicazione inviata a mezzo PEC alla convenuta in data 23.11.2022 (doc. 6); deve dunque dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto oggetto di causa, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dei beni e al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 29.021,62, così determinata in applicazione dell'art. 9 del contratto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta;
esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00, esclusa la fase istruttoria non espletata;
si liquida altresì in €
536,00 il compenso per l'attivazione del procedimento obbligatorio di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione n. 20211213026 oggetto di causa, per inadempimento della convenuta;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla CP_1 ricorrente i beni indicati nel documento di trasporto del 27.1.2022, prodotto sub doc. 3, pagina 3 di 4 costituenti “n. 1 arredamento completo di attrezzature e mobilio per ristorante Morrone”, oggetto del contratto di locazione;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla CP_1 ricorrente la somma di € 29.021,62, oltre interessi di mora come da domanda;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla CP_1 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.441,00 per compenso, oltre anticipazioni, comprese quelle di mediazione, 15% rimborso spese generali, CPA ed IV ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 24.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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