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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/12/2025, n. 5406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5406 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN VI De IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 12866/2024 promossa da:
• , nata in [...] il [...] ed ivi residente in [...]2845, La Persona_1
Serena, cap. 1721740;
• nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]de Persona_2
Aguirre 605, La Serena, cap.1710189;
• , nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]2760, Persona_3 departamento 507, Comune de Las Condes, cap. 7550597;
• nata in [...] il [...] ed ivi residente in calle Paula Controparte_1
Jaraquemada n. 15, Rancagua, cap. ; P.IVA_1
• , nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]Persona_4
n. 1762 – 35, Las Condes, cap. 7550507;
• nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]Persona_5
Araneda n. 92, departamento 44, Nuñoa, cap. 7770528;
• nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1
Jaraquemada n. 15, Rancagua, cap. 2841118
tutti difesi e rappresentati dall'avv. Leopoldo Aperio Bella (C.F. ) del foro C.F._1 di Roma, Via Oslavia n. 30, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale sito Bologna, in Viale
Aldini n. 3, ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sigg.ri Per_1
,
[...] Persona_2 Persona_3 Controparte_1
, e ,
[...] Persona_4 Persona_5 Parte_1
e, per l'effetto, ordinare al , e/o per esso, ad ogni altra Autorità amministrativa Controparte_2
e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle
Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti , nata Persona_1 in Cile il 06/11/1974, nato in [...] il [...], Persona_2 Persona_3
, nato in [...] il [...], nata in [...] il [...],
[...] Controparte_1
, nato in [...] il [...], nato in [...] il Persona_4 Persona_5
22/12/1979 e nato in [...] il [...] convenivano in giudizio il Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (alias Persona_6 [...]
) - figlio di e di – nato a [...] Persona_7 Persona_8 Parte_2
ST (ora ST Nigra), in provincia di Torino il 14.06.1859 (cfr. doc. in atti n.3).
Gli stessi allegavano che il cittadino italiano (alias Persona_6 Persona_7
o ) contraeva matrimonio in data 1.04.1833 con la cittadina italiana
[...] Per_7 [...]
(cfr. doc. in atti n. 4) e successivamente emigrava in Cile senza mai Controparte_3 non rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino cileno, come risulta dal certificato rilasciato dalla Divisione di Naturalizzazione del Servizio nazionale di Migrazioni del
Ministero e della Pubblica Sicurezza del Cile prodotto in copia autentica nonché dotato CP_2 di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “certifica che il Sig. non ha richiesto né acquisito la nazionalità cilena tramite Parte_3 la Lettera di naturalizzazione, a quanto risulta dalla revisione del Ruolo di Lettere di
Naturalizzazione che mantiene questa Divisione” (cfr. doc. in atti n. 21). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero in data 5.03.2023 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 14.11.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo (alias contraeva Persona_6 Persona_7 matrimonio in data 1.04.1833 con la cittadina italiana Controparte_3
e decedeva in data 22.08.1933 (cfr. doc. in atti nn. 4 e 5);
[...]
- dall'unione coniugale dei predetti nasceva nato in [...] Persona_9
24/02/1898 (cfr. doc. in atti n. 6);
- in data 15.01.1921 contraeva matrimonio con la Persona_9 cittadina cilena (cfr. doc. in atti n. 7) e da tale unione Controparte_4 nascevano due figlie: nata in data [...] e Controparte_5 CP_6
nata in data [...] (cfr. doc. in atti nn. 8 e 9);
[...]
Le predette davano vita a loro volta a due differenti rami di discendenza:
- La primogenita di , in Persona_9 Controparte_5 data 14.07.1946 contraeva matrimonio con il cittadino cileno Persona_10
(cfr. doc. in atti n. 10) e da tale unione nasceva nato il Parte_1
03.09.1947, odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 12);
- decedeva in data 13.06.1998 (cfr. doc. in atti n. 11); Controparte_5 - contraeva matrimonio con la cittadina cilena a Marcia Dominga Parte_1
ÑO RO e da tale unione nasceva , nato in [...] Persona_3
15.11.1972 (cfr. doc. in atti n. 13), odierno ricorrente;
- A sua volta, contraeva matrimonio con la cittadina cilena Persona_3
RI DE AR HO IV e da tale unione nasceva Persona_5
nato in data [...] (cfr. doc. in atti n. 14) e odierno ricorrente;
[...]
- Il predetto, contraeva matrimonio con la cittadina cilena IA RO EZ BE e da tale unione nasceva nata in data [...] cfr. doc. Controparte_1 in atti n. 15), odierna ricorrente;
- La secondogenita di si Persona_9 Controparte_6 univa con il cittadino cileno e da tale unione nasceva Persona_11 Persona_2
nato in data [...] (cfr. doc. in atti n. 17), odierno ricorrente;
[...]
- decedeva in data 10.03.1998 (cfr. doc. in atti n. 16); Controparte_6
Per_
- in data 18.12.1970, contraeva matrimonio con la cittadina cilena Persona_2
IA IM MA LA (cfr. doc. in atti n. 18);
- Dall'unione coniugale dei predetti nascevano due figli: , nato il Persona_4
28.06.1971 e , nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 19 e 20) entrambi Persona_1 odierni ricorrenti.
Innanzitutto, occorre rilevare che l'avo (alias o Persona_6 Persona_7
) -figlio di e di – nato a [...] (ora Per_7 Persona_8 Parte_2
ST Nigra), in provincia di Torino il 14.06.1859 (cfr. doc. in atti n.3) acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di (alias Persona_6 Persona_7
o ) veniva dimostrata dal certificato di morte dal quale si evince che l'avo italiano
[...] Per_7 emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia moriva in data 28.08.1933 e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 5) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Inoltre, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato), e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di (alias o ) è Persona_6 Persona_7 Per_7 dimostrata dall' atto di nascita (cfr. doc. in atti n. 3), dal certificato di decesso (cfr. doc. in atti n. 5), dal certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n. 4), dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc.
21) e dal certificato di nascita del figlio cfr. doc. in atti n. 6) Persona_9
In quanto cittadino italiano, dunque, trasmetteva “iure Persona_9 sanguinis” tale status alle figlie: nata in data [...] e Controparte_5 [...]
nata in data [...] (cfr. doc. in atti nn. 8 e 9). Controparte_6
A riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dalle cittadine italiane e sarebbe stata, in virtù delle Controparte_5 Controparte_6 leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una “successiva” discendenza paterna.
Tuttavia, l'art. 1 della L. 555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che e Controparte_5 Controparte_6
(cfr. doc. in atti nn. 8 e 9); cittadine italiane per nascita, potessero trasmettere la cittadinanza
[...] italiana ai propri discendenti, in quanto ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 perdeva la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza) per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che e in quanto cittadine Controparte_5 Controparte_6 italiane, trasmettevano tale status ai rispettivi figli: e Parte_1 Persona_2
(cfr. doc. in atti nn. 12 e 17), odierni ricorrenti.
[...]
I predetti, a loro volta trasmettevano la cittadinanza ai rispettivi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, dello status di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912 (cfr. doc. in atti n. 13,14,15,19,20)
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione veniva risolto definitivamente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4466 del 2009:
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , nata in [...] Persona_1 il 06/11/1974 ed ivi residente in [...]2845, La Serena, cap. 1721740; Persona_2
nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]de Aguirre 605, La Serena,
[...] cap.1710189; , nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]Persona_3
2760, departamento 507, Comune de Las Condes, cap. 7550597; Controparte_1 nata in [...] il [...] ed ivi residente in calle Paula Jaraquemada n. 15, Rancagua, cap. 2841118;
, nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. Persona_4
1762 – 35, Las Condes, cap. 7550507; nato in [...] il [...] ed Persona_5 ivi residente in [...]n. 92, departamento 44, Nuñoa, cap. 7770528; Parte_1 nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. 15,
[...]
Rancagua, cap. 2841118 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 12.12.25.
Il Giudice unico
AN VI De IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN VI De IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 12866/2024 promossa da:
• , nata in [...] il [...] ed ivi residente in [...]2845, La Persona_1
Serena, cap. 1721740;
• nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]de Persona_2
Aguirre 605, La Serena, cap.1710189;
• , nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]2760, Persona_3 departamento 507, Comune de Las Condes, cap. 7550597;
• nata in [...] il [...] ed ivi residente in calle Paula Controparte_1
Jaraquemada n. 15, Rancagua, cap. ; P.IVA_1
• , nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]Persona_4
n. 1762 – 35, Las Condes, cap. 7550507;
• nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]Persona_5
Araneda n. 92, departamento 44, Nuñoa, cap. 7770528;
• nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1
Jaraquemada n. 15, Rancagua, cap. 2841118
tutti difesi e rappresentati dall'avv. Leopoldo Aperio Bella (C.F. ) del foro C.F._1 di Roma, Via Oslavia n. 30, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale sito Bologna, in Viale
Aldini n. 3, ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sigg.ri Per_1
,
[...] Persona_2 Persona_3 Controparte_1
, e ,
[...] Persona_4 Persona_5 Parte_1
e, per l'effetto, ordinare al , e/o per esso, ad ogni altra Autorità amministrativa Controparte_2
e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle
Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti , nata Persona_1 in Cile il 06/11/1974, nato in [...] il [...], Persona_2 Persona_3
, nato in [...] il [...], nata in [...] il [...],
[...] Controparte_1
, nato in [...] il [...], nato in [...] il Persona_4 Persona_5
22/12/1979 e nato in [...] il [...] convenivano in giudizio il Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (alias Persona_6 [...]
) - figlio di e di – nato a [...] Persona_7 Persona_8 Parte_2
ST (ora ST Nigra), in provincia di Torino il 14.06.1859 (cfr. doc. in atti n.3).
Gli stessi allegavano che il cittadino italiano (alias Persona_6 Persona_7
o ) contraeva matrimonio in data 1.04.1833 con la cittadina italiana
[...] Per_7 [...]
(cfr. doc. in atti n. 4) e successivamente emigrava in Cile senza mai Controparte_3 non rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino cileno, come risulta dal certificato rilasciato dalla Divisione di Naturalizzazione del Servizio nazionale di Migrazioni del
Ministero e della Pubblica Sicurezza del Cile prodotto in copia autentica nonché dotato CP_2 di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “certifica che il Sig. non ha richiesto né acquisito la nazionalità cilena tramite Parte_3 la Lettera di naturalizzazione, a quanto risulta dalla revisione del Ruolo di Lettere di
Naturalizzazione che mantiene questa Divisione” (cfr. doc. in atti n. 21). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero in data 5.03.2023 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 14.11.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo (alias contraeva Persona_6 Persona_7 matrimonio in data 1.04.1833 con la cittadina italiana Controparte_3
e decedeva in data 22.08.1933 (cfr. doc. in atti nn. 4 e 5);
[...]
- dall'unione coniugale dei predetti nasceva nato in [...] Persona_9
24/02/1898 (cfr. doc. in atti n. 6);
- in data 15.01.1921 contraeva matrimonio con la Persona_9 cittadina cilena (cfr. doc. in atti n. 7) e da tale unione Controparte_4 nascevano due figlie: nata in data [...] e Controparte_5 CP_6
nata in data [...] (cfr. doc. in atti nn. 8 e 9);
[...]
Le predette davano vita a loro volta a due differenti rami di discendenza:
- La primogenita di , in Persona_9 Controparte_5 data 14.07.1946 contraeva matrimonio con il cittadino cileno Persona_10
(cfr. doc. in atti n. 10) e da tale unione nasceva nato il Parte_1
03.09.1947, odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 12);
- decedeva in data 13.06.1998 (cfr. doc. in atti n. 11); Controparte_5 - contraeva matrimonio con la cittadina cilena a Marcia Dominga Parte_1
ÑO RO e da tale unione nasceva , nato in [...] Persona_3
15.11.1972 (cfr. doc. in atti n. 13), odierno ricorrente;
- A sua volta, contraeva matrimonio con la cittadina cilena Persona_3
RI DE AR HO IV e da tale unione nasceva Persona_5
nato in data [...] (cfr. doc. in atti n. 14) e odierno ricorrente;
[...]
- Il predetto, contraeva matrimonio con la cittadina cilena IA RO EZ BE e da tale unione nasceva nata in data [...] cfr. doc. Controparte_1 in atti n. 15), odierna ricorrente;
- La secondogenita di si Persona_9 Controparte_6 univa con il cittadino cileno e da tale unione nasceva Persona_11 Persona_2
nato in data [...] (cfr. doc. in atti n. 17), odierno ricorrente;
[...]
- decedeva in data 10.03.1998 (cfr. doc. in atti n. 16); Controparte_6
Per_
- in data 18.12.1970, contraeva matrimonio con la cittadina cilena Persona_2
IA IM MA LA (cfr. doc. in atti n. 18);
- Dall'unione coniugale dei predetti nascevano due figli: , nato il Persona_4
28.06.1971 e , nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 19 e 20) entrambi Persona_1 odierni ricorrenti.
Innanzitutto, occorre rilevare che l'avo (alias o Persona_6 Persona_7
) -figlio di e di – nato a [...] (ora Per_7 Persona_8 Parte_2
ST Nigra), in provincia di Torino il 14.06.1859 (cfr. doc. in atti n.3) acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di (alias Persona_6 Persona_7
o ) veniva dimostrata dal certificato di morte dal quale si evince che l'avo italiano
[...] Per_7 emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia moriva in data 28.08.1933 e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 5) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Inoltre, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato), e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di (alias o ) è Persona_6 Persona_7 Per_7 dimostrata dall' atto di nascita (cfr. doc. in atti n. 3), dal certificato di decesso (cfr. doc. in atti n. 5), dal certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n. 4), dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc.
21) e dal certificato di nascita del figlio cfr. doc. in atti n. 6) Persona_9
In quanto cittadino italiano, dunque, trasmetteva “iure Persona_9 sanguinis” tale status alle figlie: nata in data [...] e Controparte_5 [...]
nata in data [...] (cfr. doc. in atti nn. 8 e 9). Controparte_6
A riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dalle cittadine italiane e sarebbe stata, in virtù delle Controparte_5 Controparte_6 leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una “successiva” discendenza paterna.
Tuttavia, l'art. 1 della L. 555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che e Controparte_5 Controparte_6
(cfr. doc. in atti nn. 8 e 9); cittadine italiane per nascita, potessero trasmettere la cittadinanza
[...] italiana ai propri discendenti, in quanto ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 perdeva la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza) per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che e in quanto cittadine Controparte_5 Controparte_6 italiane, trasmettevano tale status ai rispettivi figli: e Parte_1 Persona_2
(cfr. doc. in atti nn. 12 e 17), odierni ricorrenti.
[...]
I predetti, a loro volta trasmettevano la cittadinanza ai rispettivi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, dello status di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912 (cfr. doc. in atti n. 13,14,15,19,20)
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione veniva risolto definitivamente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4466 del 2009:
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , nata in [...] Persona_1 il 06/11/1974 ed ivi residente in [...]2845, La Serena, cap. 1721740; Persona_2
nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]de Aguirre 605, La Serena,
[...] cap.1710189; , nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]Persona_3
2760, departamento 507, Comune de Las Condes, cap. 7550597; Controparte_1 nata in [...] il [...] ed ivi residente in calle Paula Jaraquemada n. 15, Rancagua, cap. 2841118;
, nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. Persona_4
1762 – 35, Las Condes, cap. 7550507; nato in [...] il [...] ed Persona_5 ivi residente in [...]n. 92, departamento 44, Nuñoa, cap. 7770528; Parte_1 nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. 15,
[...]
Rancagua, cap. 2841118 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 12.12.25.
Il Giudice unico
AN VI De IO