Articolo 10 della Legge 22 marzo 1985, n. 111
Articolo 9Articolo 11
Versione
20 aprile 1985
Art. 10.
Ai cantieri navali maggiori ammessi ai contributi di cui alla presente legge puo' essere concesso un contributo annuo nella misura del 12,50 per cento sugli immobilizzi in materiali, semilavorati e prodotti finiti, pertinenti all'attivita' di costruzione e riparazione di navi mercantili.
Le imprese interessate devono presentare, per la concessione del contributo, al Ministero della marina mercantile, entro il 31 marzo di ciascun anno, idonea documentazione relativa agli immobilizzi dell'anno precedente; da essi devono essere detratti soltanto gli eventuali acconti versati da committenti.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate disposizioni applicative del presente articolo.
Entrata in vigore il 20 aprile 1985