Ordinanza cautelare 8 luglio 2025
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00446/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del provvedimento datato-OMISSIS- n. -OMISSIS- con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza disposte a favore dell'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) D.lgs n. 142/15;
- nonché per l'annullamento di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. LO LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale ed è tuttora in attesa dell’esito del ricorso contro il diniego della richiesta di protezione internazionale, la cui udienza è fissata al 25.11.2027.
2) Egli, in qualità di richiedente asilo, beneficia delle misure di accoglienza ed è ospitato presso un apposito Centro.
3) Nel percorso di integrazione è riuscito a lavorare alcuni mesi nell’anno 2024, percependo i relativi redditi.
4) Con il provvedimento gravato di cui in epigrafe la Prefettura gli ha contestato di avere percepito nell’anno 2024 “ una retribuzione complessiva superiore all’importo annuo dell’assegno sociale ”, con conseguente revoca delle misure di accoglienza.
5) Invero non risulta che la capacità reddituale abbia avuto continuità per l’anno 2025, talché per tale anno d’imposta il ricorrente ha dichiarato di non avere percepito redditi e, agli atti del giudizio, non risultano documenti che smentiscano tale dichiarazione.
6) Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento Prefettizio suddetto.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente con richiesta di rigetto del gravame.
Accolta l’istanza cautelare, alla successiva udienza di merito del 6.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
7) Con tre vizi-motivi, da scrutinare congiuntamente, sia per la loro stretta connessione che per la parziale sovrapposizione di talune censure, è stata dedotta l’illegittimità dell’atto prefettizio impugnato per violazione degli articoli 20 e 23 del D.Lgs. 142/2015 e del principio di proporzionalità, nonché per eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione perché non sarebbe stata valutata la circostanza dell’assenza di continuità reddituale che, secondo la giurisprudenza comunitaria, deve sussistere al fine di un’esegesi della normativa in linea con i principi fondamentali della tutela delle persone che beneficiano della protezione internazionale.
Le censure sono fondate secondo quanto di seguito precisato.
La normativa eurounitaria in materia di revoca delle misure di accoglienza per superamento dei limiti reddituali è costituita dalla Direttiva 2013/33/UE (recepita con D.lgs n. 142/2015) ed è improntata al principio di proporzionalità della valutazione dell’adeguatezza dei mezzi economici conseguiti dallo straniero durante il periodo in cui percepisce i benefici.
La Corte di Giustizia UE e il Giudice amministrativo, con plurime decisioni (cfr. CGUE 1.8.2022, C-422/21; CGUE, 12.11.2019, C-233/18) hanno precisato che il principio di proporzionalità che informa la citata normativa implica che la revoca delle misure di accoglienza per le persone richiedenti la protezione internazionale non possa avvenire sulla base del mero presupposto del mero superamento del limite reddituale previsto, ma sia effettuabile quando “ i mezzi sufficienti pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale (il quale costituisce il parametro legislativamente stabilito per valutare l’adeguatezza delle risorse al proprio sostentamento), devono essere di carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di 1 anno ed alle attuali condizioni dello straniero richiedente la protezione internazionale ” (Cons. Stato, Sez. III, 7.3.2023 n. 2386).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, ne consegue che il superamento del tetto reddituale risulta accertato per il solo anno 2024, ma non per il successivo 2025, così non essendo dimostrata la stabilità dell’incrementata capacità reddituale oltre il limite normativamente previsto che consente la revoca del beneficio in parola.
8) Conclusivamente il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato.
9) Resta fermo, ovviamente, il potere della PA di rideterminarsi ove fossero accertati ulteriori sforamenti reddituali connotati dalla menzionata stabilità dell’incremento della capacità economica.
10) La particolarità della vicenda consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, pertanto, annulla i provvedimenti impugnati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
US CA, Presidente
LO LO, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO LO | US CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.