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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 30/09/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 2560/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice rel. dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Valsugana (TN), via Pennella, 40, C.F. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Chiara Messina del foro di NT (C.F. presso lo studio C.F._2
della quale in via S. Vigilio n. 5 – 38122 NT (TN), recapito pec
è elettivamente domiciliata, giusto mandato allegato, in Email_1 calce al ricorso e nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
(TN), via della Ciomba n. 34, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._3
Alessio Bonetti del foro di NT (C.F. ) presso lo studio del quale in C.F._4
via Calepina n. 65 – 38122 NT (TN), recapito pec è Email_2
elettivamente domiciliato, giusto mandato allegato in calce al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 31-05-2025, così come successivamente confermate all'udienza del 24-09-2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 31-05-2025. Le predette hanno anche chiesto la pronuncia di divorzio.
All'udienza del 24-09-2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1. Dichiarare la separazione personale tra i coniugi
e autorizzando gli stessi a vivere separati, fermo restando Parte_1 CP_1
gli obblighi di Legge compatibili con tale stato.
2. Disporre, per quanto occorra, che la casa familiare in Pergine Valsugana (TN), via Pennella, 40, condotta in locazione dalla signora
rimarrà assegnata in godimento esclusivo alla stessa, unitamente ad arredi e Pt_1 pertinenze, dandosi atto che il signor ha già provveduto a lasciare l'abitazione, a CP_1
cambiare la residenza, al ritiro dei propri beni ed effetti personali per cui non vanta più alcuna pretesa relativamente ai beni contenuti nel predetto immobile.
3. Disporre che il signor a titolo di contributo al mantenimento della signora corrisponderà CP_1 Pt_1
in favore della stessa l'importo, in un'unica soluzione, di € 4.500,00.= a mezzo bonifico bancario alla data di deposito del ricorso cumulativo per separazione e divorzio.
4. Disporre che il signor a far data dalla scadenza della rata di maggio 2025 del finanziamento CP_1 contratto con Compass (15.05.25) e per le rate successive mensili fino al 31.12.2025, provvederà integralmente in via esclusiva al pagamento delle rate mensili del contratto stipulato a nome della signora con Compass, disponendo altresì che, dalla scadenza Pt_1 di gennaio 2026 (15.01.26), le relative rate verranno pagate dai signori al CP_1 Pt_1
50% ciascuno, fino all'estinzione (ultima rata il 15.01.2029), disponendo altresì che il versamento dei predetti importi avverrà mediante attivazione di Rid da parte del signor
quindi, mediante accredito automatico sul conto corrente della signora CP_1 Pt_1 dell'importo corrispondente, fino al dicembre 2025 pari al 100% della rata e da gennaio
2026 pari al 50% della rata, in via anticipata, entro il giorno 12 di ogni mese, in modo da garantire la provvista per la scadenza prevista per il pagamento il giorno 15 di ogni mese. 5.
Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né al buon costume nè all'ordine pubblico.
La causa va, inoltre, rimessa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio avanzata dalle parti cumulativamente alla domanda di separazione.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 31-05-2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369;
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza al fine della pronuncia di divorzio.
Così deciso in NT, nella Camera di Consiglio del giorno 26 settembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi