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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10350/2023 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il Parte_1
28/05/1973 (C.F. ), rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. CARONDA FLORIANA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a Controparte_1
CATANIA il 14/11/1972 (C.F. , C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. ZAMMATARO
MANFREDI, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
1 Oggetto: Revisione delle condizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha proposto ricorso ai sensi dell'art. Parte_1
473 bis 29 c.p.c. per la modifica delle condizioni previste nella sentenza n. 2869/2020 resa da questo Tribunale, con cui era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il medesimo e e Controparte_1
posto a carico di esso ricorrente un assegno di € 850,00 per il mantenimento delle tre figlie (maggiorenne), e Per_1 Per_2
(minorenni). Per_3
Ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 400,00 evidenziando, a supporto della domanda, che la figlia maggiorenne non vive più con Per_1
la madre da gennaio 2023, che lavora come parrucchiera, che sono quindi venuti meno i presupposti per il riconoscimento del mantenimento in favore della medesima, che anche alla luce delle sue ridotte capacità economiche l'assegno va conseguentemente diminuito.
Ha resistito in giudizio la Controparte_1
quale, senza contestare di non vivere più con la figlia Per_1
ha chiesto di rigettare la domanda. Ha dedotto che, in ogni caso, la misura della revisione indicata nel ricorso pari ad euro 400,00 è incongrua considerata la necessità di sostentare le altre due figlie minorenni.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c.
“Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente
2 sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”
Il procedimento diretto alla modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non ha natura di revisio prioris istantiae bensì di novum iudicium, in quanto è finalizzato ad adeguare la regolamentazione del rapporto al mutamento della situazione di fatto.
È necessario , dunque, l'insorgere di nuove circostanze rispetto a quelle già considerate, tali da rendere le condizioni originarie inadeguate alla nuova realtà.
Le sentenze di divorzio, pertanto, passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, soltanto in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. Cass. 06/2339;
Cass. 05/17320).
Nel caso di specie costitusice circostanza pacifica che
- di anni 25 - non coabita più con la madre e lavora. Per_1
Tale fatto, invero, è stato ammesso dalla resistente la quale, all'udienza di comparizione, ha dichiarato: “Nostra figlia non vive più con me in quanto convive more Per_1
uxorio con una persona”.
Orbene, la permanenza della legittimazione del genitore a richiedere all'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio (o il rimborso pro-quota) è condizionata dalla persistenza del requisito della coabitazione con il figlio divenuto ormai maggiorenne.
3 Ciò si giustifica in quanto, appunto, il genitore con cui il figlio maggiorenne coabita continua a sostenere le spese relative alla conduzione del nucleo familiare nel quale il figlio resta inserito, e quindi, nell'assenza di iniziativa del figlio (peraltro legittimato in proprio), nel genitore convivente permane la legittimazione attiva;
viceversa, nel caso di cessazione della coabitazione, l'unico legittimato attivo resta il figlio ormai maggiorenne (cfr. Cass. Civ. n.
17380 del 20.8.2020);
La legittimazione concorrente del genitore con quella del figlio maggiorenne non autosufficiente, dunque, si ritiene tuttora sussistente nei termini già in precedenza elaborati dalla giurisprudenza sicché, per quanto concerne la richiesta di attribuzione o modificazione del contributo dopo il raggiungimento della maggiore età, l'elemento della coabitazione resta necessario presupposto della legittimazione del genitore.
Pertanto, la legittimazione a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne spetta anche al genitore a condizione che sia con lui convivente, in quanto titolare nei confronti dell'altro genitore, obbligato, di una autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile
(Cassazione civile, sez. I, 05/10/2022, n. 28906);
Per come sopra evidenziato, è circostanza ammessa da
(v. verbale di udienza di Controparte_1
comparizione del 09/4/2024) che alla data di instaurazione del giudizio la figlia (di anni 25) non abiti più con la Per_1
madre; che ella ha costituito un autonomo nucleo familiare;
che invero convive more uxorio con una persona.
4 Stante il difetto di legittimazione di CP_1
, che non vive più con la figlia maggiorenne, a
[...]
parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2869/2020 di questo Tribunale, va dichiarato non più dovuto, da dì della domanda, l'assegno posto a carico di in Parte_1
favore di per il mantenimento Controparte_1
di Per_1
Per l'effetto, l'assegno dovuto dal ricorrente in favore della resistente a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minorenni e va rideterminato nella Per_2 Per_3
misura complessiva di € 550,00, in assenza di completa documentazione patrimoniale relativa ai periodi rilevanti ai fini del presente giudizio (che era onere del ricorrente produrre) e tenuto conto della condizione patrimoniale parzialmente provata dal sig. (v. dichiarazione dei Parte_1
redditi in atti attestante un reddito complessivo di €
1.898,00).
Tenuto conto delle condizioni delle parti e della rideterminazione dell'assegno per il mantenimento delle due figlie minorenni, comunque riconosciuto in favore della resistente in misura superiore a quanto richiesto dal ricorrente con il presente giudizio di revisione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
10350/2023 R.G.,
In parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
2869/20 emessa dal Tribunale di Catania, dichiara non più dovuto, da dì della domanda, l'assegno posto a carico di
5 in favore di Parte_1 Controparte_1
per il mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
Per l'effetto, ridetermina a decorrere dalla data della domanda l'assegno dovuto dal ricorrente in favore di
[...]
a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento delle figlie e nella misura Per_2 Per_3
complessiva di € 550,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10350/2023 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il Parte_1
28/05/1973 (C.F. ), rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. CARONDA FLORIANA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a Controparte_1
CATANIA il 14/11/1972 (C.F. , C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. ZAMMATARO
MANFREDI, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
1 Oggetto: Revisione delle condizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha proposto ricorso ai sensi dell'art. Parte_1
473 bis 29 c.p.c. per la modifica delle condizioni previste nella sentenza n. 2869/2020 resa da questo Tribunale, con cui era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il medesimo e e Controparte_1
posto a carico di esso ricorrente un assegno di € 850,00 per il mantenimento delle tre figlie (maggiorenne), e Per_1 Per_2
(minorenni). Per_3
Ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 400,00 evidenziando, a supporto della domanda, che la figlia maggiorenne non vive più con Per_1
la madre da gennaio 2023, che lavora come parrucchiera, che sono quindi venuti meno i presupposti per il riconoscimento del mantenimento in favore della medesima, che anche alla luce delle sue ridotte capacità economiche l'assegno va conseguentemente diminuito.
Ha resistito in giudizio la Controparte_1
quale, senza contestare di non vivere più con la figlia Per_1
ha chiesto di rigettare la domanda. Ha dedotto che, in ogni caso, la misura della revisione indicata nel ricorso pari ad euro 400,00 è incongrua considerata la necessità di sostentare le altre due figlie minorenni.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c.
“Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente
2 sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”
Il procedimento diretto alla modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non ha natura di revisio prioris istantiae bensì di novum iudicium, in quanto è finalizzato ad adeguare la regolamentazione del rapporto al mutamento della situazione di fatto.
È necessario , dunque, l'insorgere di nuove circostanze rispetto a quelle già considerate, tali da rendere le condizioni originarie inadeguate alla nuova realtà.
Le sentenze di divorzio, pertanto, passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, soltanto in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. Cass. 06/2339;
Cass. 05/17320).
Nel caso di specie costitusice circostanza pacifica che
- di anni 25 - non coabita più con la madre e lavora. Per_1
Tale fatto, invero, è stato ammesso dalla resistente la quale, all'udienza di comparizione, ha dichiarato: “Nostra figlia non vive più con me in quanto convive more Per_1
uxorio con una persona”.
Orbene, la permanenza della legittimazione del genitore a richiedere all'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio (o il rimborso pro-quota) è condizionata dalla persistenza del requisito della coabitazione con il figlio divenuto ormai maggiorenne.
3 Ciò si giustifica in quanto, appunto, il genitore con cui il figlio maggiorenne coabita continua a sostenere le spese relative alla conduzione del nucleo familiare nel quale il figlio resta inserito, e quindi, nell'assenza di iniziativa del figlio (peraltro legittimato in proprio), nel genitore convivente permane la legittimazione attiva;
viceversa, nel caso di cessazione della coabitazione, l'unico legittimato attivo resta il figlio ormai maggiorenne (cfr. Cass. Civ. n.
17380 del 20.8.2020);
La legittimazione concorrente del genitore con quella del figlio maggiorenne non autosufficiente, dunque, si ritiene tuttora sussistente nei termini già in precedenza elaborati dalla giurisprudenza sicché, per quanto concerne la richiesta di attribuzione o modificazione del contributo dopo il raggiungimento della maggiore età, l'elemento della coabitazione resta necessario presupposto della legittimazione del genitore.
Pertanto, la legittimazione a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne spetta anche al genitore a condizione che sia con lui convivente, in quanto titolare nei confronti dell'altro genitore, obbligato, di una autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile
(Cassazione civile, sez. I, 05/10/2022, n. 28906);
Per come sopra evidenziato, è circostanza ammessa da
(v. verbale di udienza di Controparte_1
comparizione del 09/4/2024) che alla data di instaurazione del giudizio la figlia (di anni 25) non abiti più con la Per_1
madre; che ella ha costituito un autonomo nucleo familiare;
che invero convive more uxorio con una persona.
4 Stante il difetto di legittimazione di CP_1
, che non vive più con la figlia maggiorenne, a
[...]
parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2869/2020 di questo Tribunale, va dichiarato non più dovuto, da dì della domanda, l'assegno posto a carico di in Parte_1
favore di per il mantenimento Controparte_1
di Per_1
Per l'effetto, l'assegno dovuto dal ricorrente in favore della resistente a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minorenni e va rideterminato nella Per_2 Per_3
misura complessiva di € 550,00, in assenza di completa documentazione patrimoniale relativa ai periodi rilevanti ai fini del presente giudizio (che era onere del ricorrente produrre) e tenuto conto della condizione patrimoniale parzialmente provata dal sig. (v. dichiarazione dei Parte_1
redditi in atti attestante un reddito complessivo di €
1.898,00).
Tenuto conto delle condizioni delle parti e della rideterminazione dell'assegno per il mantenimento delle due figlie minorenni, comunque riconosciuto in favore della resistente in misura superiore a quanto richiesto dal ricorrente con il presente giudizio di revisione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
10350/2023 R.G.,
In parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
2869/20 emessa dal Tribunale di Catania, dichiara non più dovuto, da dì della domanda, l'assegno posto a carico di
5 in favore di Parte_1 Controparte_1
per il mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
Per l'effetto, ridetermina a decorrere dalla data della domanda l'assegno dovuto dal ricorrente in favore di
[...]
a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento delle figlie e nella misura Per_2 Per_3
complessiva di € 550,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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