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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1587/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Matteo Aranci giudice dott. Grazia Concetta Roca giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1587/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. GARLASCHE' ALICE, elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio in Melegnano via Roma n. 40 ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. GALIMBERTI ELEONORA Parte_2
MARTA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lodi via Colle Eghezzone n. 1
Resistente con la partecipazione del curatore speciale del minore, in persona dell'avv. ALESSANDRO CERRATO
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“Il difensore di parte ricorrente chiede l'affido superesclusivo in capo alla sig.ra del Pt_1 minore, il collocamento presso la madre e l'adeguamento dell'assegno di mantenimento in funzione dell'affido superesclusivo di importo pari a 400,00 comprensivi delle spese straordinarie. Rispetto al percorso educativo domiciliare proposto dai Servizi la parte si rimette, considerando il miglioramento della diade madre-figlio accertato dai Servizi”.
pagina 1 di 9 Conclusioni del curatore speciale del minore
“L'avv. Cerrato chiede l'affido superesclusivo alla madre per residenza, istruzione educazione e scelte sanitarie, mantenendo l'affido all'ente per la regolamentazione delle modalità di visita paterne nell'interesse del minore e per evitare incursioni improvvise del padre nella vita del minore, collocamento materno, un contributo paterno di 400,00 mensili comprensivi delle spese straordinarie;
presa in carico del minore presso la logopedia di San Donato”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto le domande formulate da nei confronti di Parte_3 [...]
concernenti l'affido, il collocamento, le visite con il genitore non Parte_4 collocatario e la determinazione di un contributo per il mantenimento del figlio minore Per_1
In particolare, con ricorso depositato in data 26.5.2023 ha domandato l'affido Parte_1 esclusivo del minore (nato il [...]) alla madre con collocamento presso di sè, il Per_1 monitoraggio dei Servizi Sociali e la regolamentazione delle visite paterne come indicato da questi ultimi, oltre al versamento di un contributo paterno per il mantenimento del minore pari a euro 600,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie, con ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro ex art. 156 comma 4 c.c.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- Il resistente ha posto in essere numerosi atti persecutori (appostamenti, ingiurie e minacce) ai danni della ricorrente, anche alla presenza del minore, oggetto di un procedimento penale e di intervento da parte del Tribunale per i minorenni;
- Il minore vive a Paullo con la madre, in un'abitazione condotta in locazione con canone mensile pari a euro 600,00;
- Tra maggio e ottobre 2022 il resistente ha versato l'importo complessivo di euro
4.200,00;
- Il resistente vive con la madre ed è dotato di occupazione lavorativa.
Con comparsa di costituzione depositata in data 17.11.2023 ha Parte_4 domandato l'affido del minore all'ente, la regolamentazione delle visite paterne, il versamento da parte del padre di un contributo per il mantenimento del minore di importo pari a euro 200,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. A fondamento delle proprie difese il resistente ha dedotto quanto segue:
- All'esito del procedimento penale per il reato ex art. 612-bis c.p.c. è stata emessa sentenza di patteggiamento con condanna alla reclusione per 9 mesi convertita in lavori di pubblica utilità;
- Il resistente svolge lavori saltuari, ad oggi lavora come magazziniere presso CP_1
pagina 2 di 9 percependo una retribuzione mensile pari a euro 1.000,00.
In occasione dell'udienza collegiale del 21.11.2023 la ricorrente, sentita personalmente, ha dichiarato quanto segue:
- la parte è in contatto con i Servizi Sociali e che il 5.12.2023 è previsto un incontro con gli assistenti sociali e le maestre del minore;
- la sig.ra svolge lavoretti saltuari e percepisce circa 500 euro al mese e di aver reperito dei lavori tuttavia incompatibili con gli orari dell'asilo del minore;
- i genitori la aiutano economicamente;
- la parte è disponibile a proseguire i percorsi suggeriti dai Servizi;
- la parte percepisce integralmente l'assegno unico pari a euro 189;
Il resistente, sentito personalmente, ha dichiarato quanto segue:
- la parte lavora con un contatto part-time a tempo determinato e di percepire 700 euro al mese;
- la parte vive in un immobile ALER con la propria madre che fa le pulizie e qualche altro lavoretto;
- la parte è stata chiamata dai Servizi Sociali ma che le visite al minore non sono state avviate.
Con decreto del 21.11.2023 il Collegio ha nominato quale curatore speciale del minore l'avv. Alessandro Cerrato, già nominato dal Tribunale per i Minorenni di Milano nell'ambito del procedimento R.G. 871/2022, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 15.12.2023, con celebrazione avanti al Giudice relatore.
Con comparsa di costituzione depositata in data 13.12.2023 il curatore speciale del minore avv.
Cerrato ha chiesto l'affido del minore all'ente con collocamento presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne da parte dei Servizi Sociali, il versamento di un contributo paterno di euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie oltre all'assegno unico. A fondamento delle proprie difese la parte ha dedotto quanto segue:
- il padre non è stato preso in carico al come invece disposto dal Tribunale per i CP_2 minorenni;
- occorre disporre un intervento della NPI per il minore, in quanto affetto da ritardo, oltre all'educativa domiciliare;
- la madre risulta collaborativa.
In occasione dell'udienza del 15.12.2023 il Giudice relatore ha formulato alle parti la presente proposta riguardante il contributo economico: versamento di un importo di euro 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, integrale percezione dell'assegno unico a favore della madre;
il difensore di parte resistente ha rinunciato al mandato nel corso dell'udienza; la ricorrente e il curatore speciale hanno dichiarato di essere disponibile ad accettare la proposta formulata dal Giudice;
il resistente ha dichiarato di poter versare solo 300,00 euro al mese complessivi sino a quando non avrà un contratto a tempo indeterminato nonché 170,00 euro al mese come ticket, ma di volersi recare con la sig.ra a fare la spesa.
pagina 3 di 9 Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. il Collegio ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: affido del minore all'ente, con collocamento presso la residenza materna e regolamentazione delle visite paterne da parte dei Servizi incaricati (inizialmente in Spazio
Neutro), versamento di un contributo paterno per il mantenimento del minore pari a complessivi euro 350,00 al mese già comprensivi delle spese straordinarie, con diritto della madre a percepire integralmente l'assegno unico, incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di effettuare il monitoraggio sul nucleo nonché una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, individuando il miglior regime di affidamento dei minori e regolamentando le visite paterne, l'attivazione di un supporto psicologico a favore della madre, per la rielaborazione della sua separazione e della sua storia di coppia, anche mediante il servizio di educativa domiciliare,
l'invito al padre a recarsi presso il e il CPS, nonché la presa in carico del minore presso al CP_3
NPI.
Con decreto definitivo del 6.3.2024 il Tribunale per i minorenni di Milano nel procedimento N.
10000871 /2022 R. Gen./E pendente tra le medesime parti ha inviato copia di tutti gli atti al
Tribunale Ordinario di Lodi il quale il procedimento continua previa riunione.
Con relazione del 23.4.2024 il Comune di Pantigliate ha riferito di aver più volte convocato il signor che non si è presentato ai colloqui. Parte_5
Con relazione del 2.5.2024 i Servizi Sociali di Paullo hanno evidenziato quanto segue:
- Risulta prioritaria la conclusione della valutazione neuropsichiatrica di ad oggi Per_1 in corso, al fine di poter definire un progetto sul nucleo;
- La madre del minore si è dimostrata disponibile ad aderire al miglior progetto di cura per nonché a un percorso di supporto alla genitorialità; Per_1
- L'assenza della figura paterna pregiudica il benessere di dal punto di vista dello Per_1 sviluppo psicoemotivo del minore;
In occasione dell'udienza del 7.5.2024 la ricorrente ha dichiarato quanto segue: “il resistente mi dice che prova a mettersi in contatto con i Servizi Sociali, ma sono loro che gli impediscono di relazionarsi con loro. Non mi sono trovata bene con la psicologa proposta dai Servizi Sociali ma sono disponibile a proseguire i percorsi. Sino ad oggi ha pagato il mantenimento, ma di recente mi ha minacciata dicendomi che non mi vuole versare il mantenimento;
l'importo dell'assegno unico si è notevolmente ridotto e ad oggi ammonta a circa euro 57,00”. Il difensore di parte ricorrente si è associato alle conclusioni dei Servizi Sociali, insistendo nelle istanze istruttorie finalizzate a valutare la capacità economica del resistente e chiedendo che le spese straordinarie vengano poste a carico del resistente nella misura del 50% separatamente rispetto all'importo statuito a titolo di mantenimento. La parte ha poi richiesto un termine per verificare l'importo dell'assegno unico percepito dalla sig.ra al fine di valutare un'eventuale richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento per la parte ridotta.
In data 17.5.2024 parte ricorrente ha formulato istanza di modifica del mantenimento, poi recepita dal curatore speciale del minore, finalizzata a ottenere un incremento del mantenimento da euro 350,00 a euro 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie pagina 4 di 9 Con ordinanza dell'1.7.2024 il Collegio ha disposto ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. la riunione del procedimento R.G. 871/2022 pendente avanti al Tribunale per i minorenni di Milano al presente procedimento, rigettando inoltre la domanda di modifica del contributo per il mantenimento del minore, invitando parte ricorrente a meglio documentare l'ammontare dell'assegno unico percepito nel 2024 e disponendo la prosecuzione dell'incarico conferito ai
Servizi.
I data 5.11.2024 è pervenuta dalla NPI – ASST Melegnano e relazione CP_4 psicodiagnostica relativa al minore dalla quale è emerso una condizione psichica del minore compatibile con la diagnosi di: disturbo specifico dell'Articolazione e dell'Eloquio (F80.0 (CD10) grave, disturbo del Linguaggio Espressivo (F80.1 ICD 10) grave e disturbi comportamentali ed emozionali non specificati con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza (F98.9 ICD 10) in bambino con Funzionamento Cognitivo Limite (R48 Icd 10). La relazione, alla luce delle significative criticità emerse, ha suggerito “un affiancamento con sostegno didattico-educativo. I deficit di linguaggio riscontrati e le conseguenti vicende emotive e comportamentali creano difficoltà nell'adattamento che, se non adeguatamente supportati e mediati dall'intervento specialistico nei contesti ambientali scolastici, rischiano di cronicizzarsi in un funzionamento peggiorativo rispetto al quadro attualmente valutato. Si ritiene inoltre necessario l'avvio di un percorso logopedico al fine di potenziare le fragilità descritte”.
Con relazione del 31.10.2024 i Servizi Sociali hanno evidenziato quanto segue:
- La completa indisponibilità del padre a percorrere qualsivoglia percorso volto a riavvicinarsi al figlio non permette una presa in carico della situazione che comprenda anche un lavoro a sostegno della relazione padre e figlio. Inoltre, tale assenza determina, dal punto di vista della gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione, un rallentamento e/o impossibilità per la madre di poter correttamente provvedere alle pratiche amministrative necessarie per la quotidianità del bambino in ambito scolastico, sanitario e anagrafico;
- La signora dal canto suo, non ha mai ostacolato la relazione padre e figlio e si è Pt_1 sempre detta disponibile, se pur contrariata dall'atteggiamento evitante e non collaborante del padre di ad accompagnare il bambino alle visite in Spazio Neutro;
Per_1
- Considerate le esigenze di cura del minore, si ritiene che, a tutela del minore, sia opportuno un affido super esclusivo alla madre così da rendere agili i passaggi sanitari e gli adempimenti in favore di Per_1
- Rispetto alla diade madre e figlio, verrà valutato in itinere, anche in collaborazione con il servizio di Npi, l'attivazione di un supporto educativo domiciliare a supporto delle funzioni genitoriali della signora in relazione alle fragilità di Per_1
In occasione dell'udienza del 5.11.2024 la parte ricorrente ha dichiarato: che talvolta il sig.
(una volta ogni 3 mesi) la contatta chiedendole di vedere il bambino ma che la stessa Pt_4 nega tali modalità di visita in quanto non conformi ai percorsi che sta seguendo il minore;
di aver pagina 5 di 9 percepito dal mese scorso l'assegno unico di importo pari a euro 200; che il resistente non ha mai pagato i soldi del centro estivo;
che il resistente ha versato con irregolarità il contributo per il mantenimento, da giugno a settembre 2024 non ha versato nulla, a ottobre ha versato 250,00 euro;
che il resistente ha perso il lavoro presso e di non sapere cosa faccia. CP_1
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
- Il difensore di parte ricorrente ha chiesto l'affido superesclusivo in capo alla sig.ra Pt_1 del minore, il collocamento presso la madre e l'adeguamento dell'assegno di mantenimento in funzione dell'affido superesclusivo di importo pari a 400,00 comprensivi delle spese straordinarie. Rispetto al percorso educativo domiciliare proposto dai Servizi la parte si rimette, considerando il miglioramento della diade madre-figlio accertato dai Servizi;
- L'avv. Cerrato ha chiesto l'affido superesclusivo alla madre per residenza, istruzione educazione e scelte sanitarie, mantenendo l'affido all'ente per la regolamentazione delle modalità di visita paterne nell'interesse del minore e per evitare incursioni improvvise del padre nella vita del minore, collocamento materno, un contributo paterno di 400,00 mensili comprensivi delle spese straordinarie;
presa in carico del minore presso la logopedia di San Donato.
2. Regime di affido del minore, collocamento e visite con il genitore non collocatario.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi …” con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori.
Nel caso di specie, alla luce del contenuto dell'istruttoria svolta (e, in particolare, delle relazioni depositate dai Servizi Sociali incaricati che in questa sede vengono integralmente richiamate), nonché dell'irreperibilità e del disinteresse manifestato dal resistente (peraltro originariamente costituito nel presente giudizio), deve ritenersi conforme all'interesse del minore l'affido super esclusivo a favore della madre, con conferma del collocamento presso la stessa.
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- Il resistente, nonostante sia stato più volte convocato dai Servizi, non si è presentato ai colloqui e non ha mostrato alcuna forma di collaborazione nel presente giudizio, mai comparendo successivamente all'udienza del 15.12.2023, in occasione della quale il proprio difensore ha rinunciato al proprio mandato;
- L'assenza della figura paterna pregiudica il benessere di dal punto di vista dello Per_1 sviluppo psicoemotivo del minore;
- La madre del minore si è dimostrata disponibile ad aderire al miglior progetto di cura per nonché a un percorso di supporto alla genitorialità; Per_1
pagina 6 di 9 - La signora non ha mai ostacolato la relazione padre e figlio e si è sempre detta Pt_1 disponibile, se pur contrariata dall'atteggiamento evitante e non collaborante del padre di ad accompagnare il bambino alle visite in Spazio Neutro;
Per_1
- L'assenza del padre determina, dal punto di vista della gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione, un rallentamento e/o impossibilità per la madre di poter correttamente provvedere alle pratiche amministrative necessarie per la quotidianità del bambino in ambito scolastico, sanitario e anagrafico.
Pertanto, il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifica l'affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, degli esiti del percorso di sostegno alla genitorialità a cui ha prontamente aderito, nonché per il fatto di essersi occupata, nonostante le oggettive difficoltà economiche e logistiche, del minore con continuità e responsabilità. Alla parte ricorrente debbano essere rimesse anche le scelte sulle questioni più importanti per la prole (c.d. affidamento super-esclusivo o affido esclusivo rafforzato), alla luce delle criticità riguardanti il resistente e della propria, quantomeno attuale, inadeguatezza al ruolo genitoriale.
Ritiene il Collegio condivisibile la proposta del Servizio Sociale di attivare un supporto educativo domiciliare a supporto delle funzioni genitoriali della signora in relazione alle fragilità di Per_1 nonché di prendere in carico del minore presso la logopedia di San Donato alla luce delle risultanze della valutazione psicodiagnostica del minore da parte della NPI
Inoltre, per quanto attiene alle visite paterne, ritiene il Collegio che le stesse dovranno essere regolamentate dai Servizi Sociali ove il resistente ne farà richiesta e aderirà ai percorsi indicati dai Servizi.
3. Contributo paterno per il mantenimento del minore
La ricorrente e il curatore speciale del minore hanno chiesto che il resistente versi, a titolo di contributo per il mantenimento del minore, un importo di euro 400,00, già comprensivo delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio, a modifica dei provvedimenti provvisori, che il sig. Parte_4 debba versare per il mantenimento del figlio l'importo mensile di euro 350,00 oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano (con decorrenza dalla domanda); assegno unico interamente a favore della madre come per legge.
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- secondo un condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, le spese straordinarie non possono essere inserite nell'assegno per il mantenimento dei figli, elencandola come somma a forfait, in quanto il contributo al mantenimento per i figli mira a coprire esclusivamente la gestione ordinaria, mentre le esigenze extra ordinem vanno pagina 7 di 9 pagate di volta in volta e se necessarie (Corte di Cassazione, sez. I Civile – con sentenza 4 maggio – 9 giugno 2015, n. 11894);
- la ricorrente risulta occupata con lavori saltuari e un reddito mensile pari a circa euro
500,00 mensili, aiutata dai genitori ma gravata da spese locative per euro 600,00 mensili;
- il resistente, inizialmente occupato con contratto di lavoro presso e CP_5 CP_1 retribuzione mensile pari a circa 1.000,00 euro, secondo quanto riferito dalla ricorrente, sembrerebbe privo di occupazione, tuttavia, tenuto conto dei pregressi rapporti di lavoro e dell'età, risulta dotato di capacità lavorativa;
inoltre lo stesso non risulta gravato da spese abitative in quanto convivente con la propria madre.
4. Le spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite – liquiate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022 – devono essere interamente poste a carico di parte resistente. Sul punto viene fatta salva l'eventuale correzione materiale della sentenza (con obbligo di versamento diretto a favore dell'Erario) quando parte ricorrente avrà integrato la documentazione reddituale necessaria al fine di verificare se permangano i presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio.
Per quanto attiene alle spese del curatore speciale del minore, ammesso al gratuito patrocinio, tenuto conto della situazione di conflitto in essere tra i genitori, i quali hanno concorso causalmente alla necessità di nominare il curatore ex art. 78 c.p.c., le stesse devono essere poste a carico delle parti per ½ ciascuno con versamento diretto a favore dell'Erario. Le spese di lite del curatore speciale vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui ai d.m. 55/2014 e
147/2022 (tenuto conto della nota spese depositata dal curatore speciale) senza operare alcuna dimidiazione dei compensi Infatti, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del
2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018
e Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019).
pagina 8 di 9
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1- dispone l'affido super esclusivo del minore alla madre, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre e regolamentazione delle visite paterne come indicato in motivazione;
2- invita il Servizio Sociali ad attivare un supporto educativo domiciliare a supporto delle funzioni genitoriali della signora in relazione alle fragilità di nonché a prendere in carico Per_1 del minore presso la logopedia di San Donato;
3- dispone che il padre versi alla madre, anticipatamente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario ad IBAN già noto al resistente, a titolo di contributo per il mantenimento della minore la somma mensile di Euro 350,00 complessivi, rivalutati annualmente in conformità all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano;
assegno unico interamente a favore della madre;
4- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in Euro
5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
5- condanna la sig.ra e il sig. , per la quota di metà ciascuno, a rifondere Pt_1 Parte_4 le spese di lite sostenute dal curatore speciale del minore avv. Alessandro Cerrato, complessivamente liquidate in euro 3.600,00 oltre il rimborso del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed oneri accessori di legge, con versamento diretto a favore dell'Erario.
Si comunichi ai Servizi Sociali incaricati.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2024
Il presidente rel. est.
dott.ssa Ada Cappello
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Matteo Aranci giudice dott. Grazia Concetta Roca giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1587/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. GARLASCHE' ALICE, elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio in Melegnano via Roma n. 40 ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. GALIMBERTI ELEONORA Parte_2
MARTA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lodi via Colle Eghezzone n. 1
Resistente con la partecipazione del curatore speciale del minore, in persona dell'avv. ALESSANDRO CERRATO
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“Il difensore di parte ricorrente chiede l'affido superesclusivo in capo alla sig.ra del Pt_1 minore, il collocamento presso la madre e l'adeguamento dell'assegno di mantenimento in funzione dell'affido superesclusivo di importo pari a 400,00 comprensivi delle spese straordinarie. Rispetto al percorso educativo domiciliare proposto dai Servizi la parte si rimette, considerando il miglioramento della diade madre-figlio accertato dai Servizi”.
pagina 1 di 9 Conclusioni del curatore speciale del minore
“L'avv. Cerrato chiede l'affido superesclusivo alla madre per residenza, istruzione educazione e scelte sanitarie, mantenendo l'affido all'ente per la regolamentazione delle modalità di visita paterne nell'interesse del minore e per evitare incursioni improvvise del padre nella vita del minore, collocamento materno, un contributo paterno di 400,00 mensili comprensivi delle spese straordinarie;
presa in carico del minore presso la logopedia di San Donato”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto le domande formulate da nei confronti di Parte_3 [...]
concernenti l'affido, il collocamento, le visite con il genitore non Parte_4 collocatario e la determinazione di un contributo per il mantenimento del figlio minore Per_1
In particolare, con ricorso depositato in data 26.5.2023 ha domandato l'affido Parte_1 esclusivo del minore (nato il [...]) alla madre con collocamento presso di sè, il Per_1 monitoraggio dei Servizi Sociali e la regolamentazione delle visite paterne come indicato da questi ultimi, oltre al versamento di un contributo paterno per il mantenimento del minore pari a euro 600,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie, con ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro ex art. 156 comma 4 c.c.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- Il resistente ha posto in essere numerosi atti persecutori (appostamenti, ingiurie e minacce) ai danni della ricorrente, anche alla presenza del minore, oggetto di un procedimento penale e di intervento da parte del Tribunale per i minorenni;
- Il minore vive a Paullo con la madre, in un'abitazione condotta in locazione con canone mensile pari a euro 600,00;
- Tra maggio e ottobre 2022 il resistente ha versato l'importo complessivo di euro
4.200,00;
- Il resistente vive con la madre ed è dotato di occupazione lavorativa.
Con comparsa di costituzione depositata in data 17.11.2023 ha Parte_4 domandato l'affido del minore all'ente, la regolamentazione delle visite paterne, il versamento da parte del padre di un contributo per il mantenimento del minore di importo pari a euro 200,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. A fondamento delle proprie difese il resistente ha dedotto quanto segue:
- All'esito del procedimento penale per il reato ex art. 612-bis c.p.c. è stata emessa sentenza di patteggiamento con condanna alla reclusione per 9 mesi convertita in lavori di pubblica utilità;
- Il resistente svolge lavori saltuari, ad oggi lavora come magazziniere presso CP_1
pagina 2 di 9 percependo una retribuzione mensile pari a euro 1.000,00.
In occasione dell'udienza collegiale del 21.11.2023 la ricorrente, sentita personalmente, ha dichiarato quanto segue:
- la parte è in contatto con i Servizi Sociali e che il 5.12.2023 è previsto un incontro con gli assistenti sociali e le maestre del minore;
- la sig.ra svolge lavoretti saltuari e percepisce circa 500 euro al mese e di aver reperito dei lavori tuttavia incompatibili con gli orari dell'asilo del minore;
- i genitori la aiutano economicamente;
- la parte è disponibile a proseguire i percorsi suggeriti dai Servizi;
- la parte percepisce integralmente l'assegno unico pari a euro 189;
Il resistente, sentito personalmente, ha dichiarato quanto segue:
- la parte lavora con un contatto part-time a tempo determinato e di percepire 700 euro al mese;
- la parte vive in un immobile ALER con la propria madre che fa le pulizie e qualche altro lavoretto;
- la parte è stata chiamata dai Servizi Sociali ma che le visite al minore non sono state avviate.
Con decreto del 21.11.2023 il Collegio ha nominato quale curatore speciale del minore l'avv. Alessandro Cerrato, già nominato dal Tribunale per i Minorenni di Milano nell'ambito del procedimento R.G. 871/2022, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 15.12.2023, con celebrazione avanti al Giudice relatore.
Con comparsa di costituzione depositata in data 13.12.2023 il curatore speciale del minore avv.
Cerrato ha chiesto l'affido del minore all'ente con collocamento presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne da parte dei Servizi Sociali, il versamento di un contributo paterno di euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie oltre all'assegno unico. A fondamento delle proprie difese la parte ha dedotto quanto segue:
- il padre non è stato preso in carico al come invece disposto dal Tribunale per i CP_2 minorenni;
- occorre disporre un intervento della NPI per il minore, in quanto affetto da ritardo, oltre all'educativa domiciliare;
- la madre risulta collaborativa.
In occasione dell'udienza del 15.12.2023 il Giudice relatore ha formulato alle parti la presente proposta riguardante il contributo economico: versamento di un importo di euro 300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, integrale percezione dell'assegno unico a favore della madre;
il difensore di parte resistente ha rinunciato al mandato nel corso dell'udienza; la ricorrente e il curatore speciale hanno dichiarato di essere disponibile ad accettare la proposta formulata dal Giudice;
il resistente ha dichiarato di poter versare solo 300,00 euro al mese complessivi sino a quando non avrà un contratto a tempo indeterminato nonché 170,00 euro al mese come ticket, ma di volersi recare con la sig.ra a fare la spesa.
pagina 3 di 9 Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. il Collegio ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: affido del minore all'ente, con collocamento presso la residenza materna e regolamentazione delle visite paterne da parte dei Servizi incaricati (inizialmente in Spazio
Neutro), versamento di un contributo paterno per il mantenimento del minore pari a complessivi euro 350,00 al mese già comprensivi delle spese straordinarie, con diritto della madre a percepire integralmente l'assegno unico, incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di effettuare il monitoraggio sul nucleo nonché una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, individuando il miglior regime di affidamento dei minori e regolamentando le visite paterne, l'attivazione di un supporto psicologico a favore della madre, per la rielaborazione della sua separazione e della sua storia di coppia, anche mediante il servizio di educativa domiciliare,
l'invito al padre a recarsi presso il e il CPS, nonché la presa in carico del minore presso al CP_3
NPI.
Con decreto definitivo del 6.3.2024 il Tribunale per i minorenni di Milano nel procedimento N.
10000871 /2022 R. Gen./E pendente tra le medesime parti ha inviato copia di tutti gli atti al
Tribunale Ordinario di Lodi il quale il procedimento continua previa riunione.
Con relazione del 23.4.2024 il Comune di Pantigliate ha riferito di aver più volte convocato il signor che non si è presentato ai colloqui. Parte_5
Con relazione del 2.5.2024 i Servizi Sociali di Paullo hanno evidenziato quanto segue:
- Risulta prioritaria la conclusione della valutazione neuropsichiatrica di ad oggi Per_1 in corso, al fine di poter definire un progetto sul nucleo;
- La madre del minore si è dimostrata disponibile ad aderire al miglior progetto di cura per nonché a un percorso di supporto alla genitorialità; Per_1
- L'assenza della figura paterna pregiudica il benessere di dal punto di vista dello Per_1 sviluppo psicoemotivo del minore;
In occasione dell'udienza del 7.5.2024 la ricorrente ha dichiarato quanto segue: “il resistente mi dice che prova a mettersi in contatto con i Servizi Sociali, ma sono loro che gli impediscono di relazionarsi con loro. Non mi sono trovata bene con la psicologa proposta dai Servizi Sociali ma sono disponibile a proseguire i percorsi. Sino ad oggi ha pagato il mantenimento, ma di recente mi ha minacciata dicendomi che non mi vuole versare il mantenimento;
l'importo dell'assegno unico si è notevolmente ridotto e ad oggi ammonta a circa euro 57,00”. Il difensore di parte ricorrente si è associato alle conclusioni dei Servizi Sociali, insistendo nelle istanze istruttorie finalizzate a valutare la capacità economica del resistente e chiedendo che le spese straordinarie vengano poste a carico del resistente nella misura del 50% separatamente rispetto all'importo statuito a titolo di mantenimento. La parte ha poi richiesto un termine per verificare l'importo dell'assegno unico percepito dalla sig.ra al fine di valutare un'eventuale richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento per la parte ridotta.
In data 17.5.2024 parte ricorrente ha formulato istanza di modifica del mantenimento, poi recepita dal curatore speciale del minore, finalizzata a ottenere un incremento del mantenimento da euro 350,00 a euro 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie pagina 4 di 9 Con ordinanza dell'1.7.2024 il Collegio ha disposto ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. la riunione del procedimento R.G. 871/2022 pendente avanti al Tribunale per i minorenni di Milano al presente procedimento, rigettando inoltre la domanda di modifica del contributo per il mantenimento del minore, invitando parte ricorrente a meglio documentare l'ammontare dell'assegno unico percepito nel 2024 e disponendo la prosecuzione dell'incarico conferito ai
Servizi.
I data 5.11.2024 è pervenuta dalla NPI – ASST Melegnano e relazione CP_4 psicodiagnostica relativa al minore dalla quale è emerso una condizione psichica del minore compatibile con la diagnosi di: disturbo specifico dell'Articolazione e dell'Eloquio (F80.0 (CD10) grave, disturbo del Linguaggio Espressivo (F80.1 ICD 10) grave e disturbi comportamentali ed emozionali non specificati con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza (F98.9 ICD 10) in bambino con Funzionamento Cognitivo Limite (R48 Icd 10). La relazione, alla luce delle significative criticità emerse, ha suggerito “un affiancamento con sostegno didattico-educativo. I deficit di linguaggio riscontrati e le conseguenti vicende emotive e comportamentali creano difficoltà nell'adattamento che, se non adeguatamente supportati e mediati dall'intervento specialistico nei contesti ambientali scolastici, rischiano di cronicizzarsi in un funzionamento peggiorativo rispetto al quadro attualmente valutato. Si ritiene inoltre necessario l'avvio di un percorso logopedico al fine di potenziare le fragilità descritte”.
Con relazione del 31.10.2024 i Servizi Sociali hanno evidenziato quanto segue:
- La completa indisponibilità del padre a percorrere qualsivoglia percorso volto a riavvicinarsi al figlio non permette una presa in carico della situazione che comprenda anche un lavoro a sostegno della relazione padre e figlio. Inoltre, tale assenza determina, dal punto di vista della gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione, un rallentamento e/o impossibilità per la madre di poter correttamente provvedere alle pratiche amministrative necessarie per la quotidianità del bambino in ambito scolastico, sanitario e anagrafico;
- La signora dal canto suo, non ha mai ostacolato la relazione padre e figlio e si è Pt_1 sempre detta disponibile, se pur contrariata dall'atteggiamento evitante e non collaborante del padre di ad accompagnare il bambino alle visite in Spazio Neutro;
Per_1
- Considerate le esigenze di cura del minore, si ritiene che, a tutela del minore, sia opportuno un affido super esclusivo alla madre così da rendere agili i passaggi sanitari e gli adempimenti in favore di Per_1
- Rispetto alla diade madre e figlio, verrà valutato in itinere, anche in collaborazione con il servizio di Npi, l'attivazione di un supporto educativo domiciliare a supporto delle funzioni genitoriali della signora in relazione alle fragilità di Per_1
In occasione dell'udienza del 5.11.2024 la parte ricorrente ha dichiarato: che talvolta il sig.
(una volta ogni 3 mesi) la contatta chiedendole di vedere il bambino ma che la stessa Pt_4 nega tali modalità di visita in quanto non conformi ai percorsi che sta seguendo il minore;
di aver pagina 5 di 9 percepito dal mese scorso l'assegno unico di importo pari a euro 200; che il resistente non ha mai pagato i soldi del centro estivo;
che il resistente ha versato con irregolarità il contributo per il mantenimento, da giugno a settembre 2024 non ha versato nulla, a ottobre ha versato 250,00 euro;
che il resistente ha perso il lavoro presso e di non sapere cosa faccia. CP_1
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
- Il difensore di parte ricorrente ha chiesto l'affido superesclusivo in capo alla sig.ra Pt_1 del minore, il collocamento presso la madre e l'adeguamento dell'assegno di mantenimento in funzione dell'affido superesclusivo di importo pari a 400,00 comprensivi delle spese straordinarie. Rispetto al percorso educativo domiciliare proposto dai Servizi la parte si rimette, considerando il miglioramento della diade madre-figlio accertato dai Servizi;
- L'avv. Cerrato ha chiesto l'affido superesclusivo alla madre per residenza, istruzione educazione e scelte sanitarie, mantenendo l'affido all'ente per la regolamentazione delle modalità di visita paterne nell'interesse del minore e per evitare incursioni improvvise del padre nella vita del minore, collocamento materno, un contributo paterno di 400,00 mensili comprensivi delle spese straordinarie;
presa in carico del minore presso la logopedia di San Donato.
2. Regime di affido del minore, collocamento e visite con il genitore non collocatario.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi …” con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori.
Nel caso di specie, alla luce del contenuto dell'istruttoria svolta (e, in particolare, delle relazioni depositate dai Servizi Sociali incaricati che in questa sede vengono integralmente richiamate), nonché dell'irreperibilità e del disinteresse manifestato dal resistente (peraltro originariamente costituito nel presente giudizio), deve ritenersi conforme all'interesse del minore l'affido super esclusivo a favore della madre, con conferma del collocamento presso la stessa.
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- Il resistente, nonostante sia stato più volte convocato dai Servizi, non si è presentato ai colloqui e non ha mostrato alcuna forma di collaborazione nel presente giudizio, mai comparendo successivamente all'udienza del 15.12.2023, in occasione della quale il proprio difensore ha rinunciato al proprio mandato;
- L'assenza della figura paterna pregiudica il benessere di dal punto di vista dello Per_1 sviluppo psicoemotivo del minore;
- La madre del minore si è dimostrata disponibile ad aderire al miglior progetto di cura per nonché a un percorso di supporto alla genitorialità; Per_1
pagina 6 di 9 - La signora non ha mai ostacolato la relazione padre e figlio e si è sempre detta Pt_1 disponibile, se pur contrariata dall'atteggiamento evitante e non collaborante del padre di ad accompagnare il bambino alle visite in Spazio Neutro;
Per_1
- L'assenza del padre determina, dal punto di vista della gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione, un rallentamento e/o impossibilità per la madre di poter correttamente provvedere alle pratiche amministrative necessarie per la quotidianità del bambino in ambito scolastico, sanitario e anagrafico.
Pertanto, il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifica l'affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, degli esiti del percorso di sostegno alla genitorialità a cui ha prontamente aderito, nonché per il fatto di essersi occupata, nonostante le oggettive difficoltà economiche e logistiche, del minore con continuità e responsabilità. Alla parte ricorrente debbano essere rimesse anche le scelte sulle questioni più importanti per la prole (c.d. affidamento super-esclusivo o affido esclusivo rafforzato), alla luce delle criticità riguardanti il resistente e della propria, quantomeno attuale, inadeguatezza al ruolo genitoriale.
Ritiene il Collegio condivisibile la proposta del Servizio Sociale di attivare un supporto educativo domiciliare a supporto delle funzioni genitoriali della signora in relazione alle fragilità di Per_1 nonché di prendere in carico del minore presso la logopedia di San Donato alla luce delle risultanze della valutazione psicodiagnostica del minore da parte della NPI
Inoltre, per quanto attiene alle visite paterne, ritiene il Collegio che le stesse dovranno essere regolamentate dai Servizi Sociali ove il resistente ne farà richiesta e aderirà ai percorsi indicati dai Servizi.
3. Contributo paterno per il mantenimento del minore
La ricorrente e il curatore speciale del minore hanno chiesto che il resistente versi, a titolo di contributo per il mantenimento del minore, un importo di euro 400,00, già comprensivo delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio, a modifica dei provvedimenti provvisori, che il sig. Parte_4 debba versare per il mantenimento del figlio l'importo mensile di euro 350,00 oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano (con decorrenza dalla domanda); assegno unico interamente a favore della madre come per legge.
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- secondo un condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, le spese straordinarie non possono essere inserite nell'assegno per il mantenimento dei figli, elencandola come somma a forfait, in quanto il contributo al mantenimento per i figli mira a coprire esclusivamente la gestione ordinaria, mentre le esigenze extra ordinem vanno pagina 7 di 9 pagate di volta in volta e se necessarie (Corte di Cassazione, sez. I Civile – con sentenza 4 maggio – 9 giugno 2015, n. 11894);
- la ricorrente risulta occupata con lavori saltuari e un reddito mensile pari a circa euro
500,00 mensili, aiutata dai genitori ma gravata da spese locative per euro 600,00 mensili;
- il resistente, inizialmente occupato con contratto di lavoro presso e CP_5 CP_1 retribuzione mensile pari a circa 1.000,00 euro, secondo quanto riferito dalla ricorrente, sembrerebbe privo di occupazione, tuttavia, tenuto conto dei pregressi rapporti di lavoro e dell'età, risulta dotato di capacità lavorativa;
inoltre lo stesso non risulta gravato da spese abitative in quanto convivente con la propria madre.
4. Le spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite – liquiate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022 – devono essere interamente poste a carico di parte resistente. Sul punto viene fatta salva l'eventuale correzione materiale della sentenza (con obbligo di versamento diretto a favore dell'Erario) quando parte ricorrente avrà integrato la documentazione reddituale necessaria al fine di verificare se permangano i presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio.
Per quanto attiene alle spese del curatore speciale del minore, ammesso al gratuito patrocinio, tenuto conto della situazione di conflitto in essere tra i genitori, i quali hanno concorso causalmente alla necessità di nominare il curatore ex art. 78 c.p.c., le stesse devono essere poste a carico delle parti per ½ ciascuno con versamento diretto a favore dell'Erario. Le spese di lite del curatore speciale vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui ai d.m. 55/2014 e
147/2022 (tenuto conto della nota spese depositata dal curatore speciale) senza operare alcuna dimidiazione dei compensi Infatti, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del
2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018
e Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019).
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Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1- dispone l'affido super esclusivo del minore alla madre, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre e regolamentazione delle visite paterne come indicato in motivazione;
2- invita il Servizio Sociali ad attivare un supporto educativo domiciliare a supporto delle funzioni genitoriali della signora in relazione alle fragilità di nonché a prendere in carico Per_1 del minore presso la logopedia di San Donato;
3- dispone che il padre versi alla madre, anticipatamente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario ad IBAN già noto al resistente, a titolo di contributo per il mantenimento della minore la somma mensile di Euro 350,00 complessivi, rivalutati annualmente in conformità all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano;
assegno unico interamente a favore della madre;
4- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in Euro
5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
5- condanna la sig.ra e il sig. , per la quota di metà ciascuno, a rifondere Pt_1 Parte_4 le spese di lite sostenute dal curatore speciale del minore avv. Alessandro Cerrato, complessivamente liquidate in euro 3.600,00 oltre il rimborso del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed oneri accessori di legge, con versamento diretto a favore dell'Erario.
Si comunichi ai Servizi Sociali incaricati.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2024
Il presidente rel. est.
dott.ssa Ada Cappello
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