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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11620/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
Parte_1
, in persona dell'amministratore p.t. con il patrocinio
[...]
dell'avv. GIOVANNI MARCO DANIELE, giusta procura in calce alla comparsa del 13.11.2023,
attore
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. COSIMO Controparte_1
SALVATORE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 5.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'11.5.2020, l'avv. ha notificato precetto al Controparte_1
Pagina 1 di 5 [
in Napoli, via Bottazzi, n. 70 Parte_2
chiedendo il pagamento di € 6.749,03, sulla base del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 7852/19, emesso da quest'Ufficio.
L'ingiunto ha instaurato il presente giudizio ex art. 615, c. I, c.p.c.,
deducendo: 1) l'avvenuto pagamento di rimesse parziali d'importo superiore a quello ammesso dal creditore;
2) l'erroneo calcolo delle somme dovute a titolo di rimborso spese forfetarie di avvocato;
3) l'erronea decorrenza degli interessi;
4) l'erronea quantificazione di IVA e CPA;
5) la mancata emissione di fattura, in difetto della quale non è dovuta l'IVA.
2. Con il decreto ingiuntivo sopra indicato, il opponente è Parte_1
stato condannato a pagare all'avv. la somma di € 5.560,00 per CP_1
compensi di avvocato e rimborso forfetario, oltre IVA, CPA, interessi ex d.
lgs. n. 231/02 dal 12.9.2016, interessi ex art. 1284, c. IV, c.c. dal deposito del ricorso (15.10.2019) e spese della procedura monitoria, liquidate in € 540,00
per compensi ed € 145,50 per esborsi.
Ne consegue che il suo credito, alla data del 7.1.2020, quando il pagò un primo acconto, era composto come segue: € 5.560,00 Parte_1
per capitale, € 99,93 per interessi ex art. 1284, c. IV (non essendone stati richiesti di altra specie), € 222,41 per CPA ed € 1.272,19 per IVA;
in totale,
€ 7.154,53.
Alla suddetta data, il ha versato € 2.500,00, imputando la Parte_1
somma richiesta a compensi;
il creditore, pertanto, non può procedere a diversa imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c.
Da quel momento, il debito residuo deve intendersi pari a € 3.060,00
per compensi, oltre € 99,93 per interessi già maturati, € 83,16 per ulteriori
Pagina 2 di 5 interessi all'11.5.2020, data di notificazione del precetto, € 222,41 per CPA
ed € 1.272,19 per IVA;
a ciò si aggiungono € 145,50 per esborsi liquidati nel titolo, € 28,92 per bolli e spese di notifica successive, € 540,00 per compensi liquidati nello stesso, € 81,00 per rimborso forfetario, € 24,28 per CPA;
sul compenso determinato nel decreto ingiuntivo nulla può essere riconosciuto a titolo di IVA, avendo l'avvocato rappresentato se stesso (v. Cass., Sez. Lav.,
n. 7356/24); il totale generale è dunque di € 5.557,39, oltre spese di precetto,
pari a € 161,46 compresi rimborso forfetario e CPA, per un credito complessivo di € 5.718,85, contro la maggior somma di € 6.749,03, indicata nel precetto.
Le somme sopra determinate a titolo di IVA sono senz'altro dovute, in quanto derivanti dalla legge, senza che il creditore risulti soggetto a regime fiscale tale da ritenerle escluse;
egli, d'altronde, ha prodotto fattura, allegata alla PEC del 27.1.2021, contenente indicazione di tale voce di credito.
Va comunque dato atto che il creditore, con la PEC suindicata, allegata alla comparsa di costituzione, nel riscontrare la notifica della citazione, ha imputato a meri errori di calcolo la difforme richiesta contenuta nel precetto,
quantificando infine in € 5.430,35, comprensiva dei compensi dell'intimazione e di ogni altro accessorio, la propria pretesa e rinunciando al precetto per la differenza.
Su tale diversa cifra si è formato il consenso delle parti e con ciò deve ritenersi venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione della lite, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Esso, tuttavia, sussisteva all'epoca di instaurazione del giudizio,
ovverosia alla data di notificazione della citazione, avvenuta il 25.5.2020,
Pagina 3 di 5 poiché il creditore, minacciando l'avvio di azione esecutiva per importo superiore, ha fatto sorgere nella sua controparte detto interesse;
sebbene la rettifica del precetto sia intervenuta subito dopo, il 27.5.2020, in epoca anteriore all'iscrizione della causa a ruolo, ciò non esclude l'ulteriore interesse dell'opponente alla stessa, per il recupero delle spese giudiziali connesse alle fasi di studio e introduttiva della controversia.
In applicazione del principio della soccombenza c.d. virtuale, esse sono dunque poste a carico del convenuto e liquidate, come da dispositivo,
secondo lo scaglione corrispondente alla differenza fra la cifra richiesta dal creditore e l'effettiva entità della sua pretesa.
In tali limiti, l'opposizione era infatti fondata, poiché il diritto di procedere a esecuzione non si estendeva oltre la cifra sopra accertata.
3. Va infine disattesa l'eccezione dell'opponente, relativa alla mancanza di una delibera assembleare a sostegno del mandato alle liti,
conferito dall'amministratore condominiale al suo procuratore all'atto di instaurazione della controversia.
Deve infatti ritenersi attribuita al suo ufficio, ai sensi dell'art. 1130
c.c., la potestà di reagire, con atto di opposizione, alle richieste di pagamento che terzi abbiano avanzato in sede giudiziale contro il in Parte_1
dipendenza di contratti dallo stesso conclusi. Tale principio è stato affermato dalla S.C. (v. Cass., Sez. II, n. 16260/16) con riferimento all'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un appaltatore nei confronti del
Condominio e ben può essere estesa alla presente fattispecie, trattandosi in entrambi i casi di contestare in giudizio l'esistenza di un credito in tesi originato da un contratto (di patrocinio, nel caso che qui interessa) stipulato
Pagina 4 di 5 dall'amministratore.
È, pertanto, irrilevante che l'assemblea condominiale, come dedotto e documentato dal convenuto, nel costituirsi nel presente giudizio, abbia deliberato di non ratificare la presente azione legale, perché l'instaurazione della stessa discende direttamente dalle attribuzioni legali dell'amministratore, che neanche l'assemblea può limitare.
Non può, pertanto, disconoscersi la legittimazione ad agire dell'amministratore del opponente. Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
Parte_1
nei confronti di disattesa ogni
[...] Controparte_1
contraria istanza, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite della fase sommaria e di studio in favore dell'attore, liquidate ex d.m.
n. 55/14 (scaglione fino a €1.100,00), in complessivi € 250,00
per compensi oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute;
3. compensa le restanti spese legali.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 07/02/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11620/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
Parte_1
, in persona dell'amministratore p.t. con il patrocinio
[...]
dell'avv. GIOVANNI MARCO DANIELE, giusta procura in calce alla comparsa del 13.11.2023,
attore
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. COSIMO Controparte_1
SALVATORE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuto
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 5.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'11.5.2020, l'avv. ha notificato precetto al Controparte_1
Pagina 1 di 5 [
in Napoli, via Bottazzi, n. 70 Parte_2
chiedendo il pagamento di € 6.749,03, sulla base del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 7852/19, emesso da quest'Ufficio.
L'ingiunto ha instaurato il presente giudizio ex art. 615, c. I, c.p.c.,
deducendo: 1) l'avvenuto pagamento di rimesse parziali d'importo superiore a quello ammesso dal creditore;
2) l'erroneo calcolo delle somme dovute a titolo di rimborso spese forfetarie di avvocato;
3) l'erronea decorrenza degli interessi;
4) l'erronea quantificazione di IVA e CPA;
5) la mancata emissione di fattura, in difetto della quale non è dovuta l'IVA.
2. Con il decreto ingiuntivo sopra indicato, il opponente è Parte_1
stato condannato a pagare all'avv. la somma di € 5.560,00 per CP_1
compensi di avvocato e rimborso forfetario, oltre IVA, CPA, interessi ex d.
lgs. n. 231/02 dal 12.9.2016, interessi ex art. 1284, c. IV, c.c. dal deposito del ricorso (15.10.2019) e spese della procedura monitoria, liquidate in € 540,00
per compensi ed € 145,50 per esborsi.
Ne consegue che il suo credito, alla data del 7.1.2020, quando il pagò un primo acconto, era composto come segue: € 5.560,00 Parte_1
per capitale, € 99,93 per interessi ex art. 1284, c. IV (non essendone stati richiesti di altra specie), € 222,41 per CPA ed € 1.272,19 per IVA;
in totale,
€ 7.154,53.
Alla suddetta data, il ha versato € 2.500,00, imputando la Parte_1
somma richiesta a compensi;
il creditore, pertanto, non può procedere a diversa imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c.
Da quel momento, il debito residuo deve intendersi pari a € 3.060,00
per compensi, oltre € 99,93 per interessi già maturati, € 83,16 per ulteriori
Pagina 2 di 5 interessi all'11.5.2020, data di notificazione del precetto, € 222,41 per CPA
ed € 1.272,19 per IVA;
a ciò si aggiungono € 145,50 per esborsi liquidati nel titolo, € 28,92 per bolli e spese di notifica successive, € 540,00 per compensi liquidati nello stesso, € 81,00 per rimborso forfetario, € 24,28 per CPA;
sul compenso determinato nel decreto ingiuntivo nulla può essere riconosciuto a titolo di IVA, avendo l'avvocato rappresentato se stesso (v. Cass., Sez. Lav.,
n. 7356/24); il totale generale è dunque di € 5.557,39, oltre spese di precetto,
pari a € 161,46 compresi rimborso forfetario e CPA, per un credito complessivo di € 5.718,85, contro la maggior somma di € 6.749,03, indicata nel precetto.
Le somme sopra determinate a titolo di IVA sono senz'altro dovute, in quanto derivanti dalla legge, senza che il creditore risulti soggetto a regime fiscale tale da ritenerle escluse;
egli, d'altronde, ha prodotto fattura, allegata alla PEC del 27.1.2021, contenente indicazione di tale voce di credito.
Va comunque dato atto che il creditore, con la PEC suindicata, allegata alla comparsa di costituzione, nel riscontrare la notifica della citazione, ha imputato a meri errori di calcolo la difforme richiesta contenuta nel precetto,
quantificando infine in € 5.430,35, comprensiva dei compensi dell'intimazione e di ogni altro accessorio, la propria pretesa e rinunciando al precetto per la differenza.
Su tale diversa cifra si è formato il consenso delle parti e con ciò deve ritenersi venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione della lite, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Esso, tuttavia, sussisteva all'epoca di instaurazione del giudizio,
ovverosia alla data di notificazione della citazione, avvenuta il 25.5.2020,
Pagina 3 di 5 poiché il creditore, minacciando l'avvio di azione esecutiva per importo superiore, ha fatto sorgere nella sua controparte detto interesse;
sebbene la rettifica del precetto sia intervenuta subito dopo, il 27.5.2020, in epoca anteriore all'iscrizione della causa a ruolo, ciò non esclude l'ulteriore interesse dell'opponente alla stessa, per il recupero delle spese giudiziali connesse alle fasi di studio e introduttiva della controversia.
In applicazione del principio della soccombenza c.d. virtuale, esse sono dunque poste a carico del convenuto e liquidate, come da dispositivo,
secondo lo scaglione corrispondente alla differenza fra la cifra richiesta dal creditore e l'effettiva entità della sua pretesa.
In tali limiti, l'opposizione era infatti fondata, poiché il diritto di procedere a esecuzione non si estendeva oltre la cifra sopra accertata.
3. Va infine disattesa l'eccezione dell'opponente, relativa alla mancanza di una delibera assembleare a sostegno del mandato alle liti,
conferito dall'amministratore condominiale al suo procuratore all'atto di instaurazione della controversia.
Deve infatti ritenersi attribuita al suo ufficio, ai sensi dell'art. 1130
c.c., la potestà di reagire, con atto di opposizione, alle richieste di pagamento che terzi abbiano avanzato in sede giudiziale contro il in Parte_1
dipendenza di contratti dallo stesso conclusi. Tale principio è stato affermato dalla S.C. (v. Cass., Sez. II, n. 16260/16) con riferimento all'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un appaltatore nei confronti del
Condominio e ben può essere estesa alla presente fattispecie, trattandosi in entrambi i casi di contestare in giudizio l'esistenza di un credito in tesi originato da un contratto (di patrocinio, nel caso che qui interessa) stipulato
Pagina 4 di 5 dall'amministratore.
È, pertanto, irrilevante che l'assemblea condominiale, come dedotto e documentato dal convenuto, nel costituirsi nel presente giudizio, abbia deliberato di non ratificare la presente azione legale, perché l'instaurazione della stessa discende direttamente dalle attribuzioni legali dell'amministratore, che neanche l'assemblea può limitare.
Non può, pertanto, disconoscersi la legittimazione ad agire dell'amministratore del opponente. Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
Parte_1
nei confronti di disattesa ogni
[...] Controparte_1
contraria istanza, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite della fase sommaria e di studio in favore dell'attore, liquidate ex d.m.
n. 55/14 (scaglione fino a €1.100,00), in complessivi € 250,00
per compensi oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute;
3. compensa le restanti spese legali.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 07/02/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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