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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2855/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile nelle persone dei Signori magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2855 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Comiso, nella via Naselli n.90, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Giaquinta, giusta procura in atti,
-ricorrente - nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella CP_1 C.F._2 via Verona n.19,
- resistente contumace –
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 30/07/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 23/10/2024 e successivamente notificato, ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale la revisione delle condizioni di divorzio, tra la stessa e statuite CP_1 nella sentenza n. 1319/2024, resa dal Tribunale di Ragusa il 23/7/2024 nel procedimento n. 2052/2023
R.G., nella parte in cui non erano stati determinati i tempi ed i modi di frequentazione tra la figlia minore e il padre, stante la residenza in Francia di quest'ultimo. Per_1
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che, nel periodo in cui viveva in CP_1
Francia e tornava in Italia solo periodicamente per vedere la figlia, non si era reso necessario regolamentare il diritto di visita, ma, essendo egli tornato a vivere a Comiso (mentre la ricorrente abitava a Ragusa), il padre pretendeva di vedere la figlia “in qualsiasi momento, senza preoccuparsi minimamente di fornire il benché minimo preavviso”, per cui la mancanza di regolamentazione finiva
“per creare frequenti contrasti tra i genitori, posto che a cadenza settimanale si trovano nella condizione di dover ogni volta concordare i giorni e gli orari in cui la figlia viene tenuta dal padre.
Peraltro, di recente quest'ultimo si mostra sempre più disinteressato delle sorti della figlia, che sente solo per telefono, nonostante abiti a pochi chilometri di distanza, mentre i giorni in cui viene concordato che la figlia trascorra del tempo col padre – cosa che avviene di regola nel fine settimana
– di fatto la bambina trascorre gran parte del tempo con i nonni paterni, anziché con il proprio genitore”.
, pertanto, nel chiedere la regolamentazione dei tempi di frequentazione della Parte_1 figlia da parte del padre ha proposto che questi potesse “vedere e tenere con sé la figlia ciascun fine settimana, dal primo pomeriggio del sabato sino alla domenica sera entro le ore 21,00, quando il padre si preoccuperà di riportare la piccola a casa dalla madre.” e inoltre di statuire “il Per_1 diritto, per il padre, di tenere con sé la figlia, in aggiunta, anche un giorno della settimana lavorativa, di regola il mercoledì, dalle ore 16,00 sino alle ore 21,00.”
Pur essendogli stati notificati ritualmente il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, mentre la ricorrente, all'udienza all'uopo CP_1 fissata, ha insistito per l'accoglimento della propria domanda.
Il Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
°°°
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di il quale, sebbene CP_1 regolarmente citato, ha preferito non costituirsi in giudizio.
La ricorrente, nelle note di udienza e in sede di precisazione delle conclusioni, ha insistito per l'accoglimento della propria domanda di revisione delle condizioni di divorzio in punto di regolamentazione dei tempi e modi del diritto di visita di nei confronti di CP_1 Per_1
pagina 2 di 4 La domanda merita accoglimento, in quanto la regolamentazione dei tempi e modi di frequentazione del figlio minore da parte del genitore non collocatario deve ritenersi necessaria al fine di garantire un rapporto significativo della minore con entrambi i genitori, tenuto conto, altresì, del fatto che ha cinque anni e del sopravvenuto mutamento di residenza da parte del resistente. Per_1
In mancanza di contestazioni da parte di va accolta parzialmente la proposta CP_1 avanzata da in ordine ai tempi e modi di frequentazione della minore da parte del Parte_1 genitore non collocatario, che, comunque, appaiono conformi all'interesse superiore di sia in Per_1 ragione dell'età della stessa sia riguardo agli impegni scolastici della stessa che, come dedotto dalla ricorrente, attualmente frequenta la scuola dell'infanzia – istituto Necker - di Ragusa dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
Occorre, tuttavia, rilevare l'opportunità di alternare la presenza della minore presso ciascun genitore nel fine settimana, per cui, sebbene la proposta della ricorrente preveda la permanenza della figlia presso il padre dal primo pomeriggio del sabato fino alla domenica sera per “ciascun fine settimana”, il Tribunale ritiene opportuno disporre che, a parziale modifica delle condizioni statuite dalla sentenza di divorzio tra i coniugi, possa vedere e tenere con sé la figlia, CP_1 compatibilmente agli impegni scolastici e ludico-ricreativi della minore, il mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 21:00 e, inoltre, a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, allorché il resistente riaccompagnerà la minore dalla madre.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
Le spese di lite si intendono irripetibili, in considerazione della natura e dell'esito del giudizio, nonché per la mancata opposizione del resistente, rimasto contumace.
P.Q.M.
il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , Parte_1
a parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1319/2024, pubblicata il
7/8/2024 nel procedimento n. 2052/2023 R.G., pronunciata inter-partes da questo stesso Tribunale, dispone che: possa vedere e tenere con sé la figlia con i tempi e i modi indicati in parte CP_1 Per_1 motiva;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente pagina 3 di 4 dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile nelle persone dei Signori magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2855 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Comiso, nella via Naselli n.90, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Giaquinta, giusta procura in atti,
-ricorrente - nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella CP_1 C.F._2 via Verona n.19,
- resistente contumace –
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 30/07/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 23/10/2024 e successivamente notificato, ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale la revisione delle condizioni di divorzio, tra la stessa e statuite CP_1 nella sentenza n. 1319/2024, resa dal Tribunale di Ragusa il 23/7/2024 nel procedimento n. 2052/2023
R.G., nella parte in cui non erano stati determinati i tempi ed i modi di frequentazione tra la figlia minore e il padre, stante la residenza in Francia di quest'ultimo. Per_1
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che, nel periodo in cui viveva in CP_1
Francia e tornava in Italia solo periodicamente per vedere la figlia, non si era reso necessario regolamentare il diritto di visita, ma, essendo egli tornato a vivere a Comiso (mentre la ricorrente abitava a Ragusa), il padre pretendeva di vedere la figlia “in qualsiasi momento, senza preoccuparsi minimamente di fornire il benché minimo preavviso”, per cui la mancanza di regolamentazione finiva
“per creare frequenti contrasti tra i genitori, posto che a cadenza settimanale si trovano nella condizione di dover ogni volta concordare i giorni e gli orari in cui la figlia viene tenuta dal padre.
Peraltro, di recente quest'ultimo si mostra sempre più disinteressato delle sorti della figlia, che sente solo per telefono, nonostante abiti a pochi chilometri di distanza, mentre i giorni in cui viene concordato che la figlia trascorra del tempo col padre – cosa che avviene di regola nel fine settimana
– di fatto la bambina trascorre gran parte del tempo con i nonni paterni, anziché con il proprio genitore”.
, pertanto, nel chiedere la regolamentazione dei tempi di frequentazione della Parte_1 figlia da parte del padre ha proposto che questi potesse “vedere e tenere con sé la figlia ciascun fine settimana, dal primo pomeriggio del sabato sino alla domenica sera entro le ore 21,00, quando il padre si preoccuperà di riportare la piccola a casa dalla madre.” e inoltre di statuire “il Per_1 diritto, per il padre, di tenere con sé la figlia, in aggiunta, anche un giorno della settimana lavorativa, di regola il mercoledì, dalle ore 16,00 sino alle ore 21,00.”
Pur essendogli stati notificati ritualmente il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, mentre la ricorrente, all'udienza all'uopo CP_1 fissata, ha insistito per l'accoglimento della propria domanda.
Il Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
°°°
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di il quale, sebbene CP_1 regolarmente citato, ha preferito non costituirsi in giudizio.
La ricorrente, nelle note di udienza e in sede di precisazione delle conclusioni, ha insistito per l'accoglimento della propria domanda di revisione delle condizioni di divorzio in punto di regolamentazione dei tempi e modi del diritto di visita di nei confronti di CP_1 Per_1
pagina 2 di 4 La domanda merita accoglimento, in quanto la regolamentazione dei tempi e modi di frequentazione del figlio minore da parte del genitore non collocatario deve ritenersi necessaria al fine di garantire un rapporto significativo della minore con entrambi i genitori, tenuto conto, altresì, del fatto che ha cinque anni e del sopravvenuto mutamento di residenza da parte del resistente. Per_1
In mancanza di contestazioni da parte di va accolta parzialmente la proposta CP_1 avanzata da in ordine ai tempi e modi di frequentazione della minore da parte del Parte_1 genitore non collocatario, che, comunque, appaiono conformi all'interesse superiore di sia in Per_1 ragione dell'età della stessa sia riguardo agli impegni scolastici della stessa che, come dedotto dalla ricorrente, attualmente frequenta la scuola dell'infanzia – istituto Necker - di Ragusa dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
Occorre, tuttavia, rilevare l'opportunità di alternare la presenza della minore presso ciascun genitore nel fine settimana, per cui, sebbene la proposta della ricorrente preveda la permanenza della figlia presso il padre dal primo pomeriggio del sabato fino alla domenica sera per “ciascun fine settimana”, il Tribunale ritiene opportuno disporre che, a parziale modifica delle condizioni statuite dalla sentenza di divorzio tra i coniugi, possa vedere e tenere con sé la figlia, CP_1 compatibilmente agli impegni scolastici e ludico-ricreativi della minore, il mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 21:00 e, inoltre, a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, allorché il resistente riaccompagnerà la minore dalla madre.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
Le spese di lite si intendono irripetibili, in considerazione della natura e dell'esito del giudizio, nonché per la mancata opposizione del resistente, rimasto contumace.
P.Q.M.
il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , Parte_1
a parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1319/2024, pubblicata il
7/8/2024 nel procedimento n. 2052/2023 R.G., pronunciata inter-partes da questo stesso Tribunale, dispone che: possa vedere e tenere con sé la figlia con i tempi e i modi indicati in parte CP_1 Per_1 motiva;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente pagina 3 di 4 dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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