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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LANNA ANGELO VALERIO, Presidente
FEGGI DR, OR
GHEDINI ANNA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 164/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD03I400474 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD03I400477 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD03I400478 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso. Vinte le spese. Resistente/Appellato: rigetto del ricorso e condanna della controparte alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva ricorso contro gli avvisi di accertamento in epigrafe indicati aventi ad oggetto il recupero di IVA – anni 2019 – 2020 e 2021, oltre sanzioni ed accessori per complessivi
€ 7.432.273,71. Ne chiedeva l'annullamento con vittoria di spese, onorari e spese tutte di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate per chiedere il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
Secondo l'Amministrazione finanziaria la società avrebbe attuato operazioni oggettivamente inesistenti. Evidenziava che l'accertamento si fondava sul PVC del 16.5.2023, con cui si contestava alla società Ricorrente_1. com di aver intrapreso rapporti commerciali nell'ambito di un sistema fraudolento in cui operava anche la società di grande distribuzione Società_8 s.p.a., la quale aveva aderito agli accertamenti ad essa notificati. A fondamento delle proprie richieste la ricorrente poneva le seguenti principali motivazioni ed argomentazioni:
- violazione dell'art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell'onere della prova e violazione dell'art. 19 del
DPR n. 633/72, dell'art.7, c.5 bis,del D.Lgs n. 546/92. Sussisteva, infatti, un'incerta qualificazione delle operazioni commerciali contestate, stante l'infondatezza delle presunzioni. In particolare, l'acquiescenza prestata dalla società cessionaria Società_8 s.p.a. non era rilevante, poiché non poteva applicarsi un automatismo non previsto dalla normativa. Infatti, ben potevano essere diverse le ragioni che avevano indotto la società cessionaria al pagamento spontaneo, né queste potevano vincolare Ricorrente_1;
- l'ufficio non aveva acquisito elementi probatori determinanti, neppure indiziari, Mancavano quegli elementi di gravità, precisione e concordanza da ritenersi necessari a fronte di accertamenti fondati su presunzioni.
La controparte non aveva dimostrato che l'emittente della fattura fosse una società priva dei requisiti per essere considerata tale mancando di strutture adeguate. Inoltre, a fronte della contestazione dell'Ufficio secondo cui Ricorrente_1 non aveva la disponibilità di spazi idonei allo stoccaggio di tali quantità di merci, in sede di contraddittorio era stato dimostrato che la società logistica Associazione_1 aveva in essere un contratto con il Nominativo_1 per l'utilizzo di un'ampia area. La società ricorrente pertanto per mezzo di un contratto con la Associazione_1 del 2017 disponeva a propria volta di ampi spazi;
- Ricorrente_1 svolgeva prevalentemente un'attività di mediazione commerciale, operando come tramite tra cedenti e cessionari e pertanto acquistava sul venduto. In particolare, come dimostrato dalla corrispondenza depositata, riceveva la richiesta di forniture di prodotti, si attivava per rinvenire tali prodotti sul mercato, li acquistava e li rivendeva ai propri clienti. Si serviva anche di diverse società di logistica che si occupavano del ritiro della merce dalla cedente di Ricorrente_1 e della consegna direttamente alla cessionaria di Ricorrente_1. com. Pertanto non sempre la società contribuente aveva la necessità di depositare la merce presso strutture a ciò adibite. La merce oggetto delle fatture contestate, infatti, non transitava quasi mai per i depositi e dunque non erano rilevanti le contestazioni dell'Ufficio sull'indisponibilità degli spazi per i beni commercializzati. La Parte richiamava su tali questioni anche la copiosa corrispondenza mail;
- quanto al fornitore Società_3, le fatture accompagnatorie della merce e il timbro del vettore attestavano la regolarità delle operazioni. Parimenti regolari erano le operazioni intervenute con la cedente Società_4, con la Società_5 s.r.l. e la Società_6 s.r.l.;
- la copiosa documentazione esibita in sede di contraddittorio deponeva per l'effettività delle operazioni commerciali. Inoltre, la corrispondenza mail, le visure camerali, le dichiarazioni IVA, i versamenti F24 delle società cedenti, dimostravano che la ricorrente aveva operato con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. Non poteva pertanto sostenersi, come da deduzioni dell'Ufficio, che tale documentazione fosse stata artefatta al solo scopo di precostituire una prova in caso di contestazione. Ad ulteriore dimostrazione deponeva anche la corrispondenza intercorsa con l'amministrazione Società_7;
- la risposta dell'Ufficio in ordine alla documentazione esibita quale contratti, corrispondenza mail, dichiarazioni IVA fornitori, documenti di trasporto, fatture vettori e visure societarie era stata del tutto generica ed insufficiente.
Affermare, infatti, senza alcun supporto probatorio, che le comunicazioni tra le società fossero artefatte, salvo poi ritenere genuina una parte delle comunicazioni prodotte, costituiva un comportamento contraddittorio.
- l'atto impugnato era pertanto affetto da nullità per violazione dell'art.7, c. 5 bis, del D.Lgs n. 546/92 e art. 42, c.3, del DPR n. 600/73. Sussisteva, infatti, oltre al difetto di motivazione, la mancanza di una valutazione della documentazione esibita e di un effettivo contraddittorio, con violazione dell'art. 6 bis della legge n.
21272000 e del diritto di difesa;
- errata era pure l'applicazione delle sanzioni, stante il principio di proporzionalità, in violazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 472/97 e art. 10 ter, della legge n. 212/2000.
L'Agenzia delle Entrate mediante la propria memoria di controdeduzioni confermava la legittimità del proprio operato.
In primo luogo, poneva l'accento, con richiamo alle decisioni del Giudice comunitario, sul fatto che la detrazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972, postulava l'effettività dell'acquisto e l'ingresso del bene nel patrimonio del compratore, circostanze indispensabili per la configurabilità e il riscontro dell'effettività e dell'inerenza. Inoltre, l'onere probatorio che incombeva sull'Ufficio poteva ̀essere adempiuto anche con presunzioni semplici purché̀, gravi, precise e concordanti.
Quanto sopra perché la presunzione non era collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituiva dunque una prova completa, alla quale il giudice poteva ̀ attribuire rilevanza ai fini della formazione del proprio convincimento, anche in via esclusiva. Procedeva ad una analitica ricostruzione degli avvenimenti, illustrava il ruolo della società Società_8 e l'insieme degli elementi indiziari su cui si fondava l'accertamento. Confermava la corretta applicazione delle sanzioni.
La difesa del contribuente depositava memorie di replica.
Il ricorso era trattato in pubblica udienza. Ad esito della discussione la Corte si pronunciava come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria osserva che il ricorso appare infondato e come tale va respinto.
Si premette che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato tale principio:
“….Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di nomofilachia che l'Amministrazione finanziaria, ove contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha l'onere di provareche l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziarisui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Più in dettaglio, la dimostrazione a carico dell'amministrazione è raggiunta qualora siano forniti validi elementi - che, alla stregua dell'art. 39, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 54, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi- per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino «in modo certo e diretto» la « inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati» ovvero la «inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione». (Nell'ordinamento tributario, infatti, gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a mente degli univoci precetti dettati dai citati art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono idonee, di per sé sole considerate, a fondare il convincimento del giudice.» (Cass.. ord. n. 1278/2020.). Su tali questioni si richiamano anche gli altri principi riferiti all'operatore commerciale come sanciti dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
”….incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi…” (Cass. sent. n. 24471/2022). Sostanzialmente, pertanto, si tratta di valutare se, a fronte dell'impianto probatorio fornito dall'Amministrazione, il comportamento del contribuente sia improntato alla massima diligenza esigibile da un “operatore accorto”
In primo luogo, si rileva che l'attività svolta dall'Ufficio si fonda su una pluralità di indizi, derivanti da una complessa indagine a livello nazionale, le cui risultanze sono confluite nel PVC n. THD125/2023.
Trattasi di indagini che hanno coinvolto più Uffici territoriali in collaborazione con le rispettive Procure e che hanno fatto emergere un articolato sistema di false fatturazioni, anche a livello intracomunitario, nel quale
Società_8 s.p.a. emetteva fatture per operazioni oggettivamente inesistenti a società “conduit” comunitarie, le quali fatturavano a “missing trader” italiani, che, a loro volta, emettevano fattura nei confronti di Società_8 s.p.a,
o di società intermedie “filtro”.
In pratica, secondo i verificatori, non avveniva alcun passaggio di proprietà della merce, attesa la mera cartolarità delle operazioni.
La Società_8 s.p.a., in considerazione delle gravi contestazioni formulate, prestava acquiescenza provvedendo a versare gli ingenti importi dovuti.
A fronte di un imponibile fatturato da Ricorrente_1 s.r.l. fra luglio e novembre 2019 nei confronti di Società_8 s.p.a. per oltre € 5.000.000,00 - pari a quasi il 50% del volume d'affari dichiarato per il 2019 - i verificatori hanno ritenuto che le operazioni tra Ricorrente_1 e Società_8 fossero meramente cartolari, mancando la volontà delle parti di trasferire la proprietà dei beni e pertanto l'unico scopo del negozio era la realizzazione della frode.
Ritiene questa Corte che valutando i plurimi elementi posti a fondamento dell'indagine e collegandoli complessivamente emerge un impianto indiziario solido.
Sostanzialmente le conclusioni dell'Ufficio sono da considerarsi provate in rapporto ai requisiti espressamente indicati in tema di presunzioni dall'art. 2729 c.c. per le seguenti ragioni. In primo luogo, quanto all'atto di acquiescenza sottoscritto da Società_8, si ritiene che possa ben costituire un primo elemento indiziario da cui cui prendere le mosse, potendo l'Amministrazione acquisire dati forniti da documenti e verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti (in tal senso, tra le altre,
Cass. n.20971/2021). Con riferimento alle caratteristiche delle altre società coinvolte, fatta eccezione di Società_8, si riscontra che sono quelle tipiche delle società costituite allo scopo di realizzare frodi carosello. In particolare: Nominativo_1 s. r.l. e Società_4 s.r.l. sono state sanzionate con la chiusura della partita IVA ai sensi dell'art. 35, c. 15 bis, del DPR 633/92 rispettivamente nell'agosto e nel novembre del 2020; Società_3 risulta essere inserita nella frode per aver emesso false lettere di intento;
Società_9 rivestiva nello stesso tempo il ruolo di cedente/cessionario e vettore;
Nominativo_1 nasce da una cessione di ramo di azienda di Ricorrente_1 ; il Sig. Nominativo_2 quale legale rappresentante di Ricorrente_1 era anche referente per l'Italia di Società_9
presso la Società_8. s.p.a. e pertanto svolgeva un duplice ruolo all'interno della complessa catena di transazioni.
Appare altresì verosimile che negli anni oggetto di verifica la ricorrente non disponesse di locali idonei allo stoccaggio di consistenti volumi di merci. La stessa Associazione_1 Soc. Coop., infatti, risulta essere una società coinvolta nella frode, il contratto di locazione è generico ed è stato registrato solo il 13.11.2018; la Associazione_1 disponeva inoltre di locali per soli mq. 168, quasi completamente destinati a frigo e un piccolo soppalco ad uso ufficio;
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Sig. Nominativo_3 è a dir poco generica.
Nessuno dei beni oggetto di fatturazioni contestate richiedeva lo stoccaggio in locali frigorifero.
La ricorrente nel solo anno 2019 emetteva ben 13.000 fatture di vendita nei confronti di oltre 400 clienti e ciò senza che il proprio sito web recasse alcun riferimento all'e-commerce come modalità principale di svolgimento della propria attività. Appare inverosimile che una società con un tale volume di affari non avesse la necessità di utilizzare un proprio programma informatico gestionale.
Anzi, in tali casi un imprenditore mediamente accorto adotta, di norma, specifici software gestionali e ciò proprio al fine di prevenire eventuali contestazioni sulla coerenza in entrata e in uscita delle merci con le fatture, emesse e ricevute, da compilarsi in modo dettagliato e collegabili ad ordini altrettanto precisi. Tiene, inoltre, accurate scritture di magazzino e prospetti di rimanenze finali. Affermare che taluni adempimenti non sono obbligatori per legge noncostituisce una esimente, atteso che ben possono costituire un utile elemento di conoscenza sia per l'imprenditore che ai fini fiscali, specie a fronte di volumi di affari consistenti con più operatori commerciali. Altra rilevante anomalia è da ravvisarsi nel fatto che le fatture di vendita emesse nei confronti di Società_8 s.p.a. possono essere abbinate a fatture di acquisto ricevute da un numero limitato di fornitori e che tali operazioni, come rappresentate documentalmente nelle fatture stesse, condividono alcune caratteristiche, trattandosi quasi sempre di operazioni perfettamente speculari tra loro.
Tale meccanismo è conosciuto proprio come “fatture a specchio” riguardando le medesime tipologie e quantità di beni.
Nel concreto questo sistema di operare ha consentito ai verificatori di stabilire che il passaggio del bene in capo al buffer Ricorrente_1 s.r.l. era sempre rapido e che le fatture di rivendita erano emesse nell'immediatezza di quelle d'acquisto, ovvero non nella medesima data o addirittura antecedentemente.
Si tratta per lo più di categorie merceologiche che Ricorrente_1 ordinariamente non commerciava e delle quali – come detto - non vi è traccia nel sito web della società. Infine, nessuno dei beni riportati nelle fatture risultava nelle rimanenze finali.
La ricorrente giustifica la propria condotta anomala sostenendo che eseguiva una sorta di attività di mera mediazione commerciale, la quale sarebbe provata dalla corrispondenza e-mail intercorsa con i fornitori/ clienti (pag.9 del ricorso). In ogni caso, Ricorrente_1 non ha utilizzato alcuno dei codici “ateco” specifici per l'esercizio di attività legate alla mediazione commerciale, dichiarando ai fini fiscali e commerciali di svolgere genericamente il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e tabacco.
Trattasi di un passaggio fondamentale, poiché in base all'art.1754 c.c. il mediatore si pone in una posizione di imparzialità e di indipendenza rispetto alle parti e in funzione della attività svolta ha diritto a percepire una provvigione se l'affare viene concluso grazie al suo intervento. Al mediatore inoltre è inibito di acquistare per se stesso il bene oggetto della trattativa perché diversamente violerebbe il principio di neutralità rispetto alle parti contraenti.
Nella fattispecie non solo non c'è traccia di un qualsiasi pagamento a titolo di provvigione, ma manca soprattutto, a fronte di transazioni consistenti economicamente, quel minimo di documentazione da cui possa ricavarsi lo svolgimento di tale ruolo di mediazione, non potendo delle mail generiche colmare tali carenze.
La Corte rileva altresì che nel ricorso manca un indice dei documenti esibiti al fine di contestare i rilievi dell'Agenzia. Trattasi di un elemento necessario per stabilire un collegamento certo tra i singoli rilievi e le argomentazioni difensive.
Ciò costituisce una violazione dell'art. 24 del D.Lgs n. 546/92.
Né può sopperire a tale mancanza il c.d. “Foliario” richiamato solo nella memoria di replica, atteso che neppure tale documento consente di collegare le controdeduzioni rispetto ai singoli fatti contestati.
Correttamente pertanto l'Ufficio richiama su tali questioni la giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“in tema di contenzioso tributario, i documenti non elencati negli atti di parte cui sono allegati o, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta e depositata in originale, in violazione dell'art. 24 del d.lgs. n.
546 del 1992, non possono essere posti dal giudice a fondamento del proprio convincimento, a meno che la parte legittimata a far valere l'irregolarità non ne abbia accettato, anche implicitamente, il deposito, prendendone contezza ed assumendo posizione sulla loro efficacia probatoria, senza nulla eccepire relativamente alla loro irrituale produzione”. (Cass., n. 3593/2017).
Nelle memorie illustrative di replica, (pagg.3 e 4) si afferma, diversamente da quanto asserito nel ricorso, che l'attività svolta non integra una mediazione commerciale in senso proprio, bensì un'attività di compravendita di beni con acquisto sul venduto.
L'operatività come descritta configurerebbe quindi un “rapporto di compravendita, caratterizzato dal passaggio dei beni alla società e dalla successiva rivendita, seppur con tempistiche ravvicinate e in funzione di un ordine già acquisito (“acquisto sul venduto”).” Si rileva che con la memoria aggiuntiva la ricorrente modifica la natura del rapporto con le altre società della filiera e sostanzialmente introduce un motivo aggiunto, inammissibile come tale ai sensi del citato art. 24, commi 3,e 4, del D.Lgs n. 546/92. In ogni caso, nel c.d. “Foliario degli atti”, di cui questa Corte ha comunque già rappresentato i limiti, gli unici due contratti che sono indicati (nn.15.e.16) nulla hanno a vedere con le innumerevoli transazioni poste in essere.
Appare altresì rilevante costatare che l'Ufficio, con richiamo al PVC, a titolo esemplificativo e a comprova della mancanza di genuinità delle comunicazioni prodotte dalla ricorrente, riporta quanto avvenuto riguardo alla cessione di un lotto di profumi ben individuato (pag. 12 memoria di controdeduzioni).
La difesa del contribuente per dimostrare il difetto di motivazione degli atti opposti e la regolarità delle operazioni, allega copiosa documentazione, facendo tuttavia riferimento prevalentemente alla corrispondenza fatta di mail e alle fatture.
Da un esame di tale documentazione emerge che a fronte di avvisi di accertamento redatti in modo dettagliato, contenti anche ampi richiami al PVC pure dettagliato, da ritenersi dunque adeguatamente motivati, Ricorrente_1. com si affida prevalentemente a mail di conferma di ordini per lo più generiche, ripetitive e sommarie.
Anche le tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà si presentano tali, mancando di riferimenti precisi ad esempio sulla tipologia e quantità delle merci, alle date di carico e scarico e ai fornitori.
La ricorrente evidenzia inoltre che dagli avvisi di accertamento risulterebbe una ammissione da parte dello stesso Ufficio, laddove afferma che in alcuni casi la merce era stata effettivamente movimentata, concludendo di conseguenza che una parte delle comunicazioni prodotte era da ritenersi genuina.
Questa considerazione appare irrilevante a fronte di un così elevato numero di transazioni e di un'indagine tanto complessa.
Infatti, era in primo luogo onere del contribuente fornire adeguate prove rispetto all'effettività dalle singole operazioni, atteso che in una frode carosello di grandi dimensioni, come nella fattispecie, non può escludersi la realtà di talune operazioni proprio per dare una parvenza credibilità ad un più vasto impianto fraudolento.
Le doglianze di Parte potevano essere giustificate solo se fosse stata fornita un'adeguata risposta ai singoli rilievi contenuti nel PVC e negli avvisi di accertamento, laddove, ad esempio, a pag. 25 del PVC, si afferma:
“Pertanto, come evidenziato di seguito nelle sezioni 4 e 5 del presente verbale, la presenza dei richiamati disavanzi registrati nelle schede contabili in parola comporta: - la constatazione dell'irregolare tenuta della contabilità, in quanto le anomalie riscontrate sono così numerose da non poter essere considerate isolati errori di registrazione, ma piuttosto rivelano la sistematica disapplicazione di basilari principi ragionieristici e contabili, tale da legittimare per altro l'Ufficio competente all'accertamento induttivo del reddito di impresa…”
Parimenti restano prive di risposta rilievi come quello contenuto nell'avviso di accertamento per l'anno 2019, pag. 6, laddove si evidenzia che:
“Nessuna delle merci oggetto delle cessioni a Società_8 S.p.a. compare sul sito della società né mai, in nessuna quantità, nei prospetti delle rimanenze finali al 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 acquisiti nel corso della verifica e, peraltro, non avendo prodotto le scritture di magazzino ripetutamente richiesta, la
Parte non ha provato alcuna movimentazione di tali tipi di merce.”.
Trattasi di inadempienze che “operatore accorto” non può permettersi, specie se ricopre rispetto a numerose transazioni anche un “doppio ruolo” come nella fattispecie, dovendo egli essere ben consapevole che la caratteristica fondamentale di ogni frode carosello sta proprio nel fatto di predisporre una documentazione contabile formalmente regolare.
La società non può lamentare la mancanza di contraddittorio, peraltro richiamato più volte nei propri atti. Il contraddittorio è stato svolto in varie occasioni, come da prospetto di riepilogo depositato dall'Amministrazione finanziaria, la quale harichiamato anche le linee guida dell'atto di indirizzo del
Viceministro dell'Economia e Finanze del 29.2.2024. Si aggiunga che la Parte ha presentato istanza per la definizione ai sensi dell'art.6, c.1, del D.Lgs n. 218/97. Infondata appare anche la doglianza riferita alla violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni irrogate.
Infatti, sono state accertate l'illegittima detrazione dell'IVA (art.6, c.6, del D.Lgs n. 471/97) e la dichiarazione infedele mediante documentazione falsa o per operazioni inesistenti (art. 5, c.4 bis, del D.Lgs n. 471/97). Al riguardo si ritiene che debba applicarsi il regime sanzionatorio esistente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
La difesa del contribuente fa riferimento a un sistema sanzionatorio che è entrato in vigore, per espressa disposizione normativa, a partire dal 1.9.2024, giusto art. 5 del D.Lgs n. 87/2024. Tale interpretazione è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.17111/2025.)
Le spese seguono alla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo le disposizioni di cui al
DM 10.3.2014, n. 55 e DM n. 147 del 13.8.2022, con la riduzione del 20% effettuata ai sensi dell'art. 15, comma 2 – sexies, del D.Lgs n. 546/92, atteso che l'Ufficio è costituito in giudizio tramite propri funzionari, oltre a spese forfettarie al 15% ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate-
D.P. di Ferrara, liquidandole in euro 16000,00 , oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LANNA ANGELO VALERIO, Presidente
FEGGI DR, OR
GHEDINI ANNA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 164/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD03I400474 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD03I400477 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD03I400478 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso. Vinte le spese. Resistente/Appellato: rigetto del ricorso e condanna della controparte alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva ricorso contro gli avvisi di accertamento in epigrafe indicati aventi ad oggetto il recupero di IVA – anni 2019 – 2020 e 2021, oltre sanzioni ed accessori per complessivi
€ 7.432.273,71. Ne chiedeva l'annullamento con vittoria di spese, onorari e spese tutte di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate per chiedere il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
Secondo l'Amministrazione finanziaria la società avrebbe attuato operazioni oggettivamente inesistenti. Evidenziava che l'accertamento si fondava sul PVC del 16.5.2023, con cui si contestava alla società Ricorrente_1. com di aver intrapreso rapporti commerciali nell'ambito di un sistema fraudolento in cui operava anche la società di grande distribuzione Società_8 s.p.a., la quale aveva aderito agli accertamenti ad essa notificati. A fondamento delle proprie richieste la ricorrente poneva le seguenti principali motivazioni ed argomentazioni:
- violazione dell'art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell'onere della prova e violazione dell'art. 19 del
DPR n. 633/72, dell'art.7, c.5 bis,del D.Lgs n. 546/92. Sussisteva, infatti, un'incerta qualificazione delle operazioni commerciali contestate, stante l'infondatezza delle presunzioni. In particolare, l'acquiescenza prestata dalla società cessionaria Società_8 s.p.a. non era rilevante, poiché non poteva applicarsi un automatismo non previsto dalla normativa. Infatti, ben potevano essere diverse le ragioni che avevano indotto la società cessionaria al pagamento spontaneo, né queste potevano vincolare Ricorrente_1;
- l'ufficio non aveva acquisito elementi probatori determinanti, neppure indiziari, Mancavano quegli elementi di gravità, precisione e concordanza da ritenersi necessari a fronte di accertamenti fondati su presunzioni.
La controparte non aveva dimostrato che l'emittente della fattura fosse una società priva dei requisiti per essere considerata tale mancando di strutture adeguate. Inoltre, a fronte della contestazione dell'Ufficio secondo cui Ricorrente_1 non aveva la disponibilità di spazi idonei allo stoccaggio di tali quantità di merci, in sede di contraddittorio era stato dimostrato che la società logistica Associazione_1 aveva in essere un contratto con il Nominativo_1 per l'utilizzo di un'ampia area. La società ricorrente pertanto per mezzo di un contratto con la Associazione_1 del 2017 disponeva a propria volta di ampi spazi;
- Ricorrente_1 svolgeva prevalentemente un'attività di mediazione commerciale, operando come tramite tra cedenti e cessionari e pertanto acquistava sul venduto. In particolare, come dimostrato dalla corrispondenza depositata, riceveva la richiesta di forniture di prodotti, si attivava per rinvenire tali prodotti sul mercato, li acquistava e li rivendeva ai propri clienti. Si serviva anche di diverse società di logistica che si occupavano del ritiro della merce dalla cedente di Ricorrente_1 e della consegna direttamente alla cessionaria di Ricorrente_1. com. Pertanto non sempre la società contribuente aveva la necessità di depositare la merce presso strutture a ciò adibite. La merce oggetto delle fatture contestate, infatti, non transitava quasi mai per i depositi e dunque non erano rilevanti le contestazioni dell'Ufficio sull'indisponibilità degli spazi per i beni commercializzati. La Parte richiamava su tali questioni anche la copiosa corrispondenza mail;
- quanto al fornitore Società_3, le fatture accompagnatorie della merce e il timbro del vettore attestavano la regolarità delle operazioni. Parimenti regolari erano le operazioni intervenute con la cedente Società_4, con la Società_5 s.r.l. e la Società_6 s.r.l.;
- la copiosa documentazione esibita in sede di contraddittorio deponeva per l'effettività delle operazioni commerciali. Inoltre, la corrispondenza mail, le visure camerali, le dichiarazioni IVA, i versamenti F24 delle società cedenti, dimostravano che la ricorrente aveva operato con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. Non poteva pertanto sostenersi, come da deduzioni dell'Ufficio, che tale documentazione fosse stata artefatta al solo scopo di precostituire una prova in caso di contestazione. Ad ulteriore dimostrazione deponeva anche la corrispondenza intercorsa con l'amministrazione Società_7;
- la risposta dell'Ufficio in ordine alla documentazione esibita quale contratti, corrispondenza mail, dichiarazioni IVA fornitori, documenti di trasporto, fatture vettori e visure societarie era stata del tutto generica ed insufficiente.
Affermare, infatti, senza alcun supporto probatorio, che le comunicazioni tra le società fossero artefatte, salvo poi ritenere genuina una parte delle comunicazioni prodotte, costituiva un comportamento contraddittorio.
- l'atto impugnato era pertanto affetto da nullità per violazione dell'art.7, c. 5 bis, del D.Lgs n. 546/92 e art. 42, c.3, del DPR n. 600/73. Sussisteva, infatti, oltre al difetto di motivazione, la mancanza di una valutazione della documentazione esibita e di un effettivo contraddittorio, con violazione dell'art. 6 bis della legge n.
21272000 e del diritto di difesa;
- errata era pure l'applicazione delle sanzioni, stante il principio di proporzionalità, in violazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 472/97 e art. 10 ter, della legge n. 212/2000.
L'Agenzia delle Entrate mediante la propria memoria di controdeduzioni confermava la legittimità del proprio operato.
In primo luogo, poneva l'accento, con richiamo alle decisioni del Giudice comunitario, sul fatto che la detrazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972, postulava l'effettività dell'acquisto e l'ingresso del bene nel patrimonio del compratore, circostanze indispensabili per la configurabilità e il riscontro dell'effettività e dell'inerenza. Inoltre, l'onere probatorio che incombeva sull'Ufficio poteva ̀essere adempiuto anche con presunzioni semplici purché̀, gravi, precise e concordanti.
Quanto sopra perché la presunzione non era collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituiva dunque una prova completa, alla quale il giudice poteva ̀ attribuire rilevanza ai fini della formazione del proprio convincimento, anche in via esclusiva. Procedeva ad una analitica ricostruzione degli avvenimenti, illustrava il ruolo della società Società_8 e l'insieme degli elementi indiziari su cui si fondava l'accertamento. Confermava la corretta applicazione delle sanzioni.
La difesa del contribuente depositava memorie di replica.
Il ricorso era trattato in pubblica udienza. Ad esito della discussione la Corte si pronunciava come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria osserva che il ricorso appare infondato e come tale va respinto.
Si premette che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato tale principio:
“….Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di nomofilachia che l'Amministrazione finanziaria, ove contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha l'onere di provareche l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziarisui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Più in dettaglio, la dimostrazione a carico dell'amministrazione è raggiunta qualora siano forniti validi elementi - che, alla stregua dell'art. 39, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 54, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi- per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino «in modo certo e diretto» la « inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati» ovvero la «inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione». (Nell'ordinamento tributario, infatti, gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a mente degli univoci precetti dettati dai citati art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono idonee, di per sé sole considerate, a fondare il convincimento del giudice.» (Cass.. ord. n. 1278/2020.). Su tali questioni si richiamano anche gli altri principi riferiti all'operatore commerciale come sanciti dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
”….incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi…” (Cass. sent. n. 24471/2022). Sostanzialmente, pertanto, si tratta di valutare se, a fronte dell'impianto probatorio fornito dall'Amministrazione, il comportamento del contribuente sia improntato alla massima diligenza esigibile da un “operatore accorto”
In primo luogo, si rileva che l'attività svolta dall'Ufficio si fonda su una pluralità di indizi, derivanti da una complessa indagine a livello nazionale, le cui risultanze sono confluite nel PVC n. THD125/2023.
Trattasi di indagini che hanno coinvolto più Uffici territoriali in collaborazione con le rispettive Procure e che hanno fatto emergere un articolato sistema di false fatturazioni, anche a livello intracomunitario, nel quale
Società_8 s.p.a. emetteva fatture per operazioni oggettivamente inesistenti a società “conduit” comunitarie, le quali fatturavano a “missing trader” italiani, che, a loro volta, emettevano fattura nei confronti di Società_8 s.p.a,
o di società intermedie “filtro”.
In pratica, secondo i verificatori, non avveniva alcun passaggio di proprietà della merce, attesa la mera cartolarità delle operazioni.
La Società_8 s.p.a., in considerazione delle gravi contestazioni formulate, prestava acquiescenza provvedendo a versare gli ingenti importi dovuti.
A fronte di un imponibile fatturato da Ricorrente_1 s.r.l. fra luglio e novembre 2019 nei confronti di Società_8 s.p.a. per oltre € 5.000.000,00 - pari a quasi il 50% del volume d'affari dichiarato per il 2019 - i verificatori hanno ritenuto che le operazioni tra Ricorrente_1 e Società_8 fossero meramente cartolari, mancando la volontà delle parti di trasferire la proprietà dei beni e pertanto l'unico scopo del negozio era la realizzazione della frode.
Ritiene questa Corte che valutando i plurimi elementi posti a fondamento dell'indagine e collegandoli complessivamente emerge un impianto indiziario solido.
Sostanzialmente le conclusioni dell'Ufficio sono da considerarsi provate in rapporto ai requisiti espressamente indicati in tema di presunzioni dall'art. 2729 c.c. per le seguenti ragioni. In primo luogo, quanto all'atto di acquiescenza sottoscritto da Società_8, si ritiene che possa ben costituire un primo elemento indiziario da cui cui prendere le mosse, potendo l'Amministrazione acquisire dati forniti da documenti e verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti (in tal senso, tra le altre,
Cass. n.20971/2021). Con riferimento alle caratteristiche delle altre società coinvolte, fatta eccezione di Società_8, si riscontra che sono quelle tipiche delle società costituite allo scopo di realizzare frodi carosello. In particolare: Nominativo_1 s. r.l. e Società_4 s.r.l. sono state sanzionate con la chiusura della partita IVA ai sensi dell'art. 35, c. 15 bis, del DPR 633/92 rispettivamente nell'agosto e nel novembre del 2020; Società_3 risulta essere inserita nella frode per aver emesso false lettere di intento;
Società_9 rivestiva nello stesso tempo il ruolo di cedente/cessionario e vettore;
Nominativo_1 nasce da una cessione di ramo di azienda di Ricorrente_1 ; il Sig. Nominativo_2 quale legale rappresentante di Ricorrente_1 era anche referente per l'Italia di Società_9
presso la Società_8. s.p.a. e pertanto svolgeva un duplice ruolo all'interno della complessa catena di transazioni.
Appare altresì verosimile che negli anni oggetto di verifica la ricorrente non disponesse di locali idonei allo stoccaggio di consistenti volumi di merci. La stessa Associazione_1 Soc. Coop., infatti, risulta essere una società coinvolta nella frode, il contratto di locazione è generico ed è stato registrato solo il 13.11.2018; la Associazione_1 disponeva inoltre di locali per soli mq. 168, quasi completamente destinati a frigo e un piccolo soppalco ad uso ufficio;
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Sig. Nominativo_3 è a dir poco generica.
Nessuno dei beni oggetto di fatturazioni contestate richiedeva lo stoccaggio in locali frigorifero.
La ricorrente nel solo anno 2019 emetteva ben 13.000 fatture di vendita nei confronti di oltre 400 clienti e ciò senza che il proprio sito web recasse alcun riferimento all'e-commerce come modalità principale di svolgimento della propria attività. Appare inverosimile che una società con un tale volume di affari non avesse la necessità di utilizzare un proprio programma informatico gestionale.
Anzi, in tali casi un imprenditore mediamente accorto adotta, di norma, specifici software gestionali e ciò proprio al fine di prevenire eventuali contestazioni sulla coerenza in entrata e in uscita delle merci con le fatture, emesse e ricevute, da compilarsi in modo dettagliato e collegabili ad ordini altrettanto precisi. Tiene, inoltre, accurate scritture di magazzino e prospetti di rimanenze finali. Affermare che taluni adempimenti non sono obbligatori per legge noncostituisce una esimente, atteso che ben possono costituire un utile elemento di conoscenza sia per l'imprenditore che ai fini fiscali, specie a fronte di volumi di affari consistenti con più operatori commerciali. Altra rilevante anomalia è da ravvisarsi nel fatto che le fatture di vendita emesse nei confronti di Società_8 s.p.a. possono essere abbinate a fatture di acquisto ricevute da un numero limitato di fornitori e che tali operazioni, come rappresentate documentalmente nelle fatture stesse, condividono alcune caratteristiche, trattandosi quasi sempre di operazioni perfettamente speculari tra loro.
Tale meccanismo è conosciuto proprio come “fatture a specchio” riguardando le medesime tipologie e quantità di beni.
Nel concreto questo sistema di operare ha consentito ai verificatori di stabilire che il passaggio del bene in capo al buffer Ricorrente_1 s.r.l. era sempre rapido e che le fatture di rivendita erano emesse nell'immediatezza di quelle d'acquisto, ovvero non nella medesima data o addirittura antecedentemente.
Si tratta per lo più di categorie merceologiche che Ricorrente_1 ordinariamente non commerciava e delle quali – come detto - non vi è traccia nel sito web della società. Infine, nessuno dei beni riportati nelle fatture risultava nelle rimanenze finali.
La ricorrente giustifica la propria condotta anomala sostenendo che eseguiva una sorta di attività di mera mediazione commerciale, la quale sarebbe provata dalla corrispondenza e-mail intercorsa con i fornitori/ clienti (pag.9 del ricorso). In ogni caso, Ricorrente_1 non ha utilizzato alcuno dei codici “ateco” specifici per l'esercizio di attività legate alla mediazione commerciale, dichiarando ai fini fiscali e commerciali di svolgere genericamente il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e tabacco.
Trattasi di un passaggio fondamentale, poiché in base all'art.1754 c.c. il mediatore si pone in una posizione di imparzialità e di indipendenza rispetto alle parti e in funzione della attività svolta ha diritto a percepire una provvigione se l'affare viene concluso grazie al suo intervento. Al mediatore inoltre è inibito di acquistare per se stesso il bene oggetto della trattativa perché diversamente violerebbe il principio di neutralità rispetto alle parti contraenti.
Nella fattispecie non solo non c'è traccia di un qualsiasi pagamento a titolo di provvigione, ma manca soprattutto, a fronte di transazioni consistenti economicamente, quel minimo di documentazione da cui possa ricavarsi lo svolgimento di tale ruolo di mediazione, non potendo delle mail generiche colmare tali carenze.
La Corte rileva altresì che nel ricorso manca un indice dei documenti esibiti al fine di contestare i rilievi dell'Agenzia. Trattasi di un elemento necessario per stabilire un collegamento certo tra i singoli rilievi e le argomentazioni difensive.
Ciò costituisce una violazione dell'art. 24 del D.Lgs n. 546/92.
Né può sopperire a tale mancanza il c.d. “Foliario” richiamato solo nella memoria di replica, atteso che neppure tale documento consente di collegare le controdeduzioni rispetto ai singoli fatti contestati.
Correttamente pertanto l'Ufficio richiama su tali questioni la giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“in tema di contenzioso tributario, i documenti non elencati negli atti di parte cui sono allegati o, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta e depositata in originale, in violazione dell'art. 24 del d.lgs. n.
546 del 1992, non possono essere posti dal giudice a fondamento del proprio convincimento, a meno che la parte legittimata a far valere l'irregolarità non ne abbia accettato, anche implicitamente, il deposito, prendendone contezza ed assumendo posizione sulla loro efficacia probatoria, senza nulla eccepire relativamente alla loro irrituale produzione”. (Cass., n. 3593/2017).
Nelle memorie illustrative di replica, (pagg.3 e 4) si afferma, diversamente da quanto asserito nel ricorso, che l'attività svolta non integra una mediazione commerciale in senso proprio, bensì un'attività di compravendita di beni con acquisto sul venduto.
L'operatività come descritta configurerebbe quindi un “rapporto di compravendita, caratterizzato dal passaggio dei beni alla società e dalla successiva rivendita, seppur con tempistiche ravvicinate e in funzione di un ordine già acquisito (“acquisto sul venduto”).” Si rileva che con la memoria aggiuntiva la ricorrente modifica la natura del rapporto con le altre società della filiera e sostanzialmente introduce un motivo aggiunto, inammissibile come tale ai sensi del citato art. 24, commi 3,e 4, del D.Lgs n. 546/92. In ogni caso, nel c.d. “Foliario degli atti”, di cui questa Corte ha comunque già rappresentato i limiti, gli unici due contratti che sono indicati (nn.15.e.16) nulla hanno a vedere con le innumerevoli transazioni poste in essere.
Appare altresì rilevante costatare che l'Ufficio, con richiamo al PVC, a titolo esemplificativo e a comprova della mancanza di genuinità delle comunicazioni prodotte dalla ricorrente, riporta quanto avvenuto riguardo alla cessione di un lotto di profumi ben individuato (pag. 12 memoria di controdeduzioni).
La difesa del contribuente per dimostrare il difetto di motivazione degli atti opposti e la regolarità delle operazioni, allega copiosa documentazione, facendo tuttavia riferimento prevalentemente alla corrispondenza fatta di mail e alle fatture.
Da un esame di tale documentazione emerge che a fronte di avvisi di accertamento redatti in modo dettagliato, contenti anche ampi richiami al PVC pure dettagliato, da ritenersi dunque adeguatamente motivati, Ricorrente_1. com si affida prevalentemente a mail di conferma di ordini per lo più generiche, ripetitive e sommarie.
Anche le tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà si presentano tali, mancando di riferimenti precisi ad esempio sulla tipologia e quantità delle merci, alle date di carico e scarico e ai fornitori.
La ricorrente evidenzia inoltre che dagli avvisi di accertamento risulterebbe una ammissione da parte dello stesso Ufficio, laddove afferma che in alcuni casi la merce era stata effettivamente movimentata, concludendo di conseguenza che una parte delle comunicazioni prodotte era da ritenersi genuina.
Questa considerazione appare irrilevante a fronte di un così elevato numero di transazioni e di un'indagine tanto complessa.
Infatti, era in primo luogo onere del contribuente fornire adeguate prove rispetto all'effettività dalle singole operazioni, atteso che in una frode carosello di grandi dimensioni, come nella fattispecie, non può escludersi la realtà di talune operazioni proprio per dare una parvenza credibilità ad un più vasto impianto fraudolento.
Le doglianze di Parte potevano essere giustificate solo se fosse stata fornita un'adeguata risposta ai singoli rilievi contenuti nel PVC e negli avvisi di accertamento, laddove, ad esempio, a pag. 25 del PVC, si afferma:
“Pertanto, come evidenziato di seguito nelle sezioni 4 e 5 del presente verbale, la presenza dei richiamati disavanzi registrati nelle schede contabili in parola comporta: - la constatazione dell'irregolare tenuta della contabilità, in quanto le anomalie riscontrate sono così numerose da non poter essere considerate isolati errori di registrazione, ma piuttosto rivelano la sistematica disapplicazione di basilari principi ragionieristici e contabili, tale da legittimare per altro l'Ufficio competente all'accertamento induttivo del reddito di impresa…”
Parimenti restano prive di risposta rilievi come quello contenuto nell'avviso di accertamento per l'anno 2019, pag. 6, laddove si evidenzia che:
“Nessuna delle merci oggetto delle cessioni a Società_8 S.p.a. compare sul sito della società né mai, in nessuna quantità, nei prospetti delle rimanenze finali al 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 acquisiti nel corso della verifica e, peraltro, non avendo prodotto le scritture di magazzino ripetutamente richiesta, la
Parte non ha provato alcuna movimentazione di tali tipi di merce.”.
Trattasi di inadempienze che “operatore accorto” non può permettersi, specie se ricopre rispetto a numerose transazioni anche un “doppio ruolo” come nella fattispecie, dovendo egli essere ben consapevole che la caratteristica fondamentale di ogni frode carosello sta proprio nel fatto di predisporre una documentazione contabile formalmente regolare.
La società non può lamentare la mancanza di contraddittorio, peraltro richiamato più volte nei propri atti. Il contraddittorio è stato svolto in varie occasioni, come da prospetto di riepilogo depositato dall'Amministrazione finanziaria, la quale harichiamato anche le linee guida dell'atto di indirizzo del
Viceministro dell'Economia e Finanze del 29.2.2024. Si aggiunga che la Parte ha presentato istanza per la definizione ai sensi dell'art.6, c.1, del D.Lgs n. 218/97. Infondata appare anche la doglianza riferita alla violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni irrogate.
Infatti, sono state accertate l'illegittima detrazione dell'IVA (art.6, c.6, del D.Lgs n. 471/97) e la dichiarazione infedele mediante documentazione falsa o per operazioni inesistenti (art. 5, c.4 bis, del D.Lgs n. 471/97). Al riguardo si ritiene che debba applicarsi il regime sanzionatorio esistente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
La difesa del contribuente fa riferimento a un sistema sanzionatorio che è entrato in vigore, per espressa disposizione normativa, a partire dal 1.9.2024, giusto art. 5 del D.Lgs n. 87/2024. Tale interpretazione è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.17111/2025.)
Le spese seguono alla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo le disposizioni di cui al
DM 10.3.2014, n. 55 e DM n. 147 del 13.8.2022, con la riduzione del 20% effettuata ai sensi dell'art. 15, comma 2 – sexies, del D.Lgs n. 546/92, atteso che l'Ufficio è costituito in giudizio tramite propri funzionari, oltre a spese forfettarie al 15% ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate-
D.P. di Ferrara, liquidandole in euro 16000,00 , oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge se dovuti.