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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/12/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG Volontaria Giurisdizione n.2111 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa ST AN Presidente dott.ssa NN ZA Giudice rel. dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2111/2025 Vg, avente per oggetto “separazione giudiziale e divorzio congiunto-cessazione degli effetti civili del matrimonio” (domanda cumulativa), promossa da:
(CF. nato a [...] il [...], residente in [...]I, elettivamente domiciliato in Sassari in via M.Zanfarino n.14 presso lo studio dell'Avv. Pietro Giua che lo rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso introduttivo e
(CF. ) nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
LG (SS) in via R.Laconi n.5/I, ed ivi elettivamente domiciliata in via Sassari n.6, presso lo studio dell'Avv. ST Sanna che la rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 18.06.2025, personalmente sottoscritto e contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, di seguito riportate: “• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Pt_1 Parte_2
1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di LG di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione consensuale
1) La figlia minore avrà collocazione paritaria presso ciascun genitore che provvederà Persona_1 al mantenimento diretto della stessa quando la avrà con sé. Le spese straordinarie -in considerazione Part della notevole disparità di reddito tra i genitori - saranno così ripartite: 70% a carico del sig. e
30% a carico della sig.ra Pt_2
2) I genitori verseranno alla figlia , che frequenta il corso di laurea triennale presso Persona_2
l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova (città dove attualmente risiede di fatto nella via
Giuseppe Canale n. 6 presso un appartamento detenuto in locazione), a titolo di contributo al mantenimento della stessa (spese universitarie, locazione, trasporti, vitto e alloggio a Genova, tari, Part condominio, luce e gas), la somma complessiva di € 750,00 mensili (€ 500,00 a carico del signor ed € 250,00 a carico della signora . Pt_2
3) Gli oneri di cui ai punti 1 e 2 in favore delle figlie verranno a cessare automaticamente e senza necessità di alcuna formalizzazione, nel momento in cui le stesse raggiungeranno la piena indipendenza economica
4) La casa familiare sita ad LG via Renzo Laconi n. 5/I viene assegnata al sig. il quale Pt_1 provvederà a sua cura e spese ad estinguere il mutuo ipotecario sulla stessa saldando le due rate residue di € 2.000,00 circa ciascuna, una con scadenza a giugno 2025 e l'ultima con scadenza a dicembre 2025.
5) La signora si impegna a trasferire, con separato atto pubblico, al marito Parte_2 Pt_1 che accetta, la propria quota, pari al 50% della piena proprietà, della casa familiare in LG
[...] via Renzo Laconi n. 5/I e garage pertinenziale, così distinti al catasto fabbricati del Comune di
LG:
Appartamento: Foglio 78 Particella 1261 Subalterno 7, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 4,5 vani, superficie 100 m2, Totale escluse aree scoperte 88 m2, rendita Euro 673,98,
Garage pertinenziale: Foglio 78, Particella 1261, Subalterno 45, Categoria C/6, Classe 1,
Consistenza 32 m2, rendita Euro 84,29. Con la proporzionale quota di proprietà in ragione di millesimi 21,57 sulle aree comuni del comparto
RB1 e in particolare del passo carraio di accesso ai lotti, della superficie complessiva di mq 1059
(milleciquantanove). Il tutto distinto al NCT del Comune di LG al foglio 78, mappali 1145 di mq
29, 1149 di mq 92, 1155 di mq 182, 1171 di mq 363, 872 di mq 25, 883 di mq 3, 1168 di mq 65. aa)I pur consapevoli degli effetti obbligatori e non reali della presente pattuizione, Pt_3 dichiarano:
- che gli immobili in oggetto sono stati edificati in virtù di concessione edilizia n. 507/06 rilasciata dal Comune di LG in data 11 ottobre 2006 e successiva variante per opere in corso n. 350/09 del 15 ottobre 2009 e che da tale data non sono intervenute modifiche, neanche di destinazione o variazione, ad eccezione delle opere di variazione di destinazione autorizzate.
- che i predetti immobili sono pervenuti loro in forza di atto di acquisto del 29.12.2010 a rogito del notaio dott.ssa rep. 45446 racc.22636 (doc. 3) Persona_3
- che il reddito fondiario degli immobili è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto al momento della sottoscrizione del presente accordo
- che, sulla base delle vigenti planimetrie catastali (doc. 4) lo stato di fatto dell'appartamento e del garage è conforme ai dati catastali ed alle planimetrie che vengono allegate al presente atto.
6) Il signor , a fronte della predetta cessione immobiliare, si impegna a corrispondere alla Pt_1 signora al momento della stipula dell'atto pubblico, la somma di € 120.000,00 Parte_2
(centoventimila/00) corrispondente alla quota del 50% di proprietà sull'immobile. Part Detta somma verrà versata al momento della stipula dell'atto pubblico in quanto il sig. dovrà accedere ad un mutuo ipotecario presso un istituto di credito il quale, contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento della proprietà ed al pagamento del prezzo in favore della cedente sig.ra iscriverà ipoteca sull'immobile de quo. Pt_2
A fini fiscali le parti chiedono che il trasferimento in oggetto sia esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L 6.3.1987 n. 74. Part Il rogito verrà stipulato nel più breve tempo possibile impegnandosi il sig. ad avviare la relativa pratica già da ora, fermo restando che la banca potrà definire l'istruttoria solo successivamente alla consegna alla stessa del provvedimento di omologa delle condizioni di separazione.
Resta inteso che le spese per l'istruttoria e l'erogazione del mutuo, nonché le spese del rogito notarile Part saranno a carico del signor Part 7) La sig.ra rinuncia ad avanzare pretese di mantenimento per sé ed il sig. si obbliga a Pt_2 versare al momento della ricezione del TFS la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) alla Pt_2 in una unica soluzione, da ritenersi satisfativa di qualsiasi diritto relativo al predetto TFS Veicoli. L'autoveicolo Toyota Avensis SW TG CK400FZ, il motoveicolo Honda Hornet 600 TG
DG51596 ed il ciclomotore Aprilia Scarabeo 50 TG X8FVBM (in uso ad ) vengono assegnati Per_1 in piena ed esclusiva proprietà al sig , attuale intestatario. Pt_1
Lo Scooter Honda SH 350 TG EY18456, intestato a , viene assegnato in piena ed esclusiva Pt_1 proprietà alla sig.ra che dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'intestazione a suo Parte_2 nome.
L'autoveicolo Opel Corsa TG CM757VS viene assegnato in piena ed esclusiva proprietà alla sig.ra attuale intestataria. Parte_2
8) Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno inteso regolare i rapporti giuridici ed economici, anche di natura patrimoniale, riferibili ai coniugi ed alla prole, essendo ciò elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra loro, anche ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al paragrafo 1.15 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29.5.2013. Per tale ragione le parti dichiarano sin d'ora che intendono avvalersi dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nonché da tutte le ulteriori agevolazioni tributarie previste dall'articolo 8, lettera f) della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, come stabilito dalla Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 49/E del
16 marzo 2000.
9) Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno definito ogni e qualsivoglia pendenza derivante dal rapporto coniugale e post-coniugale –anche relativamente alla prole- e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente a tal titolo.
10) L'Assegno unico INPS, viene attribuito integralmente al sig. Pt_1
11) Sono da considerarsi spese straordinarie, da suddividersi nei modi concordati tra i genitori, secondo quelle che sono le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa CNF del 29/11/2017, e precisamente - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
All'udienza del 01.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte in data 25.09.2025, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Pt_1 Parte_2 in ALGHERO (SS), in data 01.05.2000, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
LG (N.21, Parte 2, Serie A, Anno 2000), dalla cui unione sono nate due figlie (nata il Per_2
2.09.2004), di anni 21, studentessa iscritta al Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche in Genova,
e (nata il [...]), di anni 16, studentessa presso il Liceo Scientifico in LG, Per_1 entrambe non ancora autosufficienti sul piano economico.
I coniugi sono comproprietari al 50% dell'immobile, destinato a casa familiare, sito in LG, in via R.Laconi n.5/I e del garage di pertinenza, sui quali grava un mutuo ipotecario, e dei seguenti veicoli: autoveicolo Toyota Avensis SW Tg. CK400FZ, Autoveicolo Opel Corsa Tg. CM757VS, Motoveicolo Honda Hornet 600 Tg. DG51596 e Ciclomotore Aprilia Scarabeo 50 Tg. X8FVBM,
Scooter Honda SH 350 Tg. EY18456.
I coniugi sono economicamente indipendenti in quanto svolgono entrambi attività lavorativa: il sig. Part risulta arruolato nell'Arma dei Carabinieri, e la sig.ra è impiegata presso uno studio di Pt_2 amministrazione di condomini con contratto part-time.
Hanno dedotto che la convivenza è divenuta intollerabile e che intendono separarsi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in causa sottoscritto alle parti assistite dai rispettivi difensori.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma c.p.c.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico e non contrastano con gli interessi delle figlie, entrambe non economicamente indipendenti.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita alle condizioni stabilite dai coniugi riportate in epigrafe, sulle quali anche il P.M. ha espresso parere favorevole.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2 c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale potrebbe rigettare la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2 comma c.p.c.
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1.dichiara la separazione personale dei coniugi (CF. nato a [...] C.F._1
Roma il 01.08.1973, residente in [...]I, e (CF. Parte_2
) nata a [...] il [...], residente in [...]I, C.F._2 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALGHERO (SS) alle trascrizioni di legge
(v. registro degli atti di matrimonio del Comune di ALGHERO – Anno 2000 –Atto 21 – Parte 2 –
Serie A).
2.omologa le condizioni della separazione come sopra indicate sull'accordo dei coniugi.
3.Spese di lite al definitivo.
4.Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Presidente
ST AN
Il Giudice rel.
NN ZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa ST AN Presidente dott.ssa NN ZA Giudice rel. dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2111/2025 Vg, avente per oggetto “separazione giudiziale e divorzio congiunto-cessazione degli effetti civili del matrimonio” (domanda cumulativa), promossa da:
(CF. nato a [...] il [...], residente in [...]I, elettivamente domiciliato in Sassari in via M.Zanfarino n.14 presso lo studio dell'Avv. Pietro Giua che lo rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso introduttivo e
(CF. ) nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
LG (SS) in via R.Laconi n.5/I, ed ivi elettivamente domiciliata in via Sassari n.6, presso lo studio dell'Avv. ST Sanna che la rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 18.06.2025, personalmente sottoscritto e contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, di seguito riportate: “• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Pt_1 Parte_2
1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di LG di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione consensuale
1) La figlia minore avrà collocazione paritaria presso ciascun genitore che provvederà Persona_1 al mantenimento diretto della stessa quando la avrà con sé. Le spese straordinarie -in considerazione Part della notevole disparità di reddito tra i genitori - saranno così ripartite: 70% a carico del sig. e
30% a carico della sig.ra Pt_2
2) I genitori verseranno alla figlia , che frequenta il corso di laurea triennale presso Persona_2
l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova (città dove attualmente risiede di fatto nella via
Giuseppe Canale n. 6 presso un appartamento detenuto in locazione), a titolo di contributo al mantenimento della stessa (spese universitarie, locazione, trasporti, vitto e alloggio a Genova, tari, Part condominio, luce e gas), la somma complessiva di € 750,00 mensili (€ 500,00 a carico del signor ed € 250,00 a carico della signora . Pt_2
3) Gli oneri di cui ai punti 1 e 2 in favore delle figlie verranno a cessare automaticamente e senza necessità di alcuna formalizzazione, nel momento in cui le stesse raggiungeranno la piena indipendenza economica
4) La casa familiare sita ad LG via Renzo Laconi n. 5/I viene assegnata al sig. il quale Pt_1 provvederà a sua cura e spese ad estinguere il mutuo ipotecario sulla stessa saldando le due rate residue di € 2.000,00 circa ciascuna, una con scadenza a giugno 2025 e l'ultima con scadenza a dicembre 2025.
5) La signora si impegna a trasferire, con separato atto pubblico, al marito Parte_2 Pt_1 che accetta, la propria quota, pari al 50% della piena proprietà, della casa familiare in LG
[...] via Renzo Laconi n. 5/I e garage pertinenziale, così distinti al catasto fabbricati del Comune di
LG:
Appartamento: Foglio 78 Particella 1261 Subalterno 7, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 4,5 vani, superficie 100 m2, Totale escluse aree scoperte 88 m2, rendita Euro 673,98,
Garage pertinenziale: Foglio 78, Particella 1261, Subalterno 45, Categoria C/6, Classe 1,
Consistenza 32 m2, rendita Euro 84,29. Con la proporzionale quota di proprietà in ragione di millesimi 21,57 sulle aree comuni del comparto
RB1 e in particolare del passo carraio di accesso ai lotti, della superficie complessiva di mq 1059
(milleciquantanove). Il tutto distinto al NCT del Comune di LG al foglio 78, mappali 1145 di mq
29, 1149 di mq 92, 1155 di mq 182, 1171 di mq 363, 872 di mq 25, 883 di mq 3, 1168 di mq 65. aa)I pur consapevoli degli effetti obbligatori e non reali della presente pattuizione, Pt_3 dichiarano:
- che gli immobili in oggetto sono stati edificati in virtù di concessione edilizia n. 507/06 rilasciata dal Comune di LG in data 11 ottobre 2006 e successiva variante per opere in corso n. 350/09 del 15 ottobre 2009 e che da tale data non sono intervenute modifiche, neanche di destinazione o variazione, ad eccezione delle opere di variazione di destinazione autorizzate.
- che i predetti immobili sono pervenuti loro in forza di atto di acquisto del 29.12.2010 a rogito del notaio dott.ssa rep. 45446 racc.22636 (doc. 3) Persona_3
- che il reddito fondiario degli immobili è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto al momento della sottoscrizione del presente accordo
- che, sulla base delle vigenti planimetrie catastali (doc. 4) lo stato di fatto dell'appartamento e del garage è conforme ai dati catastali ed alle planimetrie che vengono allegate al presente atto.
6) Il signor , a fronte della predetta cessione immobiliare, si impegna a corrispondere alla Pt_1 signora al momento della stipula dell'atto pubblico, la somma di € 120.000,00 Parte_2
(centoventimila/00) corrispondente alla quota del 50% di proprietà sull'immobile. Part Detta somma verrà versata al momento della stipula dell'atto pubblico in quanto il sig. dovrà accedere ad un mutuo ipotecario presso un istituto di credito il quale, contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento della proprietà ed al pagamento del prezzo in favore della cedente sig.ra iscriverà ipoteca sull'immobile de quo. Pt_2
A fini fiscali le parti chiedono che il trasferimento in oggetto sia esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L 6.3.1987 n. 74. Part Il rogito verrà stipulato nel più breve tempo possibile impegnandosi il sig. ad avviare la relativa pratica già da ora, fermo restando che la banca potrà definire l'istruttoria solo successivamente alla consegna alla stessa del provvedimento di omologa delle condizioni di separazione.
Resta inteso che le spese per l'istruttoria e l'erogazione del mutuo, nonché le spese del rogito notarile Part saranno a carico del signor Part 7) La sig.ra rinuncia ad avanzare pretese di mantenimento per sé ed il sig. si obbliga a Pt_2 versare al momento della ricezione del TFS la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) alla Pt_2 in una unica soluzione, da ritenersi satisfativa di qualsiasi diritto relativo al predetto TFS Veicoli. L'autoveicolo Toyota Avensis SW TG CK400FZ, il motoveicolo Honda Hornet 600 TG
DG51596 ed il ciclomotore Aprilia Scarabeo 50 TG X8FVBM (in uso ad ) vengono assegnati Per_1 in piena ed esclusiva proprietà al sig , attuale intestatario. Pt_1
Lo Scooter Honda SH 350 TG EY18456, intestato a , viene assegnato in piena ed esclusiva Pt_1 proprietà alla sig.ra che dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'intestazione a suo Parte_2 nome.
L'autoveicolo Opel Corsa TG CM757VS viene assegnato in piena ed esclusiva proprietà alla sig.ra attuale intestataria. Parte_2
8) Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno inteso regolare i rapporti giuridici ed economici, anche di natura patrimoniale, riferibili ai coniugi ed alla prole, essendo ciò elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra loro, anche ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al paragrafo 1.15 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29.5.2013. Per tale ragione le parti dichiarano sin d'ora che intendono avvalersi dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nonché da tutte le ulteriori agevolazioni tributarie previste dall'articolo 8, lettera f) della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, come stabilito dalla Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 49/E del
16 marzo 2000.
9) Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno definito ogni e qualsivoglia pendenza derivante dal rapporto coniugale e post-coniugale –anche relativamente alla prole- e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente a tal titolo.
10) L'Assegno unico INPS, viene attribuito integralmente al sig. Pt_1
11) Sono da considerarsi spese straordinarie, da suddividersi nei modi concordati tra i genitori, secondo quelle che sono le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa CNF del 29/11/2017, e precisamente - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
All'udienza del 01.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte in data 25.09.2025, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
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I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Pt_1 Parte_2 in ALGHERO (SS), in data 01.05.2000, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
LG (N.21, Parte 2, Serie A, Anno 2000), dalla cui unione sono nate due figlie (nata il Per_2
2.09.2004), di anni 21, studentessa iscritta al Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche in Genova,
e (nata il [...]), di anni 16, studentessa presso il Liceo Scientifico in LG, Per_1 entrambe non ancora autosufficienti sul piano economico.
I coniugi sono comproprietari al 50% dell'immobile, destinato a casa familiare, sito in LG, in via R.Laconi n.5/I e del garage di pertinenza, sui quali grava un mutuo ipotecario, e dei seguenti veicoli: autoveicolo Toyota Avensis SW Tg. CK400FZ, Autoveicolo Opel Corsa Tg. CM757VS, Motoveicolo Honda Hornet 600 Tg. DG51596 e Ciclomotore Aprilia Scarabeo 50 Tg. X8FVBM,
Scooter Honda SH 350 Tg. EY18456.
I coniugi sono economicamente indipendenti in quanto svolgono entrambi attività lavorativa: il sig. Part risulta arruolato nell'Arma dei Carabinieri, e la sig.ra è impiegata presso uno studio di Pt_2 amministrazione di condomini con contratto part-time.
Hanno dedotto che la convivenza è divenuta intollerabile e che intendono separarsi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in causa sottoscritto alle parti assistite dai rispettivi difensori.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma c.p.c.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico e non contrastano con gli interessi delle figlie, entrambe non economicamente indipendenti.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita alle condizioni stabilite dai coniugi riportate in epigrafe, sulle quali anche il P.M. ha espresso parere favorevole.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2 c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale potrebbe rigettare la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2 comma c.p.c.
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1.dichiara la separazione personale dei coniugi (CF. nato a [...] C.F._1
Roma il 01.08.1973, residente in [...]I, e (CF. Parte_2
) nata a [...] il [...], residente in [...]I, C.F._2 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALGHERO (SS) alle trascrizioni di legge
(v. registro degli atti di matrimonio del Comune di ALGHERO – Anno 2000 –Atto 21 – Parte 2 –
Serie A).
2.omologa le condizioni della separazione come sopra indicate sull'accordo dei coniugi.
3.Spese di lite al definitivo.
4.Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Presidente
ST AN
Il Giudice rel.
NN ZA