Art. 2.
Alla spesa derivante dall'applicazione del precedente art. 1 si fara' fronte:
per lire 2.500.000.000 con prelievo dal conto speciale (fondo lire) di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 , sulla quota di lire 29.870.000.000, destinata alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica nel Mezzogiorno ai sensi dell' art. 3, lettera a), della legge 23 aprile 1949, n. 165 ;
per lire 7.000.000.000 con prelievo dallo stesso fondo lire sulla quota di 12.059.313.000 lire, destinata al finanziamento delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centro-settentrionale, a norma dell' art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 647 ;
al restante onere di lire 10.500.000.000 si fara' fronte con l'entrata gia' accertata del prestito in emissione autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040 .
Le autorizzazioni di spesa disposte con le leggi 23 aprile 1949, n. 165, 10 agosto 1950, n. 647 e 21 ottobre 1950, n. 841 , sono ridotte sul fondo lire nella misura di cui sopra e vengono reintegrate, nella stessa misura, con l'entrata gia' accertata del prestito in emissione autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040 .
Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1950-51.
Alla spesa derivante dall'applicazione del precedente art. 1 si fara' fronte:
per lire 2.500.000.000 con prelievo dal conto speciale (fondo lire) di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 , sulla quota di lire 29.870.000.000, destinata alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica nel Mezzogiorno ai sensi dell' art. 3, lettera a), della legge 23 aprile 1949, n. 165 ;
per lire 7.000.000.000 con prelievo dallo stesso fondo lire sulla quota di 12.059.313.000 lire, destinata al finanziamento delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centro-settentrionale, a norma dell' art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 647 ;
al restante onere di lire 10.500.000.000 si fara' fronte con l'entrata gia' accertata del prestito in emissione autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040 .
Le autorizzazioni di spesa disposte con le leggi 23 aprile 1949, n. 165, 10 agosto 1950, n. 647 e 21 ottobre 1950, n. 841 , sono ridotte sul fondo lire nella misura di cui sopra e vengono reintegrate, nella stessa misura, con l'entrata gia' accertata del prestito in emissione autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040 .
Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1950-51.