Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 30/05/2025, n. 10555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10555 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10555/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05235/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5235 del 2025, proposto da
FI LA con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocata Laura Baldassarrini che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento serbato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in ordine all'istanza inviata da parte ricorrente, a mezzo posta elettronica certificata, in data 28.03.2025 e, precedentemente, in date 06.11.2023, 17.04.2024 e 09.07.2024, di richiesta di appuntamento per gli adempimenti di primo ingresso, ovvero nello specifico per la sottoscrizione del Modello 209 nonchè del contratto di soggiorno a seguito di ingresso in Italia nel mese di novembre 2023 con visto per lavoro subordinato, come statuito dal combinato disposto dell'art. 35 comma 1 e 2 ed art. 36 comma 1 del D.P.R. 31 agosto 394/1999, con accertamento dell'obbligo e conseguente condanna dello Sportello Unico a provvedere in ordine alla menzionata istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Michelangelo Francavilla;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa;
Considerato che:
- parte ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in ordine all'istanza inviata da parte ricorrente, a mezzo posta elettronica certificata, in data 28.03.2025 e, precedentemente, in date 06.11.2023, 17.04.2024 e 09.07.2024, di richiesta di appuntamento per gli adempimenti di primo ingresso, ovvero nello specifico per la sottoscrizione del Modello 209 nonchè del contratto di soggiorno a seguito di ingresso in Italia nel mese di novembre 2023 con visto per lavoro subordinato, come statuito dal combinato disposto dell'art. 35 comma 1 e 2 ed art. 36 comma 1 del D.P.R. 31 agosto 394/1999, con accertamento dell'obbligo e conseguente condanna dello Sportello Unico a provvedere in ordine alla menzionata istanza;
- il ricorso è fondato e merita accoglimento dal momento che l’amministrazione, nonostante sia ampiamente scaduto il termine di legge, non ha mai adottato un provvedimento conclusivo del procedimento scaturito dalla presentazione della predetta istanza non assumendo significativa rilevanza, in senso contrario, i due preavvisi di rigetto citati dal Ministero della memoria di costituzione depositata il 23/05/25 stante la natura endoprocedimentale degli atti in esame;
- per questi motivi, il Tribunale accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in ordine all'istanza inviata da parte ricorrente, a mezzo posta elettronica certificata, in data 28.03.2025 e, precedentemente, in date 06.11.2023, 17.04.2024 e 09.07.2024, di richiesta di appuntamento per gli adempimenti di primo ingresso e condanna il Ministero dell’interno a definire il procedimento con un provvedimento espresso da adottarsi entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- in caso di persistente inerzia dell’amministrazione il Tribunale nomina, quale commissario ad acta, il Capo del competente Dipartimento del Ministero dell’interno il quale provvederà a definire il procedimento con un provvedimento espresso da adottarsi nei successivi trenta giorni;
- il Ministero dell’interno, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite il cui importo è liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in ordine all'istanza inviata da parte ricorrente, a mezzo posta elettronica certificata, in data 28.03.2025 e, precedentemente, in date 06.11.2023, 17.04.2024 e 09.07.2024, di richiesta appuntamento per gli adempimenti di primo ingresso;
2) condanna il Ministero dell’interno a definire il procedimento con un provvedimento espresso da adottarsi entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
3) in caso di persistente inerzia dell’amministrazione nomina, quale commissario ad acta, il Capo del competente Dipartimento del Ministero dell’interno il quale provvederà a definire il procedimento con un provvedimento espresso da adottarsi nei successivi trenta giorni;
4) condanna il Ministero dell’interno a pagare, in favore della parte ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in complessivi euro cinquecento/00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cpa e contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO