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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15928/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola Parte_1
Franzoni, presso lo studio della quale in San Benedetto Val di Sambro (BO), via Roma n.48, ha eletto domicilio e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Massimiliano Fiorin, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Bologna, via Carlo Zucchi n. 36
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 07/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2 depositato in data 27/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate. Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
pagina 1 di 6 Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle figlie e rilevato che le clausole relative alle minori non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti le figlie e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 17 marzo Parte_1
1994 e nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio in Parte_2
data 26/09/2020 a Monghidoro (BO), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Monghidoro (BO) al n.4, parte II, serie A Volume 1 anno 2020.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1) prende atto che la sig.ra , si è trasferita con le figlie presso la nuova residenza in Parte_1
Barberino del Mugello (FI), località Galliano, via Panna n. 5;
2) affida le minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nell'abitazione sita a Galliano, Via Panna n. 5, ove le figlie stabiliranno la residenza anagrafica, fino alla loro raggiunta autosufficienza economica;
eventuali futuri trasferimenti pagina 2 di 6 dovranno venire concordati tra le parti nell'interesse della prole, anche riguardo ai contributi paterni al canone di locazione e alle spese accessorie;
3) dispone che il padre potrà tenere con sé le figlie, preferibilmente insieme tra di loro, per due interi pomeriggi nei giorni infrasettimanali – in via indicativa il mercoledì e giovedì dalle ore
14 alle ore 19 – nonché a fine settimana alternati nell'intera giornata del sabato o della domenica;
vista la tenera età delle bambine, non si prevedono al momento pernottamenti presso l'abitazione paterna, quindi il sig. dovrà riaccompagnare le figlie presso la Pt_2
casa della madre alla sera entro le ore 19; saranno previsti pernottamenti delle due figlie presso la abitazione del padre, nella notte tra due giorni infrasettimanali, nonché a settimane alternate nei due giorni del fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera, che saranno valutati dai genitori, non prima del raggiungimento del quarto anno di età di ciascuna figlia;
4) dispone che il padre potrà comunque sempre concordare con la madre visite diurne o eventualmente pernottamenti occasionali con ciascuna delle due figlie nei giorni dal lunedì al venerdì, specialmente in vista dei fine settimana alternati in cui non le terrà con sé;
5) prende atto che:
- per le ferie estive, le parti concordano che nel 2025 e nel 2026 il padre potrà portare con sé le figlie per non più di cinque giornate anche consecutive, previo accordo con la madre. A decorrere dall'estate del 2027, le figlie trascorreranno con il padre un periodo di ferie, con viaggi e pernottamenti, per due settimane anche non consecutive, nei giorni da concordare con la madre entro il mese di giugno di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie e pasquali, le figlie rimarranno insieme, ma alterneranno la loro presenza con i genitori;
il padre potrà a partire dal Natale del 2027 trascorrere con le figlie ad anni alternati un periodo di cinque giorni consecutivi per le vacanze natalizie e pasquali, comprendenti i pernottamenti, evitando i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, nonché i giorni di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
6) prende atto che le figlie, stante la tenera età, non svolgono attualmente attività extrascolastiche o sportive, né frequentano campi solari estivi, ma potranno venire iscritte a tali attività negli anni successivi, tenendo conto delle preferenze e inclinazioni delle figlie e previo accordo dei genitori, che sin d'ora prestano il proprio consenso allo svolgimento di almeno una di tali attività per genere, per ciascuna delle figlie, con cadenza annuale;
viste le attività lavorative della madre, a parte la necessità di una baby-sitter, le figlie potranno venire accudite in ore diurne o serali dai nonni o dai familiari;
7) prende atto che il signor con il consenso della sig.ra , ha altresì receduto dal Pt_2 Pt_1
pagina 3 di 6 contratto di locazione della pregressa residenza familiare in Monte San Pietro (BO), nella via
Dondarini n. 2, e mediante il presente accordo manleva integralmente la RA da Pt_1
ogni richiesta della proprietà, nonché da ogni obbligazione pregressa e futura, per i canoni fino all'effettivo rilascio e per canoni già scaduti e arretrati, nonché per utenze, spese condominiali, imposta Tari, ecc., riguardanti il contratto suddetto;
8) dispone che il signor contribuisca al mantenimento delle figlie versando Parte_2
alla madre, con rate anticipate al giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre
2024, la somma di euro 800 (ottocento) mensili, rivalutabili integralmente Istat ogni anno con riferimento al mese di ottobre 2024. Tale contributo è da intendersi pari a euro 400
(quattrocento) mensili per ciascuna figlia e sarà versato mediante bonifico bancario sull'Iban che verrà comunicato dalla RA;
Pt_1
9) dispone che le spese straordinarie per il mantenimento delle figlie saranno ripartite tra i genitori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, nella misura del 75% a carico del signor e del 25% a carico della RA;
Pt_2 Pt_1
10) prende atto che, ad integrazione del suddetto protocollo, le parti concordano che le spese per l'impiego di una baby-sitter che assista la RA nell'accudimento delle figlie, stante Pt_1
l'attività lavorativa della stessa, sia da ripartire come sopra per il 75% a carico del signor
Pt_2
11) prende atto che le parti hanno concordato che le figlie verranno iscritte presso l'asilo in località Galliano o nelle sue vicinanze, così come alla Scuola Primaria, al raggiungimento dell'età prevista;
12) prende atto che le parti sin d'ora espressamente e reciprocamente acconsentono al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, del passaporto delle figlie e/o di ogni altra documentazione che necessiti di autorizzazione dell'altro genitore.
13) dispone che la RA percepisca per intero l'Assegno Unico Inps previsto per le due Pt_1
figlie, secondo le proprie condizioni reddituali, così come, in futuro, ogni assegno familiare o provvidenza stabilita per gli aventi prole a carico;
14) prende atto che le parti hanno concordato in merito al finanziamento per prestito personale presso Banca Intesa San Paolo, intestato ad entrambi i coniugi, utilizzato per spese pregresse relative all'arredamento e ammobiliamento di casa, che attualmente viene rimborsato a rate mensili, che il signor garantirà e manleverà la RA da ogni richiesta Pt_2 Pt_1 dell'Istituto per detto finanziamento, impegnandosi a saldare le rate pregresse e future tempestivamente, accollandosi in via esclusiva il pagamento fino all'estinzione dello stesso,
pagina 4 di 6 con facoltà di cessazione anticipata, in ogni caso con immediato effetto liberatorio della RA . Ad avvenuto integrale rimborso del prestito, la RA rinuncerà Pt_1 Pt_1
irrevocabilmente ad ogni richiesta relativa ai beni acquistati grazie al sopra descritto finanziamento, nonché a ogni eventuale restituzione, risarcimento o rimborso per il concorso nel pagamento delle rate in precedenza versate;
15) prende atto che, la RA si impegna a portare via con sé dalla residenza già Pt_1
familiare i propri effetti personali, quelli delle figlie, e ogni altro bene sul quale, secondo i predetti accordi, conserverà la disponibilità esclusiva. I restanti beni, così come ogni pertinenza dell'abitazione già familiare, rimarranno interamente nella proprietà o comunque nella disponibilità del signor Pt_2
16) prende atto che il signor ha contribuito alla locazione della nuova casa di residenza Pt_2
della RA e delle figlie in quel di Galliano, anticipando il pagamento di euro 900 Pt_1
(novecento) per deposito cauzionale. Altresì, il signor ha finanziato il pagamento Pt_2
della prima rata di canone per euro 450 (quattrocentocinquanta). Le rate successive del contratto di locazione di Galliano, nonché le spese condominiali, le imposte, la Tari, le utenze, il riscaldamento e tutte le spese accessorie e di manutenzione dell'immobile fin dalla stipula del contratto, rimarranno a carico esclusivo della RA . Tuttavia, limitatamente al Pt_1
contratto di locazione di Galliano e a eventuali futuri contratti o rinnovi, in caso di aumento del canone d'affitto non dovuto alla ordinaria rivalutazione Istat, il signor si impegna Pt_2
ad integrare il pagamento corrispondendo alla RA la somma eccedente i 450 euro Pt_1 mensili di canone oltre rivalutazione, nonché l'eventuale eccedenza dell'importo di euro
1.600 (milleseicento) annui, rispetto al totale complessivo annuo di imposte, Tari, riscaldamento, spese condominiali, di manutenzione o di altre spese relative all'immobile che vengano poste a carico del conduttore;
17) prende atto che il signor aveva ricevuto in prestito dalla moglie la somma Pt_2
complessiva di euro 5.212 (cinquemiladuecentododici), il predetto si impegna restituire detta somma alla RA mediante il versamento rateale di euro 300 (trecento) mensili, a Pt_1
decorrere dal primo giorno del mese di marzo del 2025, fino alla concorrenza del suddetto importo. Ad avvenuto integrale pagamento la RA rinuncerà irrevocabilmente a Pt_1
qualsiasi ulteriore richiesta di restituzioni, risarcimenti, rimborsi o indennità per qualsivoglia contributo economico versato per le esigenze della pregressa convivenza familiare, salvo quanto previsto al punto precedente o quanto eventualmente già pattuito alla firma dell'accordo;
pagina 5 di 6 18) prende atto che le parti convengono di far decorrere tutte le condizioni di cui sopra dalla data dell'intervenuto accordo, indipendentemente dalla successiva omologazione della separazione da parte del Tribunale;
19) prende atto che, tenuto conto della breve durata del matrimonio e della reciproca autonomia economica, alcuna delle parti percepirà contributi di mantenimento personali ovvero assegni divorzili, né in funzione assistenziale né in funzione compensativa e perequativa.
. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di Monghidoro (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monghidoro (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
14.5.2025 ______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15928/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola Parte_1
Franzoni, presso lo studio della quale in San Benedetto Val di Sambro (BO), via Roma n.48, ha eletto domicilio e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Massimiliano Fiorin, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Bologna, via Carlo Zucchi n. 36
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 07/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2 depositato in data 27/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate. Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
pagina 1 di 6 Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle figlie e rilevato che le clausole relative alle minori non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti le figlie e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 17 marzo Parte_1
1994 e nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio in Parte_2
data 26/09/2020 a Monghidoro (BO), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Monghidoro (BO) al n.4, parte II, serie A Volume 1 anno 2020.
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1) prende atto che la sig.ra , si è trasferita con le figlie presso la nuova residenza in Parte_1
Barberino del Mugello (FI), località Galliano, via Panna n. 5;
2) affida le minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nell'abitazione sita a Galliano, Via Panna n. 5, ove le figlie stabiliranno la residenza anagrafica, fino alla loro raggiunta autosufficienza economica;
eventuali futuri trasferimenti pagina 2 di 6 dovranno venire concordati tra le parti nell'interesse della prole, anche riguardo ai contributi paterni al canone di locazione e alle spese accessorie;
3) dispone che il padre potrà tenere con sé le figlie, preferibilmente insieme tra di loro, per due interi pomeriggi nei giorni infrasettimanali – in via indicativa il mercoledì e giovedì dalle ore
14 alle ore 19 – nonché a fine settimana alternati nell'intera giornata del sabato o della domenica;
vista la tenera età delle bambine, non si prevedono al momento pernottamenti presso l'abitazione paterna, quindi il sig. dovrà riaccompagnare le figlie presso la Pt_2
casa della madre alla sera entro le ore 19; saranno previsti pernottamenti delle due figlie presso la abitazione del padre, nella notte tra due giorni infrasettimanali, nonché a settimane alternate nei due giorni del fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera, che saranno valutati dai genitori, non prima del raggiungimento del quarto anno di età di ciascuna figlia;
4) dispone che il padre potrà comunque sempre concordare con la madre visite diurne o eventualmente pernottamenti occasionali con ciascuna delle due figlie nei giorni dal lunedì al venerdì, specialmente in vista dei fine settimana alternati in cui non le terrà con sé;
5) prende atto che:
- per le ferie estive, le parti concordano che nel 2025 e nel 2026 il padre potrà portare con sé le figlie per non più di cinque giornate anche consecutive, previo accordo con la madre. A decorrere dall'estate del 2027, le figlie trascorreranno con il padre un periodo di ferie, con viaggi e pernottamenti, per due settimane anche non consecutive, nei giorni da concordare con la madre entro il mese di giugno di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie e pasquali, le figlie rimarranno insieme, ma alterneranno la loro presenza con i genitori;
il padre potrà a partire dal Natale del 2027 trascorrere con le figlie ad anni alternati un periodo di cinque giorni consecutivi per le vacanze natalizie e pasquali, comprendenti i pernottamenti, evitando i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, nonché i giorni di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
6) prende atto che le figlie, stante la tenera età, non svolgono attualmente attività extrascolastiche o sportive, né frequentano campi solari estivi, ma potranno venire iscritte a tali attività negli anni successivi, tenendo conto delle preferenze e inclinazioni delle figlie e previo accordo dei genitori, che sin d'ora prestano il proprio consenso allo svolgimento di almeno una di tali attività per genere, per ciascuna delle figlie, con cadenza annuale;
viste le attività lavorative della madre, a parte la necessità di una baby-sitter, le figlie potranno venire accudite in ore diurne o serali dai nonni o dai familiari;
7) prende atto che il signor con il consenso della sig.ra , ha altresì receduto dal Pt_2 Pt_1
pagina 3 di 6 contratto di locazione della pregressa residenza familiare in Monte San Pietro (BO), nella via
Dondarini n. 2, e mediante il presente accordo manleva integralmente la RA da Pt_1
ogni richiesta della proprietà, nonché da ogni obbligazione pregressa e futura, per i canoni fino all'effettivo rilascio e per canoni già scaduti e arretrati, nonché per utenze, spese condominiali, imposta Tari, ecc., riguardanti il contratto suddetto;
8) dispone che il signor contribuisca al mantenimento delle figlie versando Parte_2
alla madre, con rate anticipate al giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre
2024, la somma di euro 800 (ottocento) mensili, rivalutabili integralmente Istat ogni anno con riferimento al mese di ottobre 2024. Tale contributo è da intendersi pari a euro 400
(quattrocento) mensili per ciascuna figlia e sarà versato mediante bonifico bancario sull'Iban che verrà comunicato dalla RA;
Pt_1
9) dispone che le spese straordinarie per il mantenimento delle figlie saranno ripartite tra i genitori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, nella misura del 75% a carico del signor e del 25% a carico della RA;
Pt_2 Pt_1
10) prende atto che, ad integrazione del suddetto protocollo, le parti concordano che le spese per l'impiego di una baby-sitter che assista la RA nell'accudimento delle figlie, stante Pt_1
l'attività lavorativa della stessa, sia da ripartire come sopra per il 75% a carico del signor
Pt_2
11) prende atto che le parti hanno concordato che le figlie verranno iscritte presso l'asilo in località Galliano o nelle sue vicinanze, così come alla Scuola Primaria, al raggiungimento dell'età prevista;
12) prende atto che le parti sin d'ora espressamente e reciprocamente acconsentono al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, del passaporto delle figlie e/o di ogni altra documentazione che necessiti di autorizzazione dell'altro genitore.
13) dispone che la RA percepisca per intero l'Assegno Unico Inps previsto per le due Pt_1
figlie, secondo le proprie condizioni reddituali, così come, in futuro, ogni assegno familiare o provvidenza stabilita per gli aventi prole a carico;
14) prende atto che le parti hanno concordato in merito al finanziamento per prestito personale presso Banca Intesa San Paolo, intestato ad entrambi i coniugi, utilizzato per spese pregresse relative all'arredamento e ammobiliamento di casa, che attualmente viene rimborsato a rate mensili, che il signor garantirà e manleverà la RA da ogni richiesta Pt_2 Pt_1 dell'Istituto per detto finanziamento, impegnandosi a saldare le rate pregresse e future tempestivamente, accollandosi in via esclusiva il pagamento fino all'estinzione dello stesso,
pagina 4 di 6 con facoltà di cessazione anticipata, in ogni caso con immediato effetto liberatorio della RA . Ad avvenuto integrale rimborso del prestito, la RA rinuncerà Pt_1 Pt_1
irrevocabilmente ad ogni richiesta relativa ai beni acquistati grazie al sopra descritto finanziamento, nonché a ogni eventuale restituzione, risarcimento o rimborso per il concorso nel pagamento delle rate in precedenza versate;
15) prende atto che, la RA si impegna a portare via con sé dalla residenza già Pt_1
familiare i propri effetti personali, quelli delle figlie, e ogni altro bene sul quale, secondo i predetti accordi, conserverà la disponibilità esclusiva. I restanti beni, così come ogni pertinenza dell'abitazione già familiare, rimarranno interamente nella proprietà o comunque nella disponibilità del signor Pt_2
16) prende atto che il signor ha contribuito alla locazione della nuova casa di residenza Pt_2
della RA e delle figlie in quel di Galliano, anticipando il pagamento di euro 900 Pt_1
(novecento) per deposito cauzionale. Altresì, il signor ha finanziato il pagamento Pt_2
della prima rata di canone per euro 450 (quattrocentocinquanta). Le rate successive del contratto di locazione di Galliano, nonché le spese condominiali, le imposte, la Tari, le utenze, il riscaldamento e tutte le spese accessorie e di manutenzione dell'immobile fin dalla stipula del contratto, rimarranno a carico esclusivo della RA . Tuttavia, limitatamente al Pt_1
contratto di locazione di Galliano e a eventuali futuri contratti o rinnovi, in caso di aumento del canone d'affitto non dovuto alla ordinaria rivalutazione Istat, il signor si impegna Pt_2
ad integrare il pagamento corrispondendo alla RA la somma eccedente i 450 euro Pt_1 mensili di canone oltre rivalutazione, nonché l'eventuale eccedenza dell'importo di euro
1.600 (milleseicento) annui, rispetto al totale complessivo annuo di imposte, Tari, riscaldamento, spese condominiali, di manutenzione o di altre spese relative all'immobile che vengano poste a carico del conduttore;
17) prende atto che il signor aveva ricevuto in prestito dalla moglie la somma Pt_2
complessiva di euro 5.212 (cinquemiladuecentododici), il predetto si impegna restituire detta somma alla RA mediante il versamento rateale di euro 300 (trecento) mensili, a Pt_1
decorrere dal primo giorno del mese di marzo del 2025, fino alla concorrenza del suddetto importo. Ad avvenuto integrale pagamento la RA rinuncerà irrevocabilmente a Pt_1
qualsiasi ulteriore richiesta di restituzioni, risarcimenti, rimborsi o indennità per qualsivoglia contributo economico versato per le esigenze della pregressa convivenza familiare, salvo quanto previsto al punto precedente o quanto eventualmente già pattuito alla firma dell'accordo;
pagina 5 di 6 18) prende atto che le parti convengono di far decorrere tutte le condizioni di cui sopra dalla data dell'intervenuto accordo, indipendentemente dalla successiva omologazione della separazione da parte del Tribunale;
19) prende atto che, tenuto conto della breve durata del matrimonio e della reciproca autonomia economica, alcuna delle parti percepirà contributi di mantenimento personali ovvero assegni divorzili, né in funzione assistenziale né in funzione compensativa e perequativa.
. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di Monghidoro (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monghidoro (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data
14.5.2025 ______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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