TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 839 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASTORINA SALVO, C.F._1
come da procura in atti,
E
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. RACITI ALFIO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
12/03/2025, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- che da una relazione di convivenza era nata in data [...] la figlia Persona_1
[...] - che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle condizioni di seguito specificate:
“1) la minore è affidata ad entrambi i genitori i quali, Persona_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà residenza in
Letojanni via Montebianco 39 P. terra. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Entrambi i genitori riconoscono altresì che la minore abbia diritto ad avere rapporti significativi con i nonni ed a frequentare gli stessi avendo questi ultimi una relazione positiva, gratificante e soddisfacente con la bambina ed alla luce della loro partecipazione al progetto educativo e formativo che la riguarda. 2) il sig. potrà vedere la figlia Parte_1 ogni volta che vorrà e tenere la stessa a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena. Resta inteso che le parti possano concordare un differente collocamento e comunque una diversa distribuzione degli orari e delle giornate in cui tenere la minore, ogni qualvolta lo desiderino, e sempre tenendo conto delle esigenze e delle necessità prioritarie della figlia. 3) il sig. a titolo Parte_1 di mantenimento della figlia verserà mensilmente alla sig.ra Persona_1 Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €. 200,00 mensili da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici Istat, oltre la quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore così come di seguito indicate: a) spese mediche documentate che non rivestono caratteri di necessità ed urgenza come anche i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base che non vengono effettuate dal SSN, che non richiedono alcun accordo tra i genitori. Devono invece essere concordate preventivamente le visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari ed ortodontici;
b) spese documentate relative all'iscrizione ed alla retta dell'asilo nido infantile, all'iscrizione della figlia a scuola sia pubblica che privata, di quelle relative all'eventuale dopo- scuola, libri scolastici, tablet e pc per uso scolastico;
c) spese per le attività extracurriculari, ivi comprese quelle relative ai viaggi e vacanze trascorse autonomamente dalla minore, attività ludico ricreative;
4) La minore sarà iscritta a scuola su decisione presa unanimemente da entrambi i genitori. Essi decideranno infine, di comune accordo, se provvedere all'istruzione in casa della minore
[...]
. I genitori altresì convengono espressamente che la minore sarà educata Persona_1
alla religione cattolica. 5) Con riguardo alle attività extracurriculari, i genitori possono iscrivere la figlia e permetterle di partecipare ad attività che lei stessa sceglierà. Questi ultimi si accorderanno per la scelta dell'attività extracurriculari. 6) Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate e mantenere un telefono operativo, cioè utile allo scopo. I contatti telefonici tra genitore e figlia non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore. La figlia potrà telefonare e/o mantenere un contatto tramite internet con entrambi i genitori in qualsiasi momento. I genitori dovranno monitorare l'uso che la figlia farà del computer per garantire la sua sicurezza. Essi concordano sin d'ora per installare programmi di controllo del computer e degli altri dispositivi elettronici eventualmente in uso alla figlia e si obbligano ad astenersi dal pubblicare foto e/o video della figlia sui social media quali Facebook, Instagram,
Tiktok, WhatApp, ecc. 7) In ordine alle festività annuali, le parti si regoleranno come segue:
7.a) il primo novembre, festa di Tutti i Santi: trascorrerà questa
Persona_1 festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
7.b) 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione: trascorrerà questa festa con la madre
Persona_1 negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
7.c) Vacanze di Natale:
Persona_1 trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale, così come la vigilia di Capodanno e Capodanno con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
Vacanze di Pasqua: trascorrerà questa festa con la madre negli
Persona_1 anni dispari e con il padre negli anni pari;
Primo maggio, festa del lavoro:
Persona_1 trascorrerà questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
23 ottobre, festa di compleanno di : la bambina trascorrerà la festa in Persona_1 compagnia di entrambi i genitori;
altre festività: trascorrerà questa festa Persona_1
con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore passerà con la minore 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto. 8) Le deduzioni fiscali per la piccola saranno equamente divise tra entrambi i genitori”. Persona_1
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
07/04/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 10/09/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e la figlia, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], con ricorso depositato in data 12 marzo
[...]
2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 839 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASTORINA SALVO, C.F._1
come da procura in atti,
E
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. RACITI ALFIO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
12/03/2025, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- che da una relazione di convivenza era nata in data [...] la figlia Persona_1
[...] - che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle condizioni di seguito specificate:
“1) la minore è affidata ad entrambi i genitori i quali, Persona_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà residenza in
Letojanni via Montebianco 39 P. terra. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Entrambi i genitori riconoscono altresì che la minore abbia diritto ad avere rapporti significativi con i nonni ed a frequentare gli stessi avendo questi ultimi una relazione positiva, gratificante e soddisfacente con la bambina ed alla luce della loro partecipazione al progetto educativo e formativo che la riguarda. 2) il sig. potrà vedere la figlia Parte_1 ogni volta che vorrà e tenere la stessa a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena. Resta inteso che le parti possano concordare un differente collocamento e comunque una diversa distribuzione degli orari e delle giornate in cui tenere la minore, ogni qualvolta lo desiderino, e sempre tenendo conto delle esigenze e delle necessità prioritarie della figlia. 3) il sig. a titolo Parte_1 di mantenimento della figlia verserà mensilmente alla sig.ra Persona_1 Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €. 200,00 mensili da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici Istat, oltre la quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore così come di seguito indicate: a) spese mediche documentate che non rivestono caratteri di necessità ed urgenza come anche i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base che non vengono effettuate dal SSN, che non richiedono alcun accordo tra i genitori. Devono invece essere concordate preventivamente le visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari ed ortodontici;
b) spese documentate relative all'iscrizione ed alla retta dell'asilo nido infantile, all'iscrizione della figlia a scuola sia pubblica che privata, di quelle relative all'eventuale dopo- scuola, libri scolastici, tablet e pc per uso scolastico;
c) spese per le attività extracurriculari, ivi comprese quelle relative ai viaggi e vacanze trascorse autonomamente dalla minore, attività ludico ricreative;
4) La minore sarà iscritta a scuola su decisione presa unanimemente da entrambi i genitori. Essi decideranno infine, di comune accordo, se provvedere all'istruzione in casa della minore
[...]
. I genitori altresì convengono espressamente che la minore sarà educata Persona_1
alla religione cattolica. 5) Con riguardo alle attività extracurriculari, i genitori possono iscrivere la figlia e permetterle di partecipare ad attività che lei stessa sceglierà. Questi ultimi si accorderanno per la scelta dell'attività extracurriculari. 6) Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate e mantenere un telefono operativo, cioè utile allo scopo. I contatti telefonici tra genitore e figlia non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore. La figlia potrà telefonare e/o mantenere un contatto tramite internet con entrambi i genitori in qualsiasi momento. I genitori dovranno monitorare l'uso che la figlia farà del computer per garantire la sua sicurezza. Essi concordano sin d'ora per installare programmi di controllo del computer e degli altri dispositivi elettronici eventualmente in uso alla figlia e si obbligano ad astenersi dal pubblicare foto e/o video della figlia sui social media quali Facebook, Instagram,
Tiktok, WhatApp, ecc. 7) In ordine alle festività annuali, le parti si regoleranno come segue:
7.a) il primo novembre, festa di Tutti i Santi: trascorrerà questa
Persona_1 festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
7.b) 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione: trascorrerà questa festa con la madre
Persona_1 negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
7.c) Vacanze di Natale:
Persona_1 trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale, così come la vigilia di Capodanno e Capodanno con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
Vacanze di Pasqua: trascorrerà questa festa con la madre negli
Persona_1 anni dispari e con il padre negli anni pari;
Primo maggio, festa del lavoro:
Persona_1 trascorrerà questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
23 ottobre, festa di compleanno di : la bambina trascorrerà la festa in Persona_1 compagnia di entrambi i genitori;
altre festività: trascorrerà questa festa Persona_1
con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore passerà con la minore 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto. 8) Le deduzioni fiscali per la piccola saranno equamente divise tra entrambi i genitori”. Persona_1
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
07/04/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 10/09/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e la figlia, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], con ricorso depositato in data 12 marzo
[...]
2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.