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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4903 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4668/2025 R.G. Lavoro
T R A
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
PA IO, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.04.2025 la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue: di essere dipendente della di essere stata collocata in cassa integrazione guadagni Controparte_2
ex art. 22 D.L. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020 dal 25/03/2020 al 31/10/2020; di non aver inizialmente percepito alcunché a titolo di integrazione a carico del Fondo bilaterale per il sostegno del personale del trasporto Aereo, istituito presso l' ex art. 5 del D.M. 7 aprile 2016, n. 95269, CP_1
poiché il predetto Fondo arbitrariamente ed illegittimamente limitava il proprio intervento alle sole ipotesi di ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinaria;
che il legislatore con l'art. 40 ter del D.L. n. 73/2021, conv. in L. n. 106/2021, per l'anno 2020 ha espressamente esteso le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale n. 95269/2016 anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020; di non aver ricevuto il
1 pagamento dei ratei della prestazione richiesta, relativi ai periodi dal 23/03/2020 al 31/03/2020, dal
01/05/2020 al 24/05/2020, dal 01/06/2020 al 28/06/2020, dal 01/07/2020 al 25/07/2020.
Ha, pertanto, dedotto l'illegittimità dell'operato dell' in ragione della normativa vigente, CP_1
chiedendo la condanna dello stesso quale gestore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aereoportuale al pagamento del trattamento integrativo della Cassa integrazione in deroga per l'importo di €. 998,72, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L'istituto si è costituito eccependo di aver provveduto alla liquidazione e al pagamento della prestazione oggetto di domanda con valuta del 2 e 5 maggio 2025, a seguito di comunicazione da parte della Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali del PEI del 12.03.2025 col quale, all'esito delle attività di rendicontazione dei pagamenti di tutte le domande di accesso alla prestazione Part integrativa della in deroga, autorizzate entro i limiti dello stanziamento previsto dall'art. 40 ter cit., sono stati accertati dei risparmi di spesa da utilizzare per la liquidazione e delle conseguenti delibere nn. 36 e 37, con cui il Comitato amministratore del Fondo Trasporto Aereo, nella seduta dell'8.04.2025, ha autorizzato l'accesso alle prestazioni integrative alla cassa integrazione in deroga per le suddette domande.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza del 02.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento al pagamento della sorta capitale, chiedendo la condanna dell' al pagamento degli interessi a decorrere dal 121° giorno CP_1 successivo alla domanda amministrativa. Ha chiesto, inoltre, la condanna dell' al pagamento CP_1
delle spese di lite, anche in ragione del principio di soccombenza virtuale, avendo esso provveduto al pagamento della prestazione dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 02.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla sorta capitale.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si
2 risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. allegati alla memoria), come del resto confermato dalla difesa del ricorrente.
Residua contrasto con riferimento al pagamento degli interessi legali.
A tal riguardo, la scrivente ritiene di condividere le argomentazioni esposte dalla Corte d'Appello di
Napoli (sent. 2041/2025), che qui si richiamano nel rispetto dei principi di concisione e sintesi di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, deve riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire la prestazione fin dalla data di proposizione della domanda di accesso alla CIG da parte della società datrice, risalente al
16.11.2021 (cfr. delibere allegate al ricorso). CP_1
Il Decreto Ministeriale n. 95269 del 2016, come è noto, ha adeguato il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, istituito con l'articolo 1-ter del decreto-legge, n. 249 del
2004 gestito dall' e destinato, per quale che qui ne occupa, alla erogazione di specifici CP_1
trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro… da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità …., alle previsioni degli artt. da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Dunque, anche il Fondo in questione, come espressamente previsto dall'art. 26 del decreto legislativo aveva la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui
3 al predetto Titolo.
La norma secondaria, dunque, all'art. 2 ha ribadito che la finalità del Fondo era quella di assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale mentre, all'art. 5 lettera a) ha precisato a quali tipologie di integrazione salariale, tra quelle esistenti, dovesse essere estesa la prestazione integrativa del trattamento di cassa integrazione.
La Cassa integrazione in deroga, in quanto misura straordinaria destinata a cessare entro il 31 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 1 comma 304 della legge 208/2015 non poteva essere espressamente contemplata.
Una interpretazione sistematica delle norme fin qui esaminate, tuttavia, induce a ritenere che la ratio della limitazione alla sola integrazione salariale straordinaria, la esclusione, cioè, delle causali avente carattere ricorrente, fisiologico e temporaneo previste dall'art. 11 del D.Lgs n. 148/2015, non fosse in alcun modo assimilabili a quella assolutamente straordinaria ed imprevedibile che giustifica la istituzione di una cassa integrazione in deroga.
In altri termini, istituita una tipologia di integrazione differente da quelle in funzione delle quali il legislatore secondario aveva modellato il Fondo di integrazione, l'interprete doveva fare ricorso alla clausola generale dell'art. 2 e non anche alla norma dell'art. 5 che non poteva includere una prestazione non più prevista dall'ordinamento.
L'art. 40 ter della legge n. 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021, inoltre, ha ribadito la necessità che al fine di eliminare la disparità di trattamento era necessario estendere i benefici di cui al citato art. 5, lettera b), anche ai lavoratori sospesi in virtù di cassa in deroga ed aveva demandato ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la individuazione delle modalità per la erogazione dei trattamenti integrativi, anche al fine del rispetto dei limiti di spesa.
Con il decreto n. 179 del 10 settembre 2021 è stato precisato che le domande di accesso sono presentate dal datore di lavoro e sono prese in considerazione dall'Istituto secondo l'ordine cronologico di presentazione. Qualora le risorse disponibili non risultano sufficienti a erogare gli importi richiesti l'accesso alle prestazioni integrative arretrate avviene secondo il criterio in precedenza cronologica di presentazione della domanda.
Dunque, il diritto dei lavoratori sospesi alla integrazione a carico del Fondo poteva essere escluso solamente qualora la domanda del datore di lavoro risultasse presentata successivamente ad altre che avevano integralmente assorbito il limite di spesa di 12 milioni previsto dalla norma primaria.
Nel caso di specie, per contro, l' nulla ha dedotto circa le ragioni alla base dell'erogazione di CP_1
4 somme inferiori al dovuto, limitandosi ad eccepire di aver rivalutato le domande il cui provvedimento di reiezione era stato motivato dallo sforamento dello stanziamento previsto dall'art. 40 ter, comma 3, D.L. n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, e di aver provveduto alla loro liquidazione a seguito delle delibere nn. 36 e 37 con cui il Comitato amministratore del Fondo Trasporto Aereo, nella seduta del 8/04/2025, aveva autorizzato l'accesso alle prestazioni integrative alla cassa integrazione in deroga per le suddette domande.
Deve, pertanto, ritenersi, in assenza di allegazione di ragioni giustificatrici del ritardo nel pagamento, che gravino sull' , decorso il tempus deliberandi di 120 giorni, gli interessi legali CP_1 da portare, in applicazione del dettato dell'art. 16 della legge 412/1991, in detrazione dall'eventuale maggior danno per la diminuzione del valore del credito, sulla somma di € 998,72.
Per tutte le ragioni esposte, le spese di lite seguono la soccombenza – anche virtuale - e si liquidano tenuto conto della natura e del valore della causa (cause di previdenza di valore inferiore a €
1.100,00) e dell'assenza di istruttoria, nonché dell'utilizzo nel ricorso di collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla sorta capitale;
b) Condanna l' al pagamento degli interessi al saggio legale e dell'eventuale maggior CP_1
danno ex art. 16 della legge 412/1991, con decorrenza dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda amministrativa del 16.11.2021 e fino al saldo, sulla somma di € 998,72 erogata dall' in corso di causa;
CP_1
c) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 450,00, oltre IVA, CPA CP_1
e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 04.12.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4668/2025 R.G. Lavoro
T R A
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
PA IO, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.04.2025 la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue: di essere dipendente della di essere stata collocata in cassa integrazione guadagni Controparte_2
ex art. 22 D.L. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020 dal 25/03/2020 al 31/10/2020; di non aver inizialmente percepito alcunché a titolo di integrazione a carico del Fondo bilaterale per il sostegno del personale del trasporto Aereo, istituito presso l' ex art. 5 del D.M. 7 aprile 2016, n. 95269, CP_1
poiché il predetto Fondo arbitrariamente ed illegittimamente limitava il proprio intervento alle sole ipotesi di ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinaria;
che il legislatore con l'art. 40 ter del D.L. n. 73/2021, conv. in L. n. 106/2021, per l'anno 2020 ha espressamente esteso le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale n. 95269/2016 anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020; di non aver ricevuto il
1 pagamento dei ratei della prestazione richiesta, relativi ai periodi dal 23/03/2020 al 31/03/2020, dal
01/05/2020 al 24/05/2020, dal 01/06/2020 al 28/06/2020, dal 01/07/2020 al 25/07/2020.
Ha, pertanto, dedotto l'illegittimità dell'operato dell' in ragione della normativa vigente, CP_1
chiedendo la condanna dello stesso quale gestore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aereoportuale al pagamento del trattamento integrativo della Cassa integrazione in deroga per l'importo di €. 998,72, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L'istituto si è costituito eccependo di aver provveduto alla liquidazione e al pagamento della prestazione oggetto di domanda con valuta del 2 e 5 maggio 2025, a seguito di comunicazione da parte della Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali del PEI del 12.03.2025 col quale, all'esito delle attività di rendicontazione dei pagamenti di tutte le domande di accesso alla prestazione Part integrativa della in deroga, autorizzate entro i limiti dello stanziamento previsto dall'art. 40 ter cit., sono stati accertati dei risparmi di spesa da utilizzare per la liquidazione e delle conseguenti delibere nn. 36 e 37, con cui il Comitato amministratore del Fondo Trasporto Aereo, nella seduta dell'8.04.2025, ha autorizzato l'accesso alle prestazioni integrative alla cassa integrazione in deroga per le suddette domande.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza del 02.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento al pagamento della sorta capitale, chiedendo la condanna dell' al pagamento degli interessi a decorrere dal 121° giorno CP_1 successivo alla domanda amministrativa. Ha chiesto, inoltre, la condanna dell' al pagamento CP_1
delle spese di lite, anche in ragione del principio di soccombenza virtuale, avendo esso provveduto al pagamento della prestazione dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 02.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla sorta capitale.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si
2 risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. allegati alla memoria), come del resto confermato dalla difesa del ricorrente.
Residua contrasto con riferimento al pagamento degli interessi legali.
A tal riguardo, la scrivente ritiene di condividere le argomentazioni esposte dalla Corte d'Appello di
Napoli (sent. 2041/2025), che qui si richiamano nel rispetto dei principi di concisione e sintesi di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, deve riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire la prestazione fin dalla data di proposizione della domanda di accesso alla CIG da parte della società datrice, risalente al
16.11.2021 (cfr. delibere allegate al ricorso). CP_1
Il Decreto Ministeriale n. 95269 del 2016, come è noto, ha adeguato il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, istituito con l'articolo 1-ter del decreto-legge, n. 249 del
2004 gestito dall' e destinato, per quale che qui ne occupa, alla erogazione di specifici CP_1
trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro… da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità …., alle previsioni degli artt. da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Dunque, anche il Fondo in questione, come espressamente previsto dall'art. 26 del decreto legislativo aveva la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui
3 al predetto Titolo.
La norma secondaria, dunque, all'art. 2 ha ribadito che la finalità del Fondo era quella di assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale mentre, all'art. 5 lettera a) ha precisato a quali tipologie di integrazione salariale, tra quelle esistenti, dovesse essere estesa la prestazione integrativa del trattamento di cassa integrazione.
La Cassa integrazione in deroga, in quanto misura straordinaria destinata a cessare entro il 31 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 1 comma 304 della legge 208/2015 non poteva essere espressamente contemplata.
Una interpretazione sistematica delle norme fin qui esaminate, tuttavia, induce a ritenere che la ratio della limitazione alla sola integrazione salariale straordinaria, la esclusione, cioè, delle causali avente carattere ricorrente, fisiologico e temporaneo previste dall'art. 11 del D.Lgs n. 148/2015, non fosse in alcun modo assimilabili a quella assolutamente straordinaria ed imprevedibile che giustifica la istituzione di una cassa integrazione in deroga.
In altri termini, istituita una tipologia di integrazione differente da quelle in funzione delle quali il legislatore secondario aveva modellato il Fondo di integrazione, l'interprete doveva fare ricorso alla clausola generale dell'art. 2 e non anche alla norma dell'art. 5 che non poteva includere una prestazione non più prevista dall'ordinamento.
L'art. 40 ter della legge n. 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021, inoltre, ha ribadito la necessità che al fine di eliminare la disparità di trattamento era necessario estendere i benefici di cui al citato art. 5, lettera b), anche ai lavoratori sospesi in virtù di cassa in deroga ed aveva demandato ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la individuazione delle modalità per la erogazione dei trattamenti integrativi, anche al fine del rispetto dei limiti di spesa.
Con il decreto n. 179 del 10 settembre 2021 è stato precisato che le domande di accesso sono presentate dal datore di lavoro e sono prese in considerazione dall'Istituto secondo l'ordine cronologico di presentazione. Qualora le risorse disponibili non risultano sufficienti a erogare gli importi richiesti l'accesso alle prestazioni integrative arretrate avviene secondo il criterio in precedenza cronologica di presentazione della domanda.
Dunque, il diritto dei lavoratori sospesi alla integrazione a carico del Fondo poteva essere escluso solamente qualora la domanda del datore di lavoro risultasse presentata successivamente ad altre che avevano integralmente assorbito il limite di spesa di 12 milioni previsto dalla norma primaria.
Nel caso di specie, per contro, l' nulla ha dedotto circa le ragioni alla base dell'erogazione di CP_1
4 somme inferiori al dovuto, limitandosi ad eccepire di aver rivalutato le domande il cui provvedimento di reiezione era stato motivato dallo sforamento dello stanziamento previsto dall'art. 40 ter, comma 3, D.L. n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, e di aver provveduto alla loro liquidazione a seguito delle delibere nn. 36 e 37 con cui il Comitato amministratore del Fondo Trasporto Aereo, nella seduta del 8/04/2025, aveva autorizzato l'accesso alle prestazioni integrative alla cassa integrazione in deroga per le suddette domande.
Deve, pertanto, ritenersi, in assenza di allegazione di ragioni giustificatrici del ritardo nel pagamento, che gravino sull' , decorso il tempus deliberandi di 120 giorni, gli interessi legali CP_1 da portare, in applicazione del dettato dell'art. 16 della legge 412/1991, in detrazione dall'eventuale maggior danno per la diminuzione del valore del credito, sulla somma di € 998,72.
Per tutte le ragioni esposte, le spese di lite seguono la soccombenza – anche virtuale - e si liquidano tenuto conto della natura e del valore della causa (cause di previdenza di valore inferiore a €
1.100,00) e dell'assenza di istruttoria, nonché dell'utilizzo nel ricorso di collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla sorta capitale;
b) Condanna l' al pagamento degli interessi al saggio legale e dell'eventuale maggior CP_1
danno ex art. 16 della legge 412/1991, con decorrenza dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda amministrativa del 16.11.2021 e fino al saldo, sulla somma di € 998,72 erogata dall' in corso di causa;
CP_1
c) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 450,00, oltre IVA, CPA CP_1
e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 04.12.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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