CASS
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/12/2025, n. 32657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32657 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 19884-2024 proposto da: C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro LL ON, SI LI, ME SA, PI SI AR, rappresentate e difese dagli avvocati PAOLO CHIARIELLO, FRANCESCO RI LB;
- controricorrenti -
nonchè contro NS BO ROLLAND;
- intimato -
avverso la sentenza n. 657/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/06/2024 R.G.N. 402/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI;
Oggetto PUBBLICO IMPIEGO CONCORSI PUBBLICI R.G.N.19884/2024 Cron. Rep. Ud. 01/10/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 32657 Anno 2025 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: GARRI GUGLIELMO Data pubblicazione: 15/12/2025 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato GIOVANNI GRECO;
udito l'avvocato FRANCESCO RI LB. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Milano dichiarava il diritto degli odierni controricorrenti, tutti inquadrati nel profilo di Primo Ricercatore, II livello, a far tempo dal 1° gennaio 2023 (in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 372/2022 che aveva stabilito lo scorrimento di un contingente di 659 progressioni dal III al II livello professionale), a partecipare alla procedura selettiva indetta con il bando n. 315 del 2023 per numero 180 posizioni di Dirigente di Ricerca I livello, dalla quale erano stati esclusi perché non in possesso del II livello alla data del 31/12/2022, come richiesto dall'articolo 2 del bando di concorso. Condannava, di conseguenza, il C.N.R. ad adottare gli atti conseguenti. 2. La Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado ritenendo sussistente il diritto dei dipendenti a partecipare alla procedura selettiva per la posizione di Dirigente di Ricerca I livello. La Corte territoriale riteneva che l'articolo 2, comma 1 del bando, nella parte in cui stabiliva il possesso del requisito dell'inquadramento nel secondo livello al 31/12/2022, ossia in data antecedente a quello di scadenza per la presentazione della domanda stabilita dal bando al 17 luglio 2023 fosse illegittimo per violazione dell'articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994; inoltre, ad avviso della Corte distrettuale, la previsione del requisito del possesso del livello professionale al 31/12/2022 non trovava legittimazione neppure nella contrattazione collettiva di comparto, ossia nell'art. 15 del 3 CCNL di comparto, con particolare riferimento ai commi 5, 6 e 9 della disposizione. 3. Proponeva ricorso per Cassazione il C.N.R. con un unico motivo cui resistevano con controricorso i dipendenti indicati in epigrafe. 4. Entrambe le parti depositavano memoria. 5. La causa, dapprima avviata alla trattazione camerale, con ordinanza interlocutoria n. 12522/2025 è stata fissata in udienza pubblica in ragione dell’importanza delle questioni giuridiche poste dal ricorso quanto all’interpretazione della normativa e delle disposizioni contrattuali applicabili alla fattispecie. 6. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, ulteriormente illustrate nel corso della discussione orale, ed ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il C.N.R. lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, comma 7 del d.P.R. n.487/1994 e dell’art.15, comma 9 CCNL, comparto istituzioni ed enti ricerca e sperimentazione 2002-2005 con riferimento all’art.360, comma primo, n.3 c.p.c.. L’art. 2, comma 1, del bando del CNR n.315.62 del 15/06/2023 prevede che: «Alla selezione sono ammessi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2023, inquadrati nel profilo professionale di Primo Ricercatore II livello alla data del 31 dicembre 2022 e nei ruoli dell’Ente nel medesimo profilo e livello alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda». La Corte territoriale ha ritenuto che tale clausola, nella parte in cui stabilisce il possesso del requisito dell’inquadramento nel II livello al 31/12/2022, ossia in data antecedente a quello 4 di scadenza per la presentazione della domanda (stabilita dal bando al 17/07/2023), fosse illegittima per violazione dell’art. 2, comma 7, del d.P.R. n.487/1994. La Corte ha ritenuto, inoltre, che la previsione del requisito del possesso del livello professionale al 31/12/2022 non trovasse legittimazione neppure nella contrattazione collettiva di comparto, ossia nell’art.15 del CCNL di comparto pro tempore applicabile, con particolare riferimento ai commi 5, 6 e 9 della disposizione. 1.1. Il C.N.R., nell’unico motivo di ricorso, deduce che l’art.15 del CCNL cit. distingue tra il termine stabilito al fine della decorrenza degli effetti economici e giuridici e il termine stabilito al fine del possesso dei requisiti di accesso alla procedura di selezione;
che dalla lettera del bando e dall’art. 15, comma 9, CCNL cit. i «requisiti utili alla valutazione» devono essere posseduti alla stessa data alla quale la norma fa «artificiosamente retroagire l’inquadramento», ossia il 01/01/2023. Sostiene l’amministrazione ricorrente che la ratio sottesa alla previsione della contrattazione collettiva è quella di «richiedere una minima permanenza nel livello immediatamente inferiore durante la quale maturare il merito scientifico o tecnologico alla base dell’opportunità di crescita professionale, anche sul presupposto della periodicità delle selezioni» (pag.15 del ricorso). 2. Il motivo è fondato. 2.1. Va, al riguardo, premesso che in materia di pubblico impiego privatizzato, la disciplina delle procedure selettive interne finalizzate alla mera progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia, in quanto rientrante nella materia degli inquadramenti, è affidata alla contrattazione collettiva che può derogare alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 497 del 1994, nel rispetto 5 del principio di selettività; la contrattazione integrativa è, invece, solo abilitata a disciplinare le materie delegate dai contratti nazionali nei limiti da questi stabiliti. (cfr. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 214 del 08/01/2018). Si tratta di un orientamento applicabile alla fattispecie, giacché, come precisato da Cass. S.U. 11 aprile 2018 n. 8985, la contrattazione collettiva, a partire dal CCNL che qui viene in rilievo, ha introdotto l’unicità dell’organico dei ricercatori, caratterizzato dalla omogeneità della figura professionale, innovando rispetto alla disciplina previgente che, al contrario, prevedeva aree distinte per ciascun livello. 2.2. Conseguentemente, va esaminato l’art. 15 del CCNL, alla luce del quale deve essere verificata la legittimità del bando di cui è causa. 2.3. L’art. 15 del CCNL 7 aprile 2006, rubricato OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PROFESSIONALE, stabilisce che: 1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un’omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: a. Dirigente di ricerca;
b. Primo ricercatore;
c. Ricercatore. 2. Il profilo dei tecnologi è anch’esso caratterizzato da un’omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: a. Dirigente tecnologo;
b. Primo tecnologo;
c. Tecnologo. 3. Il numero complessivo dei posti riferibili agli organici predetti è determinato da ciascun Ente in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge. 6 4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica o tecnologica attinente al III livello si instaura previo l'espletamento di concorso pubblico. Per accedere alla selezione per il livello III occorre essere in possesso del titolo di studio che consente l’accesso al dottorato. Inoltre, occorre essere in possesso del dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività, certificata ai sensi del comma 4 dell’art. 63 del CCNL 21.02.02, di ricerca ovvero tecnologica e/o professionale presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri. Sono confermate le vigenti modalità e requisiti di accesso dall’esterno ai livelli I e II del profilo di ricercatore e tecnologo. 5. L’accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all’accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore. 6. Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l’accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore. 7. In sede di approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione con le OO.SS, vengono definite le risorse destinate al fondo per l’applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 5 e 6. Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di posti. 8. Per una sola volta, previa contrattazione con le OO.SS., e a decorrere dal 1/1/2003 si provvederà: 7 a. negli Enti che abbiano in corso le procedure concorsuali di cui all’art.64, comma 1, del CCNL 21.02.2002, a completare le procedure stesse;
b. negli Enti che hanno comunque utilizzato le risorse per l’attuazione dell’art 64 e che non hanno graduatorie di idonei, a bandire nuove selezioni ai sensi del presente articolo oppure utilizzare le graduatorie degli idonei delle procedure attivate ai sensi dell’art. 64, qualora esistenti. Ai fini di cui al presente comma sono destinate risorse pari allo 0,25% del monte salari 2001 del personale di cui al presente Capo, in aggiunta alle risorse a suo tempo già previste. 9. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data. 2.4. Ciò posto, va al riguardo richiamata la pronuncia di questa Corte (Cass. n. 26967/2024) che ha affermato un principio in parte incidente anche nella fattispecie sottoposta al presente giudizio, rilevando che l’art. 2 del d.P.R. n. 487 del 1994 che detta norme sui «Requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego», non può essere derogata dalla contrattazione collettiva e si applica anche ai concorsi interni finalizzati a «una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, ma «non si applica alle selezioni tra i pubblici impiegati per le progressioni economiche orizzontali all’interno di una medesima area professionale» (Cass. n. 214/2018, alla cui motivazione si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali). 8 Ha precisato che “la chiara norma contenuta nell’art. 18, comma 5, del CCNL 14.9.2007, che richiede una «permanenza» di due anni nella fascia attribuita, non ha bisogno di essere alterata per adattarsi alla disposizione del d.P.R. n. 487 del 1994 che fissa, quale data entro la quale si devono possedere i requisiti richiesti, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Poiché il bando retrodatava la data di decorrenza della fascia superiore per i vincitori della selezione al 1°.1.2010, la norma contrattuale che richiede una «permanenza» biennale in una certa fascia retributiva imponeva di retrodatare al 1°.1.2010 anche la data di maturazione del biennio.”. 2.5. Si tratta di un principio che, mutatis mutandis, deve orientare anche ai fini della soluzione della questione qui in rilievo e conduce ad un’interpretazione delle clausole del CCNL nel senso della retroattività degli effetti al 1° gennaio dell’anno in cui la selezione viene indetta, nonché della necessità che a quella data il dipendente già appartenga al profilo inferiore. 2.6. Al riguardo l’art. 15 del CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 2002- 2005 stabilisce, al comma 5, che “L’accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all’accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore”. Il successivo comma 6 prevede che “Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l’accesso 9 al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore”. Il successivo comma 9, stabilisce infine che “Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data”. 2.7. Il bando della procedura, all’art. 2, comma 1, prevede, con formulazione inequivoca che “Alla selezione sono ammessi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2023, inquadrati nel profilo professionale di Primo Ricercatore II livello alla data del 31 dicembre 2022 e nei ruoli dell’Ente nel medesimo profilo e livello alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda”. Riproduttiva del comma 9 dell’art. 15 del CCNL è la seguente previsione del bando, art. 8, comma 4: “I vincitori saranno inquadrati nel profilo di Dirigente di Ricerca, I livello professionale, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2023, purché siano mantenute le condizioni indicate all’art. 2, comma 2, del presente bando”. 3. Ciò posto, nella fattispecie di cui è causa, i dipendenti sono transitati dal III al II livello del profilo dei ricercatori per effetto dello scorrimento della graduatoria di precedente selezione con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1.1.2023, ovvero con decorrenza dallo stesso anno della pubblicazione del bando qui impugnato, e chiedono di partecipare immediatamente anche alla nuova selezione per l’accesso al superiore I livello. 4. Dall’esame dell’art. 15, comma 9, CCNL di riferimento emerge che i “requisiti utili alla valutazione” debbono essere 10 posseduti alla stessa data alla quale la norma fa retroagire l’inquadramento, ossia il 1° gennaio 2023. 5. Pertanto, l’art. 2 del bando in esame è conforme a quanto statuito in sede di contrattazione collettiva nell’ultima parte dell’art. 15, comma 9 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, dovendo i partecipanti possedere il requisito utile alla valutazione almeno dal giorno prima. Infatti il requisito di ammissione alla selezione, ovvero l’inquadramento nel livello immediatamente inferiore, in coerenza con la retroazione degli effetti giuridici oltreché economici del nuovo inquadramento al 1° gennaio dell’anno della progressione, deve precedere temporalmente tale data. Ragionando diversamente si potrebbe accedere al livello superiore senza mai essere transitati effettivamente dal livello inferiore ed inoltre l’ammissione alla procedura di candidati che fossero inquadrati nel livello immediatamente inferiore con la medesima decorrenza consentirebbe un “doppio” salto professionale, lo sviluppo cioè dal III al I livello, in contrasto con la volontà manifestata dalle parti sociali. 6. Il CCNL, invece, prevede un sistema di progressioni improntato alla periodicità (le procedure selettive de quibus vengono attivate, si sensi del citato art. 15, comma 5, del CCNL di comparto, “con cadenza biennale”) e gradualità (l’art. 15 prevede l’accesso dal III al II livello nonché l’accesso al più elevato dei tre livelli nei quali sono articolati i profili dei ricercatori e dei tecnologi, il I, dal livello “immediatamente inferiore”). 7. Inoltre, va evidenziata la necessaria correlazione che il comma 5 dell’art. 15 CCNL cit. pone tra il numero dei posti destinati alle progressioni e il numero degli appartenenti al livello inferiore con la conseguenza che l’eventuale 11 partecipazione alla procedura con esito vittorioso di candidati che avessero acquisito detto livello nel medesimo anno di decorrenza della progressione finirebbe per determinare un calcolo del numero delle progressioni erroneo per eccesso a posteriori, atteso che sarebbero computati nella proporzione anche soggetti mai appartenuti al livello immediatamente inferiore. Del resto, la ratio sottesa alle previsioni contrattuali è quella di richiedere una minima permanenza nel livello immediatamente inferiore durante la quale maturare il merito scientifico o tecnologico alla base dell’opportunità di crescita professionale, anche sul presupposto della periodicità delle selezioni. Tanto chiarito, la scelta di ancorare alla stessa data del 1° gennaio dell’anno di riferimento della procedura selettiva sia la decorrenza degli effetti giuridici ed economici della selezione che il possesso dei requisiti di accesso risponde evidentemente alla precisa volontà di graduare la progressione di carriera e di evitare “salti” di livelli professionali. Ciò è facilmente evincibile proprio dalla disciplina sulla selezione interna per Dirigenti di Ricerca di cui all’art. 15, comma 6 del CCNL cit. la cui procedura, infatti, risulta espressamente riservata al personale appartenente al livello immediatamente inferiore. Pertanto, solo coloro che alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento della procedura di selezione per Dirigenti di Ricerca siano già in possesso della qualifica immediatamente inferiore (Primo Ricercatore) potranno prendervi parte, e, dalla stessa data, in caso di esito positivo, decorreranno gli effetti giuridici ed economici del superiore livello professionale acquisito. Né potrebbe ritenersi giuridicamente plausibile la retrodatazione del possesso del requisito professionale di 12 Primo Ricercatore di II livello alla data di decisione, da parte del C.N.R., circa lo scorrimento della graduatoria del concorso e nemmeno alla data di nomina del ricorrente come Ricercatore di II livello, dovendo ritenersi vincolante a fini giuridici ed economici la stipula del nuovo contratto individuale di lavoro contenente il nuovo inquadramento professionale. 8. In conclusione la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata e la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. con il rigetto della domanda proposta dagli odierni controricorrenti. 9. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate fra le parti in considerazione degli alterni esiti del processo e della novità della questione giuridica sottoposta a questa Corte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda proposta dagli attuali controricorrenti. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 1° ottobre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente UG RR NN Di OL 13
- ricorrente -
contro LL ON, SI LI, ME SA, PI SI AR, rappresentate e difese dagli avvocati PAOLO CHIARIELLO, FRANCESCO RI LB;
- controricorrenti -
nonchè contro NS BO ROLLAND;
- intimato -
avverso la sentenza n. 657/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/06/2024 R.G.N. 402/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI;
Oggetto PUBBLICO IMPIEGO CONCORSI PUBBLICI R.G.N.19884/2024 Cron. Rep. Ud. 01/10/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 32657 Anno 2025 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: GARRI GUGLIELMO Data pubblicazione: 15/12/2025 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato GIOVANNI GRECO;
udito l'avvocato FRANCESCO RI LB. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Milano dichiarava il diritto degli odierni controricorrenti, tutti inquadrati nel profilo di Primo Ricercatore, II livello, a far tempo dal 1° gennaio 2023 (in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 372/2022 che aveva stabilito lo scorrimento di un contingente di 659 progressioni dal III al II livello professionale), a partecipare alla procedura selettiva indetta con il bando n. 315 del 2023 per numero 180 posizioni di Dirigente di Ricerca I livello, dalla quale erano stati esclusi perché non in possesso del II livello alla data del 31/12/2022, come richiesto dall'articolo 2 del bando di concorso. Condannava, di conseguenza, il C.N.R. ad adottare gli atti conseguenti. 2. La Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado ritenendo sussistente il diritto dei dipendenti a partecipare alla procedura selettiva per la posizione di Dirigente di Ricerca I livello. La Corte territoriale riteneva che l'articolo 2, comma 1 del bando, nella parte in cui stabiliva il possesso del requisito dell'inquadramento nel secondo livello al 31/12/2022, ossia in data antecedente a quello di scadenza per la presentazione della domanda stabilita dal bando al 17 luglio 2023 fosse illegittimo per violazione dell'articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994; inoltre, ad avviso della Corte distrettuale, la previsione del requisito del possesso del livello professionale al 31/12/2022 non trovava legittimazione neppure nella contrattazione collettiva di comparto, ossia nell'art. 15 del 3 CCNL di comparto, con particolare riferimento ai commi 5, 6 e 9 della disposizione. 3. Proponeva ricorso per Cassazione il C.N.R. con un unico motivo cui resistevano con controricorso i dipendenti indicati in epigrafe. 4. Entrambe le parti depositavano memoria. 5. La causa, dapprima avviata alla trattazione camerale, con ordinanza interlocutoria n. 12522/2025 è stata fissata in udienza pubblica in ragione dell’importanza delle questioni giuridiche poste dal ricorso quanto all’interpretazione della normativa e delle disposizioni contrattuali applicabili alla fattispecie. 6. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, ulteriormente illustrate nel corso della discussione orale, ed ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il C.N.R. lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, comma 7 del d.P.R. n.487/1994 e dell’art.15, comma 9 CCNL, comparto istituzioni ed enti ricerca e sperimentazione 2002-2005 con riferimento all’art.360, comma primo, n.3 c.p.c.. L’art. 2, comma 1, del bando del CNR n.315.62 del 15/06/2023 prevede che: «Alla selezione sono ammessi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2023, inquadrati nel profilo professionale di Primo Ricercatore II livello alla data del 31 dicembre 2022 e nei ruoli dell’Ente nel medesimo profilo e livello alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda». La Corte territoriale ha ritenuto che tale clausola, nella parte in cui stabilisce il possesso del requisito dell’inquadramento nel II livello al 31/12/2022, ossia in data antecedente a quello 4 di scadenza per la presentazione della domanda (stabilita dal bando al 17/07/2023), fosse illegittima per violazione dell’art. 2, comma 7, del d.P.R. n.487/1994. La Corte ha ritenuto, inoltre, che la previsione del requisito del possesso del livello professionale al 31/12/2022 non trovasse legittimazione neppure nella contrattazione collettiva di comparto, ossia nell’art.15 del CCNL di comparto pro tempore applicabile, con particolare riferimento ai commi 5, 6 e 9 della disposizione. 1.1. Il C.N.R., nell’unico motivo di ricorso, deduce che l’art.15 del CCNL cit. distingue tra il termine stabilito al fine della decorrenza degli effetti economici e giuridici e il termine stabilito al fine del possesso dei requisiti di accesso alla procedura di selezione;
che dalla lettera del bando e dall’art. 15, comma 9, CCNL cit. i «requisiti utili alla valutazione» devono essere posseduti alla stessa data alla quale la norma fa «artificiosamente retroagire l’inquadramento», ossia il 01/01/2023. Sostiene l’amministrazione ricorrente che la ratio sottesa alla previsione della contrattazione collettiva è quella di «richiedere una minima permanenza nel livello immediatamente inferiore durante la quale maturare il merito scientifico o tecnologico alla base dell’opportunità di crescita professionale, anche sul presupposto della periodicità delle selezioni» (pag.15 del ricorso). 2. Il motivo è fondato. 2.1. Va, al riguardo, premesso che in materia di pubblico impiego privatizzato, la disciplina delle procedure selettive interne finalizzate alla mera progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia, in quanto rientrante nella materia degli inquadramenti, è affidata alla contrattazione collettiva che può derogare alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 497 del 1994, nel rispetto 5 del principio di selettività; la contrattazione integrativa è, invece, solo abilitata a disciplinare le materie delegate dai contratti nazionali nei limiti da questi stabiliti. (cfr. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 214 del 08/01/2018). Si tratta di un orientamento applicabile alla fattispecie, giacché, come precisato da Cass. S.U. 11 aprile 2018 n. 8985, la contrattazione collettiva, a partire dal CCNL che qui viene in rilievo, ha introdotto l’unicità dell’organico dei ricercatori, caratterizzato dalla omogeneità della figura professionale, innovando rispetto alla disciplina previgente che, al contrario, prevedeva aree distinte per ciascun livello. 2.2. Conseguentemente, va esaminato l’art. 15 del CCNL, alla luce del quale deve essere verificata la legittimità del bando di cui è causa. 2.3. L’art. 15 del CCNL 7 aprile 2006, rubricato OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PROFESSIONALE, stabilisce che: 1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un’omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: a. Dirigente di ricerca;
b. Primo ricercatore;
c. Ricercatore. 2. Il profilo dei tecnologi è anch’esso caratterizzato da un’omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: a. Dirigente tecnologo;
b. Primo tecnologo;
c. Tecnologo. 3. Il numero complessivo dei posti riferibili agli organici predetti è determinato da ciascun Ente in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge. 6 4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica o tecnologica attinente al III livello si instaura previo l'espletamento di concorso pubblico. Per accedere alla selezione per il livello III occorre essere in possesso del titolo di studio che consente l’accesso al dottorato. Inoltre, occorre essere in possesso del dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività, certificata ai sensi del comma 4 dell’art. 63 del CCNL 21.02.02, di ricerca ovvero tecnologica e/o professionale presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri. Sono confermate le vigenti modalità e requisiti di accesso dall’esterno ai livelli I e II del profilo di ricercatore e tecnologo. 5. L’accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all’accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore. 6. Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l’accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore. 7. In sede di approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione con le OO.SS, vengono definite le risorse destinate al fondo per l’applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 5 e 6. Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di posti. 8. Per una sola volta, previa contrattazione con le OO.SS., e a decorrere dal 1/1/2003 si provvederà: 7 a. negli Enti che abbiano in corso le procedure concorsuali di cui all’art.64, comma 1, del CCNL 21.02.2002, a completare le procedure stesse;
b. negli Enti che hanno comunque utilizzato le risorse per l’attuazione dell’art 64 e che non hanno graduatorie di idonei, a bandire nuove selezioni ai sensi del presente articolo oppure utilizzare le graduatorie degli idonei delle procedure attivate ai sensi dell’art. 64, qualora esistenti. Ai fini di cui al presente comma sono destinate risorse pari allo 0,25% del monte salari 2001 del personale di cui al presente Capo, in aggiunta alle risorse a suo tempo già previste. 9. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data. 2.4. Ciò posto, va al riguardo richiamata la pronuncia di questa Corte (Cass. n. 26967/2024) che ha affermato un principio in parte incidente anche nella fattispecie sottoposta al presente giudizio, rilevando che l’art. 2 del d.P.R. n. 487 del 1994 che detta norme sui «Requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego», non può essere derogata dalla contrattazione collettiva e si applica anche ai concorsi interni finalizzati a «una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, ma «non si applica alle selezioni tra i pubblici impiegati per le progressioni economiche orizzontali all’interno di una medesima area professionale» (Cass. n. 214/2018, alla cui motivazione si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali). 8 Ha precisato che “la chiara norma contenuta nell’art. 18, comma 5, del CCNL 14.9.2007, che richiede una «permanenza» di due anni nella fascia attribuita, non ha bisogno di essere alterata per adattarsi alla disposizione del d.P.R. n. 487 del 1994 che fissa, quale data entro la quale si devono possedere i requisiti richiesti, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Poiché il bando retrodatava la data di decorrenza della fascia superiore per i vincitori della selezione al 1°.1.2010, la norma contrattuale che richiede una «permanenza» biennale in una certa fascia retributiva imponeva di retrodatare al 1°.1.2010 anche la data di maturazione del biennio.”. 2.5. Si tratta di un principio che, mutatis mutandis, deve orientare anche ai fini della soluzione della questione qui in rilievo e conduce ad un’interpretazione delle clausole del CCNL nel senso della retroattività degli effetti al 1° gennaio dell’anno in cui la selezione viene indetta, nonché della necessità che a quella data il dipendente già appartenga al profilo inferiore. 2.6. Al riguardo l’art. 15 del CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 2002- 2005 stabilisce, al comma 5, che “L’accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all’accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore”. Il successivo comma 6 prevede che “Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l’accesso 9 al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore”. Il successivo comma 9, stabilisce infine che “Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data”. 2.7. Il bando della procedura, all’art. 2, comma 1, prevede, con formulazione inequivoca che “Alla selezione sono ammessi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2023, inquadrati nel profilo professionale di Primo Ricercatore II livello alla data del 31 dicembre 2022 e nei ruoli dell’Ente nel medesimo profilo e livello alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda”. Riproduttiva del comma 9 dell’art. 15 del CCNL è la seguente previsione del bando, art. 8, comma 4: “I vincitori saranno inquadrati nel profilo di Dirigente di Ricerca, I livello professionale, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2023, purché siano mantenute le condizioni indicate all’art. 2, comma 2, del presente bando”. 3. Ciò posto, nella fattispecie di cui è causa, i dipendenti sono transitati dal III al II livello del profilo dei ricercatori per effetto dello scorrimento della graduatoria di precedente selezione con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1.1.2023, ovvero con decorrenza dallo stesso anno della pubblicazione del bando qui impugnato, e chiedono di partecipare immediatamente anche alla nuova selezione per l’accesso al superiore I livello. 4. Dall’esame dell’art. 15, comma 9, CCNL di riferimento emerge che i “requisiti utili alla valutazione” debbono essere 10 posseduti alla stessa data alla quale la norma fa retroagire l’inquadramento, ossia il 1° gennaio 2023. 5. Pertanto, l’art. 2 del bando in esame è conforme a quanto statuito in sede di contrattazione collettiva nell’ultima parte dell’art. 15, comma 9 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, dovendo i partecipanti possedere il requisito utile alla valutazione almeno dal giorno prima. Infatti il requisito di ammissione alla selezione, ovvero l’inquadramento nel livello immediatamente inferiore, in coerenza con la retroazione degli effetti giuridici oltreché economici del nuovo inquadramento al 1° gennaio dell’anno della progressione, deve precedere temporalmente tale data. Ragionando diversamente si potrebbe accedere al livello superiore senza mai essere transitati effettivamente dal livello inferiore ed inoltre l’ammissione alla procedura di candidati che fossero inquadrati nel livello immediatamente inferiore con la medesima decorrenza consentirebbe un “doppio” salto professionale, lo sviluppo cioè dal III al I livello, in contrasto con la volontà manifestata dalle parti sociali. 6. Il CCNL, invece, prevede un sistema di progressioni improntato alla periodicità (le procedure selettive de quibus vengono attivate, si sensi del citato art. 15, comma 5, del CCNL di comparto, “con cadenza biennale”) e gradualità (l’art. 15 prevede l’accesso dal III al II livello nonché l’accesso al più elevato dei tre livelli nei quali sono articolati i profili dei ricercatori e dei tecnologi, il I, dal livello “immediatamente inferiore”). 7. Inoltre, va evidenziata la necessaria correlazione che il comma 5 dell’art. 15 CCNL cit. pone tra il numero dei posti destinati alle progressioni e il numero degli appartenenti al livello inferiore con la conseguenza che l’eventuale 11 partecipazione alla procedura con esito vittorioso di candidati che avessero acquisito detto livello nel medesimo anno di decorrenza della progressione finirebbe per determinare un calcolo del numero delle progressioni erroneo per eccesso a posteriori, atteso che sarebbero computati nella proporzione anche soggetti mai appartenuti al livello immediatamente inferiore. Del resto, la ratio sottesa alle previsioni contrattuali è quella di richiedere una minima permanenza nel livello immediatamente inferiore durante la quale maturare il merito scientifico o tecnologico alla base dell’opportunità di crescita professionale, anche sul presupposto della periodicità delle selezioni. Tanto chiarito, la scelta di ancorare alla stessa data del 1° gennaio dell’anno di riferimento della procedura selettiva sia la decorrenza degli effetti giuridici ed economici della selezione che il possesso dei requisiti di accesso risponde evidentemente alla precisa volontà di graduare la progressione di carriera e di evitare “salti” di livelli professionali. Ciò è facilmente evincibile proprio dalla disciplina sulla selezione interna per Dirigenti di Ricerca di cui all’art. 15, comma 6 del CCNL cit. la cui procedura, infatti, risulta espressamente riservata al personale appartenente al livello immediatamente inferiore. Pertanto, solo coloro che alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento della procedura di selezione per Dirigenti di Ricerca siano già in possesso della qualifica immediatamente inferiore (Primo Ricercatore) potranno prendervi parte, e, dalla stessa data, in caso di esito positivo, decorreranno gli effetti giuridici ed economici del superiore livello professionale acquisito. Né potrebbe ritenersi giuridicamente plausibile la retrodatazione del possesso del requisito professionale di 12 Primo Ricercatore di II livello alla data di decisione, da parte del C.N.R., circa lo scorrimento della graduatoria del concorso e nemmeno alla data di nomina del ricorrente come Ricercatore di II livello, dovendo ritenersi vincolante a fini giuridici ed economici la stipula del nuovo contratto individuale di lavoro contenente il nuovo inquadramento professionale. 8. In conclusione la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata e la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. con il rigetto della domanda proposta dagli odierni controricorrenti. 9. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate fra le parti in considerazione degli alterni esiti del processo e della novità della questione giuridica sottoposta a questa Corte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda proposta dagli attuali controricorrenti. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 1° ottobre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente UG RR NN Di OL 13