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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/11/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 852/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 10 novembre 2025 alle ore 9.50, innanzi al dott. NA MU, sono comparsi:
l'avv. PALMISANO ALFONSA per parte attrice, nonché l'avv. Nicola Muffoletto in sostituzione dell'avv.
RA LE per Controparte_1 Controparte_2
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Palmisano precisa le conclusioni come da atti di causa, incluse memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
e note conclusive autorizzate già depositato.
L'Avv. Muffoletto conclude come da note conclusive autorizzate e scritti difensivi già depositati.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
NA MU
1 Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa NA MU, all'udienza del 10 novembre 2025, ha pronunziato e dato lettura della seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n°852 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NS Palmisano per mandato in atti;
attore opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, per CP_3 P.IVA_1 mezzo della procuratrice speciale rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. EN FR, per mandato in atti;
convenuta opposta
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_2 P.IVA_2 mezzo della procuratrice speciale rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. EN FR, per mandato in atti;
cessionaria intervenuta
e
(C.F. , in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giampiero
OV, LE OL ed EN FR, per mandato in atti;
cessionaria intervenuta
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1298/2020 del 28.12.2020 – R.G. n. 3154/2020, emesso in favore di
dal Tribunale Civile di Termini Imerese, in persona del G.I. dott.ssa Claudia CP_3
Musola, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 29.503,08, oltre interessi sino all'effettivo pagamento, spese e compensi professionali, liquidati in € 1.305,00 per onorari e € 286,00 per esborsi, a titolo di importo derivante dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 25.02.2009 con la società Agos S.p.A., registrato al n. 5384525 per l'importo di € 28.460,00.
Contestando la pretesa creditoria azionata in via monitoria, parte opponente eccepiva l'illegittimità della stessa, deducendo di aver già corrisposto alcune rate per complessivi €
3.077,62, e contestando l'applicazione di interessi anatocistici al contratto di finanziamento, in quanto, a suo avviso, il tasso di interesse sarebbe stato calcolato su un importo comprensivo di capitale ed interessi, in assenza di espressa sottoscrizione da parte del debitore.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto,
l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, l'esclusione dagli importi dovuti degli interessi anatocistici e usurari;
con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto ed eccepito Controparte_3 dagli opponenti.
Richiamandosi alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio, costituita dal contratto di finanziamento stipulato dall'attore con Agos S.p.A. il 25.02.2009 e dall'estratto conto aggiornato al 31.08.2013, invocava la piena validità probatoria di tali documenti ai fini del procedimento monitorio azionato.
Precisava, inoltre, che, a fronte del prestito concesso, il debitore aveva corrisposto inizialmente quattro rate (dal 12.04.2009 al 12.07.2009), successivamente integrate da alcuni pagamenti parziali, residuando un saldo complessivo dovuto di € 29.503,08 (così composto: capitale residuo € 26.982,25; interessi corrispettivi maturati: € 942,92; spese: € 27,97; interessi di mora: € 1.549,94).
Sull'anatocismo, l'opposta precisava che il piano di ammortamento alla francese, previsto per il rimborso del contratto oggetto del presente giudizio, caratterizzato da rate costanti con quota capitale crescente e quota interessi decrescente, risultava strutturalmente incompatibile con l'anatocismo.
In tal senso chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e compensi.
3 Con comparsa di intervento depositata il 28.10.2022, interveniva in giudizio Controparte_2 deducendo che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, aveva acquistato da con contratto di cessione del credito del 3.3.2022, pubblicato sulla Controparte_3
Gazzetta Ufficiale, n. 31 del 17.3.2022, a titolo oneroso e pro soluto, il credito vantato nei confronti dell'odierno opponente, identificato con il numero di sofferenza NDG 0324333783, facendo proprie le deduzioni e richieste della società cedente . CP_3
Con ordinanza del 20.10.2021, all'esito dell'udienza del 6.10.2021, rilevato che parte opponente non aveva contestato di essere debitrice della somma di € 25.382,38, il giudice concedeva la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo n. 1298/20 limitatamente alla somma di € 25.382,38, e rinviava all'udienza del 3 febbraio 2022, ove venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'esito dell'udienza cartolare del
14.11.2022, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.06.2024, poi rinviata più volte fino all'udienza del 10.11.2025, con assegnazione alle parti di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive autorizzate.
Con comparsa di intervento depositata l'1.04.2025, interveniva in giudizio, altresì,
[...]
allegando di aver acquistato da il credito oggetto del Controparte_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo con contratto di cessione del 28.11.2024, credito identificato con numero di sofferenza NDG 0324333783, e, facendo proprie le deduzioni e richieste della società cedente chiedeva l'estromissione di quest'ultima dal presente giudizio. Controparte_2
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari
In via preliminare, occorre esaminare le istanze di intervento proposte da e Controparte_2 da entrambe fondate sulla dedotta successione a titolo Controparte_1 particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
In particolare, con comparsa depositata il 28 ottobre 2022, la società è Controparte_2 intervenuta nel presente giudizio dichiarando di essere subentrata nella posizione creditoria originariamente vantata da nei confronti dell'opponente , Controparte_3 Parte_1 in forza di contratto di cessione del credito stipulato il 3 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 17 marzo 2022.
La cessione risulta documentata dal relativo atto di cessione, dal verbale di deposito notarile
(Notaio Avv. rep. n. 1440, racc. n. 1268 del 10.02.2022, registrato il Persona_1
4 16.02.2022 al n. 4496, Serie 1T), e dall'elenco delle posizioni cedute, tra le quali è espressamente indicata quella oggetto del presente giudizio, identificata con numero di sofferenza NDG 0324333783 (cfr. doc.
3-5 della comparsa di intervento del 28.10.2022).
Tali elementi risultano sufficienti a comprovare la legittimazione sostanziale e processuale della società quale cessionaria del credito. Controparte_2
In considerazione di quanto sopra, il Tribunale dichiara l'ammissibilità dell'intervento di
[...] ex art. 111 c.p.c., in quanto, come stabilito dal comma 3 della suddetta disposizione, CP_2 il successore a titolo particolare nel diritto controverso ha sempre il diritto di intervenire in causa, senza che ciò dipenda dallo stato del processo (cfr. Cass. n. 4333/1993); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 c.p.c., poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa
(cfr. Cass. n. 18937/06).
Con successiva comparsa depositata il 1° aprile 2025, è intervenuta Controparte_1
deducendo di aver acquistato da con contratto di cessione del
[...] Controparte_2 credito del 28 novembre 2024, il medesimo credito oggetto del presente giudizio, nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione.
L'interveniente ha prodotto copia dell'atto di cessione – privo, tuttavia, della lista dei crediti ceduti – nonché la comunicazione di avvenuta cessione inviata dalla cedente al Controparte_2 debitore ricevuta il 9 gennaio 2025, nella quale è indicato il numero di Parte_1 sofferenza NDG 0324333783, ma riferito al contratto n. 72012, diverso da quello oggetto del presente giudizio (cfr. doc.
2-3 allegati alla comparsa di intervento dell'1.04.2025).
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene l'intervento di Controparte_1 inammissibile, non risultando fornita prova idonea a dimostrare la coincidenza tra il
[...] credito oggetto del presente giudizio e quello effettivamente trasferito in suo favore.
Pertanto, la presente decisione - ferma restando l'efficacia della decisione anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. - verrà Controparte_2 formulata nei confronti delle parti originarie.
3. Merito della lite
L'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1298/2020 proposta da è Parte_1 infondata e deve essere rigettata in virtù delle argomentazioni che infra si diranno.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
5 Ne consegue che, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. n. 12765/2007; Cass. n.
24815/2005; Cass. n. 2421/2006): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Ciò posto, occorre evidenziare che la società ha chiesto ed ottenuto CP_3
l'emissione, nei confronti di dell'ingiunzione di pagamento de qua, per la Parte_1 somma di € 29.503,08, oltre interessi e spese della procedura monitoria, assumendo di esserne creditrice in forza del contratto di prestito personale registrato al n. 5384525, per l'importo di €
28.460,00 stipulato dall'opponente con Agos S.p.A. in data 25.02.2009.
Quanto alla titolarità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto in capo a , CP_3 il Tribunale rileva la piena legittimazione attiva della società opposta.
Dalla documentazione in atti emerge che il credito originariamente vantato da CP_5
è stato oggetto di successive cessioni nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione:
[...] dapprima a (cfr. G.U. n. 152 del 28.12.2013, all. n. 4 del fascicolo Controparte_6 monitorio), successivamente a (cfr. G.U. n. 141 del 05.12.2015, all. n. 6 del Controparte_7 fascicolo monitorio), ed infine trasferito a con contratto di cessione Controparte_3 pubblicato nella G.U. Parte Seconda n. 150 del 22.12.2016 (cfr. all. n. 8 del fascicolo monitorio).
Tale pubblicazione costituisce adempimento idoneo a rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti e a produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., con la conseguenza che la società cessionaria deve ritenersi pienamente legittimata a far valere in giudizio il credito oggetto di trasferimento.
La cessione del credito determina, infatti, una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio e trova la sua disciplina generale nell'art. 1260 c.c., il quale stabilisce che il creditore può trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il proprio credito anche senza il consenso del debitore.
In caso di cessione in blocco di crediti, peraltro, trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, secondo cui “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana…”, pubblicazione che produce gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
6 Costituisce, inoltre, principio ormai consolidato quello secondo cui "La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. n.
24978/2020).
Più di recente, poi, la Corte di Cassazione ha così statuito: "Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare
l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato fin quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023” (cfr. Cass. n. 17944/2023).
7 Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'opponente circa la riconducibilità del proprio rapporto al blocco di crediti ceduti, deve ritenersi che parte opposta abbia fornito la prova della legittimazione attiva del credito per cui ha agito in via monitoria.
A fondamento della propria pretesa, la società ha altresì prodotto il contratto di finanziamento n. 5384525 (cfr. all. n. 3 del fascicolo monitorio), nonché l'estratto conto recante la lista movimenti rilasciata dalla società originaria del credito, (cfr. Controparte_5 all. n. 10 del fascicolo monitorio); elementi che, nel loro complesso, sono sufficienti ad assolvere al relativo onere della prova.
L'opponente, per contro, pur avendo riconosciuto l'inadempimento, non ha offerto alcun elemento probatorio concreto a sostegno delle proprie allegazioni.
Dalla documentazione dalla stessa prodotta risulta, infatti, che nel corso dell'anno 2009 sono stati effettuati n. 4 pagamenti in favore della per complessivi € Controparte_5
1.374,10, e ulteriori n. 4 pagamenti nell'anno 2011 per complessivi € 1.500,00 (come riconosciuto dalla stessa creditrice nella proposta di definizione a saldo Controparte_5 allegata all'atto introduttivo).
Tali importi, peraltro, risultano inferiori a quanto la stessa opponente aveva dichiarato di aver versato nell'atto di citazione (in cui si riporta la somma pari a € 3.077,62), confermando, pertanto, la parziale e non integrale estinzione dell'obbligazione.
In ogni caso, l'opponente non ha in alcun modo circostanziato le proprie difese, per vero del tutto generiche, non provvedendo, neppure, a meglio precisare e specificare la domanda di opposizione nella seppur prodotta memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., né a formulare istanze istruttorie a sostegno della stessa.
Tale comportamento omissivo si ritiene senz'altro valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 14748/2007, secondo cui: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore) o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica
e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della notificazione”).
Quanto, infine, all'eccepita vessatorietà delle clausole per anatocismo sugli interessi applicati, l'opponente non ha in alcun modo motivato la doglianza, limitandosi a un richiamo del tutto generico privo di qualsiasi allegazione concreta circa la natura vessatoria delle clausole contestate, non indicando né quali disposizioni del contratto sarebbero affette da nullità né in che modo esse avrebbero determinato una indebita capitalizzazione di interessi.
8 In ogni caso, dall'analisi della documentazione prodotta - e, segnatamente, dall'estratto conto rilasciato da - emerge che il finanziamento è stato regolato secondo Controparte_5 il piano di ammortamento “alla francese”, caratterizzato da rate costanti, quota capitale crescente e quota interessi decrescente.
Sul punto, costituisce un orientamento granitico in giurisprudenza quello in base al quale la caratteristica del metodo di ammortamento alla francese non sia quella di operare una illecita capitalizzazione composta degli interessi bensì di prevedere una diversa costruzione delle rate costanti, privilegiando nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, interessi che peraltro vengono calcolati sulla quota capitale residua per il periodo di riferimento della rata, ma senza capitalizzare gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Invero, ciascuna rata comprende il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui si riferisce, laddove gli interessi inglobati nelle rate successive vengono calcolati solo sulla quota di capitale residua, ovvero il capitale originario dato a mutuo detratta la somma versata con la rata precedente (cfr. Cass. S.U. n. 15130/2024, secondo cui il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia del piano di ammortamento alla francese non deriva “da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.”).
In assenza di specifiche contestazioni, deduzioni o prove a sostegno delle eccezioni proposte, dunque, l'opposizione deve essere rigettata.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, il rigetto dell'opposizione comporta la condanna dell'attore opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da le quali, calcolate ai sensi del D.M. Controparte_3
55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri compresi tra i minimi e i medi ed esclusa la fase istruttoria, sono liquidate nella misura di € 2.600,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
9 condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_3 relative al presente procedimento che liquida in complessivi € 2.600,00 per compensi, oltre iva,
c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Termini Imerese, 10 novembre 2025
Il Giudice
NA MU
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 10 novembre 2025 alle ore 9.50, innanzi al dott. NA MU, sono comparsi:
l'avv. PALMISANO ALFONSA per parte attrice, nonché l'avv. Nicola Muffoletto in sostituzione dell'avv.
RA LE per Controparte_1 Controparte_2
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Palmisano precisa le conclusioni come da atti di causa, incluse memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
e note conclusive autorizzate già depositato.
L'Avv. Muffoletto conclude come da note conclusive autorizzate e scritti difensivi già depositati.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
NA MU
1 Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa NA MU, all'udienza del 10 novembre 2025, ha pronunziato e dato lettura della seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n°852 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NS Palmisano per mandato in atti;
attore opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, per CP_3 P.IVA_1 mezzo della procuratrice speciale rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. EN FR, per mandato in atti;
convenuta opposta
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_2 P.IVA_2 mezzo della procuratrice speciale rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. EN FR, per mandato in atti;
cessionaria intervenuta
e
(C.F. , in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giampiero
OV, LE OL ed EN FR, per mandato in atti;
cessionaria intervenuta
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1298/2020 del 28.12.2020 – R.G. n. 3154/2020, emesso in favore di
dal Tribunale Civile di Termini Imerese, in persona del G.I. dott.ssa Claudia CP_3
Musola, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 29.503,08, oltre interessi sino all'effettivo pagamento, spese e compensi professionali, liquidati in € 1.305,00 per onorari e € 286,00 per esborsi, a titolo di importo derivante dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 25.02.2009 con la società Agos S.p.A., registrato al n. 5384525 per l'importo di € 28.460,00.
Contestando la pretesa creditoria azionata in via monitoria, parte opponente eccepiva l'illegittimità della stessa, deducendo di aver già corrisposto alcune rate per complessivi €
3.077,62, e contestando l'applicazione di interessi anatocistici al contratto di finanziamento, in quanto, a suo avviso, il tasso di interesse sarebbe stato calcolato su un importo comprensivo di capitale ed interessi, in assenza di espressa sottoscrizione da parte del debitore.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto,
l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, l'esclusione dagli importi dovuti degli interessi anatocistici e usurari;
con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto ed eccepito Controparte_3 dagli opponenti.
Richiamandosi alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio, costituita dal contratto di finanziamento stipulato dall'attore con Agos S.p.A. il 25.02.2009 e dall'estratto conto aggiornato al 31.08.2013, invocava la piena validità probatoria di tali documenti ai fini del procedimento monitorio azionato.
Precisava, inoltre, che, a fronte del prestito concesso, il debitore aveva corrisposto inizialmente quattro rate (dal 12.04.2009 al 12.07.2009), successivamente integrate da alcuni pagamenti parziali, residuando un saldo complessivo dovuto di € 29.503,08 (così composto: capitale residuo € 26.982,25; interessi corrispettivi maturati: € 942,92; spese: € 27,97; interessi di mora: € 1.549,94).
Sull'anatocismo, l'opposta precisava che il piano di ammortamento alla francese, previsto per il rimborso del contratto oggetto del presente giudizio, caratterizzato da rate costanti con quota capitale crescente e quota interessi decrescente, risultava strutturalmente incompatibile con l'anatocismo.
In tal senso chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e compensi.
3 Con comparsa di intervento depositata il 28.10.2022, interveniva in giudizio Controparte_2 deducendo che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, aveva acquistato da con contratto di cessione del credito del 3.3.2022, pubblicato sulla Controparte_3
Gazzetta Ufficiale, n. 31 del 17.3.2022, a titolo oneroso e pro soluto, il credito vantato nei confronti dell'odierno opponente, identificato con il numero di sofferenza NDG 0324333783, facendo proprie le deduzioni e richieste della società cedente . CP_3
Con ordinanza del 20.10.2021, all'esito dell'udienza del 6.10.2021, rilevato che parte opponente non aveva contestato di essere debitrice della somma di € 25.382,38, il giudice concedeva la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo n. 1298/20 limitatamente alla somma di € 25.382,38, e rinviava all'udienza del 3 febbraio 2022, ove venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'esito dell'udienza cartolare del
14.11.2022, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.06.2024, poi rinviata più volte fino all'udienza del 10.11.2025, con assegnazione alle parti di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive autorizzate.
Con comparsa di intervento depositata l'1.04.2025, interveniva in giudizio, altresì,
[...]
allegando di aver acquistato da il credito oggetto del Controparte_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo con contratto di cessione del 28.11.2024, credito identificato con numero di sofferenza NDG 0324333783, e, facendo proprie le deduzioni e richieste della società cedente chiedeva l'estromissione di quest'ultima dal presente giudizio. Controparte_2
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari
In via preliminare, occorre esaminare le istanze di intervento proposte da e Controparte_2 da entrambe fondate sulla dedotta successione a titolo Controparte_1 particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
In particolare, con comparsa depositata il 28 ottobre 2022, la società è Controparte_2 intervenuta nel presente giudizio dichiarando di essere subentrata nella posizione creditoria originariamente vantata da nei confronti dell'opponente , Controparte_3 Parte_1 in forza di contratto di cessione del credito stipulato il 3 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 17 marzo 2022.
La cessione risulta documentata dal relativo atto di cessione, dal verbale di deposito notarile
(Notaio Avv. rep. n. 1440, racc. n. 1268 del 10.02.2022, registrato il Persona_1
4 16.02.2022 al n. 4496, Serie 1T), e dall'elenco delle posizioni cedute, tra le quali è espressamente indicata quella oggetto del presente giudizio, identificata con numero di sofferenza NDG 0324333783 (cfr. doc.
3-5 della comparsa di intervento del 28.10.2022).
Tali elementi risultano sufficienti a comprovare la legittimazione sostanziale e processuale della società quale cessionaria del credito. Controparte_2
In considerazione di quanto sopra, il Tribunale dichiara l'ammissibilità dell'intervento di
[...] ex art. 111 c.p.c., in quanto, come stabilito dal comma 3 della suddetta disposizione, CP_2 il successore a titolo particolare nel diritto controverso ha sempre il diritto di intervenire in causa, senza che ciò dipenda dallo stato del processo (cfr. Cass. n. 4333/1993); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 c.p.c., poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa
(cfr. Cass. n. 18937/06).
Con successiva comparsa depositata il 1° aprile 2025, è intervenuta Controparte_1
deducendo di aver acquistato da con contratto di cessione del
[...] Controparte_2 credito del 28 novembre 2024, il medesimo credito oggetto del presente giudizio, nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione.
L'interveniente ha prodotto copia dell'atto di cessione – privo, tuttavia, della lista dei crediti ceduti – nonché la comunicazione di avvenuta cessione inviata dalla cedente al Controparte_2 debitore ricevuta il 9 gennaio 2025, nella quale è indicato il numero di Parte_1 sofferenza NDG 0324333783, ma riferito al contratto n. 72012, diverso da quello oggetto del presente giudizio (cfr. doc.
2-3 allegati alla comparsa di intervento dell'1.04.2025).
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene l'intervento di Controparte_1 inammissibile, non risultando fornita prova idonea a dimostrare la coincidenza tra il
[...] credito oggetto del presente giudizio e quello effettivamente trasferito in suo favore.
Pertanto, la presente decisione - ferma restando l'efficacia della decisione anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. - verrà Controparte_2 formulata nei confronti delle parti originarie.
3. Merito della lite
L'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1298/2020 proposta da è Parte_1 infondata e deve essere rigettata in virtù delle argomentazioni che infra si diranno.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
5 Ne consegue che, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. n. 12765/2007; Cass. n.
24815/2005; Cass. n. 2421/2006): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Ciò posto, occorre evidenziare che la società ha chiesto ed ottenuto CP_3
l'emissione, nei confronti di dell'ingiunzione di pagamento de qua, per la Parte_1 somma di € 29.503,08, oltre interessi e spese della procedura monitoria, assumendo di esserne creditrice in forza del contratto di prestito personale registrato al n. 5384525, per l'importo di €
28.460,00 stipulato dall'opponente con Agos S.p.A. in data 25.02.2009.
Quanto alla titolarità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto in capo a , CP_3 il Tribunale rileva la piena legittimazione attiva della società opposta.
Dalla documentazione in atti emerge che il credito originariamente vantato da CP_5
è stato oggetto di successive cessioni nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione:
[...] dapprima a (cfr. G.U. n. 152 del 28.12.2013, all. n. 4 del fascicolo Controparte_6 monitorio), successivamente a (cfr. G.U. n. 141 del 05.12.2015, all. n. 6 del Controparte_7 fascicolo monitorio), ed infine trasferito a con contratto di cessione Controparte_3 pubblicato nella G.U. Parte Seconda n. 150 del 22.12.2016 (cfr. all. n. 8 del fascicolo monitorio).
Tale pubblicazione costituisce adempimento idoneo a rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti e a produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., con la conseguenza che la società cessionaria deve ritenersi pienamente legittimata a far valere in giudizio il credito oggetto di trasferimento.
La cessione del credito determina, infatti, una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio e trova la sua disciplina generale nell'art. 1260 c.c., il quale stabilisce che il creditore può trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il proprio credito anche senza il consenso del debitore.
In caso di cessione in blocco di crediti, peraltro, trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, secondo cui “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana…”, pubblicazione che produce gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
6 Costituisce, inoltre, principio ormai consolidato quello secondo cui "La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. n.
24978/2020).
Più di recente, poi, la Corte di Cassazione ha così statuito: "Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare
l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato fin quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023” (cfr. Cass. n. 17944/2023).
7 Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'opponente circa la riconducibilità del proprio rapporto al blocco di crediti ceduti, deve ritenersi che parte opposta abbia fornito la prova della legittimazione attiva del credito per cui ha agito in via monitoria.
A fondamento della propria pretesa, la società ha altresì prodotto il contratto di finanziamento n. 5384525 (cfr. all. n. 3 del fascicolo monitorio), nonché l'estratto conto recante la lista movimenti rilasciata dalla società originaria del credito, (cfr. Controparte_5 all. n. 10 del fascicolo monitorio); elementi che, nel loro complesso, sono sufficienti ad assolvere al relativo onere della prova.
L'opponente, per contro, pur avendo riconosciuto l'inadempimento, non ha offerto alcun elemento probatorio concreto a sostegno delle proprie allegazioni.
Dalla documentazione dalla stessa prodotta risulta, infatti, che nel corso dell'anno 2009 sono stati effettuati n. 4 pagamenti in favore della per complessivi € Controparte_5
1.374,10, e ulteriori n. 4 pagamenti nell'anno 2011 per complessivi € 1.500,00 (come riconosciuto dalla stessa creditrice nella proposta di definizione a saldo Controparte_5 allegata all'atto introduttivo).
Tali importi, peraltro, risultano inferiori a quanto la stessa opponente aveva dichiarato di aver versato nell'atto di citazione (in cui si riporta la somma pari a € 3.077,62), confermando, pertanto, la parziale e non integrale estinzione dell'obbligazione.
In ogni caso, l'opponente non ha in alcun modo circostanziato le proprie difese, per vero del tutto generiche, non provvedendo, neppure, a meglio precisare e specificare la domanda di opposizione nella seppur prodotta memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., né a formulare istanze istruttorie a sostegno della stessa.
Tale comportamento omissivo si ritiene senz'altro valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 14748/2007, secondo cui: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore) o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica
e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della notificazione”).
Quanto, infine, all'eccepita vessatorietà delle clausole per anatocismo sugli interessi applicati, l'opponente non ha in alcun modo motivato la doglianza, limitandosi a un richiamo del tutto generico privo di qualsiasi allegazione concreta circa la natura vessatoria delle clausole contestate, non indicando né quali disposizioni del contratto sarebbero affette da nullità né in che modo esse avrebbero determinato una indebita capitalizzazione di interessi.
8 In ogni caso, dall'analisi della documentazione prodotta - e, segnatamente, dall'estratto conto rilasciato da - emerge che il finanziamento è stato regolato secondo Controparte_5 il piano di ammortamento “alla francese”, caratterizzato da rate costanti, quota capitale crescente e quota interessi decrescente.
Sul punto, costituisce un orientamento granitico in giurisprudenza quello in base al quale la caratteristica del metodo di ammortamento alla francese non sia quella di operare una illecita capitalizzazione composta degli interessi bensì di prevedere una diversa costruzione delle rate costanti, privilegiando nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, interessi che peraltro vengono calcolati sulla quota capitale residua per il periodo di riferimento della rata, ma senza capitalizzare gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Invero, ciascuna rata comprende il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui si riferisce, laddove gli interessi inglobati nelle rate successive vengono calcolati solo sulla quota di capitale residua, ovvero il capitale originario dato a mutuo detratta la somma versata con la rata precedente (cfr. Cass. S.U. n. 15130/2024, secondo cui il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia del piano di ammortamento alla francese non deriva “da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.”).
In assenza di specifiche contestazioni, deduzioni o prove a sostegno delle eccezioni proposte, dunque, l'opposizione deve essere rigettata.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, il rigetto dell'opposizione comporta la condanna dell'attore opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da le quali, calcolate ai sensi del D.M. Controparte_3
55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri compresi tra i minimi e i medi ed esclusa la fase istruttoria, sono liquidate nella misura di € 2.600,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
9 condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_3 relative al presente procedimento che liquida in complessivi € 2.600,00 per compensi, oltre iva,
c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Termini Imerese, 10 novembre 2025
Il Giudice
NA MU
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