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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/02/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 4504 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno
2018
Promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Varcaccio Parte_1
Garofalo
attore contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Malatesta CP_1
D' , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Controparte_2
Santacroce
convenuti
Avente ad
OGGETTO: Danno da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 6/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Impresa garante per la R.C.A. del veicolo Nissan tg. EX 036 HB, per sentir accertare la responsabilità del sig. nella determinazione del sinistro occorso in data CP_3
9.04.2017 e, per l'effetto, sentir condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva la contestando la domanda perché infondata in fatto e in Controparte_1 diritto, e comunque non provata;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva di tenere conto dell'offerta pari ad € 10.000,00 formulata prima dell'introduzione del presente giudizio. Si costituiva, altresì, il convenuto sig. il quale contestava Controparte_3 la domanda perché infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, ed avanzava richiesta di manleva da parte di in relazione alle “spese per resistere CP_1 all'azione del danneggiato”. All'udienza di prima comparizione, il Giudice assegnava alle pari i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e fissava nuova udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori. All'udienza del 12 giugno 2019, la segnalava che l'attore risultava costituito CP_1 parte civile nel procedimento penale originato proprio dal sinistro per cui si controverte e, per tale ragione, chiedeva la sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. e 75 comma 3 c.p.p.. A scioglimento della riserva assunta, rilevato che la costituzione di parte civile del sig. risultava depositata prima di notificare l'atto di Parte_1 citazione introduttivo del presente giudizio, il Giudice sospendeva il giudizio civile ex art. 75 comma 3 c.p.p. fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa al procedimento penale. Il giudizio veniva quindi riassunto e, all'udienza del 13 marzo 2024, la CP_1 eccepiva l'estinzione del giudizio per la tardività della riassunzione, per cui il giudice, soprassedendo sull'ammissione delle richieste istruttorie, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 6 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito della memoria di replica a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 3 dicembre 2024. L'eccezione è fondata e va pertanto accolta, con dichiarazione di estinzione del presente giudizio. Giova rilevare che l'attore si era costituito parte civile nel procedimento penale avente ad oggetto il medesimo sinistro per cui si controverte ed aveva introdotto il presente giudizio solo in un momento successivo, ed in ogni caso prima dell'emissione della sentenza penale di primo grado, ragion per cui il precedente giudice assegnatario aveva disposto la sospensione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli art. 295 c.p.c. e 75 c.p.p. “fino al passaggio in giudicato della sentenza penale nel giudizio penale n. 1883/17/ 21 RGNR – n. 4431/2917 RG GIP”. Con una prima istanza depositata in data 12.11.2020 (priva della necessaria documentazione, poi richiesta dal Tribunale) e poi con successivo ricorso depositato in data 16 luglio 2021, l'attore chiedeva la prosecuzione del giudizio allegando la sentenza – divenuta irrevocabile – con la quale era stato definito il procedimento penale. La eccepiva l'estinzione , atteso che il ricorso per la riassunzione era stato CP_1 depositato dall'attore ben oltre il termine perentorio previsto dall'art. 297 c.p.c., a mente del quale “Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 c.p.p. o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295”. In particolare, la sentenza penale che ebbe a definire il giudizio e nel quale l'attore si era costituito parte civile fu emessa in data 12.09.2019, divenendo irrevocabile per mancata impugnazione in data 12.10.2019. Peraltro, la data nella quale era stata depositata la sentenza penale era nota al sig. , il quale proprio all'udienza del Pt_1
12.09.2019 dichiarava di revocare la propria costituzione di parte civile. Orbene, da detta data di udienza o in ogni caso dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale, decorrevano i tre mesi – termine perentorio - per riassumere il processo civile sospeso.
A nulla può rilevare la circostanza che la sentenza in esame sia stata oggetto di una correzione materiale, atteso che comunque la correzione non determina lo spostamento della data di passaggio in giudicato.
Considerato che il termine per riassumere il presente giudizio era quello del 12.01.2020, il ricorso per la riassunzione del procedimento depositato in data 12.11.2020 (privo della necessaria documentazione, poi richiesta dal Tribunale) e poi in data 16.11.2021, risultano tardivi, con conseguente estinzione del presente giudizio ex 297 c.p.c. Considerata la decisione in rito e la riproponibilità della domanda risarcitoria, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore il 02/02/2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo