Decreto cautelare 19 gennaio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01225/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00324/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2026, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Martina Stefanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ministero dell'Interno - Direz. Centr. Servizi Civili per L'Immigrazione e Asilo -Servizio Centrale Sistema di Accoglienza-, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate sull'istanza, formalizzata con plurimi atti e da ultimo con diffida del 6 gennaio 2026, volta ad ottenere il trasferimento da un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) ad una idonea struttura del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), adeguata alla sua condizione di grave vulnerabilità fisica, ai sensi degli artt. 9, 10 e 17 del D.Lgs. n. 142/2015, e per la conseguente declaratoria dell'obbligo di provvedere, con ogni statuizione consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. FA FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2026, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha adito questo Tribunale Amministrativo avverso il silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Napoli in ordine alla sua reiterata richiesta di trasferimento da un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) ad una struttura del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) idonea a fronteggiare la sua grave condizione di vulnerabilità fisica.
Il ricorrente è giunto in Italia il 04/09/2025, sbarcando a Catania e venendo successivamente trasferito presso il CAS "Hotel -OMISSIS-" in Arzano (NA). In data 30/10/2025, ha formalizzato la domanda di protezione internazionale presso la Questura di Napoli e il 13/11/2025 ha sostenuto l'audizione presso la Commissione Territoriale di Salerno, mantenendo, al momento della proposizione del ricorso, lo status di richiedente asilo.
La condizione di vulnerabilità del ricorrente è stata ampiamente documentata fin dal suo arrivo, essendo affetto da una grave patologia agli arti inferiori, riconducibile a forme di poliomielite, che gli ha causato la perdita permanente di sensibilità e funzionalità delle gambe, costringendolo a deambulare esclusivamente con l'ausilio di una sedia a rotelle o trascinandosi con le mani, essendo incapace di mantenere la posizione eretta. Questa condizione di "paraplegia arti inferiori" è stata esplicitamente riconosciuta e segnalata nella Scheda personale redatta presso il CAS e ulteriormente formalizzata nella Scheda di segnalazione vulnerabilità del progetto M.I.S.C.A.
Le relazioni sociali e mediche allegate al ricorso hanno evidenziato l'assoluta inidoneità del CAS "Hotel -OMISSIS-" ad accogliere un soggetto con tali esigenze. La struttura, che ospita circa duecento persone, presenta barriere architettoniche insormontabili (scale che impediscono l'accesso ai servizi di lavanderia e la mobilità interna), è priva di stanze singole e di servizi igienici adeguati, e non offre assistenza personalizzata o personale qualificato per la gestione di casi di vulnerabilità. Tale situazione ha generato nel ricorrente un senso di isolamento e inadeguatezza, aggravando il suo stato psico-sociale, e ha compromesso la sua libertà personale e di circolazione, costringendolo a dipendere dagli operatori per ogni spostamento, anche all'interno della struttura.
A fronte di tale grave situazione, il Direttore del CAS "Hotel -OMISSIS-" ha inoltrato plurime richieste di trasferimento al Servizio Centrale SAI e alla Prefettura di Napoli tra settembre e novembre 2025, sottolineando la gravità della disabilità del ricorrente e l'inadeguatezza del centro. In particolare, il 04/09/2025 e il 17/09/2025 sono state inviate comunicazioni con allegate relazioni mediche e sociali a supporto della richiesta di trasferimento in una struttura SAI idonea. Il 20/11/2025 è stato trasmesso un sollecito, evidenziando il disagio del ricorrente nel centro. Il Servizio Centrale SAI, in data 21/11/2025, si è limitato a un riscontro interlocutorio, precisando la natura non sanitaria delle strutture SAI, mentre la Prefettura di Napoli è rimasta silente. Anche una formale diffida legale del 06/01/2026, volta ad ottenere il trasferimento in una struttura idonea, non ha sortito alcun effetto.
Il ricorrente ha, pertanto, lamentato la lesione dei propri diritti fondamentali e ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere al suo inserimento in una struttura SAI adeguata. Ha altresì evidenziato che, nonostante la disponibilità di 57 posti in progetti SAI per vulnerabili con disabilità psico-fisiche (DS-DM) al 30/11/2025, l'Amministrazione è rimasta inerte.
In pendenza di giudizio, il Ministero dell'Interno ha depositato una nota con cui comunicava l'avvenuto inserimento formale del ricorrente, in data 26/01/2026, nel progetto territoriale SAI "Il Salento accoglie – Lecce DM/DS", chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Tuttavia, la difesa del ricorrente ha depositato una dichiarazione del Direttore del CAS "Hotel -OMISSIS-", datata 17/02/2026, attestante che il ricorrente si trovava ancora presso la medesima struttura e che il trasferimento, pur formalizzato, non era stato materialmente eseguito a causa di impedimenti logistici, specificamente la "mancata autorizzazione rampa per le scale condominio". La dichiarazione concludeva che il trasferimento "non risulta ancora né materialmente effettuato, né previsto". Tale comunicazione del CAS certifica inequivocabilmente l'inidoneità della struttura indicata per il trasferimento, in quanto non accessibile.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, avendo le parti concordemente rinunciato ai termini a difesa.
2.- In via del tutto preliminare, il Collegio, nonostante l'Amministrazione resistente abbia documentato l'avvenuta "formalizzazione" dell'inserimento del ricorrente in un progetto SAI a Lecce in data 26 gennaio 2026, deve concludere per la persistenza dell’interesse del ricorrente alla definizione del giudizio non potendo essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessata materia del contendere, quale causa di estinzione del processo, si verifica quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito, per aver essa pienamente e satisfattivamente conseguito il bene della vita anelato o per essere venuta meno in via definitiva la lesione lamentata. Nel caso di specie, il bene della vita cui aspira il ricorrente non è la mera adozione di un provvedimento formale di inserimento, bensì la sua concreta e materiale collocazione in una struttura di accoglienza che sia “effettivamente idonea” a fronteggiare la sua grave condizione di disabilità e a porre fine alla situazione di grave pregiudizio ai suoi diritti fondamentali.
L'atto prodotto dall'Amministrazione, pur formalizzando un inserimento, non ha trovato concreta e tempestiva attuazione. Anzi, dalla documentazione depositata in atti, e in particolare dalla dichiarazione del Direttore del CAS datata 17 febbraio 2026, emerge in modo inequivocabile non solo che il ricorrente, a quasi un mese dalla "formalizzazione", si trova ancora collocato presso la struttura straordinaria, palesemente inidonea, ma anche che il trasferimento non è stato materialmente eseguito a causa di impedimenti logistici insormontabili, quali la "mancata autorizzazione rampa per le scale condominio". Tale comunicazione, proveniente dal gestore della struttura, certifica in modo incontrovertibile l'inidoneità della stessa struttura indicata per il trasferimento, in quanto non accessibile e, quindi, non in grado di accogliere il ricorrente.
Il provvedimento adottato dall'Amministrazione si rivela, pertanto, meramente apparente e non satisfattivo. Esso non solo non ha prodotto l'effetto materiale richiesto, ma ha anche individuato una soluzione a sua volta inidonea, dimostrando una gestione non risolutiva della problematica. L'interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito che accerti l'illegittimità del silenzio e ordini all'Amministrazione di adempiere concretamente e senza ulteriore ritardo, individuando una soluzione realmente praticabile e adeguata, permane dunque intatto e attuale.
3.- Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla tutela del diritto all'accoglienza di un richiedente protezione internazionale in condizioni di particolare vulnerabilità. Tale diritto trova il suo fondamento in un articolato quadro normativo, di derivazione europea e nazionale, che deve essere interpretato alla luce dei principi fondamentali di tutela della dignità umana (art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), del divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) e del diritto alla salute.
La Direttiva 2013/33/UE (c.d. "Direttiva Accoglienza") impone agli Stati membri di garantire condizioni materiali di accoglienza adeguate e di tenere in debita considerazione la situazione specifica delle "persone vulnerabili" (art. 21), tra cui rientrano espressamente le persone con disabilità.
In attuazione di tale direttiva, il D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ha delineato il sistema di accoglienza nazionale. L'art. 17, comma 1, del decreto elenca tra le persone vulnerabili, meritevoli di misure di accoglienza specifiche, i "disabili" e le "persone affette da gravi malattie".
La condizione del ricorrente, affetto da paraplegia che lo costringe all'uso della sedia a rotelle, rientra inequivocabilmente in tale categoria.
La norma cardine, recentemente modificata dalla L. 50/2023, è l'art. 9, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 142/2015, il quale dispone: "Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39".
Tale disposizione, letta in combinato disposto con l'art. 17, non configura una mera facoltà per l'Amministrazione, ma un preciso obbligo di provvedere all'inserimento del richiedente vulnerabile nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). La rete SAI è, infatti, l'unica deputata a fornire quei servizi integrati e personalizzati (supporto psico-socio-sanitario, mediazione, percorsi di autonomia, strutture prive di barriere architettoniche) che sono indispensabili per una presa in carico effettiva delle persone con esigenze particolari, come dettagliato nelle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019 e nel capitolato speciale per i progetti SAI. La discrezionalità amministrativa, in questi casi, non riguarda il "se" accogliere nel sistema SAI, ma il "come", ovvero l'individuazione della specifica struttura più idonea all'interno della rete. Si tratta di un vero e proprio "obbligo di risultato" in capo all'Amministrazione (cfr. TAR Lazio, Sez. I ter, n. 16454/2023, citata in ricorso).
Nel caso di specie, la condizione di estrema vulnerabilità del ricorrente è stata ampiamente e ripetutamente documentata nonché segnalata all'Amministrazione sin dal suo arrivo. Le relazioni mediche e sociali in atti descrivono una situazione oggettivamente incompatibile con la permanenza in un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS): barriere architettoniche che ne limitano la mobilità persino per le attività quotidiane più basilari, assenza di servizi igienici adeguati, mancanza di personale qualificato (O.S.S., infermieri) e di percorsi di autonomia. La permanenza in tale contesto non solo lede la sua dignità, ma ne compromette la salute e la libertà personale, costringendolo a una dipendenza totale dagli operatori e a un grave isolamento.
A fronte di tale quadro fattuale e normativo, il silenzio serbato per mesi dalle Amministrazioni intimate (Ministero e Prefettura) sulle reiterate richieste di trasferimento avanzate dal gestore del CAS e dalla difesa del ricorrente si palesa come manifestamente illegittimo. L'obbligo di provvedere, in questo caso, non è meramente procedimentale, ma discende direttamente dalla necessità di tutelare diritti fondamentali della persona, la cui lesione si protraeva e aggravava con il passare di ogni giorno.
L'Amministrazione, solo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa del ricorrente, disponendone formalmente l'inserimento in un progetto SAI. Tale atto, tuttavia, come già evidenziato, si è rivelato inidoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente. La mancata esecuzione materiale e, soprattutto, la certificata inidoneità della struttura individuata a Lecce per la presenza di barriere architettoniche, rendono il provvedimento un mero simulacro, privo di effetti concreti e risolutivi.
Questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in casi analoghi, che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo impone l'adozione di speciali misure di accoglienza e che la perdurante assegnazione ad un CAS, a fronte della manifesta inidoneità dello stesso, è incompatibile con la condizione psico-fisica del ricorrente (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 24.10.2024, n. 04538/2024). In tale precedente si è chiarito che le "acclarate condizioni di fragilità e di vulnerabilità del ricorrente [...] implicano la adozione delle speciali misure di accoglienza di cui è menzione agli artt. 9, comma 1-bis, e 17 d.lgs. 142/15" e che il mancato trasferimento in una struttura SAI dedicata è "incompatibile con la condizione psico-fisica del ricorrente".
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente declaratoria dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere a dare concreta ed immediata esecuzione al trasferimento del ricorrente presso una struttura della rete SAI “effettivamente idonea e accessibile”, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Considerata la pregressa inerzia dell'Amministrazione e l'inefficacia del tardivo provvedimento adottato, al fine di garantire la pienezza e l'effettività della tutela giurisdizionale, si rende necessaria la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del c.p.a, che interverrà in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento. In particolare, quale commissario ad acta il Tribunale designa sin d’ora il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione.
Il commissario assumerà le funzioni, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi trenta giorni, all'esecuzione dell'incarico, con la adozione degli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un dirigente delegato.
4.- Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite, avuto anche riguardo alla mancata allegazione di un concreto specifico pregiudizio patito dal ricorrente, e riveniente dalla perdurante inerzia della Amministrazione.
5.- Il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata in data 18/01/2026. A corredo dell'istanza, ha depositato una memoria e una dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di redditi.
L'istanza è ammissibile e fondata.
Ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, per i redditi prodotti all'estero, deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente. Tuttavia, l'art. 94, comma 2, del medesimo D.P.R. prevede che, in caso di impossibilità a produrre tale documentazione, la stessa possa essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Per i richiedenti e i titolari di protezione internazionale, tale impossibilità è presunta iuris et de iure, stante l'impossibilità di entrare in contatto con le autorità del Paese da cui sono fuggiti. Tale principio è codificato nell'art. 16, comma 2, del D.lgs. n. 25/2008, il quale, nel disciplinare il gratuito patrocinio per le impugnazioni in materia di protezione internazionale, stabilisce che "in ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto”. La giurisprudenza è concorde nel ritenere non esigibile che il richiedente protezione si rivolga alle autorità del proprio paese, ammettendo la sufficienza della dichiarazione sostitutiva.
Il ricorrente, titolare dello status di rifugiato, ha correttamente prodotto una dichiarazione sostitutiva, come consentito dalla normativa speciale. Considerato che non risultano redditi prodotti in Italia e che il ricorso è stato accolto, sussistono tutti i presupposti per l'ammissione al beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Napoli di provvedere sull’istanza del ricorrente in ordine alla concreta ed effettiva sua collocazione in una struttura del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) idonea e accessibile alla sua condizione di vulnerabilità, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
- In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina sin d'ora ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione, il quale provvederà, entro i successivi 30 (trenta) giorni, a dare esecuzione alla presente sentenza, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.
- Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
- Liquida in favore dell'avv. Martina Stefanile, quale difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, ponendolo a carico dell'Erario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO LL, Presidente
OC Vampa, Primo Referendario
FA FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA FE | NO LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.